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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 03/12/2024, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3407/24 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott. Enrico Chemollo Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , nata a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
2.08.1979, codice fiscale , entrambi con l'avv. D. Giraudo con C.F._2
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da verbale 19.11.24 per il P.M.: “”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità: - le parti sono comparse avanti al Presidente in data 3.10.2017 in funzione della separazione personale, pronunciata dal Tribunale di EL con decreto di omologa del
16.10.2017.
Successivamente, a seguito di istanza di trattazione scritta per la pronuncia del divorzio, in data 19.11.2024 è stata svolta l'udienza di comparizione personale dei coniugi al fine di fornire i chiarimenti richiesti dal Presidente con decreto del
2.10.2024.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge e conformi al preminente interesse della prole.
Non si è infine proceduto all'audizione della figlia minore in quanto superfluo, anche in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di EL, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di , nata a Parte_1
EL (BI) il 28.12.1982, codice fiscale e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, uniti in matrimonio celebrato nel Comune di Ronco Biellese C.F._2
(BI) il 4.06.2005 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ronco
Biellese al n. 2, Serie A, Parte II;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ronco Biellese di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Nulla sulle spese.
EL, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott. Enrico Chemollo Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , nata a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
2.08.1979, codice fiscale , entrambi con l'avv. D. Giraudo con C.F._2
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da verbale 19.11.24 per il P.M.: “”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità: - le parti sono comparse avanti al Presidente in data 3.10.2017 in funzione della separazione personale, pronunciata dal Tribunale di EL con decreto di omologa del
16.10.2017.
Successivamente, a seguito di istanza di trattazione scritta per la pronuncia del divorzio, in data 19.11.2024 è stata svolta l'udienza di comparizione personale dei coniugi al fine di fornire i chiarimenti richiesti dal Presidente con decreto del
2.10.2024.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge e conformi al preminente interesse della prole.
Non si è infine proceduto all'audizione della figlia minore in quanto superfluo, anche in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di EL, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di , nata a Parte_1
EL (BI) il 28.12.1982, codice fiscale e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, uniti in matrimonio celebrato nel Comune di Ronco Biellese C.F._2
(BI) il 4.06.2005 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ronco
Biellese al n. 2, Serie A, Parte II;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ronco Biellese di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Nulla sulle spese.
EL, 20 novembre 2024
Il Presidente est.