Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
RG 13812 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13812 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO DANIELA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. COZZOLINO RICCARDO presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 1/10/1996 (atto n. 56, P. I, sez. E, anno 1996), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 14/02/2022, era intervenuta separazione in forza di resa nel Procedimento Rg. 20259/2021. Pt_2
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entrambi maggiorenni.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dai ricorrenti una pronuncia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
i ricorrenti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio, la casa coniugale, sita in Viale Colli Aminei 235 (NA), dovrà essere restituita da parte della sig.ra al sig. , quale proprietario della stessa, entro e non Parte_1 Controparte_1
oltre 12 mesi dalla sentenza di divorzio;
il sig. in considerazione della dedizione della moglie alla vita familiare e Controparte_1 alla Sua rinuncia all'attività lavorativa per il bene della famiglia si obbliga a versare a titolo di assegno divorzile di mantenimento la somma di 200,00 euro mensili da adeguarsi agli indici Istat;
il sig. si obbliga a versare mensilmente a titolo di assegno di Controparte_1
mantenimento a ciascuno dei figli maggiorenni euro 400,00 fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e l 1/10/1996 (atto Parte_1 Parte_3
n. 56, P. I, sez. E, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.3.25
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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