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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3142/2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Vitiello Carlo giusto Parte_1
mandato a margine del ricorso;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. Ingangi Alessandra giusta procura in atti;
Resistente
nonchè
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore;
Contumace
nonchè in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruna Barreca, Nicola Nero e
Giovanni Ronconi come da procura in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.5.2022, il ricorrente in epigrafe rappresentava di aver lavorato sin dall'anno 2007 quale operaio addetto presso l'impianto di Salerno alle attività ferroviarie di pulizia stazioni ed uffici appaltate da “ Controparte_4
”; che dal gennaio 2013 al 30 giugno 2020 aveva svolto la predetta
[...] attività lavorativa alle dipendenze della società a cui la società CP_1 aggiudicataria del servizio in appalto, “Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa” (CNS), aveva affidato la gestione del servizio di pulizia di stazione ed uffici a seguito di passaggio di cantiere dalla società “Nuova Dimensione srl”; deduceva di aver prestato servizio per otto ore al giorno e lamentava il mancato pagamento da parte della società datrice di lavoro del TFR pari a CP_1
euro 15.601,49, dei ratei di 13^ mensilità pari ad euro 1.065,39, della 14^ mensilità pari ad euro 2.130,77, delle ex festività non godute pari ad euro 300,76
e delle ferie non godute pari ad euro 1.120,26. Invocava la responsabilità solidale per tali crediti delle committenti società e in Controparte_5 CP_6
virtù degli artt. 1676 c.c. e 29 del Dlgs 276/2003. Pertanto, adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “condannare in solido parti resistenti , e al CP_1 Controparte_3 CP_7 pagamento della somma di € 15.601,49 a titolo di TFR , di € 1.065,39 per 6 mesi tredicesima mensilità, di € 2.130,77 per quattordicesima mensilità, di € 1.120,26 per ferie non godute, di € 300,76 per ex festività non godute, oltre interessi e rivalutazione come per legge. b) condannare parti resistenti in solido al pagamento delle spese, diritti, ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la convenuta CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite. Deduceva, in particolare, che, ancora prima del deposito del ricorso, con bonifico del
18.2.2021, aveva corrisposto al ricorrente la somma netta di euro 3.529,58 spettante a titolo di Tfr rimasto in azienda, mensilità aggiuntive, ferie non godute, ex festività soppresse rappresentando altresì che l'ulteriore quota di Tfr, avendo alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori, ai sensi dell'art. 1, comma 755 e ss, CP_ L. 296/2006, era stata accantonata presso il Fondo di Tesoreria cui la società aveva presentato sin dal 13.1.2021 dichiarazione di incapienza per consentire il pagamento diretto in favore del lavoratore. Contestava infine i conteggi elaborati dal ricorrente in quanto nella quantificazione degli emolumenti richiesti non tenevano conto delle ore ricadenti nel FIS e nella CIGD Covid 19.
Si costituiva la società eccependo la decadenza del ricorrente CP_6 dall'azione volta a far valere la responsabilità solidale per il decorso del termine biennale dalla cessazione dell'appalto; la prescrizione dei crediti;
la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. stante la indeterminatezza della domanda;
la carenza di legittimazione passiva non ricorrendo i presupposti per l'applicazione degli artt.2112 c.c., 1176 c.c. e dell'art. 29 Dlgs 276/2003. In via meramente cautelare, in caso di condanna in solido con l'appaltatore CNS e con chiedeva contenersi l'eventuale condanna in via solidale nei limiti di CP_1 quanto maturato dal ricorrente nel corso dell'appalto, nonché chiedeva dichiararsi ed applicarsi il beneficio della preventiva escussione dei beni dell'appaltatore e di ai sensi del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5. CP_9 CP_1
La società non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione da parte della società sulle conclusioni CP_1
dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte disposte, ex art.127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.04.2025, il giudice decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente agisce in giudizio nei confronti della società ex datrice di lavoro per ottenere il CP_1
pagamento dei ratei di 13^ mensilità e 14^ mensilità, delle ex festività e ferie non godute e del Tfr. Invoca poi la responsabilità solidale delle società CP_5
e quali committenti del servizio di pulizie ferroviarie
[...] CP_6 appaltato alla società datrice di lavoro e in virtù di quanto previsto CP_1
dagli artt. 1676 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003.
In punto di diritto, rileva richiamare l'orientamento consolidato della Suprema
Corte secondo cui “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto
(che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (cfr. Cass. 26985/2009).
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, è incontestato oltre che documentato che il ricorrente ha espletato dal gennaio 2013 al 30.6.2020 attività lavorativa di operaio livello D1 alle dipendenze della (v. buste paga in atti). CP_1
E' inoltre documentato che la con bonifico del 18.2.2021 -quindi CP_1
anteriormente alla data di deposito del ricorso- ha corrisposto al suo ex dipendente odierno ricorrente la somma netta di € 3.529,58 a titolo di Tfr rimasto in azienda (per l'importo lordo pari ad euro 3.579,10 risultante dal mod. Cud
2021), ratei di 13^ mensilità (pari ad euro 1.065,38 lordi) , 14^ mensilità (somma lorda di euro 1.953,21), ex festività soppresse (euro 226,39) e ferie non godute
(euro 825,67) (cfr bonifico in atti, cedolino febbraio 2021, Cud anno 2021 prodotti dalla doc. 1, 2 e 3). CP_1
Risultano altresì provati- sebbene alcuna contestazione è stata sollevata dalla parte ricorrente – gli acconti di euro 900,00, 180,00 e 150,00 ricevuti rispettivamente in data 18.05.2020 e 23.07.2020 (complessivi euro 1.230,00) e trattenuti dall'importo della busta paga di febbraio 2021 spettante al . Parte_1
A fronte di tale documentazione e, dunque, della eccezione di pagamento sollevata dall'ex datrice di lavoro, il non ha specificamente contestato Parte_2 né l'effettivo pagamento della predetta somma né i fatti allegati dalla CP_1 a fondamento del differente calcolo dei predetti emolumenti ovvero le
[...] circostanze (pure documentate) dell'intervento del FIS fino a marzo 2020 (Fondo di integrazione salariale dell' ) con annesso assegno di integrazione salariale CP_8
e della CIGS connessa alla pandemia da COVID 19, da aprile a giugno 2020.
I conteggi della parte ricorrente, come si evince dalla allegata consulenza, sono stati erroneamente redatti tenendo conto della retribuzione mensile parametrata all'ordinario orario di lavoro (€ 2.130,77) che, tuttavia, nell'anno 2020 non risulta effettuato dal stante la riduzione dello stesso così come risultante Parte_1
dalle buste paga di gennaio-marzo 2020 (cfr all. 1 h ricorrente) da cui emerge l'intervento del FIS e l'anticipazione da parte della delle quote CP_1 dell'assegno di solidarietà ex D.Lgs. n. 148/2015) e aprile-giugno 2020 (da cui emerge il regime di CIGS).
Ne deriva la correttezza degli importi indicati dalla datrice di lavoro con il cedolino del febbraio 2021, i quali, come detto, non risultano specificamente contestati dalla parte ricorrente che si è limitata sotto tale profilo e senza assumere alcuna specifica posizione a continuare a chiedere -con le note scritte successive alla costituzione della e con le stesse note difensive- il pagamento degli CP_1
emolumenti e delle somme richieste con il ricorso.
Per quanto concerne il TFR ulteriore rispetto a quello rimasto in azienda e già corrisposto, come noto, l'art. 1, comma 755, della L. 296/2006 ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, gestito, per conto dello Stato, dall' su un apposito conto CP_8
corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.
Pertanto, con pari decorrenza, i datori di lavoro che occupino non meno di 50 dipendenti sono obbligati a far confluire presso tale fondo un “contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” (art. 1, co.
756). Il pagamento del T.F.R., poi, avviene a cura del datore di lavoro, che acquisisce di conseguenza un credito contributivo verso il fondo di tesoreria, da regolare attraverso conguaglio rispetto ai contributi successivi (art. 1 co. 756, ultima parte).
Va, inoltre, evidenziato che in base al DM 30.01.2007, l'obbligo di corrispondere il TFR al lavoratore si trasferisce dal datore di lavoro al Fondo unicamente con la trasmissione della dichiarazione di incapienza.
Una volta ricevuta la dichiarazione di incapienza, il Fondo, anche indipendentemente dal versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, è tenuto al versamento di quanto dovuto al lavoratore restando tale obbligo di natura previdenziale e quindi assoggettato al generale principio di automaticità di cui all'art. 2116 c.c.
Ciò detto, nella fattispecie che ci occupa, la ha dato prova in CP_1 giudizio della presentazione all' in data 13.1.2021 della dichiarazione di CP_8
incapienza per il pagamento diretto da parte del Fondo di Tesoreria del TFR ai propri dipendenti (doc. 4) ed ha altresì provato (con documentazione prodotta in data 08.01.2024 e 18.06.2024) l'effettivo pagamento diretto dell'emolumento in questione al ricorrente da parte del Fondo in data 3.02.2021. CP_8
Pertanto, analogamente alle altre voci rivendicate dal ricorrente con il presente giudizio, anche il trattamento di fine rapporto, per la parte versata al Fondo, era stato a questi già corrisposto dal Fondo Tesoreria in data anteriore al CP_8
deposito del ricorso ovvero, come visto, il 3.02.2021.
Ne consegue la infondatezza della domanda attorea alla luce della prova da parte della ex datrice di lavoro del pagamento – addirittura anteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria - di quanto rivendicato nella fattispecie che ci occupa.
L'adempimento della obbligazione da parte della (anche, per CP_1
quanto concerne il TFR, per il tramite del Fondo di Tesoreria) rende superflua la disamina delle varie questioni preliminari poste dalle altre società convenute in punto della invocata loro responsabilità solidale.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente e seguono la regola della soccombenza.
Nulla per le spese di lite nei confronti della stante la sua Controparte_5
contumace.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di e di CP_1 delle spese di lite che liquida in € Controparte_3
2.109,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 09.04.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino