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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
23 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32/2022 R.G.
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dall'avv. Marina Lombardo giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sciacca giusta procura allegata Controparte_1
alla memoria di costituzione;
-Resistente-
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_2
avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese,
Valentina Schilirò e Riccardo Vagliasindi, giusta procura generale alle liti in atti;
-Litisconsorte necessario-
**********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 gennaio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di aver prestato, nel periodo compreso dal 2014 al 2018, attività lavorativa alle dipendenze della convenuta , titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale esercente attività di pesca marittima “pesca in acque marine e lagunari e servizi
1 connessi”, in virtù di contratti a tempo indeterminato e con le seguenti cadenze di imbarco dal
5 maggio all'8 ottobre 2014, dal 10 aprile al 5 novembre 2015, dal 12 aprile al 19 ottobre
2016, dal 27 aprile al 22 agosto 2017, dal 12 settembre al 30 novembre 2017, dal 6 dicembre al 14 dicembre 2017 e dal 30 aprile al 5 settembre 2018; di aver svolto mansioni di marinario e di essere stato inquadrato al livello 2 del CCNL per gli addetti alla pesca marittima;
che a fronte dell'attività lavorativa prestata avrebbe dovuto percepire, si come espressamente previsto dagli art. 22 e 36 del CCNL applicato, nonché, dall'art. 325 del codice della navigazione, la retribuzione “alla parte” comprensiva del Minimo Monetario Garantito con aggiunta di una percentuale sul pescato;
di essere stato di contro retribuito nel corso del rapporto di lavoro, a fronte dei maggiori importi indicati nelle buste paga e nelle C.U. annuali consegnategli dal datore di lavoro, “soltanto poche centinaia di euro” e di essere pertanto rimasto creditore del complessivo importo pari ad euro 40.143,85 a titolo di retribuzione ordinaria per il lavoro svolto, 13^ e 14^ mensilità mai erogate, nonché, del trattamento di fine rapporto maturato alla risoluzione del rapporto e non riscosso.
Ciò posto, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare e dichiarare che tra le parti è sorto un rapporto di lavoro subordinato dal 5 maggio 2014 al 5 settembre 2018 con le cadenze di imbarco indicate in punto di fatto;
accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro dev'essere inquadrato al secondo livello del CCNL per gli addetti alla pesca marittima con le mansioni di marinaio;
accertare e dichiarare suo il diritto alla retribuzione mensile come da minimi stipendiali previsti dal CCNL applicato, e comunque in conformità all'art. 36 Cost.; per l'effetto, condannare al pagamento della complessiva somma lorda di Controparte_1
euro 40.143,85 a titolo di differenze retributive, 13° e 14° mensilità e TFR, ovvero di quella somma, maggiore o minore, risultante in corso di istruttoria, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi degli art. 429 c.p.c e art. 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il 11.2.2022 si è Controparte_1
tempestivamente costituita in giudizio contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, la resistente ha contestato la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra le parti nel periodo compreso dal 5 maggio 2014 al 5 settembre
2018.
2 A tale riguardo ha dedotto che il ricorrente è stato assunto nei periodi indicati in ricorso, coincidenti con le singole campagne di pesca, in virtù di singoli contratti di lavoro non ricongiungibili tra loro atteso che, nei periodi compresi tra la risoluzione di un contratto e la conclusione di quello successivo, il ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa, neanche in via di fatto alle dipendenze della convenuta, percependo peraltro regolarmente l'indennità
NASPI.
Con particolare riferimento all'ultimo contratto di lavoro sottoscritto il 30.4.2018 ha poi precisato, che a decorrere dal 6.8.2018, il ricorrente non si è più presentato sul posto di lavoro e di avere pertanto proceduto a richiedere, in data 5.9.2018, alla Capitaneria di Porto
l'autorizzazione allo sbarco del predetto lavoratore.
Ha, pertanto eccepito l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti in ricorso ai sensi dell'art. 373 Cod. Nav. che prevede che tutti i diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono con il decorso di due anni dal giorno dello sbarco.
In merito alle modalità di erogazione della retribuzione ha dedotto l'infondatezza degli assunti attorei rilevando di aver provveduto, si come previsto dalle singole convenzioni di imbarco, a provvedere, alla conclusione di ogni "bordata" o al massimo due, e quindi ad ogni rientro in porto, dopo la vendita del pescato alla distribuzione della "parte", corrispondendo al ricorrente e agli altri membri dell'equipaggio la retribuzione dovuta indicata nelle buste paga mensili dallo stesso sottoscritte.
Sempre a tale riguardo ha, altresì, precisato che il ricorrente per tutti i contratti di lavoro intercorsi e in occasione della richiesta di autorizzazione allo sbarco ha sempre espressamente dichiarato, ai sensi dell'art. 350 del Cod. di Nav., avanti l'Ufficiale della Capitaneria di Porto competente, di essere stato soddisfatto di ogni suo credito nascente dalle singole campagne di pesca.
Ha infine dedotto l'infondatezza delle domande volte al riconoscimento degli importi rivendicati a titolo di 13^ e 14^ mensilità, nonché, del trattamento di fine rapporto poiché detti emolumenti sono stati regolarmente corrisposti al ricorrente unitamente alla retribuzione ordinaria tramite quote mensili come emerge dalle buste paga in atti.
Tanto premesso, contestando, altresì, l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso, ha istato per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l , cui il ricorso è stato notificato da parte ricorrente in ragione CP_2
della proposizione della domanda di regolarizzazione contributiva, chiedendo condannarsi la
3 resistente, in caso di accertamento delle differenze retributive rivendicate in ricorso, al pagamento dei contributi nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa è stata istruita documentalmente e giusta ordinanza del 17.5.2022 è stata ammessa prova per testi limitatamente all'articolato n. 2 di cui alla memoria di costituzione di parte resistente palesandosi invece generiche ed inconducenti, ai fini della decisione, le circostanze descritte nei capitoli di prova dedotti in ricorso.
L'udienza del 23.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata emessa la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia, il ricorso appare infondato e non può essere accolto.
Va premesso che in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che, con specifico riferimento alle differenze retributive de quibus, incombe sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle pretese spettanze.
Con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto in via preliminare accertarsi la sussistenza, nel periodo compreso dal 5.5.2014 al 5.9.2018, di un unico rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta, e conseguentemente il suo diritto a percepire le differenze retributive discendenti per l'attività dallo stesso svolta in occasione dei singoli imbarchi indicati in ricorso.
Ebbene, risulta anzitutto pacifico che il rapporto di lavoro che ci occupa rientri nell'alveo dei rapporti di lavoro disciplinati dal Titolo IV del Codice della Navigazione (Reg. Decreto
327/1942 s.m.i) che disciplina il lavoro nautico e costituisce un sub sistema incardinato tra le fonti del diritto della navigazione.
4 La normativa del codice della navigazione costituisce, infatti, una lex specialis ed è quindi prevalente sulla norma di disciplina generale.
In ragione della specialità della disciplina del codice della navigazione non trova dunque spazio nel rapporto di lavoro marittimo la disciplina generale del rapporto di lavoro di diritto comune.
Con particolare riferimento alla disciplina dell'arruolamento dei lavoratori marittimi si osserva che l'art. 325 del cod. nav. che dispone che “Il contratto di arruolamento può essere stipulato: a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato. (…) Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione”, il successivo art. 326 cod. nav. precisa che “il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno;
se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio
è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni”.
Quanto alla risoluzione del contratto di lavoro l'art. 341 cod. nav. prevede che “Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso” mentre l'art. 342 cod. nav, dispone che “Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà dell'armatore o dell'arruolato, purché ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi” in ogni caso il contratto di lavoro si risolve di diritto ai sensi dell'art. 343 c.1 n. 10 “quando l'arruolato
(…), non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo”.
Tanto chiarito, assume il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della resistente nel periodo compreso tra il 5 maggio 2014 e il 5 settembre 2018 deducendo in tal modo la sussistenza di un unico rapporto di lavoro.
5 Il predetto assunto, è infondato essendo il ricorso, sul punto, del tutto carente anche in termini di allegazione.
Ed invero, risulta documentato che il ha prestato attività lavorativa alle dipendenze Pt_1
della resistenza in virtù sia di contratti di lavoro a tempo determinato sia di contratti a tempo indeterminato in occasione degli imbarchi e per i periodi indicati in ricorso e segnatamente dal 5 maggio all'8 ottobre 2014; dal 10 aprile al 5 novembre 2015; -dal 12 aprile al 19 ottobre
2016; dal 27 aprile al 22 agosto 2017 dal 12 settembre al 30 novembre 2017; dal 6 dicembre al 14 dicembre 2017 e dal 30 aprile al 5 settembre 2018.
La sussistenza e la durata dei predetti rapporti di lavoro è comprovata dalla documentazione in atti ed in particolare dal libretto di navigazione del Vicari allegato in ricorso (cfr. All. 1 ricorso), nonché, dalle convenzioni di imbarco (cfr. All. 13 memoria), dalle comunicazioni obbligatorie UNIMAR (cfr. All.ti da 1 a10 memoria) e dalle buste paga prodotte da parte resistente (cfr. All. 14 memoria) non contestate, dai quali emerge inequivocabilmente non solo il carattere temporaneo dei predetti imbarchi avendo il ricorrente svolto attività lavorativa nell'interesse della resistente sempre per periodi non superiori ad un anno ma, altresì, che tra i diversi contratti di lavoro sussistono periodi di cesura temporale, anche superiori ai sessanta giorni, del tutto incompatibili con la dedotta continuità del rapporto lavorativo.
Sempre a tale riguardo, si osserva infatti che anche l'estratto conto contributivo prodotto dall' riporta espressamente i periodi di attività lavorativa resa dal Vicari alle dipendenze CP_2
della resistente intervallati, nei periodi successi alle date di risoluzione del contratto, dall'erogazione in suo favore dell'indennità di disoccupazione involontaria. (cfr. All. 1 memoria ) CP_2
Circostanza quest'ultima peraltro ammessa dallo stesso ricorrente il quale liberamente sentito all'udienza del 5.4.2022 ha espressamente dichiarato “io nel corso del rapporto di lavoro dedotto in causa ho percepito, di volta di volta, cessando i diversi rapporti di lavoro,
l'indennità di disoccupazione da parte dell' . (cfr. verbale ud. 5.4.2022) CP_2
Del resto, il ricorrente, non ha mai impugnato i contratti a tempo determinato ed i termini di durata ivi apposti né, tantomeno la risoluzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Ebbene, a fronte delle predette evidenze probatorie, rimaste incontestate, era pertanto onere del ricorrente, al fine di avvalorare l'asserita connotazione delle prestazioni lavorative come continuative, allegare e dimostrare di essere rimasto a disposizione dell'armatore anche nei periodi successivi ai singoli sbarchi coincidenti con la fine delle singole campagne di pesca,
6 nonché, di aver svolto, in concreto, attività lavorativa subordinata anche nei periodi ricompresi tra la cessazione di un contratto e la conclusione di quello successivo.
Ciò posto alla luce delle predette considerazioni va pertanto ritenuto che tra le parti sono intercorsi autonomi contratti di lavoro subordinato risoltisi alle date riportate in ricorso, coincidenti con quelle indicate nel libretto di navigazione e nelle certificazioni UNIMAR.
Né, in senso contrario, possono assumere rilievo i mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente nell'atto introduttivo.
Nella specie, a fronte delle generiche allegazioni contenute in ricorso e delle specifiche contestazioni di parte resistente, la continuità dei diversi rapporti di lavoro, intercorsi tra le parti, non può farsi discendere neppure dalle prove orali articolate da parte ricorrente.
Sul punto, va infatti ribadito che i capitoli di prova formulati in ricorso, anche laddove ammessi e confermati, non avrebbero certamente consentito di ritenere comprovato il dedotto rapporto di lavoro poiché inammissibili e irrilevanti poiché, in parte, superflui e non conducenti e, in parte, generici e valutativi.
Ed invero, il primo capitolo di prova, l'unico relativo a dimostrare la continuità del rapporto di lavoro, oltre ad essere formulato in via del tutto generica, comporta una valutazione tecnico- giuridica non demandabile ai testi, mentre gli altri capitolati di prova si rivelano in parte generici ed in parte pacifici poiché documentalmente provati.
Ciò posto, non può ritenersi raggiunta (né raggiungibile) la prova relativa alla diversa decorrenza e durata del rapporto di lavoro oggetto di giudizio non avendo il ricorrente come suo onere dimostrato di aver svolto lavoro subordinato in via continuativa a far data dal 5 maggio 2014 e sino al 5 settembre 2018.
Tanto chiarito, va adesso esaminato il capo di domanda afferente alle rivendicate differenze retributive ed economiche discendenti dai predetti contratti di lavoro.
In via preliminare va esamina ed accolta la preliminare eccezione di intervenuta prescrizione dei predetti crediti sollevata dalla resistente.
Va osservato, a tale riguardo, che nella specie risulti pacifico che il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie sia quello di due anni.
Ed invero, sia l'art. 327 cod. nav. dispone espressamente che “I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. In caso di più contratti a tempo determinato o a viaggio, che a sensi dell'articolo 326 siano regolati dalle
7 norme sul contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione dell'ultimo contratto. (…)”.
La legittimità della norma è stata più volte ribadita anche dalla Corte costituzionale - seppure con riferimento allo speculare art. 937 cod. nav. relativo ai rapporti di lavoro del personale di volo - dapprima con la sentenza n. 354/20006 laddove ha espressamente riconosciuto che “nei rapporti di lavoro regolati dal codice della navigazione la non decorrenza della prescrizione dei crediti in costanza di rapporto rappresenta la regola generale: opera sempre e comunque.
Inoltre, il termine di prescrizione è in ogni caso biennale” e da ultimo con la sentenza n.
143/2023 con la quale ha ribadito che “è proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore.”.
In ordine al dies a quo del termine di prescrizione l'art. 373 cod. nav. è chiaro nel prevedere che lo stesso deve computarsi dalle date dei singoli sbarchi o da quelle di risoluzione dei contratti di lavoro.
Tanto chiarito, il ricorrente avrebbe dovuto pertanto richiedere i propri crediti entro e non oltre il predetto termine biennale da computarsi a far data dagli avvenuti sbarchi, si come ripotati nel libretto di navigazione. (cfr. All. 1 ricorso)
Nel caso di specie, non risultano tuttavia allegati al ricorso validi atti interruttivi del predetto termine di prescrizione.
Ed invero l'unico atto interruttivo depositato in atti è rappresentato da una generica lettera di messa in mora inviata alla resistente a mezzo pec in data 14.9.2018 (cfr. all. 6 ricorso), mentre il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 4.1.2022, è stato notificato in data
13.1.2022 (cfr. All. 2 e richiesta visibilità resistente) allorché il predetto termine CP_2
prescrizione era già ampiamente decorso.
Alla luce di quanto sopra, le pretese creditorie azionate dal ricorrente devono pertanto ritenersi irrimediabilmente prescritte.
In definitiva, il ricorso deve dunque essere rigettato.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia trattata e tenuto conto della qualità delle parti, possono interamente compensarsi tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 32/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
23 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32/2022 R.G.
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dall'avv. Marina Lombardo giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sciacca giusta procura allegata Controparte_1
alla memoria di costituzione;
-Resistente-
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_2
avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese,
Valentina Schilirò e Riccardo Vagliasindi, giusta procura generale alle liti in atti;
-Litisconsorte necessario-
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 gennaio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di aver prestato, nel periodo compreso dal 2014 al 2018, attività lavorativa alle dipendenze della convenuta , titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale esercente attività di pesca marittima “pesca in acque marine e lagunari e servizi
1 connessi”, in virtù di contratti a tempo indeterminato e con le seguenti cadenze di imbarco dal
5 maggio all'8 ottobre 2014, dal 10 aprile al 5 novembre 2015, dal 12 aprile al 19 ottobre
2016, dal 27 aprile al 22 agosto 2017, dal 12 settembre al 30 novembre 2017, dal 6 dicembre al 14 dicembre 2017 e dal 30 aprile al 5 settembre 2018; di aver svolto mansioni di marinario e di essere stato inquadrato al livello 2 del CCNL per gli addetti alla pesca marittima;
che a fronte dell'attività lavorativa prestata avrebbe dovuto percepire, si come espressamente previsto dagli art. 22 e 36 del CCNL applicato, nonché, dall'art. 325 del codice della navigazione, la retribuzione “alla parte” comprensiva del Minimo Monetario Garantito con aggiunta di una percentuale sul pescato;
di essere stato di contro retribuito nel corso del rapporto di lavoro, a fronte dei maggiori importi indicati nelle buste paga e nelle C.U. annuali consegnategli dal datore di lavoro, “soltanto poche centinaia di euro” e di essere pertanto rimasto creditore del complessivo importo pari ad euro 40.143,85 a titolo di retribuzione ordinaria per il lavoro svolto, 13^ e 14^ mensilità mai erogate, nonché, del trattamento di fine rapporto maturato alla risoluzione del rapporto e non riscosso.
Ciò posto, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare e dichiarare che tra le parti è sorto un rapporto di lavoro subordinato dal 5 maggio 2014 al 5 settembre 2018 con le cadenze di imbarco indicate in punto di fatto;
accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro dev'essere inquadrato al secondo livello del CCNL per gli addetti alla pesca marittima con le mansioni di marinaio;
accertare e dichiarare suo il diritto alla retribuzione mensile come da minimi stipendiali previsti dal CCNL applicato, e comunque in conformità all'art. 36 Cost.; per l'effetto, condannare al pagamento della complessiva somma lorda di Controparte_1
euro 40.143,85 a titolo di differenze retributive, 13° e 14° mensilità e TFR, ovvero di quella somma, maggiore o minore, risultante in corso di istruttoria, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi degli art. 429 c.p.c e art. 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il 11.2.2022 si è Controparte_1
tempestivamente costituita in giudizio contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, la resistente ha contestato la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra le parti nel periodo compreso dal 5 maggio 2014 al 5 settembre
2018.
2 A tale riguardo ha dedotto che il ricorrente è stato assunto nei periodi indicati in ricorso, coincidenti con le singole campagne di pesca, in virtù di singoli contratti di lavoro non ricongiungibili tra loro atteso che, nei periodi compresi tra la risoluzione di un contratto e la conclusione di quello successivo, il ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa, neanche in via di fatto alle dipendenze della convenuta, percependo peraltro regolarmente l'indennità
NASPI.
Con particolare riferimento all'ultimo contratto di lavoro sottoscritto il 30.4.2018 ha poi precisato, che a decorrere dal 6.8.2018, il ricorrente non si è più presentato sul posto di lavoro e di avere pertanto proceduto a richiedere, in data 5.9.2018, alla Capitaneria di Porto
l'autorizzazione allo sbarco del predetto lavoratore.
Ha, pertanto eccepito l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti in ricorso ai sensi dell'art. 373 Cod. Nav. che prevede che tutti i diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono con il decorso di due anni dal giorno dello sbarco.
In merito alle modalità di erogazione della retribuzione ha dedotto l'infondatezza degli assunti attorei rilevando di aver provveduto, si come previsto dalle singole convenzioni di imbarco, a provvedere, alla conclusione di ogni "bordata" o al massimo due, e quindi ad ogni rientro in porto, dopo la vendita del pescato alla distribuzione della "parte", corrispondendo al ricorrente e agli altri membri dell'equipaggio la retribuzione dovuta indicata nelle buste paga mensili dallo stesso sottoscritte.
Sempre a tale riguardo ha, altresì, precisato che il ricorrente per tutti i contratti di lavoro intercorsi e in occasione della richiesta di autorizzazione allo sbarco ha sempre espressamente dichiarato, ai sensi dell'art. 350 del Cod. di Nav., avanti l'Ufficiale della Capitaneria di Porto competente, di essere stato soddisfatto di ogni suo credito nascente dalle singole campagne di pesca.
Ha infine dedotto l'infondatezza delle domande volte al riconoscimento degli importi rivendicati a titolo di 13^ e 14^ mensilità, nonché, del trattamento di fine rapporto poiché detti emolumenti sono stati regolarmente corrisposti al ricorrente unitamente alla retribuzione ordinaria tramite quote mensili come emerge dalle buste paga in atti.
Tanto premesso, contestando, altresì, l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso, ha istato per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l , cui il ricorso è stato notificato da parte ricorrente in ragione CP_2
della proposizione della domanda di regolarizzazione contributiva, chiedendo condannarsi la
3 resistente, in caso di accertamento delle differenze retributive rivendicate in ricorso, al pagamento dei contributi nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa è stata istruita documentalmente e giusta ordinanza del 17.5.2022 è stata ammessa prova per testi limitatamente all'articolato n. 2 di cui alla memoria di costituzione di parte resistente palesandosi invece generiche ed inconducenti, ai fini della decisione, le circostanze descritte nei capitoli di prova dedotti in ricorso.
L'udienza del 23.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata emessa la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia, il ricorso appare infondato e non può essere accolto.
Va premesso che in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che, con specifico riferimento alle differenze retributive de quibus, incombe sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle pretese spettanze.
Con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto in via preliminare accertarsi la sussistenza, nel periodo compreso dal 5.5.2014 al 5.9.2018, di un unico rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta, e conseguentemente il suo diritto a percepire le differenze retributive discendenti per l'attività dallo stesso svolta in occasione dei singoli imbarchi indicati in ricorso.
Ebbene, risulta anzitutto pacifico che il rapporto di lavoro che ci occupa rientri nell'alveo dei rapporti di lavoro disciplinati dal Titolo IV del Codice della Navigazione (Reg. Decreto
327/1942 s.m.i) che disciplina il lavoro nautico e costituisce un sub sistema incardinato tra le fonti del diritto della navigazione.
4 La normativa del codice della navigazione costituisce, infatti, una lex specialis ed è quindi prevalente sulla norma di disciplina generale.
In ragione della specialità della disciplina del codice della navigazione non trova dunque spazio nel rapporto di lavoro marittimo la disciplina generale del rapporto di lavoro di diritto comune.
Con particolare riferimento alla disciplina dell'arruolamento dei lavoratori marittimi si osserva che l'art. 325 del cod. nav. che dispone che “Il contratto di arruolamento può essere stipulato: a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato. (…) Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione”, il successivo art. 326 cod. nav. precisa che “il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno;
se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio
è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni”.
Quanto alla risoluzione del contratto di lavoro l'art. 341 cod. nav. prevede che “Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso” mentre l'art. 342 cod. nav, dispone che “Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà dell'armatore o dell'arruolato, purché ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi” in ogni caso il contratto di lavoro si risolve di diritto ai sensi dell'art. 343 c.1 n. 10 “quando l'arruolato
(…), non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo”.
Tanto chiarito, assume il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della resistente nel periodo compreso tra il 5 maggio 2014 e il 5 settembre 2018 deducendo in tal modo la sussistenza di un unico rapporto di lavoro.
5 Il predetto assunto, è infondato essendo il ricorso, sul punto, del tutto carente anche in termini di allegazione.
Ed invero, risulta documentato che il ha prestato attività lavorativa alle dipendenze Pt_1
della resistenza in virtù sia di contratti di lavoro a tempo determinato sia di contratti a tempo indeterminato in occasione degli imbarchi e per i periodi indicati in ricorso e segnatamente dal 5 maggio all'8 ottobre 2014; dal 10 aprile al 5 novembre 2015; -dal 12 aprile al 19 ottobre
2016; dal 27 aprile al 22 agosto 2017 dal 12 settembre al 30 novembre 2017; dal 6 dicembre al 14 dicembre 2017 e dal 30 aprile al 5 settembre 2018.
La sussistenza e la durata dei predetti rapporti di lavoro è comprovata dalla documentazione in atti ed in particolare dal libretto di navigazione del Vicari allegato in ricorso (cfr. All. 1 ricorso), nonché, dalle convenzioni di imbarco (cfr. All. 13 memoria), dalle comunicazioni obbligatorie UNIMAR (cfr. All.ti da 1 a10 memoria) e dalle buste paga prodotte da parte resistente (cfr. All. 14 memoria) non contestate, dai quali emerge inequivocabilmente non solo il carattere temporaneo dei predetti imbarchi avendo il ricorrente svolto attività lavorativa nell'interesse della resistente sempre per periodi non superiori ad un anno ma, altresì, che tra i diversi contratti di lavoro sussistono periodi di cesura temporale, anche superiori ai sessanta giorni, del tutto incompatibili con la dedotta continuità del rapporto lavorativo.
Sempre a tale riguardo, si osserva infatti che anche l'estratto conto contributivo prodotto dall' riporta espressamente i periodi di attività lavorativa resa dal Vicari alle dipendenze CP_2
della resistente intervallati, nei periodi successi alle date di risoluzione del contratto, dall'erogazione in suo favore dell'indennità di disoccupazione involontaria. (cfr. All. 1 memoria ) CP_2
Circostanza quest'ultima peraltro ammessa dallo stesso ricorrente il quale liberamente sentito all'udienza del 5.4.2022 ha espressamente dichiarato “io nel corso del rapporto di lavoro dedotto in causa ho percepito, di volta di volta, cessando i diversi rapporti di lavoro,
l'indennità di disoccupazione da parte dell' . (cfr. verbale ud. 5.4.2022) CP_2
Del resto, il ricorrente, non ha mai impugnato i contratti a tempo determinato ed i termini di durata ivi apposti né, tantomeno la risoluzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Ebbene, a fronte delle predette evidenze probatorie, rimaste incontestate, era pertanto onere del ricorrente, al fine di avvalorare l'asserita connotazione delle prestazioni lavorative come continuative, allegare e dimostrare di essere rimasto a disposizione dell'armatore anche nei periodi successivi ai singoli sbarchi coincidenti con la fine delle singole campagne di pesca,
6 nonché, di aver svolto, in concreto, attività lavorativa subordinata anche nei periodi ricompresi tra la cessazione di un contratto e la conclusione di quello successivo.
Ciò posto alla luce delle predette considerazioni va pertanto ritenuto che tra le parti sono intercorsi autonomi contratti di lavoro subordinato risoltisi alle date riportate in ricorso, coincidenti con quelle indicate nel libretto di navigazione e nelle certificazioni UNIMAR.
Né, in senso contrario, possono assumere rilievo i mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente nell'atto introduttivo.
Nella specie, a fronte delle generiche allegazioni contenute in ricorso e delle specifiche contestazioni di parte resistente, la continuità dei diversi rapporti di lavoro, intercorsi tra le parti, non può farsi discendere neppure dalle prove orali articolate da parte ricorrente.
Sul punto, va infatti ribadito che i capitoli di prova formulati in ricorso, anche laddove ammessi e confermati, non avrebbero certamente consentito di ritenere comprovato il dedotto rapporto di lavoro poiché inammissibili e irrilevanti poiché, in parte, superflui e non conducenti e, in parte, generici e valutativi.
Ed invero, il primo capitolo di prova, l'unico relativo a dimostrare la continuità del rapporto di lavoro, oltre ad essere formulato in via del tutto generica, comporta una valutazione tecnico- giuridica non demandabile ai testi, mentre gli altri capitolati di prova si rivelano in parte generici ed in parte pacifici poiché documentalmente provati.
Ciò posto, non può ritenersi raggiunta (né raggiungibile) la prova relativa alla diversa decorrenza e durata del rapporto di lavoro oggetto di giudizio non avendo il ricorrente come suo onere dimostrato di aver svolto lavoro subordinato in via continuativa a far data dal 5 maggio 2014 e sino al 5 settembre 2018.
Tanto chiarito, va adesso esaminato il capo di domanda afferente alle rivendicate differenze retributive ed economiche discendenti dai predetti contratti di lavoro.
In via preliminare va esamina ed accolta la preliminare eccezione di intervenuta prescrizione dei predetti crediti sollevata dalla resistente.
Va osservato, a tale riguardo, che nella specie risulti pacifico che il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie sia quello di due anni.
Ed invero, sia l'art. 327 cod. nav. dispone espressamente che “I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. In caso di più contratti a tempo determinato o a viaggio, che a sensi dell'articolo 326 siano regolati dalle
7 norme sul contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione dell'ultimo contratto. (…)”.
La legittimità della norma è stata più volte ribadita anche dalla Corte costituzionale - seppure con riferimento allo speculare art. 937 cod. nav. relativo ai rapporti di lavoro del personale di volo - dapprima con la sentenza n. 354/20006 laddove ha espressamente riconosciuto che “nei rapporti di lavoro regolati dal codice della navigazione la non decorrenza della prescrizione dei crediti in costanza di rapporto rappresenta la regola generale: opera sempre e comunque.
Inoltre, il termine di prescrizione è in ogni caso biennale” e da ultimo con la sentenza n.
143/2023 con la quale ha ribadito che “è proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore.”.
In ordine al dies a quo del termine di prescrizione l'art. 373 cod. nav. è chiaro nel prevedere che lo stesso deve computarsi dalle date dei singoli sbarchi o da quelle di risoluzione dei contratti di lavoro.
Tanto chiarito, il ricorrente avrebbe dovuto pertanto richiedere i propri crediti entro e non oltre il predetto termine biennale da computarsi a far data dagli avvenuti sbarchi, si come ripotati nel libretto di navigazione. (cfr. All. 1 ricorso)
Nel caso di specie, non risultano tuttavia allegati al ricorso validi atti interruttivi del predetto termine di prescrizione.
Ed invero l'unico atto interruttivo depositato in atti è rappresentato da una generica lettera di messa in mora inviata alla resistente a mezzo pec in data 14.9.2018 (cfr. all. 6 ricorso), mentre il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 4.1.2022, è stato notificato in data
13.1.2022 (cfr. All. 2 e richiesta visibilità resistente) allorché il predetto termine CP_2
prescrizione era già ampiamente decorso.
Alla luce di quanto sopra, le pretese creditorie azionate dal ricorrente devono pertanto ritenersi irrimediabilmente prescritte.
In definitiva, il ricorso deve dunque essere rigettato.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia trattata e tenuto conto della qualità delle parti, possono interamente compensarsi tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 32/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Giuseppe Tripi
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