Articolo 98 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 97Articolo 99
Versione
4 aprile 1941
Art. 98.

A decorrere dal 1° luglio 1926-IV, fruiscono del trattamento di quiescenza stabilito dai regolamenti o dalle convenzioni speciali di pensione, soltanto gli insegnanti che vi erano gia' regolarmente iscritti alla data medesima.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941