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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13161/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13161/2013 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv. PIRAINO GIANFRANCO e , con elezione di domicilio in VIA A. DIAZ N. 92
SANTERAMO IN COLLE presso l'avv. PIRAINO GIANFRANCO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
PORFIDO ROSA GIUSEPPINA e , con elezione di domicilio in VIA IACOVIELLO 48
70029 SANTERAMO IN COLLE, presso l'avv. PORFIDO ROSA GIUSEPPINA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 23/09/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 6 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
1. Premessa in fatto
Con atto di citazione notificato il 13.10.2013, conveniva in Parte_1 Parte_1 giudizio chiedendo la condanna al pagamento della somma di € Controparte_1
13.539,32, oltre accessori, asseritamente trattenuta dal convenuto nella gestione delle pensioni della defunta . RS
Dalla documentazione in atti emerge che la IG.ra madre di RS P_
, e (quest'ultima deceduta il
[...] Persona_2 Persona_3
22.07.2005), nell'anno 1999 aveva donato ai figli i propri beni immobiliari a titolo di anticipata successione legittima.
In data 24.01.2001, la aveva rilasciato delega al ritiro della pensione al figlio R_
. Il 12.11.2003 i tre figli della sottoscrivevano un "Atto di Controparte_1 R_
Transazione" con cui si stabiliva che l'assistenza completa alla madre sarebbe stata assolta dalla IG.ra . Tuttavia, quest'ultima si rifiutava di dare corso Persona_3
all'impegno assunto, con conseguente ricovero della IG.ra resso la casa di riposo R_
di Santeramo in Colle.
Dal dicembre 2003, il IG. si occupava di tutte le incombenze relative Controparte_1
alla madre, provvedendo al pagamento della retta mensile di ricovero (superiore a
€1.000,00) e delle altre spese necessarie.
Con sentenza n. 948/2005 del 26.04.2005, il Tribunale di Bari dichiarava l'interdizione della IG.ra nominando come tutrice la IG.ra . A seguito del R_ Persona_3
decesso di quest'ultima (22.07.2005), veniva nominata tutrice l'odierna attrice
[...]
Parte_1
La IG.ra ecedeva il 23.12.2008. Successivamente, non essendoci testamento, si R_
apriva la successione legittima in favore dei figli e , P_ Persona_2
nonché degli eredi della premorta . Persona_3
Si costituiva il convenuto eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e la nullità dell'atto di citazione, nel merito contestando la fondatezza della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di €
10.077,89.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co 6 c.p.c. venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti con le stesse memorie.
pagina 2 di 6 Va precisato che part attrice con la memoria 183 co 6 n.1 c.p.c. precisava la domanda modificando il titolo della propria legittimazione attiva.
Espletata l'istruttoria mediante l'assunzione delle prove per interpello e testimoniali, acquisita documentazione da enti pubblici e privati, la causa veniva riservata per la decisione.
2. Sulla questione preliminare del difetto di legittimazione attiva
La prima questione da esaminare riguarda la legittimazione attiva dell'attrice e la sua modifica attraverso la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Come evidenziato da Cass. civ. ord. n. 28421/2024, la modifica della domanda giudiziale ex art. 183 c.p.c. può riguardare sia il petitum che la causa petendi, purché la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non comprometta le potenzialità difensive della controparte né determini un allungamento dei tempi processuali.
Le Sezioni Unite, con la fondamentale pronuncia n. 12310/2015, hanno chiarito che "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio".
Nel caso di specie, l'attrice ha inizialmente agito in qualità di ex tutrice della defunta
, modificando poi il titolo della propria legittimazione nella memoria ex RS
art. 183 c.p.c., invocando la qualità di erede. Tale modifica risulta ammissibile in quanto:
1) Si riferisce alla medesima vicenda sostanziale (gestione delle pensioni della defunta
R_
2) Non compromette le potenzialità difensive della controparte, trattandosi della stessa vicenda per cui il convenuto è stato chiamato in giudizio;
3) Non determina un allungamento dei tempi processuali.
Come precisato da Cass. civ. ord. n. 23975/2024, sono inammissibili solo le domande pagina 3 di 6 che si aggiungono a quella originaria costituendo pretese ulteriori, mentre sono ammesse le domande "modificate" che rappresentano mere "correzioni di tiro" finalizzate a non frustrare la funzionalità del processo.
Tuttavia, pur essendo ammissibile la modifica della legittimazione, l'attrice non ha fornito adeguata prova della propria qualità di erede. Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. civ. ord. n. 29879/2023), chi interviene in un giudizio in qualità di erede deve fornire la prova, oltre che del decesso della parte originaria, anche della propria qualità di erede.
Nel caso in esame, l'attrice si è limitata ad affermare la propria qualità di erede senza fornire alcuna prova documentale a supporto. Inoltre, come emerge dagli atti, la stessa non è erede diretta della a rappresentante in subordine all'eredità al posto del R_
proprio ascendente deceduto ( ). Persona_3
Pertanto, pur essendo astrattamente ammissibile la modifica del titolo della legittimazione attraverso la memoria ex art. 183 c.p.c., nel caso concreto la domanda deve essere dichiarata inammissibile per mancata prova della qualità di erede.
3. Nel merito
Anche volendo superare la questione preliminare, nel merito la domanda risulta comunque infondata.
L'attrice ha qualificato la propria azione come petitio hereditatis, ma come chiarito dalla recente Cass. civ. ord. n. 8942/2024, "con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto".
Nel caso di specie, le somme di cui si chiede la restituzione si riferiscono alla gestione delle pensioni della el periodo antecedente al suo decesso, quando il convenuto R_
agiva quale delegato al ritiro della pensione. Non si tratta quindi di beni ereditari in senso proprio.
4. 3. Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto appare fondata e Controparte_1
va accolta per le seguenti ragioni.
Dal rendiconto della tutela prodotto in atti e non specificamente contestato, emerge un pagina 4 di 6 saldo di € 7.335,41 cui va aggiunto l'importo di € 2.742,48 relativo alla pensione di guerra, per un totale di € 10.077,89.
Come stabilito dalla Cass. civ. ord. n. 9821/2024, in tema di comunione ereditaria, ciascun coerede può esercitare singolarmente le azioni a tutela dell'eredità, compresa l'azione di restituzione delle somme appartenenti al patrimonio ereditario, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. ord. n.
28956/2023), l'azione volta al recupero di beni ereditari può essere proposta anche da un solo erede, in quanto diretta all'acquisizione del bene alla massa ereditaria e non al patrimonio personale del singolo.
Nel caso di specie, il convenuto , in qualità di coerede, è quindi Controparte_1
legittimato ad agire per la restituzione dell'intero importo risultante dal rendiconto della tutela, trattandosi di somme appartenenti alla massa ereditaria.
Come chiarito dalla Cass. civ. ord. n. 7655/2024, le somme così recuperate non vengono acquisite al patrimonio personale dell'erede agente, ma vanno a beneficio dell'intera massa ereditaria, dovendo essere successivamente ripartite tra tutti i coeredi secondo le rispettive quote.
Pertanto, l'importo di € 10.077,89 dovrà essere restituito dall'ex tutrice alla Parte_1
massa ereditaria, per essere poi ripartito tra tutti gli eredi della IG.ra econdo le R_
rispettive quote ereditarie nell'ambito delle operazioni divisionali.
Tale interpretazione trova conferma nell'art. 387 comma 2 c.c., che esclude l'applicabilità della prescrizione quinquennale "all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo", sottolineando la natura speciale di tale credito restitutorio.
In ordine alle spese di lite occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquida-zione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto pagina 5 di 6 purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello dell'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalle parti giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €.
460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €.
2.540,00 oltre ad €. l contributo unificato e marca da bollo pari ad € 145,50 ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara inammissibile la domanda principale proposta da;
Parte_1
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'attrice alla restituzione in favore della massa ereditaria della IG.ra della somma di € 10.077,89, RS
oltre interessi legali dalla domanda al saldo, somma che dovrà essere successivamente ripartita tra tutti i coeredi secondo le rispettive quote ereditarie;
3) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in in €. 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Bari, il data deposito.
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13161/2013 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv. PIRAINO GIANFRANCO e , con elezione di domicilio in VIA A. DIAZ N. 92
SANTERAMO IN COLLE presso l'avv. PIRAINO GIANFRANCO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
PORFIDO ROSA GIUSEPPINA e , con elezione di domicilio in VIA IACOVIELLO 48
70029 SANTERAMO IN COLLE, presso l'avv. PORFIDO ROSA GIUSEPPINA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 23/09/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 6 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
1. Premessa in fatto
Con atto di citazione notificato il 13.10.2013, conveniva in Parte_1 Parte_1 giudizio chiedendo la condanna al pagamento della somma di € Controparte_1
13.539,32, oltre accessori, asseritamente trattenuta dal convenuto nella gestione delle pensioni della defunta . RS
Dalla documentazione in atti emerge che la IG.ra madre di RS P_
, e (quest'ultima deceduta il
[...] Persona_2 Persona_3
22.07.2005), nell'anno 1999 aveva donato ai figli i propri beni immobiliari a titolo di anticipata successione legittima.
In data 24.01.2001, la aveva rilasciato delega al ritiro della pensione al figlio R_
. Il 12.11.2003 i tre figli della sottoscrivevano un "Atto di Controparte_1 R_
Transazione" con cui si stabiliva che l'assistenza completa alla madre sarebbe stata assolta dalla IG.ra . Tuttavia, quest'ultima si rifiutava di dare corso Persona_3
all'impegno assunto, con conseguente ricovero della IG.ra resso la casa di riposo R_
di Santeramo in Colle.
Dal dicembre 2003, il IG. si occupava di tutte le incombenze relative Controparte_1
alla madre, provvedendo al pagamento della retta mensile di ricovero (superiore a
€1.000,00) e delle altre spese necessarie.
Con sentenza n. 948/2005 del 26.04.2005, il Tribunale di Bari dichiarava l'interdizione della IG.ra nominando come tutrice la IG.ra . A seguito del R_ Persona_3
decesso di quest'ultima (22.07.2005), veniva nominata tutrice l'odierna attrice
[...]
Parte_1
La IG.ra ecedeva il 23.12.2008. Successivamente, non essendoci testamento, si R_
apriva la successione legittima in favore dei figli e , P_ Persona_2
nonché degli eredi della premorta . Persona_3
Si costituiva il convenuto eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e la nullità dell'atto di citazione, nel merito contestando la fondatezza della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di €
10.077,89.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co 6 c.p.c. venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti con le stesse memorie.
pagina 2 di 6 Va precisato che part attrice con la memoria 183 co 6 n.1 c.p.c. precisava la domanda modificando il titolo della propria legittimazione attiva.
Espletata l'istruttoria mediante l'assunzione delle prove per interpello e testimoniali, acquisita documentazione da enti pubblici e privati, la causa veniva riservata per la decisione.
2. Sulla questione preliminare del difetto di legittimazione attiva
La prima questione da esaminare riguarda la legittimazione attiva dell'attrice e la sua modifica attraverso la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Come evidenziato da Cass. civ. ord. n. 28421/2024, la modifica della domanda giudiziale ex art. 183 c.p.c. può riguardare sia il petitum che la causa petendi, purché la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non comprometta le potenzialità difensive della controparte né determini un allungamento dei tempi processuali.
Le Sezioni Unite, con la fondamentale pronuncia n. 12310/2015, hanno chiarito che "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio".
Nel caso di specie, l'attrice ha inizialmente agito in qualità di ex tutrice della defunta
, modificando poi il titolo della propria legittimazione nella memoria ex RS
art. 183 c.p.c., invocando la qualità di erede. Tale modifica risulta ammissibile in quanto:
1) Si riferisce alla medesima vicenda sostanziale (gestione delle pensioni della defunta
R_
2) Non compromette le potenzialità difensive della controparte, trattandosi della stessa vicenda per cui il convenuto è stato chiamato in giudizio;
3) Non determina un allungamento dei tempi processuali.
Come precisato da Cass. civ. ord. n. 23975/2024, sono inammissibili solo le domande pagina 3 di 6 che si aggiungono a quella originaria costituendo pretese ulteriori, mentre sono ammesse le domande "modificate" che rappresentano mere "correzioni di tiro" finalizzate a non frustrare la funzionalità del processo.
Tuttavia, pur essendo ammissibile la modifica della legittimazione, l'attrice non ha fornito adeguata prova della propria qualità di erede. Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. civ. ord. n. 29879/2023), chi interviene in un giudizio in qualità di erede deve fornire la prova, oltre che del decesso della parte originaria, anche della propria qualità di erede.
Nel caso in esame, l'attrice si è limitata ad affermare la propria qualità di erede senza fornire alcuna prova documentale a supporto. Inoltre, come emerge dagli atti, la stessa non è erede diretta della a rappresentante in subordine all'eredità al posto del R_
proprio ascendente deceduto ( ). Persona_3
Pertanto, pur essendo astrattamente ammissibile la modifica del titolo della legittimazione attraverso la memoria ex art. 183 c.p.c., nel caso concreto la domanda deve essere dichiarata inammissibile per mancata prova della qualità di erede.
3. Nel merito
Anche volendo superare la questione preliminare, nel merito la domanda risulta comunque infondata.
L'attrice ha qualificato la propria azione come petitio hereditatis, ma come chiarito dalla recente Cass. civ. ord. n. 8942/2024, "con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto".
Nel caso di specie, le somme di cui si chiede la restituzione si riferiscono alla gestione delle pensioni della el periodo antecedente al suo decesso, quando il convenuto R_
agiva quale delegato al ritiro della pensione. Non si tratta quindi di beni ereditari in senso proprio.
4. 3. Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto appare fondata e Controparte_1
va accolta per le seguenti ragioni.
Dal rendiconto della tutela prodotto in atti e non specificamente contestato, emerge un pagina 4 di 6 saldo di € 7.335,41 cui va aggiunto l'importo di € 2.742,48 relativo alla pensione di guerra, per un totale di € 10.077,89.
Come stabilito dalla Cass. civ. ord. n. 9821/2024, in tema di comunione ereditaria, ciascun coerede può esercitare singolarmente le azioni a tutela dell'eredità, compresa l'azione di restituzione delle somme appartenenti al patrimonio ereditario, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. ord. n.
28956/2023), l'azione volta al recupero di beni ereditari può essere proposta anche da un solo erede, in quanto diretta all'acquisizione del bene alla massa ereditaria e non al patrimonio personale del singolo.
Nel caso di specie, il convenuto , in qualità di coerede, è quindi Controparte_1
legittimato ad agire per la restituzione dell'intero importo risultante dal rendiconto della tutela, trattandosi di somme appartenenti alla massa ereditaria.
Come chiarito dalla Cass. civ. ord. n. 7655/2024, le somme così recuperate non vengono acquisite al patrimonio personale dell'erede agente, ma vanno a beneficio dell'intera massa ereditaria, dovendo essere successivamente ripartite tra tutti i coeredi secondo le rispettive quote.
Pertanto, l'importo di € 10.077,89 dovrà essere restituito dall'ex tutrice alla Parte_1
massa ereditaria, per essere poi ripartito tra tutti gli eredi della IG.ra econdo le R_
rispettive quote ereditarie nell'ambito delle operazioni divisionali.
Tale interpretazione trova conferma nell'art. 387 comma 2 c.c., che esclude l'applicabilità della prescrizione quinquennale "all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo", sottolineando la natura speciale di tale credito restitutorio.
In ordine alle spese di lite occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquida-zione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto pagina 5 di 6 purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello dell'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalle parti giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €.
460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €.
2.540,00 oltre ad €. l contributo unificato e marca da bollo pari ad € 145,50 ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara inammissibile la domanda principale proposta da;
Parte_1
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'attrice alla restituzione in favore della massa ereditaria della IG.ra della somma di € 10.077,89, RS
oltre interessi legali dalla domanda al saldo, somma che dovrà essere successivamente ripartita tra tutti i coeredi secondo le rispettive quote ereditarie;
3) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in in €. 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Bari, il data deposito.
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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