Art. 1.
E' autorizzata a favore della Societa' nazionale "Dante Alighieri", con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1965 ad integrazione di quello stabilito fino al 30 giugno 1965 dalla legge 9 marzo 1961, n. 278 , e di lire 100 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970.
E' autorizzata a favore della Societa' nazionale "Dante Alighieri", con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1965 ad integrazione di quello stabilito fino al 30 giugno 1965 dalla legge 9 marzo 1961, n. 278 , e di lire 100 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970.