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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9070 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12994/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa TA BI DE OS,
a scioglimento della riserva assunta in data 7.11.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 26 novembre 2025
Il Giudice
TA BI DE OS
N. R.G. 2025/12994
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa TA BI DE OS ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12994 /2025, promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 Massimiliano Lanci (C.F. ) e dell'avv. Paolo Antonio Muzzi (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Lanci in Cinisello C.F._3 Balsamo (MI), via Garibaldi 122. RICORRENTE/I
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), nei cui uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1. P.IVA_2
RESISTENTE/I
OGGETTO: diniego patente art. 120, 1° comma C.d.S.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente in ottemperanza del termine assegnato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29.03.2025, ha convenuto Parte_1 davanti il Tribunale di Milano il chiedendo dichiararsi Controparte_1 la nullità e illegittimità del provvedimento emesso dal stesso CP_1 Controparte_2
di Milano prot. n. 0047939 del 24.02.2025 di diniego al rilascio della patente di guida, con
[...] conseguente non ammissione alla prova pratica per il conseguimento della patente cat. B. Il ricorrente ha dedotto:
- che il provvedimento di diniego assunto in via automatica deve considerarsi illegittimo perché in chiaro contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza declinati dall'art. 3 della Costituzione;
- che vi sono stati plurimi interventi della Corte Costituzionale che hanno escluso qualsiasi automatismo che, viceversa, determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra coloro che aspirino al rilascio della patente di guida e coloro che intendano evitarne la revoca;
- che il diniego di rilascio della patente di guida quale conseguenza necessitata comporta, nel caso del , una limitazione della libertà di circolazione, con conseguente lesione del Parte_1 diritto al lavoro;
- che non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 120, 1° comma C.d.S. per l'adozione del provvedimento, dal momento che il ricorrente ha subito condanne risalenti nel tempo (2014- 2016) e non può essere considerato nell'attualità soggetto socialmente pericoloso;
- che il provvedimento impugnato è nullo per la mancata comunicazione di avvio al procedimento provvista di tutti gli elementi indicati nell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, con conseguente compromissione del diritto di accesso da parte dell'interessato a tutela della valutazione comparativa degli interessi in gioco;
- che in ogni caso il provvedimento è illegittimo per il decorso del triennio di cui all'art. 120, 3 comma C.d.S.
La difesa del ricorrente ha pertanto concluso chiedendo di sospendere l'esecutività del decreto impugnato dichiarandolo nullo e/o illegittimo e per l'effetto revocare l'ostativo al conseguimento della patente di guida.
Si è costituito con comparsa del 30.07.2025 il che ha Controparte_1 dedotto:
- che il caso del rientra nelle previsioni dell'art. 120 comma 1 C.d.S., che prefigura Parte_1 un potere integralmente vincolato dell' , che, laddove Controparte_2 sussistano i presupposti indicati dalla norma, è tenuto a emanare un provvedimento di rigetto dell'istanza;
- che il è stato condannato dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza del 3 Parte_1 giugno 2019 - passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione - per aver commesso i reati di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 309/1990, senza che in relazione a tali delitti sia stata conseguita riabilitazione;
- che infondate sono anche le ulteriori deduzioni di parte ricorrente in ordine alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, alla mancata elencazione dei precedenti ostativi, e all'operatività del comma 3 dell'art. 120 C.d.S.
La difesa del ha pertanto concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda avversaria CP_1 con vittoria delle spese di lite.
Nel corso della prima udienza del 10.09.2025 il giudice non accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e rinviava per la decisione in base al combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. 127 ter c.p.c., assegnando il termine perentorio del 6.11.2025.
A scioglimento della riserva assunta in data 7.112025 il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
La domanda di parte ricorrente non è fondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono. Preliminarmente sussiste la giurisdizione del tribunale adito in quanto il provvedimento di diniego del titolo abilitativo di cui si lamenta la nullità, adottato dal Controparte_3
ai sensi dell'art. 120 comma 1 C.d.S., è vincolato al ricorrere di circostanze
[...] prestabilite dalla legge e non richiede l'espressione di valutazioni discrezionali da parte dell'autorità amministrativa competente. Va riconosciuta, altresì, la legittimazione passiva del CP_1 convenuto, da cui promana il provvedimento che l'attore ha chiesto di disapplicare.
Venendo al merito, non si ritiene condivisibile la ricostruzione svolta dalla difesa sui presupposti per l'esercizio del potere di diniego del rilascio della patente ai sensi dell'art. 120, comma primo C.d.S.
L'art. 120, comma 1, C.d.S. prevede: “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti”. omissis
Nel caso in esame il provvedimento della Motorizzazione Civile rientra nell'ambito di tale disposizione, concretizzandosi nel diniego del rilascio della patente al Migliorino, in considerazione delle pregresse condanne per il reato di cui agli art. 73 D.P.R. 309/90, risultanti dal certificato del casellario giudiziale prodotto dal resistente, l'ultima delle quali della Corte d'Appello di CP_1
Catania del 3.06.2019, irrevocabile il 4.05.2021.
Si è quindi in presenza di una fattispecie diversa da quella contemplata nel secondo comma dell'art. 120 C.d.S., che prevede la revoca da parte del Prefetto del titolo abilitativo già conseguito in precedenza per gli stessi reati previsti dal primo comma, tra cui i delitti in materia di stupefacenti.
Al riguardo, la Corte Costituzionale già nella sentenza n. 80/2019 ha rilevato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, C.d.S., nella parte in cui prevede l'automatismo del diniego di rilascio della patente ai condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. Il giudice delle leggi ha rilevato come in tale ipotesi non ricorrano le ragioni che avevano comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia prevista dal secondo comma
– ragioni espresse nella sentenza della Corte n. 22/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione – costituite dalla contraddittorietà dell'automatismo della revoca rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro” della patente che, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione “può disporre”, nonché dalla «indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida» a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti. In particolare, la Corte ha evidenziato che il provvedimento di diniego, operando a monte del conseguimento del titolo, non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato e che, con specifico riferimento al diniego, non vi è alcuna contraddizione nella disciplina vigente tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Inoltre, si è sottolineato come l'effetto ostativo al conseguimento della patente non incida in modo indifferenziato sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, dal momento che la diversa gravità del reato commesso e la condotta del reo successiva alla condanna costituiscono elementi rilevanti ai fini del possibile conseguimento di un provvedimento riabilitativo ex artt. 178 e 179 del codice penale, che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. Pertanto, si è ritenuto che il comma 1 dell'art. 120 C.d.S. non violi sotto alcun profilo gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione. Le stesse considerazioni sono state espresse dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 81/2020 e da ultimo nella sentenza n. 152 del 12 luglio 2021, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, C.d.S. sollevate dal TAR Lombardia in relazione ai soggetti cui sia stata applicata una misura di prevenzione.
In base ai citati rilievi, il provvedimento di diniego risulta fondato sulla corretta applicazione della norma di cui al primo comma dell'art. 120 C.d.S.
Per le stesse ragioni, stante il chiaro disposto della norma, non è sufficiente il mero decorso del tempo dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna ai fini del rilascio del titolo, occorrendo l'intervento dei provvedimenti riabilitativi previsti dalla legge.
Nel caso in esame, non vi è prova del fatto che sia intervenuta la riabilitazione prevista dagli artt. 178 e 179 c.p., né che siano intervenuti altri provvedimenti riabilitativi, quali può considerarsi l'avvenuta estinzione del reato per positiva conclusione dell'affidamento in prova (Cass. civ., sez. 2, 23 agosto 2022 n. 23815)
L'art. 120 1° comma C.d.S. configura un potere integralmente vincolato dell'Ufficio della Motorizzazione Civile, che, laddove sussistano i presupposti indicati dalla norma, è tenuto a emanare un provvedimento di rigetto dell'istanza. Da tale assoluta vincolatività discende la superfluità della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dato che “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (art. 21 octies co. 2 della l. 241/1990; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 09/01/2025, n. 444); altrettanto superflua era l'elencazione dei precedenti ostativi, dal momento che il provvedimento di diniego della patente non richiede nessuna motivazione, atteso che il destinatario del diniego risulta perfettamente a conoscenza dell'adozione di un provvedimento di natura sanzionatoria nei propri confronti, il quale costituisce il solo presupposto per l'adozione del provvedimento di diniego (T.A.R. Milano, sez. I, 11/01/2022, n. 49).
Alla luce dei formulati rilievi, la domanda attorea non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/ 2022, in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa (€ 26.000,00-
€ 52.000,00), senza riconoscimento dei compensi per l'istruttoria e con riduzione degli altri compensi rispetto ai valori medi, data la non particolare complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda svolta da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_1
2. condanna il ricorrente alla rifusione in favore del resistente delle spese di lite che CP_1 liquida in € 2.905,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Milano, 26 novembre 2025
Il Giudice
TA BI DE OS
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa TA BI DE OS,
a scioglimento della riserva assunta in data 7.11.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 26 novembre 2025
Il Giudice
TA BI DE OS
N. R.G. 2025/12994
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa TA BI DE OS ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12994 /2025, promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 Massimiliano Lanci (C.F. ) e dell'avv. Paolo Antonio Muzzi (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Lanci in Cinisello C.F._3 Balsamo (MI), via Garibaldi 122. RICORRENTE/I
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), nei cui uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1. P.IVA_2
RESISTENTE/I
OGGETTO: diniego patente art. 120, 1° comma C.d.S.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente in ottemperanza del termine assegnato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29.03.2025, ha convenuto Parte_1 davanti il Tribunale di Milano il chiedendo dichiararsi Controparte_1 la nullità e illegittimità del provvedimento emesso dal stesso CP_1 Controparte_2
di Milano prot. n. 0047939 del 24.02.2025 di diniego al rilascio della patente di guida, con
[...] conseguente non ammissione alla prova pratica per il conseguimento della patente cat. B. Il ricorrente ha dedotto:
- che il provvedimento di diniego assunto in via automatica deve considerarsi illegittimo perché in chiaro contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza declinati dall'art. 3 della Costituzione;
- che vi sono stati plurimi interventi della Corte Costituzionale che hanno escluso qualsiasi automatismo che, viceversa, determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra coloro che aspirino al rilascio della patente di guida e coloro che intendano evitarne la revoca;
- che il diniego di rilascio della patente di guida quale conseguenza necessitata comporta, nel caso del , una limitazione della libertà di circolazione, con conseguente lesione del Parte_1 diritto al lavoro;
- che non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 120, 1° comma C.d.S. per l'adozione del provvedimento, dal momento che il ricorrente ha subito condanne risalenti nel tempo (2014- 2016) e non può essere considerato nell'attualità soggetto socialmente pericoloso;
- che il provvedimento impugnato è nullo per la mancata comunicazione di avvio al procedimento provvista di tutti gli elementi indicati nell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, con conseguente compromissione del diritto di accesso da parte dell'interessato a tutela della valutazione comparativa degli interessi in gioco;
- che in ogni caso il provvedimento è illegittimo per il decorso del triennio di cui all'art. 120, 3 comma C.d.S.
La difesa del ricorrente ha pertanto concluso chiedendo di sospendere l'esecutività del decreto impugnato dichiarandolo nullo e/o illegittimo e per l'effetto revocare l'ostativo al conseguimento della patente di guida.
Si è costituito con comparsa del 30.07.2025 il che ha Controparte_1 dedotto:
- che il caso del rientra nelle previsioni dell'art. 120 comma 1 C.d.S., che prefigura Parte_1 un potere integralmente vincolato dell' , che, laddove Controparte_2 sussistano i presupposti indicati dalla norma, è tenuto a emanare un provvedimento di rigetto dell'istanza;
- che il è stato condannato dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza del 3 Parte_1 giugno 2019 - passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione - per aver commesso i reati di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 309/1990, senza che in relazione a tali delitti sia stata conseguita riabilitazione;
- che infondate sono anche le ulteriori deduzioni di parte ricorrente in ordine alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, alla mancata elencazione dei precedenti ostativi, e all'operatività del comma 3 dell'art. 120 C.d.S.
La difesa del ha pertanto concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda avversaria CP_1 con vittoria delle spese di lite.
Nel corso della prima udienza del 10.09.2025 il giudice non accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e rinviava per la decisione in base al combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. 127 ter c.p.c., assegnando il termine perentorio del 6.11.2025.
A scioglimento della riserva assunta in data 7.112025 il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
La domanda di parte ricorrente non è fondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono. Preliminarmente sussiste la giurisdizione del tribunale adito in quanto il provvedimento di diniego del titolo abilitativo di cui si lamenta la nullità, adottato dal Controparte_3
ai sensi dell'art. 120 comma 1 C.d.S., è vincolato al ricorrere di circostanze
[...] prestabilite dalla legge e non richiede l'espressione di valutazioni discrezionali da parte dell'autorità amministrativa competente. Va riconosciuta, altresì, la legittimazione passiva del CP_1 convenuto, da cui promana il provvedimento che l'attore ha chiesto di disapplicare.
Venendo al merito, non si ritiene condivisibile la ricostruzione svolta dalla difesa sui presupposti per l'esercizio del potere di diniego del rilascio della patente ai sensi dell'art. 120, comma primo C.d.S.
L'art. 120, comma 1, C.d.S. prevede: “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti”. omissis
Nel caso in esame il provvedimento della Motorizzazione Civile rientra nell'ambito di tale disposizione, concretizzandosi nel diniego del rilascio della patente al Migliorino, in considerazione delle pregresse condanne per il reato di cui agli art. 73 D.P.R. 309/90, risultanti dal certificato del casellario giudiziale prodotto dal resistente, l'ultima delle quali della Corte d'Appello di CP_1
Catania del 3.06.2019, irrevocabile il 4.05.2021.
Si è quindi in presenza di una fattispecie diversa da quella contemplata nel secondo comma dell'art. 120 C.d.S., che prevede la revoca da parte del Prefetto del titolo abilitativo già conseguito in precedenza per gli stessi reati previsti dal primo comma, tra cui i delitti in materia di stupefacenti.
Al riguardo, la Corte Costituzionale già nella sentenza n. 80/2019 ha rilevato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, C.d.S., nella parte in cui prevede l'automatismo del diniego di rilascio della patente ai condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. Il giudice delle leggi ha rilevato come in tale ipotesi non ricorrano le ragioni che avevano comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia prevista dal secondo comma
– ragioni espresse nella sentenza della Corte n. 22/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione – costituite dalla contraddittorietà dell'automatismo della revoca rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro” della patente che, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione “può disporre”, nonché dalla «indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida» a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti. In particolare, la Corte ha evidenziato che il provvedimento di diniego, operando a monte del conseguimento del titolo, non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato e che, con specifico riferimento al diniego, non vi è alcuna contraddizione nella disciplina vigente tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Inoltre, si è sottolineato come l'effetto ostativo al conseguimento della patente non incida in modo indifferenziato sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, dal momento che la diversa gravità del reato commesso e la condotta del reo successiva alla condanna costituiscono elementi rilevanti ai fini del possibile conseguimento di un provvedimento riabilitativo ex artt. 178 e 179 del codice penale, che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. Pertanto, si è ritenuto che il comma 1 dell'art. 120 C.d.S. non violi sotto alcun profilo gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione. Le stesse considerazioni sono state espresse dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 81/2020 e da ultimo nella sentenza n. 152 del 12 luglio 2021, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, C.d.S. sollevate dal TAR Lombardia in relazione ai soggetti cui sia stata applicata una misura di prevenzione.
In base ai citati rilievi, il provvedimento di diniego risulta fondato sulla corretta applicazione della norma di cui al primo comma dell'art. 120 C.d.S.
Per le stesse ragioni, stante il chiaro disposto della norma, non è sufficiente il mero decorso del tempo dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna ai fini del rilascio del titolo, occorrendo l'intervento dei provvedimenti riabilitativi previsti dalla legge.
Nel caso in esame, non vi è prova del fatto che sia intervenuta la riabilitazione prevista dagli artt. 178 e 179 c.p., né che siano intervenuti altri provvedimenti riabilitativi, quali può considerarsi l'avvenuta estinzione del reato per positiva conclusione dell'affidamento in prova (Cass. civ., sez. 2, 23 agosto 2022 n. 23815)
L'art. 120 1° comma C.d.S. configura un potere integralmente vincolato dell'Ufficio della Motorizzazione Civile, che, laddove sussistano i presupposti indicati dalla norma, è tenuto a emanare un provvedimento di rigetto dell'istanza. Da tale assoluta vincolatività discende la superfluità della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dato che “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (art. 21 octies co. 2 della l. 241/1990; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 09/01/2025, n. 444); altrettanto superflua era l'elencazione dei precedenti ostativi, dal momento che il provvedimento di diniego della patente non richiede nessuna motivazione, atteso che il destinatario del diniego risulta perfettamente a conoscenza dell'adozione di un provvedimento di natura sanzionatoria nei propri confronti, il quale costituisce il solo presupposto per l'adozione del provvedimento di diniego (T.A.R. Milano, sez. I, 11/01/2022, n. 49).
Alla luce dei formulati rilievi, la domanda attorea non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/ 2022, in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa (€ 26.000,00-
€ 52.000,00), senza riconoscimento dei compensi per l'istruttoria e con riduzione degli altri compensi rispetto ai valori medi, data la non particolare complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda svolta da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_1
2. condanna il ricorrente alla rifusione in favore del resistente delle spese di lite che CP_1 liquida in € 2.905,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Milano, 26 novembre 2025
Il Giudice
TA BI DE OS