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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 2286/2024 R.G. promossa da
C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con i proc. dom. Avv.ti Lugi CIMINO e Francesca CIMINO, Via Cadore, n.75,
Seregno
- parte appellante - contro
(C.F.: e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), C.F._3 con il proc. dom. Avv.to Sara ANGOTTI, Via Adamello, n. 11, Limbiate
- parti appellate - e contro
C.F.: , CP_2 C.F._4 con il proc. dom. Avv.to Maurizia FASCETTO, Via G. Garibaldi, n. 50, Garbagnate
- parte appellata -
OGGETTO: appello;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Alla volta della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., le difese delle parti hanno concluso come da fogli depositati a PCT, del seguente tenore.
Per la parte appellante:
Voglia l'ill.mo Tribunale di Monza, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, riformare la sentenza n. 250/2024 emessa dal Giudice di Pace di Monza il 24 febbraio 2024, relativamente ai capi 2) e 3) e conseguentemente così giudicare nel merito
1) In principalità, accertare che la sig.ra per i motivi descritti in narrativa è CP_2 debitrice nei confronti del signor di una somma superiore a € 6.414,97 e Parte_1 per l'effetto condannare la stessa, mediante compensazione, a manlevare e tenere indenne il signor da ogni onere e conseguenza relativi alle richieste risarcitorie dei Parte_1 signori e , con condanna al pagamento diretto in Controparte_1 Parte_2 favore dello stesso.
2) Con vittoria di diritti e onorari del presente procedimento a carico della terza chiamata.
3) In subordine, nell'ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare che la signora per i motivi descritti in narrativa è debitrice nei confronti del signor CP_2 di una somma superiore a € 6.414,97 e conseguentemente condannare Parte_1 la stessa a rifondere a quest'ultimo, mediante compensazione, quanto quest'ultimo è stato condannato a pagare agli opponenti signori e , Controparte_1 Parte_2 anche per spese di lite.
4) Con vittoria di diritti e onorari del presente procedimento a carico della terza chiamata.
Per le parti appellate : CP_3 CP_4
1) rigettare l'appello proposto dal Sig. er i motivi spiegati in narrativa;
Parte_1
2) Per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
3) Dichiarare comunque l'intervenuto giudicato in ordine alle parti di sentenza non impugnate.
Con vittoria di spese e compensi di difesa.
Per la parte appellata CP_5
Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e compensi per la difesa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 24.2.2024 ha convenuto in giudizio i signori Parte_1
e proponendo appello avverso Controparte_1 Parte_2 CP_2 la sentenza n. 250/2024 del 24-26.2.2024 del Giudice di Pace di Monza (dott.ssa Cristina
con cui – in relazione ad opposizione a d.i. chiesto ed ottenuto da nei COLOMBI), CP_1 Pt_2 confronti di con chiamata in causa, ad istanza di quest'ultimo, di è stata Parte_1 CP_5 respinta l'opposizione (e, quindi, confermato il d.i. n. 2235/23 - R.G. n. 2817/23 GdP Monza) e del pari rigettata la domanda di manleva svolta dal sig. ei confronti di Parte_1 CP_5 con condanna dell'opponente (odierno appellante) a rifondere le spese di lite agli opposti e alla terza chiamata.
Il sig. e la sig.ra – costituitisi nel giudizio di Controparte_1 Parte_2 appello – hanno contestato la fondatezza del gravame, concludendo per il rigetto di esso con conferma della decisione impugnata;
vinte le spese di lite del secondo grado.
Si è costituita pure la sig.ra che ha contestato la fondatezza del gravame, CP_2 concludendo per il rigetto di esso con conferma della sentenza appellata;
vinte le spese di lite del secondo grado.
Assegnata inizialmente la causa al G.U. dott.ssa C. BINETTI e poi, in definitiva sostituzione di quest'ultima, allo scrivente;
invitate le parti a valutare l'opportunità di una definizione in via bonaria (cfr. verbale udienza 18.7.2024); ritenuto il procedimento maturo per la decisione
(cfr. ordinanza 29.7.2024); in data 6.3.2025, acquisito il fascicolo del primo grado, il giudizio di Contr appello – su conclusioni rassegnate a come sopra trascritte e previo deposito di note conclusive – viene definito, con sentenza ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
*************
Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché
Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019).
L'appello proposto dal sig. infondato e va respinto, con conferma della sentenza Parte_1 impugnata.
Con riferimento ai fatti di causa, così il sig. a riferito nello scritto introduttivo del Pt_3 primo grado.
Il sig. la sig.ra uniti in matrimonio dal 28.11.2009, in data 23.2.2010 Parte_1 CP_5 hanno stipulato con il Banco di Desio e della Brianza un contratto di mutuo fondiario per la somma di € 87.000,00.
A garanzia del credito della Banca mutuante i signori e (genitori della CP_7 CP_4 sig.ra hanno costituito a favore del Banco di Desio e della Brianza ipoteca di primo CP_5 grado su bene immobile di loro proprietà (sito in Limbiate, Via 2 Giugno, n. 4).
L'importo di cui al mutuo è stato richiesto dal sig. e dalla sig.ra per Parte_1 CP_5 ristrutturare l'appartamento adibito a casa famigliare (concesso in comodato dai signori
[...]
), vale a dire l'immobile su cui è stata iscritta ipoteca. CP_7 CP_4
Inoltre, sempre con detto importo, il sig. la sig.ra anno estinto due Parte_1 CP_5 finanziamenti (uno di € 15.819,06 facente capo al sig. e l'altro di € 46.145,06 Parte_1 facente capo alla sig.ra . CP_5
Il sig. la sig.ra i sono separati a maggio 2019 ed hanno divorziato Parte_1 CP_5
a dicembre 2020.
A fronte dell'inadempimento dei mutuatari, i terzi datori di ipoteca – al fine di evitare azioni esecutive sull'immobile concesso in garanzia – hanno versato alla Banca mutuante la somma di € 12.829,94 e da ciò il credito azionato in via monitoria nei confronti del sig. Parte_1 pari al 50% dell'importo corrisposto al Banco di Desio e della Brianza.
Il sig. on ha contestato la sussistenza del credito a favore dei signori Parte_1 Parte_4
, essendosi, piuttosto, a sua volta, affermato creditore nei confronti della ex moglie
[...] sig.ra pretesa posta alla base della chiamata di terzo di quest'ultima (“… affinché CP_5 venga condannata a rifondere, in compensazione col maggior credito, la somma che l'esponente dovrà corrispondere ai signori e per Controparte_1 Parte_2 le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo … [cfr. pag. 3 dello scritto introduttivo del primo grado]”), chiamata nel giudizio di opposizione a d.i. che il Giudice di Pace ha ritenuto di accogliere (decisione di autorizzare l'estensione del contraddittorio, invero, discutibile, non versandosi in caso di litisconsorzio necessario e trattandosi di garanzia del tutto impropria [per la distinzione tra garanzia propria ed impropria, cfr. Cass. Sez. 3, Ord. n. 1515 del 24.1.1007 e
Cass., Sez. L, Sent. n. 8898 del 16.4.2014]).
Co Ciò posto, quanto al fatto che il sig. debitore dei signori e Parte_1 CP_7 CP_4 in relazione all'importo ingiunto, trattasi di dato pacifico sin dal primo grado;
né, come visto, l'opposizione dell'odierno appellante è basata sulla contestazione del credito azionato dagli appellati in sé e per sé considerato. CP_8
Quindi, sotto il profilo del rigetto dell'opposizione, con integrale conferma del d.i., la sentenza è da confermare;
né, d'altro canto, la difesa del sig. isulta aver articolato motivi Parte_1
d'appello sul punto. Venendo, poi, agli aspetti che – avendo il Giudice di prime cure autorizzato la chiamata in giudizio della sig.ra – rilevano ai fini della decisione (vale a dire, il preteso credito CP_5 restitutorio vantato dal sig. ei confronti dell'ex moglie), si osserva quanto segue. Parte_1
E' dato pacifico che il mutuo acceso con il Banco di Desio e della Brianza è stato stipulato quando il sig. la sig.ra rano coniugati (matrimonio del 28.11.2009 e Parte_1 CP_5 mutuo 23.2.2010: cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in appello). Nell'atto di appello – a pag. 3 – si legge:
“La suindicata somma di € 87.000,00 venne richiesta dai coniugi e Parte_1 CP_2 per la ristrutturazione (rifacimento dei pavimenti e modifica degli spazi interni con
[...] abbattimento delle pareti) dell'appartamento di via 2 giugno n. 4 Limbiate, concesso loro in comodato dai proprietari e , genitori della signora Controparte_1 Parte_2 nonché per estinguere due finanziamenti: uno di € 15.819,06 acceso con CP_2
Santander dal signor e l'altro di € 46.145,06 acceso con FI dalla Parte_1 signora …”. CP_2
Secondo la tesi della difesa appellante, visto che il finanziamento concesso dal Banco di
Desio della Brianza è stato utilizzato (anche) per estinguere un precedente finanziamento intestato alla ex moglie (acceso da quest'ultima prima del matrimonio) e visto che da febbraio
2010 a febbraio 2019 le rate del mutuo sono state pagate unicamente dal sig. Parte_1 quest'ultimo sarebbe titolare di un credito nei confronti della ex moglie. Al riguardo, infatti, nell'atto introduttivo del primo grado – a pag. 3 – così si legge:
“Come si è sopra detto dall'inizio del rapporto di mutuo e fino al febbraio 2019 tutte le rate sono state pagate con solo stipendio del signor v. doc. 2). Parte_1
Inoltre, degli € 87.000,00 erogati da Banco Desio, ben € 46.145,06 sono stati utilizzati per estinguere un finanziamento personale con FI acceso dalla signora CP_2 nteriormente al matrimonio (v. doc. 2).
[...]
Da ciò discende che la stessa, nei rapporti obbligatori col signor è debitrice Parte_1 nei suoi confronti per un pari importo, oltre al 50% delle somme dallo stesso pagate per le rate mensili dal febbraio 2010 al febbraio 2019.” La tesi è poi ripresa nell'atto di citazione in appello (cfr. pag. 8).
Il Giudice di prime cure ha respinto la pretesa fatta valere dal sig. ei confronti Parte_1 della sig.ra ritenendo trattarsi di esborsi da ricondurre alla disciplina ex art. 143 c.c. CP_5
e quindi irripetibili.
La decisione del Giudice di Pace merita di essere condivisa.
Infatti, in via schematica ed in ottica di sintesi,
- quanto all'estinzione del finanziamento FI – pur volendo aderire alla ricostruzione del sig. irca la riconducibilità di tale pretesto alla sola sig.ra l'attribuzione Parte_1 CP_5 del denaro alla finalità de qua va comunque ascritta alla realizzazione di un progetto di vita in comune (con conseguente irripetibilità: cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5385 del 21.2.2023, esattamente citata in termini dalla difesa di parte appellata, precedente di legittimità richiamato nella presente sede anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, c. 1, disp. att. c.p.c.), valutazione questa sorretta da tutta una serie di elementi e, in particolare, dal fatto che è stato estinto pure un finanziamento riconducibile al sig. e dalla circostanza che il mutuo Banco di Parte_1
Desio e della Brianza era funzionale all'esigenza dei coniugi di disporre della provvista per avviare la vita in comune, come evidente solo considerando la data di stipula assai prossima al matrimonio (nozze: 28.11.2009 / mutuo: 23.2.2010) ed il collegamento funzionale tra il prestito bancario e l'allestimento della casa destinata a residenza famigliare (concessa in comodato dai genitori della sposa e costituente garanzia ipotecaria sulla somma mutuata).
Detto altrimenti e per estrema chiarezza, la coppia di neosposi, avviando la vita coniugale, ha voluto estinguere posizioni debitorie pregresse loro facenti capo e da ciò l'inserimento delle estinzioni dei prestiti Santander e FI nel progetto di vita in comune a cui il mutuo
Banco di Desio e della Brianza è stato funzionale, con conseguente irripetibilità della somma, senza che rilevi l'uso specifico di una parte dell'importo per un'esigenza piuttosto che per un'altra, esigenze tutte riconducibili all'unione coniugale.
- quanto, poi, alla pretesa del sig. i ottenere la restituzione del 50% delle rate del Parte_1 mutuo pagate dall'avvio del finanziamento (23.2.2010) a febbraio 2019, essa è parimenti da respingere, dal momento che:
i) dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione di causa risulta che anche la sig.ra
[...]
a contributo economicamente al pagamento delle rate del mutuo (il dato è ammesso CP_5 dallo stesso sig. cfr. pag. 7 della citazione in appello]); Parte_1
ii) la valutazione del sig. circa il fatto che “la contribuzione economica fornita Parte_1 dalla stessa (vale a dire, dalla ex moglie - n.d.r.) sia stata di scarsa importanza” (cfr. pag. 7 cit.), non merita di essere condivisa non fosse altro perché non considera la parificazione tra “lavoro domestico” e lavoro “professionale”, in un contesto in cui risulta pure che dalla unione sono nati due figli ( nel 2008 e nel 2012) e che lo stato di inoccupazione Per_1 Per_2 della sig.ra da collegare (almeno, in parte) alle esigenze di cura della prole in CP_5 tenera età ed al “lavoro casalingo”, profili a cui – il dato non è stato contestato in modo specifico dal sig. attendeva la sig.ra Parte_1 CP_5
Quindi, pure quanto alla domanda di restituzione del 50% delle rate febbraio 2010 / febbraio
2019, la decisione del giudice di prime cure – di irripetibilità di qualsiasi importo ex art. 143 c.c. – è corretta e, così, da confermare.
Circa, infine, il fatto che il sig. stato condannato a pagare le spese di lite alle parti Parte_1 opposte ed alla terza chiamata, il Giudice di Pace ha correttamente applicato la regola della soccombenza.
Ex art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, stante l'integrale reiezione della impugnazione proposta dalla parte appellante, si dà atto che quest'ultima è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 cit..
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Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con condanna di parte appellante a rifonderle a quelle appellate, per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'oggetto della causa, della durata del procedimento, del fatto che si è tenuta un'unica udienza in presenza e dell'attività svolta per emettere la decisione, con la precisazione che nulla viene attribuito per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (non essendosi né proceduto alla assunzione di mezzi di prova, né essendovi stata “trattazione” in senso stretto) e che, ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. per la “fase decisionale” (stante l'obiettiva semplificazione della fase de qua dovuta al mancato svolgimento di attività istruttoria, con giudizio decidibile allo stato degli atti e scritti difensivi conclusivi ripetitivi di tesi ed argomentazioni già esposte in quelli introduttivi del presente grado).
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere le spese di lite alle parti appellate Controparte_1
, liquidando, per compensi professionali, l'importo di € 2.546,50,
[...] Parte_2 oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014;
- condanna la parte appellante a rifondere le spese di lite alla parte appellata CP_2 liquidando, per compensi professionali, l'importo di € 2.546,50, oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014;
1 quater, D.P.R. n. 115/2002, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione
- ex art. 13, comma proposta da parte appellante, si dà atto che quest'ultima è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 cit..
Sentenza esecutiva.
Monza, 6 marzo 2025 il Giudice
Nicola GRECO