Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/06/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 513/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 513/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORSITTO Parte_1 C.F._1
VINICIO
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAZZI GIORGIO Controparte_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che in calce reca la data del 14 gennaio 2025, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunziare la separazione personale dal coniuge, col quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio in Perignano (PI) in data 23 luglio 2016, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casciana Terme-Lari, Anno 2016, Parte II, Serie A, n°12, ufficio 1 e dall'unione col quale non erano nati figli.
Ha allegato il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Contestualmente, ha domandato anche dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla disponendo in ordine al mantenimento reciproco delle parti e stabilendo che la casa coniugale rimanesse assegnata a sé ricorrente.
All'esito della fissazione della prima udienza, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la soluzione della presente controversia;
l'udienza, dunque, veniva tenuta in modalità cartolare e, all'esito di chiarimenti richiesti alle parti in ordine alla loro eventuale concorde volontà di procedere anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in Casciana Terme Lari (PI) il 23 luglio 2016, con trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casciana Terme Lari (PI), Anno 2016, Parte II, Serie A, n°12, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“Separazione e casa familiare
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, nella più ampia libertà di rapporti interpersonali ed affettivi;
2) Il Signor provvederà a trasferire la propria residenza al di fuori della casa Controparte_1
famigliare, come risulta in epigrafe;
3) La casa familiare posta in Casciana Terme Lari Via Sandro Pertini n.1, meglio identificata al
Catasto Fabbricati di quel Comune, Foglio 15 part.1317 sub 5 cat. A/7 cl. Unica, vani 4,5 RC
Euro 650,74 e Foglio 15 part.1317 sub 6 cat C/6 cl.2 mq 9 RC Euro 39,97, di proprietà del
Signor viene assegnata in via esclusiva a costui che potrà disporne senza Controparte_1 vincolo alcuno. Il mobilio che attualmente arreda l'immobile, di proprietà del Signor CP_1
resta definitivamente attribuito a costui;
[...]
4) I coniugi convengono che l'abitazione famigliare continuerà a essere abitata dalla Signora fino al 30.9.2025, termine essenziale e perentorio entro il quale costei potrà Parte_1
acquistare detto immobile visto e piaciuto, nello stato di fatto, destinazione e di diritto in cui si trova, ivi compresa tutta la mobilia in esso presente, come sopra meglio identificato, esercitando l'opzione di acquisto, che le viene qui concessa, per il controprezzo così concordemente determinato, entro il termine finale, come stabilito del 30\09\2025 :-
- Quanto a Euro 93.101,17, o quelli che esattamente siano alla data di stipula del contratto di compravendita, mediante accollo liberatorio o estinzione, da procurarsi contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, del mutuo n.08/66157731 acceso il
13.2.2027 con Intesa San Paolo S.p.A., l'ipoteca volontaria relativa al quale grava sul suddetto immobile e sarà se del caso cancellata a onere, cura e spese della parte acquirente - Quanto a Euro 25.714,77, o quelli che esattamente siano alla data di stipula del contratto di compravendita, mediante accollo liberatorio o estinzione, da procurarsi contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, del mutuo n.08/66185285 acceso il
27.6.2017 con Intesa San Paolo S.p.A., l'ipoteca volontaria relativa al quale grava sul suddetto immobile e sarà se del caso cancellata a onere, cura e spese della parte acquirente
- Quanto a Euro 2.680,40, o quelli che esattamente siano alla data di stipula del contratto di compravendita, mediante accollo liberatorio o estinzione, da procurarsi contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, del prestito personale con Intesa San Paolo
S.p.A. di originari Euro 3.253,49,
- Quanto a Euro 11.250,00, a mezzo assegno circolare intestato al Signor Controparte_1
da corrispondersi contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
Le parti convengono che tutte le spese connesse alla compravendita, ivi comprese quelle per la relazione tecnica, eventuale CDU, certificazione energetica, compensi del notaio, imposte, tasse, costi connessi alla estinzione dei mutui di cui sopra e quant'altro, saranno a esclusivo carico della parte acquirente.
5) Le parti si danno reciprocamente atto che la Signora sta corrispondendo Parte_1
dal mese di giugno 2024, e continuerà a corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, al
Signor fino all'effettivo rilascio dell'immobile di cui sopra o, in alternativa, Controparte_1 fino alla stipula del definitivo contratto di compravendita, l'importo mensile di Euro 570,00 mediante bonifico bancario, a parziale titolo di indennità per l'occupazione del detto bene e, rimborso delle rate di mutuo ipotecario acceso, per l'acquisto e ristrutturazione di tale bene,
e che tale esborso non modificherà in alcun modo le pattuizioni sul prezzo di compravendita sopra pattuite.
Resta inteso che la proprietà dell'immobile dovrà essere trasferita libera da oneri, pesi e gravami di sorta, e il bene si intenderà trasferito in favore della Signora Parte_1
e\o di persona, e\o ente, che ella vorrà nominare innanzi al Notaio rogante, nello stato di fatto, di diritto e di destinazione in cui attualmente si trova e che costei dichiara di ben conoscere per averlo abitato finora.
Le parti prestano il più ampio e incondizionato consenso alla rispettiva facoltà di collocare ove ritengano più opportuno la loro residenza o il loro domicilio;
Rapporti economici
6) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonome e autosufficienti e che non sussiste fra di loro alcuno squilibrio patrimoniale o economico tale da imporre la corresponsione di assegno perequativo o di mantenimento;
7) I coniugi dichiarano di non avere altri rapporti economici e patrimoniali da regolare e pertanto, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo, di null'altro avere e pretendere o domandare l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo e/o per qualsivoglia ragione”.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 13.06.2023
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina