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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia R. Fabrizio – Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore dott. Federico Ria – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1038/2023 RG, trattenuta in decisione all'udienza del
26.02.2025,
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Scopa, giusta mandato in Parte_1
calce ad atto di citazione in appello, el. dom. in Vasto, Corso Mazzini n. 252, presso lo studio;
Appellante
contro e Controparte_1 Controparte_2
Appellati non costituiti avverso
la sentenza n. 172/2023 pubblicata il 13/03/2023 dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile n. 1504/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “affinché voglia, codesta Ecc.ma Corte, in riforma della impugnata sentenza:
I. Accertata e dichiarata l'ammissibilità della domanda attorea, accoglierla e, per l'effetto, dichiarare che l'appellante è proprietario, per espressa e Parte_1
formale pattuizione tra privati, del 50% complessivo delle quote della Controparte_2
(ivi già ricompreso il 2% già di proprietà del predetto ), codice Parte_1
fiscale e partita IVA , con sede legale in San Giovanni Teatino (CH), alla P.IVA_1
Via Po n. 43, ordinando all'amministratore unico della predetta Società, CP_1
ed agli uffici competenti, di provvedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e
[...]
volture;
II. Con vittoria di spese competenze di avvocato per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa e assorbita, così provvede: I) dichiara inammissibile la domanda;
II) compensa le spese di lite tra le parti”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
la e al fine di accertare e dichiarare la proprietà in Controparte_2 Controparte_1 capo all'attore, per espressa e formale pattuizione, del 50% delle quote della CP_2
[...]
A fondamento della domanda, l'attore deduceva: - che, in qualità di esperto di informatica e di realizzazione e commercializzazione di prodotti software, concludeva, in data 18 luglio 2008, con il Sig. , all'epoca socio di maggioranza della Controparte_1
un patto per la gestione della società; Controparte_2
pag. 2/9 - che, in virtù di tale patto, le quote societarie intestate al Sig. Controparte_1
dovevano intendersi, a tutti gli effetti, di proprietà, al cinquanta per cento, anche del Sig.
in cambio dello sviluppo e della promozione dei prodotti della Parte_1
Controparte_2
- di aver ottemperato all'accordo e di aver acquisito il solo 2% delle quote della in data 17/03/2022; Controparte_2
- che, viceversa, non era stato posto in essere il trasferimento del 50% delle quote, come espressamente pattuito.
Insisteva, quindi, per la pronuncia di una sentenza dichiarativa del proprio diritto di proprietà sul 50% delle quote della Controparte_2
Si costituivano in giudizio la e , aderendo alle richieste Controparte_2 Controparte_1
attoree e rassegnando le medesime conclusioni con riguardo alla pronuncia di una sentenza dichiarativa del diritto di proprietà dell'attore sul 50% delle quote della società convenuta”.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata e decisa come sopra ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La sentenza è stata impugnata da (il quale ne ha chiesto la totale Parte_1
riforma) il 21.10.2023 per un unico, sebbene articolato, motivo che si andrà ad esaminare in seguito.
Con ordinanza del giorno 13.12.2024 questa Corte fissava davanti al collegio l'udienza al giorno 26.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendola inammissibile e compensando tra le parti le spese di lite, col ritenere quanto segue.
“La domanda, così come formulata, è inammissibile. Occorre premettere che le parti hanno chiesto congiuntamente emettersi sentenza di accertamento del diritto di proprietà dell'attore sul 50% delle quote della in virtù della scrittura privata del Controparte_2
18 luglio 2008, stipulata tra l'attore e il convenuto (cfr. doc. 1 all. atto Controparte_1
pag. 3/9 di citazione). Com'è noto, le azioni di mero accertamento in cui l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo, possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, salve eccezioni espressamente previste dalla legge (cfr. Cass. civ. n. 4516/2003; conf. Trib. Bari
6.4.2016). Presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'azione in parola è che la situazione giuridica di cui si chiede l'accertamento sia controversa tra le parti;
in caso contrario, viene meno lo stesso interesse ad agire, qualificato alla stregua di condizione dell'azione (in giurisprudenza, si è sostenuto che l'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
cfr. Cass. civ. n.
2057/2019; Cass. civ. n. 6749/2012; Cass. civ. n. 8464/2011; conf. Trib. Milano
22.6.2016; Cons. Stato 1.3.2017, n. 934). Con riferimento alle azioni di accertamento, le quali tendono ad eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi, l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio di limite di ammissibilità, poiché in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela. In altri termini, il provvedimento giudiziale richiesto deve importare utilità pratica concretamente tangibile e giuridicamente rilevante.
Tanto premesso, l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 7096/2012; Cass. civ n. 8464/2011; Cass civ.
n. 13556/2008; conf. Trib. Roma 23.1.2020; Trib. Roma 24.1.2019). In base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, co. 1, Cost. e dall'art. 100 c.p.c., l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo pag. 4/9 interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile. Sarebbe, infatti, del tutto inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione.
L'interesse deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice (cfr. Cass. civ. n. 6918/2013; Cass. civ. n. 13906/2002).
Tale utilità non deve necessariamente essere considerata come immediata utilità finale del provvedimento richiesto, ben potendo consistere anche in una semplice utilità strumentale, quale il fatto che il rapporto controverso venga rimesso in discussione. È stato, inoltre, precisato che l'interesse ad agire ha carattere attuale quando trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva dell'agente assurgendo ad una consistenza giuridicamente oggettiva. Così, si rinviene la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (cfr. Cass. civ. n. 12548/2002). Proprio perché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, l'accertamento dell'interesse ad agire va effettuato dal giudice in via preliminare, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili (Cass. civ.
n. 3060/2002; Cass civ. n. 10708/1993). L'assenza di interesse è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, pertanto, può essere accertata dal giudice anche quando sul punto non vi sia contrasto tra le parti (Cass. civ. n.
15084/2006; Cass civ. n. 3330/2002). Ciò posto, poiché l'interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento sussiste quando la contestazione che altri faccia del diritto dell'attore sia attuale e determini uno stato di oggettiva incertezza, deve escludersene la sussistenza allorquando l'accertamento richiesto al giudice riguardi un fatto incontestato
(cfr. Cass. civ. n. 13186/2003). Nella specie, le parti convenute, costituendosi in giudizio, hanno aderito integralmente alle conclusioni attoree, sì che la situazione giuridica dedotta dall'attore a fondamento della domanda non può qualificarsi come pag. 5/9 controversa, con conseguente venir meno dell'interesse alla pronuncia giurisdizionale e inammissibilità dell'accertamento richiesto. L'interesse dell'attore, infatti, sarebbe tangibile e attuale solo ove non potesse conseguire aliunde la tutela richiesta, mentre nel caso di specie le parti sono concordi nel ritenere vigente e pienamente efficace la scrittura privata stipulata in data 18 luglio 2008. In tal senso, l'autorità giudiziaria svolge funzione giurisdizionale e non meramente notarile;
dunque, ove sopravvenga in corso di causa l'adesione del convenuto alla domanda attorea con contestuale precisazione congiunta delle conclusioni per il suo accoglimento, il giudice adito non può accogliere la domanda, ma deve dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere
(cfr. sul punto Trib. Viterbo, 17.4.2012). In definitiva, la domanda va dichiarata inammissibile. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della integrale adesione dei convenuti alla domanda attorea.”
1.L'appellante contesta la erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui: i) ritiene insussistente l'interesse ad agire sul presupposto che non sia controversa tra le parti la situazione giuridica di cui si richiede l'accertamento; ii) ritiene non sussistente la lesione del diritto dell'appellante; iii) ritiene insussistenti le caratteristiche della concretezza e dell'attualità dell'interesse ad agire;
iv) ritiene conseguibile aliunde la tutela richiesta;
v) ritiene inammissibile la domanda.
2. Gli appellati non si costituivano in giudizio, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
3. L'appello è meritevole di integrale accoglimento per le ragioni che si espongono di seguito.
4. Anzitutto, giova premettere che l'interesse ad agire, definito quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice, deve essere personale, attuale e concreto, assurgendo esso al ruolo di condizione necessaria ai fini della proposizione di qualsiasi azione.
Invero, per ciò che concerne nello specifico l'azione di accertamento, questa è tesa all'eliminazione di una situazione di incertezza in ordine all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata dei diritti e degli obblighi da quest'ultimo scaturenti.
Dunque, l'interesse ad agire in tale ambito è riscontrabile nel pericolo attuale della lesione del diritto di colui che ne invoca la tutela giurisdizionale.
pag. 6/9 A riguardo, gli ermellini hanno prontamente statuito che in tema di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice
(Cass. civ. sent. n. 12893/2015).
Nella specie, l'appellante qualificatosi come titolare del rapporto giuridico intercorrente con l'appellato , ha agito legittimamente in giudizio al fine di vedersi CP_1
riconoscere il diritto di proprietà delle quote societarie della nella misura CP_2
del 50%, così come pattuito e concordato nella scrittura privata del 2008 (in atti) e di cui l'originario convenuto, nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, non solo ha riconosciuto la veridicità e l'autenticità, ma ha, altresì, aderito alla domanda di parte attrice, al fine di ottenere sentenza dichiarativa del diritto incontestato di proprietà vantato dall'appellante. Parte convenuta, infatti, così concluse: “nulla oppone all'accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'attore per vedere Parte_1 quest'ultimo intestatario del 50% complessivo delle quote di in Controparte_2
maniera tale che il predetto Sig. ed il Sig. abbiano Parte_1 Controparte_1
ciascuno il 50% delle quote complessive della predetta Controparte_2
Dunque, posta la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al il giudice di Parte_1
prime cure ha errato nel dichiarare inammissibile la domanda originariamente avanzata dall'originario attore, sulla scorta di un avvenuto riconoscimento da parte dell'allora convenuto del diritto preteso in giudizio, in quanto la controversia mirava ad ottenere una pronuncia costitutiva del trasferimento di quote sociali e non di mero accertamento, sicchè non poteva venir meno l'interesse ad agire sintanto che questa non fosse stata emanata, a meno che ( e solo in tal caso si poteva discutere, al limite, di cessata materia del contendere, decisione che il Tribunale sembra aver adottato in parte motiva, salvo poi contraddirsi col decidere per l'inammissibilità della domanda) le parti non avessero formalizzato con atto notarile la nuova suddivisione delle quote.
pag. 7/9 Infatti, come statuito dalla S.C., l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. (Cass. civ. sent. n. 15355/2010).
Nel caso che ne occupa, il risultato utile che l'odierno appellante intendeva e intende conseguire verte sul riconoscimento giuridico del diritto di proprietà del 50% delle quote di spettanza di cui sopra, diritto tra l'altro ampiamente riconosciutogli dall'appellato nel giudizio di primo grado, ma solo per invocare anche egli CP_1
pronuncia in tal senso, sicchè non si vede come la domanda possa essere stata reputata ex post inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
Ed infatti, se è vero che il nel corso del giudizio di primo grado ha aderito alla CP_1 domanda dell'originaria parte attrice, è altrettanto vero che egli (come riscontrato in atti) non ha mai dato seguito a quanto affermato, sicchè l'interesse ad agire dell'appellante non poteva essere venuto meno per ciò solo: il in sostanza, Parte_1
non aveva ottenuto alcun risultato.
A tal proposito, si rileva che con missiva del 06 ottobre 2023 (successiva alla sentenza di primo grado) l'appellante invitava formalmente il a dare seguito a quanto CP_1
concordato, con contestuale monito a prendere appuntamento dinanzi al notaio, in quanto come pedissequamente riportato “nonostante le tue rassicurazioni formali, non è stato dato alcun seguito ai buoni propositi” (doc. n. 3 all. atto di citazione in appello), senza ricevere alcun riscontro da parte dell'appellato, evidentemente non intenzionato a formalizzare quanto pattuito nel 2008 ed espressamente riconosciuto in sede giudiziale.
A ciò si aggiunga che, nel giudizio de quo, come pure in quello precedente, l'evidente interesse ad agire dell'appellante risiedeva nell'ottenere una pronuncia costitutiva del proprio diritto di proprietà, con conseguente riconoscimento degli utili derivanti dall'attività aziendale, di cui attualmente risulta essere proprietario nella misura del solo
2%, interesse che non era venuto meno per effetto della mera adesione da parte convenuta in primo grado: anche essa, infatti, aveva chiesto emettersi pronuncia giudiziale costitutiva della altrui titolarità delle quote sociali al 50%.
pag. 8/9 5. Conclusivamente, ne discende che l'unico strumento perseguibile dall'odierno appellante al fine di essere riconosciuto come socio della nella misura CP_2
del 50%, è quello giudiziale effettivamente e legittimamente attivato dallo stesso.
6. In definitiva, l'appello è meritevole di accoglimento con conseguente riforma integrale della sentenza in epigrafe indicata emessa dal Tribunale di L'Aquila nei sensi di cui in dispositivo.
7. Le spese di lite, considerata anche la contumacia degli appellati, vanno integralmente compensate tra le parti, non potendo essi essere considerati soccombenti rispetto a gravame proposto nei confronti di pronuncia di inammissibilità che essi stessi non avevano minimamente sollecitato, anzi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello e in riforma della sentenza gravata dichiara che Parte_1
è proprietario del 50% delle quote della (ivi già
[...] Controparte_2
ricompreso il 2% già di proprietà del predetto ), codice Parte_1
fiscale e partita IVA , con sede legale in San Giovanni Teatino P.IVA_1
(CH), alla Via Po n. 43, con ordine per l'amministratore unico della predetta
Società e per gli uffici competenti, di provvedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e volture;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.3.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvi Rita Fabrizio
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia R. Fabrizio – Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore dott. Federico Ria – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1038/2023 RG, trattenuta in decisione all'udienza del
26.02.2025,
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Scopa, giusta mandato in Parte_1
calce ad atto di citazione in appello, el. dom. in Vasto, Corso Mazzini n. 252, presso lo studio;
Appellante
contro e Controparte_1 Controparte_2
Appellati non costituiti avverso
la sentenza n. 172/2023 pubblicata il 13/03/2023 dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile n. 1504/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “affinché voglia, codesta Ecc.ma Corte, in riforma della impugnata sentenza:
I. Accertata e dichiarata l'ammissibilità della domanda attorea, accoglierla e, per l'effetto, dichiarare che l'appellante è proprietario, per espressa e Parte_1
formale pattuizione tra privati, del 50% complessivo delle quote della Controparte_2
(ivi già ricompreso il 2% già di proprietà del predetto ), codice Parte_1
fiscale e partita IVA , con sede legale in San Giovanni Teatino (CH), alla P.IVA_1
Via Po n. 43, ordinando all'amministratore unico della predetta Società, CP_1
ed agli uffici competenti, di provvedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e
[...]
volture;
II. Con vittoria di spese competenze di avvocato per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa e assorbita, così provvede: I) dichiara inammissibile la domanda;
II) compensa le spese di lite tra le parti”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
la e al fine di accertare e dichiarare la proprietà in Controparte_2 Controparte_1 capo all'attore, per espressa e formale pattuizione, del 50% delle quote della CP_2
[...]
A fondamento della domanda, l'attore deduceva: - che, in qualità di esperto di informatica e di realizzazione e commercializzazione di prodotti software, concludeva, in data 18 luglio 2008, con il Sig. , all'epoca socio di maggioranza della Controparte_1
un patto per la gestione della società; Controparte_2
pag. 2/9 - che, in virtù di tale patto, le quote societarie intestate al Sig. Controparte_1
dovevano intendersi, a tutti gli effetti, di proprietà, al cinquanta per cento, anche del Sig.
in cambio dello sviluppo e della promozione dei prodotti della Parte_1
Controparte_2
- di aver ottemperato all'accordo e di aver acquisito il solo 2% delle quote della in data 17/03/2022; Controparte_2
- che, viceversa, non era stato posto in essere il trasferimento del 50% delle quote, come espressamente pattuito.
Insisteva, quindi, per la pronuncia di una sentenza dichiarativa del proprio diritto di proprietà sul 50% delle quote della Controparte_2
Si costituivano in giudizio la e , aderendo alle richieste Controparte_2 Controparte_1
attoree e rassegnando le medesime conclusioni con riguardo alla pronuncia di una sentenza dichiarativa del diritto di proprietà dell'attore sul 50% delle quote della società convenuta”.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata e decisa come sopra ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La sentenza è stata impugnata da (il quale ne ha chiesto la totale Parte_1
riforma) il 21.10.2023 per un unico, sebbene articolato, motivo che si andrà ad esaminare in seguito.
Con ordinanza del giorno 13.12.2024 questa Corte fissava davanti al collegio l'udienza al giorno 26.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendola inammissibile e compensando tra le parti le spese di lite, col ritenere quanto segue.
“La domanda, così come formulata, è inammissibile. Occorre premettere che le parti hanno chiesto congiuntamente emettersi sentenza di accertamento del diritto di proprietà dell'attore sul 50% delle quote della in virtù della scrittura privata del Controparte_2
18 luglio 2008, stipulata tra l'attore e il convenuto (cfr. doc. 1 all. atto Controparte_1
pag. 3/9 di citazione). Com'è noto, le azioni di mero accertamento in cui l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo, possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, salve eccezioni espressamente previste dalla legge (cfr. Cass. civ. n. 4516/2003; conf. Trib. Bari
6.4.2016). Presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'azione in parola è che la situazione giuridica di cui si chiede l'accertamento sia controversa tra le parti;
in caso contrario, viene meno lo stesso interesse ad agire, qualificato alla stregua di condizione dell'azione (in giurisprudenza, si è sostenuto che l'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
cfr. Cass. civ. n.
2057/2019; Cass. civ. n. 6749/2012; Cass. civ. n. 8464/2011; conf. Trib. Milano
22.6.2016; Cons. Stato 1.3.2017, n. 934). Con riferimento alle azioni di accertamento, le quali tendono ad eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi, l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio di limite di ammissibilità, poiché in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela. In altri termini, il provvedimento giudiziale richiesto deve importare utilità pratica concretamente tangibile e giuridicamente rilevante.
Tanto premesso, l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 7096/2012; Cass. civ n. 8464/2011; Cass civ.
n. 13556/2008; conf. Trib. Roma 23.1.2020; Trib. Roma 24.1.2019). In base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, co. 1, Cost. e dall'art. 100 c.p.c., l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo pag. 4/9 interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile. Sarebbe, infatti, del tutto inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione.
L'interesse deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice (cfr. Cass. civ. n. 6918/2013; Cass. civ. n. 13906/2002).
Tale utilità non deve necessariamente essere considerata come immediata utilità finale del provvedimento richiesto, ben potendo consistere anche in una semplice utilità strumentale, quale il fatto che il rapporto controverso venga rimesso in discussione. È stato, inoltre, precisato che l'interesse ad agire ha carattere attuale quando trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva dell'agente assurgendo ad una consistenza giuridicamente oggettiva. Così, si rinviene la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (cfr. Cass. civ. n. 12548/2002). Proprio perché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, l'accertamento dell'interesse ad agire va effettuato dal giudice in via preliminare, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili (Cass. civ.
n. 3060/2002; Cass civ. n. 10708/1993). L'assenza di interesse è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, pertanto, può essere accertata dal giudice anche quando sul punto non vi sia contrasto tra le parti (Cass. civ. n.
15084/2006; Cass civ. n. 3330/2002). Ciò posto, poiché l'interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento sussiste quando la contestazione che altri faccia del diritto dell'attore sia attuale e determini uno stato di oggettiva incertezza, deve escludersene la sussistenza allorquando l'accertamento richiesto al giudice riguardi un fatto incontestato
(cfr. Cass. civ. n. 13186/2003). Nella specie, le parti convenute, costituendosi in giudizio, hanno aderito integralmente alle conclusioni attoree, sì che la situazione giuridica dedotta dall'attore a fondamento della domanda non può qualificarsi come pag. 5/9 controversa, con conseguente venir meno dell'interesse alla pronuncia giurisdizionale e inammissibilità dell'accertamento richiesto. L'interesse dell'attore, infatti, sarebbe tangibile e attuale solo ove non potesse conseguire aliunde la tutela richiesta, mentre nel caso di specie le parti sono concordi nel ritenere vigente e pienamente efficace la scrittura privata stipulata in data 18 luglio 2008. In tal senso, l'autorità giudiziaria svolge funzione giurisdizionale e non meramente notarile;
dunque, ove sopravvenga in corso di causa l'adesione del convenuto alla domanda attorea con contestuale precisazione congiunta delle conclusioni per il suo accoglimento, il giudice adito non può accogliere la domanda, ma deve dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere
(cfr. sul punto Trib. Viterbo, 17.4.2012). In definitiva, la domanda va dichiarata inammissibile. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della integrale adesione dei convenuti alla domanda attorea.”
1.L'appellante contesta la erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui: i) ritiene insussistente l'interesse ad agire sul presupposto che non sia controversa tra le parti la situazione giuridica di cui si richiede l'accertamento; ii) ritiene non sussistente la lesione del diritto dell'appellante; iii) ritiene insussistenti le caratteristiche della concretezza e dell'attualità dell'interesse ad agire;
iv) ritiene conseguibile aliunde la tutela richiesta;
v) ritiene inammissibile la domanda.
2. Gli appellati non si costituivano in giudizio, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
3. L'appello è meritevole di integrale accoglimento per le ragioni che si espongono di seguito.
4. Anzitutto, giova premettere che l'interesse ad agire, definito quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice, deve essere personale, attuale e concreto, assurgendo esso al ruolo di condizione necessaria ai fini della proposizione di qualsiasi azione.
Invero, per ciò che concerne nello specifico l'azione di accertamento, questa è tesa all'eliminazione di una situazione di incertezza in ordine all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata dei diritti e degli obblighi da quest'ultimo scaturenti.
Dunque, l'interesse ad agire in tale ambito è riscontrabile nel pericolo attuale della lesione del diritto di colui che ne invoca la tutela giurisdizionale.
pag. 6/9 A riguardo, gli ermellini hanno prontamente statuito che in tema di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice
(Cass. civ. sent. n. 12893/2015).
Nella specie, l'appellante qualificatosi come titolare del rapporto giuridico intercorrente con l'appellato , ha agito legittimamente in giudizio al fine di vedersi CP_1
riconoscere il diritto di proprietà delle quote societarie della nella misura CP_2
del 50%, così come pattuito e concordato nella scrittura privata del 2008 (in atti) e di cui l'originario convenuto, nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, non solo ha riconosciuto la veridicità e l'autenticità, ma ha, altresì, aderito alla domanda di parte attrice, al fine di ottenere sentenza dichiarativa del diritto incontestato di proprietà vantato dall'appellante. Parte convenuta, infatti, così concluse: “nulla oppone all'accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'attore per vedere Parte_1 quest'ultimo intestatario del 50% complessivo delle quote di in Controparte_2
maniera tale che il predetto Sig. ed il Sig. abbiano Parte_1 Controparte_1
ciascuno il 50% delle quote complessive della predetta Controparte_2
Dunque, posta la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al il giudice di Parte_1
prime cure ha errato nel dichiarare inammissibile la domanda originariamente avanzata dall'originario attore, sulla scorta di un avvenuto riconoscimento da parte dell'allora convenuto del diritto preteso in giudizio, in quanto la controversia mirava ad ottenere una pronuncia costitutiva del trasferimento di quote sociali e non di mero accertamento, sicchè non poteva venir meno l'interesse ad agire sintanto che questa non fosse stata emanata, a meno che ( e solo in tal caso si poteva discutere, al limite, di cessata materia del contendere, decisione che il Tribunale sembra aver adottato in parte motiva, salvo poi contraddirsi col decidere per l'inammissibilità della domanda) le parti non avessero formalizzato con atto notarile la nuova suddivisione delle quote.
pag. 7/9 Infatti, come statuito dalla S.C., l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. (Cass. civ. sent. n. 15355/2010).
Nel caso che ne occupa, il risultato utile che l'odierno appellante intendeva e intende conseguire verte sul riconoscimento giuridico del diritto di proprietà del 50% delle quote di spettanza di cui sopra, diritto tra l'altro ampiamente riconosciutogli dall'appellato nel giudizio di primo grado, ma solo per invocare anche egli CP_1
pronuncia in tal senso, sicchè non si vede come la domanda possa essere stata reputata ex post inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
Ed infatti, se è vero che il nel corso del giudizio di primo grado ha aderito alla CP_1 domanda dell'originaria parte attrice, è altrettanto vero che egli (come riscontrato in atti) non ha mai dato seguito a quanto affermato, sicchè l'interesse ad agire dell'appellante non poteva essere venuto meno per ciò solo: il in sostanza, Parte_1
non aveva ottenuto alcun risultato.
A tal proposito, si rileva che con missiva del 06 ottobre 2023 (successiva alla sentenza di primo grado) l'appellante invitava formalmente il a dare seguito a quanto CP_1
concordato, con contestuale monito a prendere appuntamento dinanzi al notaio, in quanto come pedissequamente riportato “nonostante le tue rassicurazioni formali, non è stato dato alcun seguito ai buoni propositi” (doc. n. 3 all. atto di citazione in appello), senza ricevere alcun riscontro da parte dell'appellato, evidentemente non intenzionato a formalizzare quanto pattuito nel 2008 ed espressamente riconosciuto in sede giudiziale.
A ciò si aggiunga che, nel giudizio de quo, come pure in quello precedente, l'evidente interesse ad agire dell'appellante risiedeva nell'ottenere una pronuncia costitutiva del proprio diritto di proprietà, con conseguente riconoscimento degli utili derivanti dall'attività aziendale, di cui attualmente risulta essere proprietario nella misura del solo
2%, interesse che non era venuto meno per effetto della mera adesione da parte convenuta in primo grado: anche essa, infatti, aveva chiesto emettersi pronuncia giudiziale costitutiva della altrui titolarità delle quote sociali al 50%.
pag. 8/9 5. Conclusivamente, ne discende che l'unico strumento perseguibile dall'odierno appellante al fine di essere riconosciuto come socio della nella misura CP_2
del 50%, è quello giudiziale effettivamente e legittimamente attivato dallo stesso.
6. In definitiva, l'appello è meritevole di accoglimento con conseguente riforma integrale della sentenza in epigrafe indicata emessa dal Tribunale di L'Aquila nei sensi di cui in dispositivo.
7. Le spese di lite, considerata anche la contumacia degli appellati, vanno integralmente compensate tra le parti, non potendo essi essere considerati soccombenti rispetto a gravame proposto nei confronti di pronuncia di inammissibilità che essi stessi non avevano minimamente sollecitato, anzi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello e in riforma della sentenza gravata dichiara che Parte_1
è proprietario del 50% delle quote della (ivi già
[...] Controparte_2
ricompreso il 2% già di proprietà del predetto ), codice Parte_1
fiscale e partita IVA , con sede legale in San Giovanni Teatino P.IVA_1
(CH), alla Via Po n. 43, con ordine per l'amministratore unico della predetta
Società e per gli uffici competenti, di provvedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e volture;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.3.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvi Rita Fabrizio
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