Art. 98.
A decorrere dal 1° luglio 1926-IV, fruiscono del trattamento di quiescenza stabilito dai regolamenti o dalle convenzioni speciali di pensione, soltanto gli insegnanti che vi erano gia' regolarmente iscritti alla data medesima.
A decorrere dal 1° luglio 1926-IV, fruiscono del trattamento di quiescenza stabilito dai regolamenti o dalle convenzioni speciali di pensione, soltanto gli insegnanti che vi erano gia' regolarmente iscritti alla data medesima.