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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31821/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31821/2017 promossa da: ato a OM il 03.01.1970 (C.F.: ) ed ivi residente in [...] C.F._1
C. Numai n. 9, nella qualità di legale rappresentante della Controparte_2 cancellata dal registro delle imprese in data 21/12/2015 (C.F.: ), rappresentato e difeso nel P.IVA_1 presente giudizio dall'Avv. Mario Guido Papotto (C.F. ), nonchè elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio legale sito in OM, alla Via Livio Andronico n. 25, giusta procura in atti
OPPONENTE contro con sede in OM, Piazzale Ostiense 2, (codice fiscale e numero d'iscrizione del CP_3
Registro delle Imprese di OM , iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di P.IVA_2
OM al n.882486), non in proprio ma in qualità di mandataria di Controparte_4 con sede legale in OM, Piazzale Ostiense 2 (Partita IVA e Numero di Iscrizione al
[...]
Registro delle Imprese di OM n. , iscritta nel Repertorio Economico ed Amministrativo P.IVA_3 di OM al n.1024226), a quanto in appresso legittimata giusto contratto di mandato notarile del 17 giugno 2015 a rogito del Notaio Dott. di OM (rep. n.43.066, racc. n.14.263), in Persona_1 persona del Dott. Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, Controparte_5 procuratore e legale rappresentante della suddetta giusta procura speciale del 16 CP_3 settembre 2016 a rogito del Notaio Dott. di OM (rep. n.50838, racc. n.15998), Persona_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Valerio Valenti (codice fiscale telefono 0668300865, fax 0668300864, PEC C.F._3
; e-mail , ed elettivamente domiciliata Email_1 Email_2 presso il proprio studio in OM, Via del Mascherino 72, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Controparte_6 C.F.: , in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale corrente in CodiceFiscale_4
OM, Via Temistocle Calisti n.73, REA OM 1201760, elettivamente domiciliato in OM, Via Carlo Mirabello n.6, presso lo studio dell'Avv. Francesca OMna Resse (C.F.: ), CodiceFiscale_5 che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
TERZO CHIAMATO pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da Tribunale di OM D.I. CP_1
n. 29953/2016 con cui veniva ingiunto alla ingiungersi alla Parte_1
il pagamento della somma di € 41.266,86, oltre interessi dalle singole scadenze al
[...] soddisfo, oltre a spese, competenze e onorari del procedimento monitorio, per fatture emesse dalla il 25/03/2013, 15/12/2013, 11/10/2014; 09/12/2014, 07/02/2015, 10/03/2015, Controparte_4
10/04/2015 e 13/05/2015 in virtù di contratto per la fornitura di energia elettrica all'utenza avente codice n. 503681625 e relativa ai locali siti in OM, Via Gaverina 1/3.
Motivi di opposizione: l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la notificazione dello stesso non è stata eseguita nel termine di 60 giorni dalla pronuncia, secondo quanto stabilito dall'art. 644 c.p.c; la carenza di legittimazione passiva della società resistente in quanto inesistente al momento di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo;
la debenza delle somme richieste per il periodo successivo al 18/09/2013 a carico del Sig. destinatario della fornitura in virtù di cessione di CP_6 azienda. Eccepiva altresì la prescrizione delle somme richieste.
Chiedeva: in via preliminare previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare privo di efficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 29953/2016 del 28/12/2016 emesso dal Tribunale Ordinario di OM, in quanto notificato oltre il termine stabilito dalla legge;
in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo n. 29953/2016 del 28/12/2016 emesso dal
Tribunale Ordinario di OM, in quanto emesso in confronti di un soggetto giuridico inesistente;
in rito consentire all'odierno opponente la chiamata in causa del terzo , nel rispetto Controparte_6 dei termini di cui all'art. 163 c.p.c., affinchè, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di
il terzo chiamato garantisca e tenga indenne l'opponente dall'eventuale condanna;
in via CP_3 principale e nel merito accertare e dichiarare priva di fondamento la pretesa creditoria avanzata da per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata accertare e dichiarare non dovuti gli CP_3 importi riferiti a consumi per i quali risulta maturato il termine prescrizionale quinquennale.
Si costituiva impugnando e contestando l'opposizione ed assumendo la tempestività della CP_3 notifica del decreto ingiuntivo, nonché la carenza di legittimazione dell'opponente in ragione della dedotta cancellazione della società, la mancata comunicazione della cessione d'azienda.
Chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale Civile di OM, in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la tempestività della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
in ulteriore via preliminare e pregiudiziale, voglia dichiarare l'incapacità del Sig. alla proposizione CP_1 della presente opposizione, per i motivi di cui in premessa;
voglia, in ogni caso, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o illegittimità della opposizione proposta dal Sig. CP_1 quale legale rappresentante della stante il fatto che l'opposizione non si fonda Controparte_2 su prova scritta o di pronta soluzione, voglia concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 29953/2016 (R.G. n.81845/2016) ex art.648 c.p.c.; nel merito, accertato che il credito azionato dalla ricorrente era certo, liquido ed esigibile, voglia rigettare l'opposizione proposta dal
Sig. quale legale rappresentante dalla in quanto infondata, in CP_1 Controparte_2 fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 29953/2016 (R.G.n. 81845/2016) opposto, ovvero condannare la in persona Controparte_2 del l.r.p.t., ovvero lo stesso attore in opposizione, nella qualità di socio accomandatario della
ex art.2313 c.c., al pagamento della somma di €.41.266.86, oltre interessi Controparte_2 legali dalle singole scadenze al soddisfo, oltre alle spese di procedura liquidate, indicata nel decreto
pagina 2 di 3 ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di OM con n. 29953/2016 (R.G. n.81845/2016), ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi di mora ed interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo. Il tutto, comunque, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione.”
Ammessa la chiamata del terzo, si costituiva il terzo chiamato il quale evidenziava che a causa della morosità del precedente gestore aveva subito il distacco della fornitura, rilevava ed eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo perché proposta oltre il termine perentorio previsto dall'art.641 cod.proc.civ..
All'udienza del 16 ottobre 2018 la causa veniva rinviata per conclusioni in ragione delle eccezioni sollevate.
Esaminati gli atti e i documenti depositati emerge che l'opponente ha notificato l'opposizione oltre il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.; in particolare il decreto ingiuntivo è del 28.12.2016 ed è stato notificato all'opponente ex art. 140 c.p.c. in data 24.2.2017 cosicchè essendo stata notificata l'opposizione in data 21.04.2017, ossia 6 giorni dopo la scadenza del termine, di 40 giorni previsto dall'art.641 cod.proc.civ., che nel caso di specie decorre dal perfezionamento della notifica ex art.140 cod.proc.civ., quindi dal 6.03.2017.
L'art. 140 c.p.c. dispone, infatti, che se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone cui l'atto deve essere consegnato, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, dandone comunicazione al destinatario mediante lettera raccomandata.
Considerato che
la notifica ai sensi dell'articolo 140 CPC si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi 10 giorni dalla sua spedizione (cfr. Cass. 5556/2019, Cass
19772/2015, Cass. 6089/2020), l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della società opposta e del terzo chiamato quantificate per ciascuno in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
OM , 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31821/2017 promossa da: ato a OM il 03.01.1970 (C.F.: ) ed ivi residente in [...] C.F._1
C. Numai n. 9, nella qualità di legale rappresentante della Controparte_2 cancellata dal registro delle imprese in data 21/12/2015 (C.F.: ), rappresentato e difeso nel P.IVA_1 presente giudizio dall'Avv. Mario Guido Papotto (C.F. ), nonchè elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio legale sito in OM, alla Via Livio Andronico n. 25, giusta procura in atti
OPPONENTE contro con sede in OM, Piazzale Ostiense 2, (codice fiscale e numero d'iscrizione del CP_3
Registro delle Imprese di OM , iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di P.IVA_2
OM al n.882486), non in proprio ma in qualità di mandataria di Controparte_4 con sede legale in OM, Piazzale Ostiense 2 (Partita IVA e Numero di Iscrizione al
[...]
Registro delle Imprese di OM n. , iscritta nel Repertorio Economico ed Amministrativo P.IVA_3 di OM al n.1024226), a quanto in appresso legittimata giusto contratto di mandato notarile del 17 giugno 2015 a rogito del Notaio Dott. di OM (rep. n.43.066, racc. n.14.263), in Persona_1 persona del Dott. Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, Controparte_5 procuratore e legale rappresentante della suddetta giusta procura speciale del 16 CP_3 settembre 2016 a rogito del Notaio Dott. di OM (rep. n.50838, racc. n.15998), Persona_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Valerio Valenti (codice fiscale telefono 0668300865, fax 0668300864, PEC C.F._3
; e-mail , ed elettivamente domiciliata Email_1 Email_2 presso il proprio studio in OM, Via del Mascherino 72, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Controparte_6 C.F.: , in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale corrente in CodiceFiscale_4
OM, Via Temistocle Calisti n.73, REA OM 1201760, elettivamente domiciliato in OM, Via Carlo Mirabello n.6, presso lo studio dell'Avv. Francesca OMna Resse (C.F.: ), CodiceFiscale_5 che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
TERZO CHIAMATO pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da Tribunale di OM D.I. CP_1
n. 29953/2016 con cui veniva ingiunto alla ingiungersi alla Parte_1
il pagamento della somma di € 41.266,86, oltre interessi dalle singole scadenze al
[...] soddisfo, oltre a spese, competenze e onorari del procedimento monitorio, per fatture emesse dalla il 25/03/2013, 15/12/2013, 11/10/2014; 09/12/2014, 07/02/2015, 10/03/2015, Controparte_4
10/04/2015 e 13/05/2015 in virtù di contratto per la fornitura di energia elettrica all'utenza avente codice n. 503681625 e relativa ai locali siti in OM, Via Gaverina 1/3.
Motivi di opposizione: l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la notificazione dello stesso non è stata eseguita nel termine di 60 giorni dalla pronuncia, secondo quanto stabilito dall'art. 644 c.p.c; la carenza di legittimazione passiva della società resistente in quanto inesistente al momento di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo;
la debenza delle somme richieste per il periodo successivo al 18/09/2013 a carico del Sig. destinatario della fornitura in virtù di cessione di CP_6 azienda. Eccepiva altresì la prescrizione delle somme richieste.
Chiedeva: in via preliminare previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare privo di efficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 29953/2016 del 28/12/2016 emesso dal Tribunale Ordinario di OM, in quanto notificato oltre il termine stabilito dalla legge;
in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo n. 29953/2016 del 28/12/2016 emesso dal
Tribunale Ordinario di OM, in quanto emesso in confronti di un soggetto giuridico inesistente;
in rito consentire all'odierno opponente la chiamata in causa del terzo , nel rispetto Controparte_6 dei termini di cui all'art. 163 c.p.c., affinchè, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di
il terzo chiamato garantisca e tenga indenne l'opponente dall'eventuale condanna;
in via CP_3 principale e nel merito accertare e dichiarare priva di fondamento la pretesa creditoria avanzata da per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata accertare e dichiarare non dovuti gli CP_3 importi riferiti a consumi per i quali risulta maturato il termine prescrizionale quinquennale.
Si costituiva impugnando e contestando l'opposizione ed assumendo la tempestività della CP_3 notifica del decreto ingiuntivo, nonché la carenza di legittimazione dell'opponente in ragione della dedotta cancellazione della società, la mancata comunicazione della cessione d'azienda.
Chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale Civile di OM, in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la tempestività della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
in ulteriore via preliminare e pregiudiziale, voglia dichiarare l'incapacità del Sig. alla proposizione CP_1 della presente opposizione, per i motivi di cui in premessa;
voglia, in ogni caso, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o illegittimità della opposizione proposta dal Sig. CP_1 quale legale rappresentante della stante il fatto che l'opposizione non si fonda Controparte_2 su prova scritta o di pronta soluzione, voglia concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 29953/2016 (R.G. n.81845/2016) ex art.648 c.p.c.; nel merito, accertato che il credito azionato dalla ricorrente era certo, liquido ed esigibile, voglia rigettare l'opposizione proposta dal
Sig. quale legale rappresentante dalla in quanto infondata, in CP_1 Controparte_2 fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 29953/2016 (R.G.n. 81845/2016) opposto, ovvero condannare la in persona Controparte_2 del l.r.p.t., ovvero lo stesso attore in opposizione, nella qualità di socio accomandatario della
ex art.2313 c.c., al pagamento della somma di €.41.266.86, oltre interessi Controparte_2 legali dalle singole scadenze al soddisfo, oltre alle spese di procedura liquidate, indicata nel decreto
pagina 2 di 3 ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di OM con n. 29953/2016 (R.G. n.81845/2016), ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi di mora ed interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo. Il tutto, comunque, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione.”
Ammessa la chiamata del terzo, si costituiva il terzo chiamato il quale evidenziava che a causa della morosità del precedente gestore aveva subito il distacco della fornitura, rilevava ed eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo perché proposta oltre il termine perentorio previsto dall'art.641 cod.proc.civ..
All'udienza del 16 ottobre 2018 la causa veniva rinviata per conclusioni in ragione delle eccezioni sollevate.
Esaminati gli atti e i documenti depositati emerge che l'opponente ha notificato l'opposizione oltre il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.; in particolare il decreto ingiuntivo è del 28.12.2016 ed è stato notificato all'opponente ex art. 140 c.p.c. in data 24.2.2017 cosicchè essendo stata notificata l'opposizione in data 21.04.2017, ossia 6 giorni dopo la scadenza del termine, di 40 giorni previsto dall'art.641 cod.proc.civ., che nel caso di specie decorre dal perfezionamento della notifica ex art.140 cod.proc.civ., quindi dal 6.03.2017.
L'art. 140 c.p.c. dispone, infatti, che se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone cui l'atto deve essere consegnato, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, dandone comunicazione al destinatario mediante lettera raccomandata.
Considerato che
la notifica ai sensi dell'articolo 140 CPC si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi 10 giorni dalla sua spedizione (cfr. Cass. 5556/2019, Cass
19772/2015, Cass. 6089/2020), l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della società opposta e del terzo chiamato quantificate per ciascuno in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
OM , 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3