Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/07/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale di Oristano Sezione Lavoro
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica
in funzione di Giudice del Lavoro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 164/2023 del Ruolo Lavoro
Previdenza Assistenza
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. CANU MARIA ANTONIETTA per Pt_1 procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico;
RICORRENTE
CONTRO
e , genitori esercenti la responsabilità Controparte_1 CP_2 genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
Antonio Perria per procura in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via
Carducci n. 42;
RESISTENTE
OGGETTO: OGGETTO: Opposizione a omologa (ATP art. 445 bis 6° comma C.P.C.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis VI° comma c.p.c., depositato in data 09 marzo 2023, notificato entro i termini di legge, l evocava Parte_2
1
in giudizio , esponendo di proporre contestazione per i motivi indicati Persona_1 in ricorso avverso la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento obbligatorio per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n 651/2021 RLPA.
Si sono costituiti in giudizio è costituito in giudizio e Controparte_1 CP_2
nell'interesse della minore figlia in data 14/03/2025
[...] Persona_1 chiedendo il rigetto della domanda avversa. Sosteneva la fondatezza della consulenza tecnica d'ufficio avversariamente contestata e chiedeva quindi il rigetto del ricorso in contestazione.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del 01/07/2025 all'esito della discussione il Tribunale pronunciava la presente sentenza, contestualmente motivata.
Motivi della decisione
Il ricorso in contestazione deve essere rigettato in quanto infondato.
Preliminarmente si osserva che il ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. è ammissibile in quanto presentato nei termini e nel rispetto dei requisiti di legge per avere il ricorrente specificato analiticamente i motivi della contestazione della consulenza.
Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto la contestazione della consulenza tecnica d'ufficio depositata dal CTU dott. in sede di ricorso obbligatorio Persona_2 ex art. 445 bis c.p.c., finalizzato al solo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento delle conseguenti prestazioni previdenziali e assistenziali richieste.
E' pacifico che colui che intende contestare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio opponendosi alla omologazione deve formulare il dissenso entro il termine perentorio dei 30 giorni dal decreto emesso dal giudice ai sensi del 5° comma art. 445 bis c.p.c. e depositare entro il termine dei successivi 30 giorni il ricorso in contestazione che a pena di inammissibilità deve contenere l'indicazione degli specifici motivi del ricorso.
Oggetto del presente giudizio di contestazione della CTU svoltasi nella ATP obbligatoria è l'accertamento del requisito sanitario necessario per ottenere le prestazioni previdenziali o assistenziali richieste in sede di ATP. Esula quindi dal presente procedimento ogni accertamento in merito ad una effettiva sussistenza dei requisiti socio-economici prescritti dalla legge per la concessione delle prestazioni, oggetto di un successivo procedimento amministrativo. Il presente procedimento infatti altro non è che la prosecuzione dell'ATP obbligatorio.
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E' altresì estranea al presente procedimento la domanda di condanna al pagamento delle prestazioni in quanto, come sopra detto, lo stesso è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Pertanto, il ricorso presentato dal , depositato nei termini di legge, è Pt_1 ammissibile in quanto sono indicati gli specifici motivi di contestazione della relazione del CTU del dott. depositata in sede di ATP obbligatorio: Persona_2
Nel corso del presente procedimento è stato quindi disposto il rinnovo delle operazioni peritali, ed il Giudice del lavoro ha affidato l'incarico al dott. Per_3
che ha concluso nel seguente modo:
[...]
“ …. Ritenendo dunque che il complesso menomativo del soggetto integri le condizioni previste ex lege per la concessione dell'indennità di accompagnamento, si è del parere che già all'epoca della domanda amministrativa il soggetto presentasse una condizione di gravità delle menomazioni rispondente ai requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento dell'indennnità di accompagnamento. Pertanto si ritiene che alla ricorrente, la minore , spetti il Persona_1 beneficio richiesto a decorrere da luglio 2021;....... è possibile affermare che il quadro patologico presentato dalla giovane , inficiando la capacità di relazione e di integrazione, realizza Per_1 certamente un indubbio svantaggio sociale, induttivo di uno status di handicap;
stante l'incidenza che tale quadro patologico ha sulla autonomia personale residua, appare evidente che, nel caso de quo, è altresì necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, tale da integrare la condizione di handicap grave, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/92. Quanto alla datazione della decorrenza del beneficio, si ritiene che già all'epoca della domanda amministrativa il soggetto presentasse una condizione di gravità delle menomazioni rispondente ai requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità. Pertanto si ritiene che al ricorrente, la minore
, spetti il beneficio richiesto a decorrere da luglio 2021” Persona_1
Pertanto, la documentazione prodotta e la consulenza tecnica espletata hanno consentito di ravvisare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto in capo alla nel periodo delimitato dal CTU nelle Persona_1 conclusioni riportate nella relazione.
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
Ne consegue che il ricorso proposto dall deve essere rigettato, affermando Pt_1 la sussistenza, in capo alla resistente, dei requisiti sanitari necessario per percepire le indennità richieste dalla domanda.
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➢ L viene condannato al pagamento delle spese processuali dei due gradi del Pt_1 giudizio che liquida in euro 4.197,00, oltre spese generali del 15%, IVA e
CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
➢ pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate Pt_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visto l'art. 429 CPC:
-rigetta il ricorso, e per l'effetto dichiara la sussistenza in capo alla Per_1
dei requisiti sanitari richiesti.
[...]
-condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida per i Pt_1 due gradi del giudizio in euro 4.197,00 (I° e II° Fase: 1.500,00 + euro 2.697,00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente
-pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. anche della fase di Pt_1
ATP, liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Oristano, addì 01 luglio 2025
Il Giudice dott. ssa Elisabetta Sanna
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