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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 832 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCUTERI DEBORA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata in [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. VENUTI NUNZIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
13/03/2025, i coniugi , nato a [...] l'[...], e Parte_1
, nata in [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'08/07/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 462, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il Persona_1
13/10/2001, e nata a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“• I coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati e a stabilire ove vogliano il loro domicilio o residenza;
• In particolare la sig.ra con i figli CP_1 [...]
e continuerà ad abitare la casa coniugale di sua Persona_1 Persona_2
proprietà, sita in Messina alla via 38S pal.41 int.6 Fondo Fucile, mentre il sig. Parte_1
si impegna a trasferire altrove la propria residenza;
• la sig.ra
[...] CP_1
provvederà per le rispettive possibilità economiche, al sostentamento dei figli conviventi
[...]
e • quanto alle spese di qualsiasi natura inerenti Persona_1 Persona_2
l'uso e la gestione della suddetta abitazione, le stesse saranno integralmente sostenute dalla sig.ra con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi domanda di ripetizione e/o CP_1 rimborso;
• i coniugi dichiarano che, alla data di sottoscrizione del presente atto, hanno concordemente definito ogni qualsivoglia questione non specificamente menzionata”.
All'udienza del 10/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta, integrandola con le seguenti ulteriori condizioni:
“1. Riconoscimento dell'Obbligo di Mantenimento Il sottoscritto riconosce l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne (nata il [...]), atteso Per_2
che il figlio è finanziariamente indipendente essendo stato assunto come VFI Persona_1
(Volontario in Ferma Iniziale) nella Marina Militare in data 07/07/2025. 2. Quantificazione
Proporzionata del Contributo Considerata la propria condizione di disoccupazione e le risultanze economiche delle parti, il sottoscritto propone la determinazione del contributo in misura proporzionalmente ridotta: • Euro 75,00 mensili per la figlia • Totale: Euro Per_2
75,00 mensili Tale importo tiene conto delle rispettive capacità contributive delle parti. 3.
Modalità di Versamento Il contributo sarà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra quale genitore Parte_2
convivente con la figlia.
4. Spese Straordinarie Le spese straordinarie relative alla figlia maggiorenne saranno ripartite in misura del 30% a carico del sig. Per_2 Parte_1 e del 70% a carico della sig.ra in considerazione delle diverse
[...] Parte_2
capacità economiche attuali”.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, integrato dalle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] l'[...], e , nata Parte_1 Parte_2
in GERMANIA il 23/07/1966, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, così come integrato con le note di trattazione scritta e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ES di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato l'08/07/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 462, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 832 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCUTERI DEBORA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata in [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. VENUTI NUNZIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
13/03/2025, i coniugi , nato a [...] l'[...], e Parte_1
, nata in [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'08/07/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 462, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il Persona_1
13/10/2001, e nata a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“• I coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati e a stabilire ove vogliano il loro domicilio o residenza;
• In particolare la sig.ra con i figli CP_1 [...]
e continuerà ad abitare la casa coniugale di sua Persona_1 Persona_2
proprietà, sita in Messina alla via 38S pal.41 int.6 Fondo Fucile, mentre il sig. Parte_1
si impegna a trasferire altrove la propria residenza;
• la sig.ra
[...] CP_1
provvederà per le rispettive possibilità economiche, al sostentamento dei figli conviventi
[...]
e • quanto alle spese di qualsiasi natura inerenti Persona_1 Persona_2
l'uso e la gestione della suddetta abitazione, le stesse saranno integralmente sostenute dalla sig.ra con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi domanda di ripetizione e/o CP_1 rimborso;
• i coniugi dichiarano che, alla data di sottoscrizione del presente atto, hanno concordemente definito ogni qualsivoglia questione non specificamente menzionata”.
All'udienza del 10/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta, integrandola con le seguenti ulteriori condizioni:
“1. Riconoscimento dell'Obbligo di Mantenimento Il sottoscritto riconosce l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne (nata il [...]), atteso Per_2
che il figlio è finanziariamente indipendente essendo stato assunto come VFI Persona_1
(Volontario in Ferma Iniziale) nella Marina Militare in data 07/07/2025. 2. Quantificazione
Proporzionata del Contributo Considerata la propria condizione di disoccupazione e le risultanze economiche delle parti, il sottoscritto propone la determinazione del contributo in misura proporzionalmente ridotta: • Euro 75,00 mensili per la figlia • Totale: Euro Per_2
75,00 mensili Tale importo tiene conto delle rispettive capacità contributive delle parti. 3.
Modalità di Versamento Il contributo sarà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra quale genitore Parte_2
convivente con la figlia.
4. Spese Straordinarie Le spese straordinarie relative alla figlia maggiorenne saranno ripartite in misura del 30% a carico del sig. Per_2 Parte_1 e del 70% a carico della sig.ra in considerazione delle diverse
[...] Parte_2
capacità economiche attuali”.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, integrato dalle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] l'[...], e , nata Parte_1 Parte_2
in GERMANIA il 23/07/1966, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, così come integrato con le note di trattazione scritta e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ES di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato l'08/07/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 462, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di
Messina.