Rigetto
Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/03/2026, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02347/2026REG.PROV.COLL.
N. 01403/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2024, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Athos Valori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. IN AD e udito per l’appellante l’avvocato Athos Valori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è il riconoscimento dell’incarico - e del conseguente trattamento economico- di capo sezione maggiorità/aiutante maggiore in 2^ al 1° Maresciallo dell’Esercito italiano -OMISSIS-.
2. Con ricorso di primo grado il sottufficiale sopra indicato –premesso di essere responsabile dell’unità organizzativa denominata sezione maggiorità, inquadrata nel Comando gruppo squadroni di sostegno del -OMISSIS- con sede in -OMISSIS-- impugnava le tabelle organiche entrate in vigore dal 1 settembre 2005.
2.1. Evidenziava che fino alla data del 31 agosto 2005, nella vigenza delle precedenti tabelle organiche, presso il detto Comando erano operative tre sezioni: la sezione maggiorità, la sezione logistica e sezione “OA”, tutte al comando di un ufficiale con l’incarico di capo sezione. Dal 1 settembre 2005, con l’entrata in vigore delle nuove tabelle organiche, nel comando sono state previste la sezione logistica, la sezione tecnica programmazione e controllo lavori e la sezione maggiorità, il cui responsabile, tuttavia, non era più qualificato come “ Capo sezione Maggiorità ” ma “ Aiutante Maggiore in 2 ^”, incarico ricoperto da un sottufficiale (nello specifico, dall’esponente).
2.2. Lamentava che, a fronte dell’attribuzione delle medesime funzioni e delle medesime responsabilità assegnate al precedente capo sezione, all’aiutante in 2^ non è, tuttavia, riconosciuta tale qualifica e l’indennità relativa.
3. Il T.a.r. per il Lazio, sezione prima stralcio, con sentenza del -OMISSIS-, accoglieva il ricorso, rilevando che << non è stata fornita una pertinente motivazione riferibile al caso concreto nel quale, in ragione dei compiti concretamente svolti, appare irragionevole e discriminatoria la circostanza per la quale, a fronte dell’espletamento, da parte del ricorrente, delle medesime funzioni espletate in precedenza da un ufficiale con l’incarico di capo sezione della sezione Maggiorità, non venga riconosciuto allo stesso, ancorché sottoufficiale, né il titolo di capo sezione né la relativa indennità >>.
4. Il Ministero della difesa ha interposto appello con cui deduce:
I. La carenza di interesse ad agire del ricorrente poiché le tabelle organiche impugnate non risultano essere associate all’Ente del -OMISSIS-, presso cui è inquadrato. Ciò in quanto non sussistono tabelle organiche con il codice OG/C CVA 25.09/03, entrate in vigore dal 1 settembre 2005, applicabili al reggimento di appartenenza del -OMISSIS-.
II. L’insussistenza della disparità di trattamento poiché dal 31 dicembre 2001 sino al 31 dicembre 2005 la sezione maggiorità era stata sempre retta da un sottufficiale “ aiutante maggiore in 2^ ”, sicché non è idealmente configurabile un ante e un post rispetto alle tabelle organiche del 1 settembre 2005.
III. Il carattere vincolato della determinazione dell’amministrazione poiché l’incarico di aiutante maggiore in 2^ non è compreso tra quelli, tassativi, indicati dalla circolare della Direzione generale per il personale militare ai fini della corresponsione dell’indennità supplementare di comando.
5. Si è costituito in resistenza l’appellato che ha eccepito la nullità della notifica dell’atto di appello in quanto notificato dall’Avvocatura generale in qualità di difensore << del Ministero della Difesa nonché per il Comando Generale per l’Arma dei Carabinieri – centro Nazionale di Selezione e Reclutamento in persona dei rispettivi rappresentanti p.t .>> e l’errata indicazione dell’oggetto del ricorso. Nel merito ha controdedotto alle avverse difese, insistendo per la reiezione del gravame.
6. All’udienza di smaltimento del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di nullità della notifica dell’appello, poiché, come emerge dalla relata, esso è stato notificato dall’Avvocatura generale dello Stato in qualità di difensore ex lege del Ministero della difesa, ossia dell’amministrazione resistente in primo grado.
7.1. L’indicazione, accanto al Ministero della difesa, anche del Comando generale dell’Arma dei carabinieri (amministrazione pacificamente estranea al giudizio) è il frutto di un chiaro errore materiale che non ha determinato alcuna incertezza circa l’identità dell’amministrazione notificante. Per tali ragioni, non è ravvisabile un’ipotesi di nullità della notifica ai sensi dell’art. 160 c.p.c.
8. Premesso quanto sopra l’appello è infondato e deve essere respinto.
9. Deve essere, in primo luogo, disattesa l’eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente di primo grado poiché, come fondatamente eccepito dal medesimo in memoria di costituzione, le tabelle organiche (T.O.) entrate in vigore il 1 settembre 2005 sono le T.O. OG/V AVES del 25 marzo 2004 e non le T.O. n. OG/C CVA del 25 settembre 2003, soppresse alla data del 31 agosto 2005, richiamate dall’amministrazione appellante.
10. Quanto appena osservato trova conferma della relazione a firma del Comandante del -OMISSIS- del 3 marzo 2023 (produzione Ministero del 29 marzo 2023) ove si evidenzia che:
a) le tabelle organiche entrate in vigore in data 1 settembre 2005, redatte dallo Stato Maggiore dell’Esercito – Reparto pianificazione generale e finanziaria, hanno variato la composizione del Comando del gruppo squadroni di Sostegno del -OMISSIS-;
b) la suddetta variante ha previsto la sezione logistica con un ufficiale “ Capo Sezione Logistica/Capo gestione materiali ”, quale responsabile di sezione, la sezione tecnica programmazione e controllo lavori con un ufficiale “ Capo Sezione ”, quale responsabile di sezione, e la sezione maggiorità con un sottufficiale “ Aiutante Maggiore in 2^ ” quale responsabile di sezione; c) il responsabile della sezione maggiorità impiega un sottufficiale assistente di branca e due militari di truppa addetti ai comandi/conduttori, dei quali gestisce la documentazione matricolare e caratteristica, ereditando di fatto tutte le competenze assegnate fino alla data del 31 agosto 2005 all’ufficiale “ Capo Sezione Maggiorità ”.
11. La stessa amministrazione ha, quindi, confermato la coincidenza tra le funzioni assegnate dalle nuove T.O. all’aiutante maggiore in 2^ e quelle svolte, sulla base delle precedenti T.O., dal capo sezione maggiorità.
12. Nonostante l’identità delle funzioni, l’omesso riconoscimento della qualifica di capo sezione ha precluso all’interessato il conseguimento dell’indennità supplementare di comando, atteso che, come osservato dallo stesso Ministero appellante, solo l’incarico di capo sezione è ricompreso tra quelli che danno diritto all’emolumento secondo la circolare della Direzione generale per il personale militare del 13 dicembre 2007, avente carattere tassativo.
13. Non è, infatti, in contestazione la circostanza che l’incarico del ricorrente non sia ricompreso tra quelli che, sulla base delle diverse circolari che si sono succedute nel tempo e analiticamente richiamate dal Ministero appellante (pag. 4, 5 e 6 dell’appello), danno diritto all’indennità di comando (sulla natura costitutiva e non meramente ricognitiva del provvedimento amministrativo di individuazione delle funzioni di comando, cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 19 agosto 2021 n. 5930; sez. IV, 15 gennaio 2019 n. 358; id. 12 giugno 2012 n. 3451), ma la mancata indicazione delle ragioni dell’omesso inserimento dell’incarico “ Ca.Sz.Magt/AMag.in 2^” nelle tabelle impugnate, nonostante siano rimasti invariati compiti e responsabilità.
14. Con nota prot. 00016745 del 29 marzo 2014, indirizzata al Comando brigata aeromobile “FRIULI” di Bologna -Stato Maggiore (doc. 14 allegato al ricorso di primo grado), il Comando -OMISSIS- ha evidenziato che <<il Primo Mar. -OMISSIS-, effettivo al Gruppo Squadroni di Sostegno del Reggimento, ricopre l’incarico di “Aiutante Maggiore in 2^”del citato reparto dove svolge attività di coordinamento e controllo nelle inderogabili e continue competenze della Sezione Maggiorità con criteri e metodi tipici di un Capo Sezione >> e che << Al personale che ricopre l’incarico in parola non può essere corrisposta l’indennità supplementare di comando, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge 78/83 in quanto le Tabelle Organiche (T.O.) del Comando Gruppo Squadroni di Sostegno non includono l’incarico di Capo Sezione Maggiorità >>. Ha, quindi, concluso che << Esaminata la peculiarità del delicato settore, stimata la responsabilità che da tale incarico deriva, si ritiene indispensabile procedere alla richiesta di variante/ modifica delle T.O. affinché venga inserito, per la corresponsione della citata indennità, l’incarico di Capo Sezione Maggiorità/Aiutante Maggiore in 2 °>>.
15. In riscontro alla sopra indicata nota, lo Stato Maggiore si è limitato a rilevare laconicamente che << non si ritiene necessario porre in essere le azioni volte a variare le T.O. dei rgt. AVES >>(Prot. n. 22506 del 16 ottobre 2014, all. 7 ricorso di primo grado), omettendo di indicare le ragioni che, pur nell’ambito della propria discrezionalità organizzativa, lo hanno indotto ad assegnare all’aiutante maggiore in 2° compiti corrispondenti a quelli di un capo sezione (incarico rimasto immutato per le altre sezioni del Comando del gruppo squadroni) senza, tuttavia, il riconoscimento della relativa indennità.
16. Ne discende l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare, in sede conformativa, la posizione del ricorrente allo scopo di valutare se, in relazione ai compiti ad esso assegnati ed alle connesse responsabilità, possa essere riconosciuto al medesimo l’incarico di capo sezione, con corresponsione della relativa indennità, previa modifica delle tabelle organiche.
17. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
18. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, tenuta da remoto, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
RD TI, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
IN AD, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN AD | RD TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.