Art. 31.
Sono riconosciuti utili agli effetti della indennita' o della pensione i periodi di tempo trascorsi in aspettativa dall'insegnante elementare:
a) per nomina a podesta', vice podesta', preside e vice preside delle Amministrazioni provinciali;
b) per nomina a segretario politico di Federazioni dei Fasci di combattimento;
c) per frequentare, con l'autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, corsi speciali di differenziazioni didattiche, istituiti ai sensi delle disposizioni sull'istruzione elementare, ovvero scuole di cultura magistrale complementare con corso continuativo non inferiore a sei mesi e di riconosciuto interesse generale:
d) per frequentare, previa autorizzazione del R. Provveditore agli studi, gli Istituti superiori di magistero e le Accademie fasciste di educazione fisica, senza avere ottenuta la missione prevista dall'articolo 110 del Testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, modificato dall'articolo unico del R. decreto 24 gennaio 1929-VII, n. 145;
e) per attendere, con l'autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, a prestazioni in servizio della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale o di Enti che abbiano per fine la diffusione della cultura italiana.
Il riconoscimento dei periodi sopraindicati e' subordinato alla presentazione della domanda al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni, da parte dell'insegnante, della sua vedova o dei suoi orfani, nel termine perentorio di due anni dalla data di riassunzione in servizio o di due anni dalla data di entrata in vigore del presente Ordinamento qualora l'insegnante avesse gia' riassunto servizio alla data medesima, nonche' al pagamento del contributo in ragione di 16 centesimi dello stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione goduti dall'insegnante nel giorno precedente all'inizio dell'aspettativa, da versarsi o in unica soluzione entro un anno dalla data in cui l'Amministrazione del Monte-pensioni avra' comunicato l'importo della somma dovuta oppure ratealmente entro il periodo massimo di tre anni dalla data medesima e in entrambi i casi con l'aggiunta degli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento dalla data di cessazione dell'aspettativa fino a quello dell'effettivo termine di versamento prestabilito dall'interessato.
Fermi restando i termini stabiliti dal comma precedente, la domanda deve essere presentata dall'insegnante prima della defintiva cessazione dal servizio.
Sono riconosciuti utili agli effetti della indennita' o della pensione i periodi di tempo trascorsi in aspettativa dall'insegnante elementare:
a) per nomina a podesta', vice podesta', preside e vice preside delle Amministrazioni provinciali;
b) per nomina a segretario politico di Federazioni dei Fasci di combattimento;
c) per frequentare, con l'autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, corsi speciali di differenziazioni didattiche, istituiti ai sensi delle disposizioni sull'istruzione elementare, ovvero scuole di cultura magistrale complementare con corso continuativo non inferiore a sei mesi e di riconosciuto interesse generale:
d) per frequentare, previa autorizzazione del R. Provveditore agli studi, gli Istituti superiori di magistero e le Accademie fasciste di educazione fisica, senza avere ottenuta la missione prevista dall'articolo 110 del Testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, modificato dall'articolo unico del R. decreto 24 gennaio 1929-VII, n. 145;
e) per attendere, con l'autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, a prestazioni in servizio della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale o di Enti che abbiano per fine la diffusione della cultura italiana.
Il riconoscimento dei periodi sopraindicati e' subordinato alla presentazione della domanda al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni, da parte dell'insegnante, della sua vedova o dei suoi orfani, nel termine perentorio di due anni dalla data di riassunzione in servizio o di due anni dalla data di entrata in vigore del presente Ordinamento qualora l'insegnante avesse gia' riassunto servizio alla data medesima, nonche' al pagamento del contributo in ragione di 16 centesimi dello stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione goduti dall'insegnante nel giorno precedente all'inizio dell'aspettativa, da versarsi o in unica soluzione entro un anno dalla data in cui l'Amministrazione del Monte-pensioni avra' comunicato l'importo della somma dovuta oppure ratealmente entro il periodo massimo di tre anni dalla data medesima e in entrambi i casi con l'aggiunta degli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento dalla data di cessazione dell'aspettativa fino a quello dell'effettivo termine di versamento prestabilito dall'interessato.
Fermi restando i termini stabiliti dal comma precedente, la domanda deve essere presentata dall'insegnante prima della defintiva cessazione dal servizio.