Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza
e contestuale
Ordinanza ex art. 306, ultimo comma, cpc.
nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesco Murianni
- ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli Certomà, Battiato
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data5 febbraio 2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo
Tribunale in funzione di giudice del lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) L' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, c.f. al pagamento in favore del ricorrente, dei ratei maturati e P.IVA_1
maturandi dal 1° giorno successivo alla domanda oltre rivalutazione e interessi ed oltre ratei maturati successivamente;
2) Condannare l' Controparte_3
in persona del legale rapp.te protempore, c.f.
[...]
, al pagamento delle spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del P.IVA_1
1
Il convenuto nella propria memoria ha accettato la rinunzia agli atti.
All'udienza odierna la causa viene decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione) nonché della contestuale ordinanza ex art. 306 co. 4, cpc..
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dalle parti ricorrenti, risulta essersi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 306 cpc.: consequenziale appare, quindi, la dichiarazione da emettersi, in termini di estinzione del processo, con liquidazione delle spese di lite che il rinunciante deve rimborsare alla controparte (in considerazione dell'assenza di diverso accordo sul punto intervenuto fra le parti).
Vi è da precisare che si è ritenuto di dover emettere la predetta declaratoria in forma di sentenza (e non di ordinanza), applicando analogicamente il combinato disposto degli artt. 281quater cpc.
(secondo cui, se il tribunale è in composizione monocratica, decide con tutti i poteri del collegio) e
307, ultimo comma, cpc. (alla stregua del quale l'estinzione del processo, nell'ipotesi di inattività delle parti, è dichiarata con sentenza dal collegio).
Già in passato, peraltro, la giurisprudenza era dello stesso parere, nell'ambito del rito del lavoro, essendosi reputato inapplicabile al pretore-giudice monocratico il meccanismo di “reclamo” di cui all'art. 308 cpc. (v. CASS. 4 OTTOBRE 1985 n° 4795), mentre in epoca recente ha ulteriormente asseverato tale opzione interpretativa CASS. SEZ. II, 10 OTTOBRE 2006 N° 21707, essendo stato precisato che: "Il terzo e quarto comma dell'art. 306 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve "ex lege" rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, primo comma, cod. proc. civ., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc.
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civ., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma settimo, Cost." (si veda anche CASS. SEZ. I, 7 OTTOBRE
2011 N° 20631, CASS. SEZ. I, 3 SETTEMBRE 2015 N° 17522 e CASS. LAV. 12 FEBBRAIO 2016 N°
2837).
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Per quanto riguarda la liquidazione delle spese, come visto, il presente provvedimento è da qualificare come ordinanza, non essendovi tuttavia ragioni ostative ad una redazione contestuale, attesa la possibile scindibilità delle decisioni, anche ai fini delle eventuali differenti impugnazioni
(per ipotesi simili, cfr. Cass. Sez. III, 13 giugno 2006 n° 13655 e succ. conf.).
Ed allora, deve rilevarsi nulla deve rimborsare la parte rinunciante all' stante l'avvenuta CP_1 rinuncia in data anteriore alla costituzione dell' . In ogni caso, ad abundantiam, si rileva che CP_1
parte ricorrente ha presentato la dichiarazione ex art. 152 disp.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- ai sensi del terzo comma dell'art. 306 cpc., dichiara estinto il giudizio;
- nulla per le spese.
Taranto, 20 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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