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14 gennaio 2007
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27 ottobre 2007
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12 novembre 2013
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Art. 3. (Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni). 1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all' articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000. (1) ((3)) 3. Sono abrogati:
a) l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ;
b) l' articolo 13, comma 4 , e l' articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ;
c) l' articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 .
4. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 , come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilita' di cui all' articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 7 settembre 2007, n. 147 , convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all' articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 , e' elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione". ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 , come integrata dall' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 , e' ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014. "
2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all' articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000. (1) ((3)) 3. Sono abrogati:
a) l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ;
b) l' articolo 13, comma 4 , e l' articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ;
c) l' articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 .
4. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 , come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilita' di cui all' articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 7 settembre 2007, n. 147 , convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all' articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 , e' elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione". ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 , come integrata dall' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 , e' ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014. "
Commentari • 7
- 1. Istruzione secondaria superiore: credito scolastico e recupero dei debiti formativiAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 25 maggio 2007 · 4.1058855
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- indagini ispettive·
- principio di conservazione degli atti amministrativi·
- irregolarità nella conduzione degli esami·
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