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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3905/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede in e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmelo Moschella che la Pt_1
rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ) elettivamente domiciliato in presso lo Controparte_1 C.F._1 Pt_1
studio dell'avv. Corrado Martelli e dell'avv. Cinzia Urzì Brancati che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da lavoro.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 25 maggio 2023 (proc. n. 2853/2023 r.g.) adiva Controparte_1
questo giudice del lavoro e, premesso che con sentenza n. 157/2023 pubblicata in data 1 febbraio 2023
questo ufficio aveva dichiarato l'illegittimità della sua esclusione dal passaggio diretto all'
[...]
, condannandola ad assumerlo a tempo pieno e indeterminato, mantenendo Controparte_2
inalterate qualifica, mansione e anzianità di servizio maturate, con le garanzie di cui all'art. 2112 c.c., e a corrispondergli le retribuzioni maturate dal 1 marzo 2019 all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa,
detratto l'aliunde perceptum relativo al periodo dal 1 marzo al 19 aprile 2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento della relativa contribuzione previdenziale all' , lamentava che nel mese di agosto 2022 era stato stabilizzato ma con contratto a CP_3
tempo indeterminato di 27 ore settimanali. Chiedeva, pertanto, ingiungersi nei confronti della datrice di lavoro il pagamento in suo favore della somma complessiva lorda di 43.443,81 euro, oltre interessi e rivalutazione, maturata a titolo di differenze retributive e sul tfr.
La domanda veniva accolta, ad eccezione delle differenze sul tfr, con decreto n. 395/2023 del 1
giugno 2023 per la minor somma di € 38.731,05, avverso il quale l'intimata ha proposto opposizione in data 14 luglio 2023, cui ha resistito l'opposto.
Quindi, sostituita l'udienza del 15 aprile 2025 dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Per dato pacifico nel corso del giudizio è venuto meno il presupposto – la condanna,
provvisoriamente esecutiva, al pagamento all'assunzione alle medesime condizione, parzialmente inadempiuta – su cui si fondava l'ingiunzione emessa nei confronti dell'opponente.
Infatti con sentenza n. 168/2025 la Corte d'appello di Messina, in accoglimento del ricorso proposto dalla società, ha totalmente riformato la citata pronuncia n. 157/2023.
L'opposto va quindi condannato alla restituzione di quanto percepito a tale titolo (v. mandati di pagamento in atti), in accoglimento della domanda formulata dall'opponente con le ultime note (cfr. Cass.
n. 30389/2019).
Tenuto conto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, può dichiararsi cessata la materia del contendere con la revoca del decreto opposto.
3.- Valutata la questione ai soli fini della regolamentazione delle spese secondo il criterio della c.d.
soccombenza virtuale si rileva che l'opponente aveva eccepito, anzitutto, la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., sia perché la sentenza di condanna generica sulla cui base era stato chiesto e ottenuto non era ancora passata in giudicato, sia perché le somme ingiunte erano state determinate sulla scorta di conteggi non corretti sotto vari profili. Aveva contestato, inoltre,
l'ingiunzione del pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria stante il divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Orbene, come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n.
927/2022 e Cass. n. 14486/2019), l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore
(anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Ne
consegue che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia
2 dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla.
Inoltre, laddove l'esecuzione si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, posto che tali questioni devono essere dedotte, ove ancora possibile, nel solo processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame.
Al giudice dell'opposizione compete dunque unicamente un'indagine sull'attuale esistenza e validità del titolo, potendo essere fatta valere con tale rimedio impugnatorio la sola presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo stesso o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (v. ex plurimis Cass. n. 3716/2020 e altri precedenti ivi richiamati).
Va poi rilevato che ai sensi dell'art. 431 c.p.c. la sentenza che pronuncia condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 è provvisoriamente esecutiva. Sicchè, salvo che il giudice d'appello non ne abbia sospeso l'esecuzione, essa costituisce valido titolo esecutivo semprechè per la determinazione del credito siano sufficienti operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati in essa contenuti;
qualora, invece, come nella specie, contenga una condanna generica,
la pronuncia può pur sempre costituire, nell'ambito di un successivo giudizio monitorio, idonea prova scritta del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti (cfr. Cass.
n. 34017/2021, n. 2816/2011, n. 11677/2005).
Nè ricorre un'ipotesi di pregiudizialità che imponga la sospensione del processo in attesa della definizione dell'appello (e dell'eventuale ricorso per cassazione) ai sensi dell'art. 295 c.p.c. poiché,
essendo provvisoriamente esecutiva la sentenza, ciò equivarrebbe alla sospensione della provvisoria esecutorietà della suddetta pronuncia (v. Cass. n. 80/2019, n. 23483/2007, n. 10185/2007); del resto, la mancata sospensione non può determinare contraddittorietà di giudicati, visto che il disposto dell'art. 336,
secondo comma, c.p.c. comporta che la riforma o la cassazione della sentenza concernente l'accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul "quantum”.
E ai sensi dell'art. 337 c.p.c. l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407, ma quando l'autorità della sentenza è
invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.
3.- Ancora, si evidenzia che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti “in radice” la sussistenza del
3 credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. n. 945/2006).
Ciò posto, per quanto concerne i conteggi si rileva che in effetti come eccepito dalla società, tenuto conto del lordo percepito, per il 2020 risultava insussistente la differenza retributiva di € 946,91 (7.256,38
-6.309,47 =), per il 2021 di (5.386,18 - € 5.104,89 =) 281,39. Ne deriva che dalla somma ingiunta andava detratto, nel suo concreto ed effettivo ammontare (v. Cass. n. 13164/2018), l'importo netto di 1.228,3
euro.
4.- In merito alla liquidazione giudiziale degli interessi e della rivalutazione sul credito occorre individuare la natura, pubblica o privata, del dedotto rapporto di lavoro.
Richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. l'orientamento già espresso da questo ufficio con le sentenze n. 1409/2023 e n. 5/2023 (conformi a Corte di Appello di Messina n. 666/2018) rese in fattispecie analoghe, si precisa che la società a totale partecipazione pubblica comunale risulta comunque essere un soggetto privato, non annoverabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
d.lgs. n. 165/2001; la forma societaria di diritto privato è infatti per l'ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall'ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico,
in cui il perseguimento dell'obiettivo pubblico è caratterizzato dall'accettazione delle regole del diritto privato.
Il rapporto di lavoro con i dipendenti della società a totale partecipazione pubblica, quale è la
, resta dunque soggetto al regime privatistico con conseguente applicazione delle Parte_1
regole ad esso proprie, non potendo quindi applicarsi il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
5.- Infine, per quanto concerne la NASPI la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n.
21158/2019, n. 23306/2019) è consolidata nel ritenere che le prestazioni assistenziali da disoccupazione non siano detraibili dal risarcimento del danno dal licenziamento illegittimo. Non si tratta infatti di importi qualificabili come compensi ricavati aliunde, bensì di prestazioni pubbliche di cui – in caso di reintegra giudiziale come nel caso in esame - sopravviene il carattere indebito con conseguente obbligo di restituzione all' (cfr. Cass. n. 6265/2000, rich. da n. 8150/2018). Il principio, per analogia, può CP_3
applicarsi anche alla fattispecie qui delibata.
4 6.- In definitiva la fondatezza di un solo motivo di opposizione giustifica la compensazione di 1/3
delle spese di questa fase del giudizio, che per la restante si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.,
tenuto conto della natura e del valore, in 3.086 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Restano a carico della società le spese della fase monitoria, già liquidate con il d.i., la cui necessità è stata determinata dall'inadempimento della datrice di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a restituire alla quanto ricevuto a tale titolo;
dichiara per il resto Controparte_1 Pt_1 Parte_1
cessata la materia del contendere e condanna detta società a pagare le spese della fase monitoria nella misura già liquidata e 2/3 di quelle della presente opposizione, liquidate in 3.086 euro oltre spese generali,
iva e cpa, che distrae in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati;
compensa il resto.
Messina, 16.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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