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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 14 del mese di aprile, all'udienza tenuta davanti al G.O.T. della Seconda
Sezione Civile, dott.ssa Luisa Sorrenti, viene chiamata la causa iscritta al n. 3050/2023 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
(C.F. ) nata nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Rollo del Foro di Palmi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cittanova (RC), Via Sirio, 20 Attrice opponente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, e per essa, P.VA , quale CP_2 P.IVA_2 società incorporata in P.VA a sua volta Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata da società con unico socio con sede in Controparte_4 CP_1
Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 22, P.VA n. rappresentata e difesa, giusta P.IVA_4 procura stesa in calce al ricorso per D.I. dagli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Milano (MI), Via Correggio n. 43
Convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 626/2023 (proc. n.1187/2023 di R.G.) emesso in data 27/09/2023, notificato il 17.10.2023
Sono presenti:
L'avv. Massimo Rollo per parte opponente,
L'avv. Elettra Cortese per delega degli avv.ti Marco Pesenti e F.sco Concio
Entrambi i procuratori precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e memorie e alle richieste ivi formulate, di cui chiedono l'accoglimento.
Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
Di seguito, si ritira in Camera di Consiglio e all'esito, alle ore 17,00 , pronuncia sentenza come segue, dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza delle parti allontanatesi. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3050/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- opponeva il decreto in esame in forza del quale le era stato ingiunto di pagare Parte_1
in solido con , entrambi nella qualità di fideiussori della Mareco Costruzioni srl, Controparte_5
fallita, ed in favore di la somma di € 23.069,02, per scoperto di conto corrente Controparte_6
n. 23957, intestato alla MARECO COSTRUZIONI S.R.L. acceso in data 16/03/2007 presso la Filiale
di Reggio Calabria della , oltre interessi convenzionali di mora Controparte_7
dal 25/03/2023 al saldo;
nonché le spese del procedimento.
Chiedeva: Accertarsi e dichiararsi la nullità totale della fideiussione prestata in ragione della rilevata violazione della normativa antitrust;
subordinatamente, la nullità parziale con specifico riferimento agli artt. 2), 6) e 8) del relativo contratto per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della Legge n.
287 del 1990. In ogni caso, accertarsi l'intervenuta decadenza dall'azione promossa dalla società
[...]
per decorrenza del termine semestrale previsto dall'art 1957 c.c. Controparte_6
In via subordinata, ridursi l'importo nei limiti di quanto effettivamente dovuto.
In tutti i casi con la revoca del decreto ingiuntivo e vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi .
A sostegno eccepiva:
2 a. Il difetto di legittimazione attiva della ingiungente che non aveva provato la Controparte_6
titolarità del credito per cui agiva, essendosi limitata a richiamare la cessione intervenuta con
[...]
Controparte_7
b. la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust, poiché il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto in data 30/03/2007 dalla sig.ra seguiva Parte_1
pedissequamente lo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005
c. la decadenza della società ingiungente ex art. 1957 c.c. per mancato rispetto del termine semestrale previsto per azionare la tutela nei riguardi del fideiussore, posto che un eventuale atto stragiudiziale idoneo ad interrompere il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. non era applicabile alle fideiussioni omnibus, come quella in esame, ma soltanto ai contratti autonomi di garanzia.
d. Nullità delle clausole del contratto di apertura di credito in conto corrente numero 23957
intestato alla Mareco Costruzioni S.r.l. relative al tasso di interesse ultra legale applicato, per mancanza della forma scritta ad substantiam, oltre che per l'applicazione di tassi d'interesse usurari a causa della illegittima quantificazione di tutte le voci concorrenti a determinare l'effettivo tasso d'interessi globale annuo. Nonché, l'ulteriore nullità per avere illegittimamente addebitato, sul conto corrente intestato alla società Mareco Costruzioni S.r.l., somme di denaro a titolo di “commissione massimo scoperto” prima e di “disponibilità fondi” poi.
1.2 - Con comparsa depositata il 15.1.2024 si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_6
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, precisando specificatamente quanto segue:
- Di essere legittimamente titolare del credito in forza di una regolare e formale operazione di cartolarizzazione come era facilmente rilevabile consultando l'elenco crediti caricato sul portale della cedente in cui la posizione in esame era identificata al n. FG 2639934. Oltre alla prova documentale
3 in atti (allegata in fase monitoria), rilasciata sempre dalla cedente da cui emergeva che il credito era stato ceduto a Controparte_6
- Deduceva la totale infondatezza dell'assunta nullità della fideiussione, precisando che comunque,
la nullità, ove dimostrata, avrebbe potuto opererebbe limitatamente alle clausole nelle quali si estrinsecava l'intesa vietata, senza cessazione dell'obbligo di garanzia totale, o anche parziale ex art
1419 cc. Deduceva, infine, di avere agito nel pieno rispetto del termine di decadenza semestrale, come provato dalla richiesta stragiudiziale di pagamento prodotta e idonea ad evitare la decadenza.
- Inoltre, che dal contratto di conto corrente era evidente che le parti avessero espressamente pattuito il tasso di interesse debitore e creditore e la pari periodicità di liquidazione degli stessi;
e che ogni altra contestazione circa la natura usuraria degli interessi o l'applicazione di spese non dovute come le CMS fossero del tutto generiche infondate e non provate.
1.3 - Instauratosi il contraddittorio, il GI con ordinanza del 18.7.2024, ritenuto che l'opposizione -
non fondata su prova scritta - apparisse di “pronta soluzione”, non concedeva la provvisoria esecuzione e rimetteva la causa alla fase decisoria, delegandola a questo fine.
Le parti, depositate le conclusioni, hanno ribadito le loro posizioni nelle successive memorie e repliche nei termini di cui all'art 189 cpc. Con decreto del 17.2.2025 è stata disposta la trattazione ex art 281 sex cpc.
2. - L'opposizione è infondata.
2.1 - Quanto al rilievo dell'opponente circa la mancata prova della legittimazione sostanziale di dell'opposta di pretendere il credito in questione va detto che con sempre più recente giurisprudenza
- cfr ordinanza n. 5190 pubblicata il 27 febbraio 2025 - la Corte di Cassazione, con riguardo al tema cessione di crediti in blocco e relativo onere della prova in ordine alla cessione del singolo credito,
ha ribadito il seguente principio di diritto: «La parte che agisca affermandosi successore a titolo
particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art.
4 nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente
riconosciuta».
Nel caso in esame, sono in atti i documenti provenienti dalla stessa Cedente che provano la cessione dello specifico rapporto in capo all'opposta, idonei a superare l'eccezione.
Difatti, non solo è allegato al fascicolo dell'opposta la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione intervenuto tra “Cedente” e Controparte_7 Controparte_6
'"Acquirente", ma con la II^ memoria integrativa della fase monitoria è stata prodotta la dichiarazione dell'1.9.2023 avente ad oggetto “ MARECO COSTRUZIONI FG 26399934 - Linee di credito:
CONTO CORRENTE FIL. 08101 RAP. 000023957, in cui attesta Controparte_7
formalmente che “il credito di cui al sopra citato rapporto vantato nei confronti di MARECO
COSTRUZIONI cf è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e P.IVA_5
rapporti giuridici individuabili in blocco …. conclusa in data 20.12.2017 tra la Banca MPS S.p.A. e
la società Il che è certamente idoneo a soddisfare l'onere probatorio cui fa Controparte_6
riferimento la richiamata pronuncia della Cassazione.
2.2 - L'opponente eccepisce poi la nullità del contratto di fideiussione per contrasto con l'art. 2 della l. n. 287/1990 (legge c.d. "Antitrust"), siccome conforme allo schema predisposto dall'Associazione
Bancaria Italiana (A.B.I.) ritenuto lesivo della concorrenza per il contenuto di alcune sue clausole
(artt. 2, 6 e 8). Precipitato della nullità dell'intesa a monte, dichiarata con il provvedimento n. 55/2005
della Banca d'Italia, sarebbe la nullità del contratto a valle, stipulato con il singolo garante, contenente le tre clausole di cui sopra.
Più nello specifico con il citato provvedimento la Banca d'Italia ha ritenuto che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990.
L'eccezione è parzialmente fondata.
5 La giurisprudenza di legittimità, ormai prevalente, ha precisato come i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (in termini Cass. 30.12.2021 SS.UU. n. 41194; in precedenza, nel senso della nullità parziale, ex multis Cass. 19.2.2020 n. 4175, Cass. 26.09.2019, n.24044; nel merito, cfr.
Trib. Milano 23.1.2020 n. 610 Trib. Roma 11.9.2019 n. 17243; Tribunale Roma 03.05.2019).
Sicché, nel caso in esame deve dichiararsi la nullità parziale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8
poiché riproducendo lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata è presumibile che esse costituiscano espressione e precipitato delle illegittime pratiche concordate.
Ai fini di causa, va tuttavia rilevato che, di recente, i giudici di legittimità hanno ribadito che “Il
concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore
dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché
difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della
nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla
totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del
resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio
l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 18794 del
04/07/2023).
Orbene, nella vicenda dedotta in giudizio non vi è alcuna specifica allegazione fattuale (né,
tantomeno, elementi di prova) in punto di incidenza delle clausole illegittime sulla stipulazione del contratto di garanzia, di tal che esso non può dirsi interamente nullo, prevalendo il principio di conservazione della volontà negoziale.
6 Neanche potrebbe ricavarsi tale nullità dalle regole del collegamento negoziale, secondo le quali
simul stabunt simul cadent, perché fra intesa a monte e contratto a valle non c'è alcun collegamento negoziale.
2.3 - Anche l'eccezione di decadenza dell'opposta ad agire contro il fideiussore per violazione del termine di 6 mesi ex art. 1957 c.c., è infondata come già anticipato dal GI nell'ordinanza del
18.7.2024, in cui si rileva che “nella giurisprudenza di legittimità si è consolidato l'orientamento per cui quando le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta" si ritiene,
comunque, sufficiente ad evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento;
non si reputa, cioè, necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma,
atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. Cass. n. 22346/2017 e Cass. n. 31509/2021); tanto più che “la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (cfr Cass. 13078/2008 richiamata dalla citata pronuncia n. 31509)”.
D'altronde, come precisato da Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e Cass. n. 22346 del 26/09/2017 “La
clausola con cui si deroga alla forma dell'istanza da avanzare entro il termine di cui all'art. 1957
c.c. - la c.d. “a semplice richiesta scritta” - costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale,
esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di
cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della
citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia.”
7 Nello specifico, l'opposta produce la comunicazione ricevuta dall'opponente il 16.1.2017 idonea ad interrompere il detto termine semestrale a fara data dalla comunicazione del novembre 2016, al debitore principale, della revoca di tutti gli affidamenti.
3. - Accertata la sussistenza dell'obbligo di pagamento in capo al fideiussore opponente, sia pure nei limiti della prestata fideiussione, deve rilevarsi che non vi è contestazione sull'esistenza del rapporto,
né, tantomeno, è stata fornita la prova del fatto estintivo, benchè vi sia contestazione sulla quantificazione del debito derivante dal contratto stipulato dalla Mareco Srl, debitore principale, sia per quanto riguarda gli interessi applicati, che le spese ed i costi conteggiati.
Ad ogni modo, è opportuno rilevare in via preliminare che parte opposta ha prodotto, oltre ai contratti bancario e di garanzia, anche la messa in mora e la comunicazione di revoca del rapporto, nonché la certificazione del credito ex art. 50 T.U.B. della banca cedente, gli estratti del conto corrente dall'apertura alla revoca del rapporto (l'estratto del IV trimestre 2016 è allegato alla certificazione del credito), gli estratti conto dopo la cessione.
Sul tema, è pacifico il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. 3, nella sentenza n. 21092
del 19/10/2016 (Rv. 642941 - 01), in base a cui “In tema di prova del credito fornita da un istituto
bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un
funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle
scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto,
che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo,
con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia
probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto,
l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume
carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo
giudizio contenzioso instaurato dal cliente”. Non solo, ma la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
7329 del 20/03/2024 ha affermato che, negli accordi di conto corrente bancario, l'estratto conto ha efficacia probatoria, fino a prova contraria, anche nei confronti del fideiussore del correntista. Tale
8 efficacia probatoria, ha confermato la Corte, non si limita al solo procedimento monitorio, ma si estende anche al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ed ad ogni altra procedura di cognizione.
In particolare, quando il debitore principale non abbia impugnato gli estratti di saldo conto ai sensi dell'art. 1832 c.c., il fideiussore chiamato in giudizio dalla stessa banca per pagare l'importo dovuto non può sollevare contestazioni sulla definitività di tali estratti.
Nello specifico, quindi, si tratta di contestazioni tardive, ma anche piuttosto generiche e prive del benchè minimo supporto probatorio, specie con riferimento all'assunta mancanza della forma scritta
ad substantiam, per la determinazione del tasso di interesse applicato che, dall'esame del contratto prodotto in atti, risulta invece espressamente pattuito e sottoscritto. Analogamente per quanto riguarda la pattuizione di interessi creditori e debitori con identica periodicità trimestrale (pag. 4 del contratto allegato al fascicolo monitorio, sotto il titolo Clausole contrattuali che regolano il servizio) sicché
anche le doglianze in punto di anatocismo vanno ritenute infondate.
Allo stesso modo infondata, non provata e del tutto dilatoria la sostenuta applicazione di tassi d'interesse usurari da parte della banca, non avendo l'opponente adempiuto all'onere di precisa e puntuale allegazione dei fatti posti a fondamento della sua domanda di ricalcolo del dovuto, su di lui gravanti ex art. 2967 c.c., dal momento che le eccezioni sollevate non risultano precedute da alcuna specifica attività assertiva ma poggiano su assunti impliciti assolutamente ipotetici, sì da postulare un'indagine meramente esplorativa: L'attore/opponente non ha provveduto ad indicare né i trimestri di riferimento, ove si sarebbe determinato il superamento del tasso soglia, né la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia ovvero se la doglianza attenga ad usura originaria ovvero frutto di un illegittimo ius variandi – nonostante sia espressamente previsto in contratto, a pag. 4 sotto il titolo delle Clausole contrattuali che regolano il rapporto, il diritto della banca di modificare unilateralmente le condizioni e comunicarle per tempo secondo la disciplina di cui all'art 118 del
TUB - né, tantomeno, vi è stata produzione dei decreti e delle rilevazioni del tasso soglia o la segnalazione specifica delle operazioni in cui si sarebbe determinato e consolidato uno ius variandi
9 in senso peggiorativo o l'applicazione di costi non dovuti o non previsti nel contratto regolarmente sottoscritto tra le parti. Nel contratto è formalmente prevista la CMS, la percentuale e il criterio di applicazione.
In altre parole le eccezioni sollevate dall'opponente risultano avulse dal concreto svolgimento del rapporto bancario - rispetto a cui nessuna contestazione risulta sollevata tempo per tempo dal correntista o dal garante, né alcuna specifica prova, anche solo indiziaria, o supporto probatorio atto a fornire indispensabili specificazioni sull'entità delle somme esatte, è stato prodotto in giudizio.
Ne consegue che, considerata la validità ed efficacia della fideiussione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato, evidenziando che, come indicato nello stesso provvedimento monitorio, l'opponente
è solidalmente tenuta al pagamento della somma ingiunta oltre interessi come in ricorso.
4. - Le spese di lite si pongono a carico della parte opponente che è risultata soccombente e, tenuto conto del valore della causa, si reputa congruo liquidarle come in dispositivo, facendo applicazione anche dei criteri minimi, in ragione dell'istruttoria solo documentale e della ripetitività delle difese.
P.T.M.
Definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da (C.F. Parte_1
) contro (C.F. ), in persona del legale C.F._1 Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 626/2023 (proc. n.1187/2023 di
R.G.) emesso in data 27/09/2023 dal Tribunale di Reggio Calabria, che dichiara definitivamente esecutivo.
2. Condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese e competenze di causa nella misura di €. 3.300,00, oltre rimborso forfettario e i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Così deciso in Reggio Calabria 14 aprile 2025 Il Got
Dott.ssa Luisa Sorrenti
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa