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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/06/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 16/06/2025, avanti al Giudice, dott.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 713/2023 del Registro Generale
TRA
(C.F./P. IVA n. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Stefania Morgante, appellante
e
(C.F.: Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Surace, appellata
Sono comparsi l'avv. MORGANTE STEFANIA per parte appellante e l'avv. BASILE GIUSEPPE, per delega dell'avv. SURACE BARBARA, per parte appellata.
L'avv. MORGANTE precisa le conclusioni “riportandosi alle note depositate telematicamente in data 4 giugno 2025”.
L'avv. BASILE così precisa le conclusioni: “si riporta ai propri scritti difensivi e chiede il rigetto dell'appello, dando atto che la sentenza impugnata è correttamente motivata”.
Il Giudice invita i procuratori a discutere oralmente la causa.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
1 Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, alle ore 12.30, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura in assenza dei procuratori prima presenti, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 713/2023 del Registro Generale Contenzioso, avente per oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, decisa, a seguito di discussione orale, all'udienza del
16 giugno 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.c., e vertente tra
(C.F./P. IVA n. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Morgante,
2 appellante
e
(C.F.: Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Surace, appellato
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 1583/2022 del 28 novembre 2022, depositata in data
02.12.2022, il Giudice di Pace di ha accolto la domanda Parte_1
proposta da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
e dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n.
[...]
50800063210032584 del 18/11/2021, per €84,70, nonché estinta per prescrizione la sottesa pretesa creditoria.
§2. Avverso tale pronuncia il ha proposto Parte_1
appello, affidandosi ad un unico motivo e chiedendo di “riformare la sentenza n. 1583/2022 (R.G. 591/2022) del Giudice di Pace di
[...]
: - dichiarando la non intervenuta prescrizione del diritto alla Pt_1
riscossione dei corrispettivi relativi al servizio idrico integrato di cui all'avviso di pagamento n. 50800063210032584 del 18/11/2021 emesso dal
per come ricalcolato dall'Ente con Parte_1
provvedimento n. 251047 del 23.11.2022; - dichiarando, in ogni caso, la legittimità dell'avviso n. 50800063210032584 del 18/11/2021 emesso dal
, sotto i diversi aspetti contestati in primo Parte_1
grado da parte ricorrente”; di condannare, infine, il al CP_1
pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
§3. Si è costituito , resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendo di “confermare la Sentenza n. 1538/2022 Sent. del Giudice di
Pace di Reggio Calabria, emessa il 28.11.2022 e depositata in cancelleria
3 in data 02.12.2022” e di condannare il al pagamento delle spese di Pt_1
lite, da distrarsi in favore del procuratore.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 16 giugno 2025 la causa viene discussa e decisa secondo il modulo di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
§5. Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza per “ERRONEITÀ NELLA PARTE RELATIVA ALL'INTERVENUTA
PRESCRIZIONE DEL CREDITO”, lamentando che giudice di prime cure abbia erroneamente individuato come dies a quo del termine prescrizionale il 1° gennaio 2016.
§6. La censura è fondata.
In proposito giova premettere che nell'ipotesi che ci occupa trova applicazione la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), c.c., poiché l'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 2018), ai sensi del quale «[…] Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni», si applica alle fatture per il settore idrico la cui scadenza è successiva «[…] al 1° gennaio
2020» (comma 10), sicché per quelle precedenti resta per l'appunto in vigore il termine di prescrizione di cinque anni.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili” (Cass. n.
23789 del 2008; cfr., altresì, Cass. n. 18184 del 2014 e Cass. n. 6966 del
2018, in cui la S.C. ha chiarito che il termine per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per
4 l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'Amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione).
Ciò posto, nel caso di specie, dalle fatture depositate dall'ente territoriale, afferenti rispettivamente al Fondo eventi sismici 2013-2014-
2015 (fattura n. 233034) ed al saldo 2015 (fattura n. 89407, in merito alla quale è intervenuto un parziale discarico), si evince che sono state emesse dal in data 19.11.2016, con scadenza fissata Parte_1
per la data del 30.12.2016 e con la possibilità per l'utente di effettuare il pagamento, alternativamente, in un'unica soluzione (con scadenza
30.01.2016) o ratealmente (sei rate: prima rata scadenza 30.01.2016; seconda rata scadenza 23.01.2017; terza rata scadenza 16.02.2017; quarta rata scadenza 13.03.2017; quinta rata scadenza 06.04.2017; sesta rata scadenza 29.04.2017).
Ne consegue pertanto che, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale dianzi citato, non è intervenuta la prescrizione dei relativi crediti, in quanto l'avviso di che trattasi è stati notificato in data 11 gennaio
2022, ossia prima dello scadere del termine quinquennale di prescrizione, che decorre dal 29 aprile 2017.
§7. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto accolto.
5 Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata si deve dichiarare che non è intervenuta la prescrizione del diritto alla riscossione dell'importo complessivo di cui all'avviso di accertamento esecutivo n.
50800063210032584 del 18/11/2021 emesso dal Parte_1
, per come rideterminato dall'Ente con provvedimento di discarico
[...]
parziale in atti.
§8. Atteso l'esito della lite, l'appellato, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in favore del come da dispositivo (in rapporto Parte_1
al valore della controversia) avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ai minimi tariffari data l'estrema semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che non è intervenuta la prescrizione del diritto alla riscossione dell'importo complessivo di cui all'avviso di accertamento esecutivo n. 50800063210032584 del 18/11/2021 emesso dal per come rideterminato Parte_1
dall'Ente con provvedimento di discarico parziale in atti;
2) condanna l'appellato a pagare le spese dei due gradi di giudizio, che liquida in favore della controparte per il primo grado in €139,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva, e per il secondo grado in €64,50 per esborsi ed
6 in €232,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva.
Reggio Calabria, 16/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
7
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 16/06/2025, avanti al Giudice, dott.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 713/2023 del Registro Generale
TRA
(C.F./P. IVA n. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Stefania Morgante, appellante
e
(C.F.: Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Surace, appellata
Sono comparsi l'avv. MORGANTE STEFANIA per parte appellante e l'avv. BASILE GIUSEPPE, per delega dell'avv. SURACE BARBARA, per parte appellata.
L'avv. MORGANTE precisa le conclusioni “riportandosi alle note depositate telematicamente in data 4 giugno 2025”.
L'avv. BASILE così precisa le conclusioni: “si riporta ai propri scritti difensivi e chiede il rigetto dell'appello, dando atto che la sentenza impugnata è correttamente motivata”.
Il Giudice invita i procuratori a discutere oralmente la causa.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
1 Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, alle ore 12.30, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura in assenza dei procuratori prima presenti, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 713/2023 del Registro Generale Contenzioso, avente per oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, decisa, a seguito di discussione orale, all'udienza del
16 giugno 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.c., e vertente tra
(C.F./P. IVA n. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Morgante,
2 appellante
e
(C.F.: Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Surace, appellato
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 1583/2022 del 28 novembre 2022, depositata in data
02.12.2022, il Giudice di Pace di ha accolto la domanda Parte_1
proposta da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
e dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n.
[...]
50800063210032584 del 18/11/2021, per €84,70, nonché estinta per prescrizione la sottesa pretesa creditoria.
§2. Avverso tale pronuncia il ha proposto Parte_1
appello, affidandosi ad un unico motivo e chiedendo di “riformare la sentenza n. 1583/2022 (R.G. 591/2022) del Giudice di Pace di
[...]
: - dichiarando la non intervenuta prescrizione del diritto alla Pt_1
riscossione dei corrispettivi relativi al servizio idrico integrato di cui all'avviso di pagamento n. 50800063210032584 del 18/11/2021 emesso dal
per come ricalcolato dall'Ente con Parte_1
provvedimento n. 251047 del 23.11.2022; - dichiarando, in ogni caso, la legittimità dell'avviso n. 50800063210032584 del 18/11/2021 emesso dal
, sotto i diversi aspetti contestati in primo Parte_1
grado da parte ricorrente”; di condannare, infine, il al CP_1
pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
§3. Si è costituito , resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendo di “confermare la Sentenza n. 1538/2022 Sent. del Giudice di
Pace di Reggio Calabria, emessa il 28.11.2022 e depositata in cancelleria
3 in data 02.12.2022” e di condannare il al pagamento delle spese di Pt_1
lite, da distrarsi in favore del procuratore.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 16 giugno 2025 la causa viene discussa e decisa secondo il modulo di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
§5. Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza per “ERRONEITÀ NELLA PARTE RELATIVA ALL'INTERVENUTA
PRESCRIZIONE DEL CREDITO”, lamentando che giudice di prime cure abbia erroneamente individuato come dies a quo del termine prescrizionale il 1° gennaio 2016.
§6. La censura è fondata.
In proposito giova premettere che nell'ipotesi che ci occupa trova applicazione la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), c.c., poiché l'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 2018), ai sensi del quale «[…] Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni», si applica alle fatture per il settore idrico la cui scadenza è successiva «[…] al 1° gennaio
2020» (comma 10), sicché per quelle precedenti resta per l'appunto in vigore il termine di prescrizione di cinque anni.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili” (Cass. n.
23789 del 2008; cfr., altresì, Cass. n. 18184 del 2014 e Cass. n. 6966 del
2018, in cui la S.C. ha chiarito che il termine per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per
4 l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'Amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione).
Ciò posto, nel caso di specie, dalle fatture depositate dall'ente territoriale, afferenti rispettivamente al Fondo eventi sismici 2013-2014-
2015 (fattura n. 233034) ed al saldo 2015 (fattura n. 89407, in merito alla quale è intervenuto un parziale discarico), si evince che sono state emesse dal in data 19.11.2016, con scadenza fissata Parte_1
per la data del 30.12.2016 e con la possibilità per l'utente di effettuare il pagamento, alternativamente, in un'unica soluzione (con scadenza
30.01.2016) o ratealmente (sei rate: prima rata scadenza 30.01.2016; seconda rata scadenza 23.01.2017; terza rata scadenza 16.02.2017; quarta rata scadenza 13.03.2017; quinta rata scadenza 06.04.2017; sesta rata scadenza 29.04.2017).
Ne consegue pertanto che, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale dianzi citato, non è intervenuta la prescrizione dei relativi crediti, in quanto l'avviso di che trattasi è stati notificato in data 11 gennaio
2022, ossia prima dello scadere del termine quinquennale di prescrizione, che decorre dal 29 aprile 2017.
§7. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto accolto.
5 Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata si deve dichiarare che non è intervenuta la prescrizione del diritto alla riscossione dell'importo complessivo di cui all'avviso di accertamento esecutivo n.
50800063210032584 del 18/11/2021 emesso dal Parte_1
, per come rideterminato dall'Ente con provvedimento di discarico
[...]
parziale in atti.
§8. Atteso l'esito della lite, l'appellato, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in favore del come da dispositivo (in rapporto Parte_1
al valore della controversia) avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ai minimi tariffari data l'estrema semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che non è intervenuta la prescrizione del diritto alla riscossione dell'importo complessivo di cui all'avviso di accertamento esecutivo n. 50800063210032584 del 18/11/2021 emesso dal per come rideterminato Parte_1
dall'Ente con provvedimento di discarico parziale in atti;
2) condanna l'appellato a pagare le spese dei due gradi di giudizio, che liquida in favore della controparte per il primo grado in €139,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva, e per il secondo grado in €64,50 per esborsi ed
6 in €232,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva.
Reggio Calabria, 16/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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