Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3180 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Napoli, residente in Apice (Bn), alla c/da Alviro n. 72, rappresentato e difeso, dall'avv. Claudio Fasulo con il quale elettivamente domicilia in Benevento, alla Via Francesco Flora n. 31, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(P.Iva: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Luongo del foro di Benevento (cod. fisc. ; PEC: C.F._2
fax: 082421325) e dall'avv. Rosetta Email_1
Belmonte (C.F. ; pec: C.F._3
fax: 082421325) e con essi Email_2 elettivamente domiciliati presso e nello studio legale Luongo – Belmonte sito in Benevento alla via M. Mattei n.17 CONVENUTA
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, esponeva che, in Parte_1 data 09.08.2014, veniva assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del sig. titolare dell'omonima Controparte_2 autofficina, con sede in Apice (Bn), alla Via San Donato snc;
che, stante la trasformazione della ditta individuale ” in Controparte_2 società a responsabilità limitata , in data Controparte_1
01.07.2018 e senza soluzione di continuità, veniva formalmente assunto dall' , con sede in Apice (Bn), alla Via San Donato snc;
Controparte_1 che, nell'ambito di ambedue i rapporti, svolti sempre alle medesime condizioni, veniva assunto con la qualifica di operaio ed inquadrato nel livello 5 del CCNL Metalmeccanici-Artigianato; che, lavorava dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30, alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:30, ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30, e ciò fino alla data del 06.07.2023,
1
che, a fronte della qualifica attribuita e del contratto collettivo applicato, gli venivano mensilmente corrisposte somme inferiori ai minimi contrattualmente previsti;
che, a nulla era valsa la formale messa in mora inoltrata in data
10.07.2023; che, nulla aveva ricevuto a titolo di indennità per ferie e festività non godute, tredicesima mensilità maturata nell'anno 2015 e parte dell'anno 2022; che, la mancata erogazione dei minimi contrattuali gli aveva procurato un danno alla immagine professionale e alla carriera. Tanto premesso, chiedeva di “a) accertare e dichiarare, per quanto in premessa e relativamente al rapporto di lavoro intercorso prima con la
e poi, senza soluzione di Controparte_3 continuità, con la soc. che ne ha ereditato – per via Controparte_4 della trasformazione societaria – i diritti maturati dal lavoratore che presso di essa ha continuato a lavorare senza soluzione di continuità, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la giusta retribuzione maturata nell'arco temporale che va dal 9.8.2014 al 6.7.2023 e ciò per il mancato pagamento dei minimi contrattuali stabiliti dal CCNL applicato (Artigianato- Metalmeccanici), nonché per il mancato pagamento di ferie e festività non godute e 13ª mensilità anno 2015 e residuo 13ª anno 2022, nonché il TFR maturato per differenza sulle predette somme;
b) condannare, CP_ conseguentemente, la al pagamento, in favore del Controparte_4 ricorrente, della complessiva somma di €. 25.038,52 (di cui €. 11.899,22 per differenze in ordine ai minimi contrattuali non applicati, €. 11.211,77 per ferie e festività non godute e 13ª mensilità anno 2015 e parte 2022, €.
1.927,53 per TFR calcolato sulle predette somme non corrisposte) oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero di quella maggiore e/o minore meglio accertate dal Tribunale, per l'arco temporale che va dal 9.8.2014 al 6.7.2023, ovvero da altra data meglio vista dal Tribunale, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) condannare la soc. Controparte_4
al risarcimento, in via equitativa, del danno professionale subito dal
[...] ricorrente per l'illegittimo riconoscimento di somme inferiori a quelle previste dal CCNL applicato;
d) condannare la resistente al pagamento delle spese, dei diritti ed onorario, oltre rimborso forfettario e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”. Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1 l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Rilevava preliminarmente la carenza di allegazione e deduzioni quanto alla richiesta di differenze retributive, posto che il ricorso era anche privo di un conteggio, con la conseguenza che non era possibile comprendere le modalità di calcolo della somma rivendicata;
che non venivano contestate le buste paga e che era onere di parte ricorrente offrire prova del maggior impegno lavorativo. La società chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente ex art. 96 cpc.
La causa, di natura documentale, veniva decisa, alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., mediante
2 pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, per violazione dell'art. 414 cpc, per la mancanza di conteggio all'interno del ricorso. La giurisprudenza ha più volte ribadito “il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass.
16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n.3143).
Nel caso di specie, dall'esame del ricorso e del conteggio depositato in atti, si evince chiaramente l'oggetto della domanda e le ragioni di fatto e diritto fatte valere. Il ricorrente deduce che nel corso del rapporto lavorativo instaurato con la ditta , trasformata poi nella Controparte_3 CP_1 ha percepito una retribuzione mensile inferiore ai minimi
[...] contrattuali di cui al CCNL Metalmeccanica-Artigianato e non ha percepito quanto dovuto a titolo di scatti di anzianità, indennità per ferie e festività non godute, 13^ mensilità 2015 e parte della 13^ mensilità del 2022, con conseguente diritto al pagamento delle suddette spettanze, oltre che della differenza di TFR maturata su quanto non corrisposto a titolo di retribuzione ordinaria.
Occorre premettere in diritto che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass. n.
12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n.
4076 del 20/02/2018, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018 n.16150, Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020 n.9791), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre
1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può
3 procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del
16/02/2009). Se chiede l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatto costitutivo della pretesa è sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito (Cass. 4 marzo 1972 n. 629).
Se infine si limiti a chiedere la retribuzione contrattuale, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la sua durata e il livello contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. 22 dicembre
1981 n. 6750), oppure che la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri a cui la retribuzione contrattuale è commisurata (Cass. 18 aprile 1994 n. 3651). Ancora, “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (cfr. Cass. 27 aprile 2015, n. 8521; Cass. Sez.
L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009). In applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, va innanzitutto rigettata la domanda di pagamento dell'indennità di ferie e festività non godute, in quanto il lavoratore non ha assolto all'onere, sullo stesso incombente, di dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa nelle giornate deputate al godimento delle stesse. In ricorso, il ha esclusivamente affermato che la datrice di lavoro Pt_1 non ha corrisposto nulla a titolo di ferie e festività non godute e nei conteggi allegati sono conteggiati una serie di giorni sia a titolo di festività non godute che di ferie non godute.
Tale dato non trova però conferma nelle risultanze documentali e il lavoratore non ha articolato la prova testimoniale.
In primo luogo, il ricorrente non ha depositato tutti i cedolini relativi al rapporto di lavoro intercorso con la ditta individuale prima e con la srl poi, né ha depositato il cedolino relativo all'ultimo mese di lavoro (in atti vi è solo il cedolino di aprile 2023). Inoltre, per i mesi di cui sono stati depositati i cedolini, non vi è riscontro di quanto dedotto;
si veda ad esempio il cedolino del mese di novembre 2017 dal quale risulta il pagamento di una giornata di festività, mentre nei conteggi viene indicata come non pagata.
4 Il ricorrente, però, ha depositato i cedolini proprio per dimostrare quanto dallo stesso asserito, non contestando l'avvenuto pagamento di quanto negli stessi indicato.
Non vi è, quindi, prova che il lavoratore abbia diritto al pagamento dell'indennità per ferie e festività non godute, come dedotto in ricorso. Ancora, non può essere accolta la domanda di pagamento delle differenze retributive richieste a titolo di retribuzione minima contrattuale. Come già osservato, il ricorrente non ha contestato di aver percepito la retribuzione indicata nelle buste paga allegate (cfr. punto 5 della ricostruzione in fatto del ricorso) e dalle stesse risulta il pagamento della retribuzione dovuta sia a titolo di minimo tabellare che di scatti di anzianità.
Riguardo alla retribuzione base, risulta dalle buste paga che la datrice di lavoro ha corrisposto quanto previsto dall'art. 29 del CCNL sia del
16.06.2011 che 17.12.2021. Dall'analisi dei cedolini in atti, risulta indicata nella griglia la retribuzione oraria corrisposta e moltiplicando la somma via via indicata a titolo di retribuzione base per 173 che è il divisore contrattuale utilizzato per il calcolo della retribuzione oraria (art. 28 dei CCNL succedutisi nel tempo), emerge la corrispondenza di quanto pagato all'istante con quanto contrattualmente stabilito.
In particolare, come risulta anche dai conteggi effettuati dal lavoratore, per i lavoratori inquadrati nel livello 5, come il ricorrente, il CCNL prevedeva la corresponsione di una retribuzione base mensile di € 1.298,12 da agosto 2014 ad aprile 2018 e dalle buste paga risulta, appunto, la corresponsione di una retribuzione base oraria di € 7,50358 (che si ottiene dividendo €
1.298,12 per il divisore orario 173); a decorrere da maggio 2018, il ricorrente aveva diritto al pagamento di una retribuzione base di € 1.320,12 e dalle buste paga in atti risulta, correttamente, la corresponsione di una retribuzione oraria di € 7,63075 (che si ottiene dividendo € 1.320,12 per il divisore orario 173); a decorrere da settembre 2018, il ricorrente aveva diritto al pagamento di una retribuzione base di € 1.340,12 e dalle buste paga in atti risulta, correttamente, la corresponsione di una retribuzione oraria di € 7,74636 (che si ottiene dividendo € 1.340,12 per il divisore orario 173); a decorrere da gennaio 2022, aveva diritto al pagamento di Pt_1 una retribuzione base di € 1.364,20 e dalle buste paga in atti risulta, correttamente, la corresponsione di una retribuzione oraria di € 7,88555 (che si ottiene dividendo € 1.364,20 per il divisore orario 173). Infondata è, anche, la doglianza relativa al mancato pagamento degli scatti di anzianità maturati nel corso del rapporto. L'art. 55 del CCNL 16.06.2011 e l'art. 60 del CCNL 17.12.2021 prevedono che gli scatti di anzianità maturano ogni due anni e per il livello 5, riconosciuto al ricorrente, il lavoratore ha diritto al pagamento di € 20,24 mensili.
Ebbene, è stato assunto ad agosto 2014, quindi aveva diritto al Pt_1 pagamento del primo scatto di anzianità a decorrere da settembre 2016 e dal
5 cedolino relativo a tale mese emerge l'avvenuto pagamento dello scatto di anzianità. Dalla griglia riportata nella busta paga risulta il calcolo della retribuzione oraria corrisposta a anche a titolo di scatti di anzianità e, infatti, il Pt_1 ricorrente ha percepito € 0,11705 orari, pari a € 20,24 mensili diviso il divisore orario di 173. Tale somma risulta corrisposta in misura raddoppiata (€ 0,2339) a decorrere da settembre 2018, quando il ricorrente ha maturato il secondo scatto, triplicata da settembre 2020, con il maturare del terzo scatto e quadruplicata da settembre 2022.
Ne consegue, che anche sotto tale profilo, la domanda va rigettata.
Dal rigetto delle suddette domande consegue anche il rigetto della domanda di pagamento del TFR, calcolato sulle differenze retributive chieste a titolo di retribuzione base e scatti di anzianità e il rigetto della domanda di pagamento del risarcimento del danno da professionalità.
Non può essere accolta neanche la domanda di pagamento della 13^ mensilità dell'anno 2015, atteso che il ricorrente ha dichiarato in ricorso di non aver percepito tali somme, ma nel conteggio allegato ha, invece, dichiarato di aver percepito a tale titolo la somma di € 1.298,12, ovvero quanto indicato nella busta paga di dicembre 2015.
Va, invece, accolta la domanda di pagamento del residuo di 13^ mensilità dell'anno 2022 che il ricorrente ha dichiarato di non aver percepito interamente e di cui la datrice di lavoro non ha dimostrato, come era suo onere, il pagamento. In effetti, nelle buste paga dell'anno 2022 compare il pagamento dei ratei mensili di 13^ mensilità, per un totale di € 1.449,29, che nei conteggi, il ricorrente ha dichiarato di aver percepito. Pertanto, a fronte di una retribuzione tabellare dovuta di € 1.488,09 (riconosciuta anche in busta paga, in quanto ottenuta moltiplicando la retribuzione oraria di € 8,60166 per il divisore orario 173), il ricorrente ha diritto al pagamento della somma € 38,79 dell'anno 2022. In ordine al soggetto tenuto al pagamento, come dedotto dal ricorrente e come risulta dalle visure CCIAA in atti, la ditta individuale UO
è stata inglobata nella srl e il rapporto di lavoro del Controparte_2 ricorrente è proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze della
Controparte_1 Ne consegue che quest'ultima è tenuta al pagamento in favore di Pt_2 della complessiva somma di € 38,79 a titolo di residuo di 13^
[...] mensilità 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Non può però trovare applicazione, come richiesto dalla resistente, la disciplina della condanna al risarcimento dei danni di cui all'art. 96, c.p.c., entrato in vigore il 4.7.2009, ai sensi del quale “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza…in ogni
6 caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Si tratta di una disposizione che ha introdotto una sorta di sanzione pecuniaria a carico delle parti che siano responsabili dell'intasamento degli uffici giudiziari con controversie palesemente prive di fondamento, o con argomentazioni difensive chiaramente dilatorie. La sanzione di cui all'art. 96 comma 3 può prescindere dall'istanza di parte e va riconosciuta anche quando non sia fornita la prova del danno subito dalla parte vittoriosa per il comportamento illecito della controparte, dal momento che si parla espressamente, ed evidentemente con intenzione innovativa rispetto alla precedente regolamentazione dell'istituto di “somma equitativamente determinata” (nel medesimo senso, Cass, Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010). Ovviamente, con il chiaro intento di evitare che il potere del Giudice possa sconfinare nell'arbitrio, ai fini dell'applicazione della disciplina de qua sono necessari i requisiti della soccombenza e del dolo o della colpa grave, servendo l'espressione “in ogni caso” a creare un collegamento coi presupposti applicativi dei due commi precedenti (in tal senso, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3003 del 11/02/2014).
Nella specie, non vi è prova che il ricorrente abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave, non potendosene desumere automaticamente la sussistenza dall'accoglimento solo in misura minima del ricorso. Le spese di lite vengono compensate per intero, tenuto conto del rigetto quasi integrale del ricorso.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
1) Accoglie parzialmente il ricorso e condanna Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di
€ 38,79, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, a titolo di residuo 13^ mensilità per il 2022; 2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Benevento il 15.04.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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