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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 20.6.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 555/2022
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Marianna Pregoni
contro
Controparte_1
Avv. Claudio Boskowitz - appellata -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 52/2022 del Tribunale di Pistoia giudice del lavoro, pubblicata il 5.4.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'avv. impugna davanti a questa Corte la sentenza Parte_1
5.4.2022 del Tribunale di Pistoia, che ha respinto l'opposizione da lui proposta avverso la cartella esattoriale, notificatagli l'11.2.2019 dalla per l'importo complessivo di € 16.663,16, preteso CP_1 dall'ente a titolo di contributi, sanzioni e interessi, relativi agli 2015-2017, nei quali l'odierno appellante era stato iscritto all'Albo degli avvocati e alla
Cassa, cancellandosi poi dal maggio 2017 (l'avv. era stato iscritto Pt_1 anche precedentemente, nel periodo 1988-1997, che qui tuttavia non rileva).
2. Davanti al Tribunale l'opponente aveva assunto di non essere debitore di alcunché verso la Più specificamente, secondo la sua originaria CP_1 prospettazione: a) egli non sarebbe stato tenuto al pagamento del contributo integrativo in quanto, in tutto il periodo di interesse, il suo reddito professionale sarebbe stato pari a zero;
b) non avrebbe dovuto corrispondere nemmeno il contributo soggettivo minimo poiché, essendosi cancellato dopo solo due anni, la contribuzione versata alla sarebbe stata “del tutto inutile e inefficace” (così il ricorso in CP_1 opposizione;
c) infine neanche le sanzioni sarebbero state dovute, in quanto l'ente di previdenza avrebbe dovuto pretenderle nelle forme previste dalla L. 689/1981.
3. La aveva resistito davanti al Tribunale, assumendo la fondatezza CP_1 della sua pretesa, in quanto i contributi sarebbero stati calcolati sulla base del volume d'affari ai fini IVA dichiarato dallo stesso avv. Pt_1
(pari ad € 158.513,00 nel 2015, € 9.200,00 nel 2016 e a € 8.847,36 nel
2017), quindi indipendentemente dalla misura del reddito professionale prodotto, ciò in forza delle disposizioni regolamentari dell'ente. Secondo la prospettazione della sarebbero state poi correttamente richieste CP_1 anche le sanzioni (comprese quelle per la ritardata presentazione della dichiarazione reddituale 2015) dato che la L. 689/1981 sarebbe stata inapplicabile nella specie.
4. Alla prima udienza di discussione l'opponente aveva allegato che il volume di affari prodotto nel periodo di causa fosse stato integralmente riferibile ad attività del tutto diverse da quella forense: in particolare le somme percepite nel 2015 sarebbero state rappresentate dalle indennità di fine rapporto, riscosse al termine di un rapporto di agenzia che l'avv. avrebbe avuto per anni con la SIAE e dal corrispettivo di un Pt_1 contratto di locazione (dell'immobile dove egli aveva svolto la sua attività
2 di agente), mentre negli altri due anni egli avrebbe percepito i soli canoni di locazione.
5. Il Tribunale ha disposto la trattazione scritta della causa, assegnando alle parti il termine per il deposito di note, nelle quali la non ha CP_1 contestato le deduzioni di fatto avversarie. All'esito il primo giudice ha integralmente condiviso la prospettazione dell'ente previdenziale e ha perciò respinto il ricorso, sul presupposto che il regolamento della CP_1 indichi, quale base di calcolo dei contributi, il volume di affari “senza distinguere la tipologia di attività svolta in concreto” (così la sentenza di primo grado) e, quanto alle sanzioni, che esse trovino la loro disciplina esclusivamente nella L. 576/1980.
6. L'avv. impugna la sentenza davanti a questa Corte, con un unico Pt_1 motivo, limitato alla statuizione che afferma la debenza del contributo integrativo. L'appellante assume sul punto che il riferimento, contenuto nei diversi regolamenti della Cassa succedutisi nel tempo, al volume d'affari ai fini IVA, quale base di calcolo di tale contributo, non possa essere inteso come del tutto indipendente dalla natura del reddito prodotto dal professionista. In contrario dovrebbero essere assoggettati a contribuzione i soli corrispettivi, rientranti nel volume d'affari, comunque derivanti dall'attività forense, seppure latamente intesa.
7. Facendo applicazione di tali principi, che secondo l'appellante troverebbero conferma anche nella giurisprudenza costituzionale, egli non sarebbe stato debitore del contributo integrativo, in quanto tutti i redditi prodotti nel periodo oggetto di causa (derivanti dal rapporto di mandato con SIAE e dai proventi di un contratto di locazione) sarebbero stati del tutto diversi e in alcun modo correlati con la professione forense.
L'avv. ha concluso quindi come segue: “accogliere il presente Pt_1 appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiarare l'illegittimità e/o nullità della cartella e di ogni atto connesso e/o presupposto e/o consequenziale accertando e dichiarando: - che per gli anni di iscrizione
3 (maggio 2015-maggio 2017) il avrebbe dovuto versare solo il Pt_1 contributo minimo stante il reddito professionale "zero" e che i pretesi maggiori contributi sul Volume d'affari IVA sono infondati e non provati;
- le sanzioni comminate in conseguenza della sopra infondata pretesa contributiva, sono prive di titolo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
8. Si è costituita la per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione CP_1 avversaria, ribadendo di avere correttamente calcolato contributi e sanzioni in relazione al volume d'affari dichiarato dallo stesso professionista.
9. Con ordinanza la Corte ha invitato la a produrre il regolamento CP_1 ratione temporis efficace e a quantificare la pretesa contributiva riferita ai soli contributi minimi obbligatori (indicando partitamente le singole voci) e alle sanzioni relative al ritardo nel relativo versamento nonché al ritardato invio della dichiarazione reddituale per l'anno 2015, indicando i criteri di calcolo di ciascuna voce.
10. All'esito entrambe le parti hanno depositato un proprio conteggio.
Infine all'udienza indicata in epigrafe, ascoltata la discussione orale, il collegio ha deciso come segue.
11. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito deve innanzi tutto rilevarsi come la parte privata non contesti più in questo grado di dovere il contributo soggettivo, almeno nella sua misura minima prevista dalle norme regolamentari della come dovuta CP_1 indipendentemente dal reddito professionale prodotto, ma contesti unicamente la debenza del contributo integrativo. Del pari non vi è più questione in ordine all'inapplicabilità nella specie della L. 689/1981.
12. Definito nei termini appena detti il tema controverso, deve rammentarsi come il regolamento della anche quello vigente CP_1 all'epoca dei fatti, obblighi i professionisti iscritti al pagamento: a) di un contributo soggettivo, proporzionale al reddito professionale prodotto
4 nell'anno, con un minimo comunque dovuto indipendentemente dall'effettiva produzione di reddito professionale e fissato nella sua misura dal regolamento stesso;
b) un contributo integrativo, calcolato sul volume d'affari denunciato ai fini IVA e anch'esso dovuto in una misura minima comunque obbligatoria e fissata dal regolamento;
c) un contributo di maternità, anch'esso comunque obbligatorio in una misura minima prefissata dalle disposizioni regolamentari.
13. Ora, quanto al contributo integrativo, che qui interessa, costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui “L'art. 11 della legge n. 576 del 1980, come modificato dall'art.
2 della legge n. 175 del 1983, sancisce l'obbligo per gli avvocati e procuratori di versare alla Controparte_2 per avvocati e procuratori una maggiorazione percentuale o contributo integrativo in relazione a tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'IVA. Siffatto obbligo contributivo riguarda tutti i redditi prodotti dall'espletamento dell'attività professionale, restandone, invece, esclusi quelli che non sono riconducibili all'esercizio della professione stricto sensu in quanto prodotti nell'esercizio di attività che rimangono, rispetto ad essa, del tutto estranee. All'uopo, si precisa che per esercizio dell'attività professionale deve intendersi non solo l'insieme di tutte le prestazioni professionali riservate agli iscritti negli appositi albi, ma anche
l'esercizio di attività che, sebbene non professionalmente tipiche, presentino un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, richiedendo le stesse competenze tecniche” (così ex plurimis. Cass.
5975/2013).
14. Facendosi applicazione di tali principi nella specie, non può quindi condividersi, nella sua assolutezza, l'affermazione del primo giudice secondo cui qualsiasi provento rientrante nel volume d'affari del professionista è assoggettato al contributo integrativo. In contrario, salva la debenza del minimo, comunque obbligatorio nella misura fissata dalle
5 norme regolamentari della per la debenza del contributo CP_1 integrativo è necessario che il corrispettivo costituisca provento dell'attività professionale, di un'attività cioè che richieda l'impiego delle competenze tecniche proprie della professione forense.
15. Ciò detto, in fatto è del tutto pacifico che nell'anno 2015 il volume d'affari dell'avv. sia stato rappresentato da somme da lui Pt_1 percepite in esito alla cessazione di un rapporto di agenzia intercorso fino al 2014 con SIAE e dai corrispettivi del contratto di locazione dell'immobile in cui egli aveva svolto tale attività di agente, mentre nel
2016 e 2017 dai soli canoni di locazione di detto immobile.
16. Si tratta quindi, ad avviso della Corte, di introiti frutto di attività estranee alla professione forense, come è immediatamente evidente per i canoni di locazione, ma come deve ritenersi anche per i proventi del rapporto di agenzia, dato che la non contesta che in quel rapporto CP_1
l'odierno appellante non impiegasse alcuna delle competenze tecniche proprie della professione di avvocato (le difese dell'ente si incentrano piuttosto sull'irrilevanza della natura dell'attività ove comunque essa produca somme rientranti nel volume d'affari denunciato ai fini IVA).
17. Deve quindi concludersi che l'avv. sia debitore della Pt_1 CP_1 dei soli contributi minimi obbligatori, nella misura fissata dai regolamenti della e delle sanzioni per il loro ritardato pagamento (oltre che della CP_1 sanzione dovuta per il ritardo nella presentazione della dichiarazione reddituale dell'anno 2015, che non è contestata).
18. Ciò detto, in ordine al quantum del dovuto, all'esito dell'ordine della
Corte di cui si è detto in narrativa, la ha ribadito la correttezza CP_1 dell'ammontare originariamente preteso. Si tratta di un assunto sicuramente errato, dato che, dalle specifiche del ruolo prodotto in ottemperanza all'ordine giudiziale (doc. 14 dell'ente), risultano pretese voci diverse dai contributi minimi e relative sanzioni e interessi. Ciò del resto coerentemente con gli argomenti difensivi spesi dall'ente, che non
6 si è mai difeso assumendo di avere preteso i soli contributi minimi obbligatori.
19. Ritiene quindi la Corte che l'ammontare dovuto dall'appellante debba determinarsi sottraendo dal totale preteso, come risultante dall'elenco specifico prodotto dalla come suo documento 14, le voci CP_1 non corrispondenti ai contributi (soggettivo, integrativo e di maternità) nella misura minima obbligatoria e agli interessi e sanzioni su tali minimi,
(voci queste ultime due che appaiono calcolate correttamente sulla base dei criteri contenuti nel regolamento che la ha prodotto, pure in CP_1 ottemperanza all'ordine della Corte). Tale somma deve quantificarsi in €
9.327,67 (comprensiva anche per l'anno 2017 del contributo integrativo minimo, di cui non risulta l'abrogazione, diversamente da quanto assume l'appellante nelle note esplicative del conteggio da lui prodotto).
20. Pertanto in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, l'appellante deve essere condannato al pagamento in favore della della somma di € 9.327,67, mentre per CP_1 il residuo la cartella impugnata deve essere annullata.
21. L'accoglimento parziale dell'opposizione proposta dal professionista impone una compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese del doppio grado, condannandosi l'avv. alla rifusione del residuo, Pt_1 nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, condanna l'appellante al pagamento in favore della CP_1 della somma di € 9.327,67, annullando per il resto la cartella impugnata. Dichiara compensate per metà le spese del doppio grado, condannando la parte privata alla rifusione del residuo, che in tale percentuale liquida in € 932,50 oltre rimborso forfettario, IVA e e CAP come per legge per il primo grado 7 e in € 992,00 oltre rimborso forfettario, IVA e e CAP come per legge per il presente grado. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20.6.2024
Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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