Decreto 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, decreto 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
DECRETO EX ART. 445 BIS, COMMA 5, C.P.C.
Il giudice del lavoro, dott.ssa Ilaria Prozzo, esaminati gli atti del procedimento n.
977/2024 R.G., promosso da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; considerato che il riconoscimento della prestazione con decorrenza successiva alla presentazione sia della domanda amministrativa che di quella giudiziale, concreta una reciproca soccombenza e giustifica una compensazione integrale delle spese di lite
(Cass. civ., sez.
6-L, ord. n. 26565 del 21.12.2016; Cass. civ., sezione 6-L, ordinanza n.
7307 del 30.03.2011; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 7716 del 16.05.2003);
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE RICHIESTA: PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA' (Art. 2, L.
n. 222/1984) / ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' (Art. 1, L. n. 222/1984);
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO = POSITIVO limitatamente all'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' (Art. 1, L. n. 222/1984) (“la sig.ra
risulta portatrice di:limitazione funzionale polidistrettuale da Parte_1
sindrome fibromialgica in trattamento farmacologico in soggetto con spondiloartrosi e
protrusioni discali multiple cervico -lombari con severa radicolopatia motoria cronica
L4-L5-S1 AAII, coxartrosi bilat. di grado avanzato, osteoporosi, polineuropatia
sensitiva (patologia delle piccole fibre), depressione maggiore in terapia
neutropenia cronica in follow-up, prolasso di lembo anteriore mitralico in terapia con
Cardioaspirina, modesto deficit acustico pantonale bilaterale”; il complesso delle infermità accertate incide sulla capacità di lavoro sia specifica che
generica della ricorrente;
a causa delle infermità riscontrate la capacità di lavoro della ricorrente risulta ridotta
in modo permanente a meno di un terzo;
NON ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità (art. 2 legge n. 222/84); ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 legge n. 222/84) a far data dal gennaio 2025; tale beneficio con revisione al gennaio 2026”;
DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE: 1° Gennaio 2025;
COMPENSA
le spese di lite;
P O N E definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, liquidate in atti. CP_1
Chieti, 12/04/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo