Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 26/11/2024, n. 30449
CASS
Ordinanza 26 novembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di TASI, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011, è subordinata - in virtù del rinvio disposto dall'art. 1, comma 669, della l. n. 147 del 2013 ed alla luce della disciplina dell'IMU successivamente introdotta dall'art. 1, comma 741, lett. c), n. 3, della l. n. 160 del 2019 - alla destinazione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario, senza la necessità di fornire una prova ulteriore rispetto alle caratteristiche tipizzate per l'alloggio sociale dal d.interm. del 22 aprile 2008, dato che la residenza anagrafica e la dimora abituale rientrano tra gli obblighi normalmente posti a carico dell'assegnatario, a pena di decadenza dall'assegnazione, in base alla legislazione delegata alle Regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, ferma restando la possibilità, da parte dell'ente impositore, di fornire la prova dell'inadempimento a tali obblighi da parte dell'assegnatario e, conseguentemente, di negare l'esenzione in siffatta evenienza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 26/11/2024, n. 30449
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30449
    Data del deposito : 26 novembre 2024

    Testo completo