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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 679/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 12.6.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marc Ciceri e Matteo Boneschi, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Pierfilippo Coletti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere a il pagamento Parte_1 CP_1 della somma di € 108.580,00, oltre interessi e spese, quale saldo della fattura n. 14/1 del
9.3.2018, per il deposito e la custodia di materiale in giacenza presso il capannone sito in
Salsomaggiore Terme, dal mese di settembre 2014 al mese di febbraio 2018, nonché per quello in giacenza presso il capannone sito in Olbia, dal mese di novembre 2014 al mese dicembre 2016.
***
Il Tribunale, in data 11.5.2018, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
11008/2018.
***
Proponeva opposizione , la quale eccepiva l'inesistenza del credito, dal CP_1
momento che le prestazioni di deposito e custodia, oggetto del decreto ingiuntivo, rientravano già nel contratto di appalto n. 8400064084 concluso nel 2014, poi prorogato, con subentro di nel 2016, e nel successivo contratto di appalto n. 8400107437 stipulato Parte_1
direttamente con a dicembre 2016, e dovevano realizzarsi a cura e a spese Parte_1 dell'appaltatrice; eccepiva, in subordine, la parziale carenza di legittimazione attiva dell'opposta, subentrata al RTI solo dal 7.10.2016 e sino alla fine del mese di dicembre 2016, nonché l'arbitraria ed eccessiva quantificazione del credito;
in ulteriore subordine, formulava eccezione di compensazione per € 6.958,14, pagati in esecuzione della sentenza n. 578/18 del giudice di pace, che aveva condannato a manlevare e tenere indenne Parte_1 [...]
da ogni esborso sostenuto in favore dell'attore in quel giudizio. CP_1
***
Si costituiva , sostenendo che, essendosi sciolto il RTI, la medesima era divenuta Parte_1
titolare ab origine di ogni rapporto attivo e passivo con , nascente dal contratto di CP_1
appalto n. 8400064084 e, conseguentemente, era legittimata ad agire anche in relazione all'arco temporale luglio 2014 ottobre 2016; deduceva, inoltre, la fondatezza della pretesa creditoria, atteso che non aveva mai negato che aveva curato il CP_1 Parte_1
deposito e la custodia del materiale e che dal contratto si ricavava che i costi non erano minimamente a carico dell'appaltatrice, oltre al fatto che la custodia riguardava esclusivamente i materiali utilizzati per le forniture di cui all'accordo.
pagina 2 di 12 ***
Disposta, in corso di causa, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 11008/2018, con sentenza n. 11652/2021, R.G. n. 47392/2018, pubblicata in data 6.7.2021 (oggetto poi di correzione di errore materiale nelle parti in cui risultava invertita la parte opponente con la parte opposta), il Tribunale revocava il detto decreto e condannava al pagamento, in favore di , delle spese di lite, così, in sintesi, Parte_1 CP_1
motivando:
- in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio per l'adempimento di un contratto provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento totale o parziale dell'altro contraente, spettando poi al debitore l'onere di provare l'esatto adempimento (ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533);
- nel caso in questione, parte opponente non ha provato ma neanche ha allegato quando eventualmente sia stato raggiunto un autonomo accordo contrattuale avente ad oggetto attività di deposito e custodia materiali, su cui fonda la richiesta di pagamento, né tanto meno quali fossero le condizioni (spazio occupato o da occupare, corrispettivo concordato, durata e quant'altro);
- di contro, parte opposta ha prodotto il contratto di appalto n. 8400064084, stipulato nel 2014 per la durata 21/07/2014 - 28/02/2015, prorogato fino al 31/12/2016, in cui è subentrata, in data 7/10/2016, la nonché il successivo contratto di appalto n. 8400107437, stipulato nel dicembre 2016 Parte_1 direttamente con per la durata di 18 mesi, nei quali sono espressamente previste e Parte_1 richiamate attività di custodia e deposito come ricomprese nell'appalto stesse (art.
1.2.5. del capitolato tecnico del primo contratto n. 8400064084; Paragrafo 2.8 del capitolato tecnico della variante n. 5; contratto n. 8400107437, al paragrafo 2.8, pagina 15 del capitolato tecnico);
- emerge quindi l'intento costante delle parti contraenti di regolare unitamente all'appalto anche le attività di deposito e custodia;
- del tutto infondata è l'eccezione di parte opponente di invalidità delle dette clausole in quanto non specificamente sottoscritte, neppure essendo indicato in quali delle condizioni di cui all'art. 1341 c.c. esse rientrino così da integrare clausola vessatoria richiedente apposita sottoscrizione;
- parte opponente, inoltre, neanche allega tipologia ed entità dei materiali custoditi, né tenta di provare la totale estraneità degli stessi (si ribadisce neppure indicati) al contratto di appalto, così da comprovare accordi contrattuali ulteriori e diversi;
- alcuna conferma del presunto ulteriore rapporto contrattuale può trarsi dalla corrispondenza allegata in sede monitoria, dalla quale emerge che a fronte della richiesta di pagamento, ha chiesto CP_1 integrazioni e chiarimenti proprio in merito ad un eventuale contratto non rinvenuto, quale verifica preliminare;
- allo stesso modo, le istanze istruttorie articolate risultano del tutto irrilevanti e comunque inidonee, per come formulate, a provare i presupposti della domanda, atteso il contenuto generico e valutativo dei pagina 3 di 12 capitoli di prova articolati, senza specifica indicazione di quali fossero gli accordi eventualmente raggiunti in merito alla detta custodia, quanto ad oggetto, corrispettivo e durata, né tanto meno di tipologia e quantità dei beni che ne siano stati oggetto;
- deve quindi ritenersi difettare del tutto la prova che tra le parti sia stato instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto deposito e custodia materiali autonomo dal contratto di appalto, come anche le eventuali condizioni di detto contratto;
- parte opposta, in sede di memoria 183 6° comma n. 1, ha integrato le proprie conclusioni svolgendo in subordine domanda di indebito arricchimento;
- la stessa risulta tuttavia inammissibile innanzitutto perché tardiva, trattandosi di domanda nuova fondata su presupposi diversi da quella originaria, avendo l'opposto inizialmente prospettato una responsabilità contrattuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17482 del 04/07/2018; Cass. Ordinanza n. 3058 del
09/02/2021; Cass. Sentenza n. 21190 del 19/10/2016);
- in ogni caso, difetta il carattere della sussidiarietà, laddove la prospettazione di parte opposta è tale da fondare la richiesta di pagamento su un presunto rapporto contrattuale ulteriore rispetto a quello di appalto, in virtù del quale, dietro corrispettivo, avrebbe espletato attività di deposito e custodia di materiali;
il fatto che non ne abbia provato i presupposti (esistenza del rapporto contrattuale, condizioni ed espletamento della relativa prestazione in via autonoma e diversa da quanto rientrante nel contratto di appalto), non per questo giustifica un'azione sussidiaria quale quella di cui all'art. 2041 c.c.;
- l'azione generale di ingiustificato arricchimento, in base alla previsione di cui all'art. 2042 c.c., può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi. (Cass. sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26199 del 03/11/2017);
- la detta azione non può invece essere esercitata quando il danneggiato possa esercitare, anche solo astrattamente, altre azioni tipiche per farsi indennizzare il pregiudizio (Tribunale Ivrea, 08/01/2016, n.
11);
- è evidente quindi come, nel caso specifico, una tale azione risulti inammissibile in ragione del rapporto contrattuale dedotto che, ove provato, avrebbe giustificato la richiesta di pagamento.
***
Ha proposto appello , chiedendo, previa sospensione della Parte_1
provvisoria esecuzione, di accertare i fatti di cui in narrativa, rigettare ogni domanda avversaria e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, accertare e dichiarare i fatti di cui in narrativa e condannare a corrispondere la CP_1 somma di € 108.580,00 o quella maggiore o minore accertata in corso di causa, da parametrarsi anche secondo gli usi e le consuetudini vigenti in materia.
In via istruttoria, ha chiesto ammettersi prova testimoniale e disporsi c.t.u.
***
pagina 4 di 12 Si è costituita, in data 28.6.2022, , chiedendo di respingere il gravame, perché CP_1
inammissibile e comunque infondato.
***
All'udienza del 15.9.2022 la Corte ha rigettato sia l'istanza ex art. 283 c.p.c. che le richieste istruttorie di parte appellante e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 9.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del
12.6.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., salvo quanto appresso si dirà.
pagina 5 di 12 ***
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021)
***
Ciò detto, il primo motivo è rubricato ‹‹A. Capo della sentenza sul presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio››.
Lamenta l'appellante che, sebbene il primo giudice, a pag. 3 della sentenza, abbia affermato che parte opponente (e cioè ) non aveva provato né allegato quando CP_1
eventualmente fosse stato raggiunto un autonomo accordo contrattuale avente ad oggetto attività di deposito e custodia dei materiali, avrebbe, tuttavia, inspiegabilmente, accolto l'opposizione, dichiarandola fondata.
***
Il motivo è palesemente infondato.
Non sussiste, infatti, alcuna contraddittorietà tra il capo della sentenza riguardante l'accertato mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opponente e l'accoglimento dell'opposizione.
Invero, l'indicazione, in motivazione, che la “parte opponente” non ha provato l'ulteriore accordo è all'evidenza frutto di una mera svista del giudice, che intendeva chiaramente fare riferimento all'opposta (e cioè ) e, in particolare, al soggetto che avrebbe dovuto Parte_1 dimostrare, in base ai noti criteri di riparto dell'onere probatorio, l'esistenza di un contratto regolante le attività di deposito e custodia, oggetto del decreto ingiuntivo.
Oltre ad essere evidente, secondo una lettura della sentenza conforme a logica, che si trattava di una mera svista, la statuizione è stata oggetto di ordinanza di correzione di errore materiale del 28.3.2022, a seguito di istanza proposta da , cui non si è opposta CP_1
, con la quale il Tribunale ha disposto la correzione della sentenza nel senso che: Parte_1
‹‹-alla pagina 3 della parte motiva della sentenza, alla riga 21: la locuzione “parte opponente” sia sostituita con la locuzione “parte opposta”;
pagina 6 di 12 -alla pagina 3 della parte motiva della sentenza, alla riga 26: la locuzione “parte opposta” sia sostituita con la locuzione “parte opponente”;
-alla pagina 5 della parte motiva della sentenza, alla riga 12: la locuzione, “parte opponente” sia sostituita con la locuzione “parte opposta”;
-alla pagina 7 della parte motiva della sentenza, alla riga 5: la parola “opponente” sia sostituita con la parola
“opposta”››.
Ne deriva che la doglianza deve essere respinta.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹B. Capo della sentenza sul contenuto dei contratti d'appalto››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel valutare il contenuto dei contratti d'appalto, in particolare per quanto concerne l'ipotizzato “intento dei contraenti di regolare unitamente all'appalto anche le attività di deposito e custodia”, dal momento che il deposito e la custodia dei materiali oggetto dell'appalto erano soltanto quelli finalizzati alla messa in opera, come, peraltro, riportava lo stesso giudice in sentenza, laddove affermava che “tali attività devono essere garantite fino alla messa in opera”; contrariamente a quanto pattuito, invece,
[...]
aveva lasciato materiali presso gli spazi della anche a prescindere dalla CP_1 Parte_1 possibilità della loro messa in opera, utilizzando, quindi, i locali dell'appellante come veri e propri magazzini/depositi; evidente era la differenza tra il deporre dei materiali per poche ore o giorni ai soli fini di una loro immediata posa presso i clienti finali e l'abbandonare detti materiali per mesi.
***
Il motivo è infondato.
In primo luogo, l'appellante non si confronta con la statuizione del Tribunale con cui si è affermato che l'opposta non aveva neanche allegato tipologia ed entità dei materiali custoditi, né aveva tentato di provare la totale estraneità degli stessi (neppure indicati) al contratto di appalto, così da comprovare accordi contrattuali ulteriori e diversi.
Siffatta statuizione non è stata specificamente censurata con il motivo in esame, con cui la parte si limita ad affermare che si trattava di materiali diversi da quelli destinati alla posa in opera, senza tuttavia contrastare la circostanza, accertata in sentenza, della mancata indicazione (e della mancata prova) della tipologia ed entità dei materiali asseritamente non previsti dai contratti.
pagina 7 di 12 In secondo luogo, l'art.
2.8 del capitolato tecnico del contratto di appalto n. 8400107437 (doc.
9 di parte opponente) prevedeva espressamente, come correttamente evidenziato in sentenza, che l'attività di custodia presso i depositi e i magazzini dovesse essere garantita fino alla messa in opera, o fino alla restituzione dei materiali a , di talché emerge CP_1
chiaramente che i costi per la custodia riguardavano anche i materiali residui non utilizzati per la messa in opera presso i clienti.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹C. Capo della sentenza sugli accordi ulteriori e diversi››.
Lamenta l'appellante che la decisione del primo giudice di non ammettere mezzi istruttori avrebbe, di fatto, impedito all'opposta di provare le circostanze che la stessa si proponeva di verificare;
del pari, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che “alcuna conferma del presunto accordo possa trarsi dalla corrispondenza allegata in sede monitoria”; e invero, con la mail sub doc. 2, inviata in data 18.5.2018 da in persona del signor ) a , erano CP_1 Testimone_1 Parte_1 state richieste le bolle o l'elenco del materiale di proprietà di “eventualmente rimasto in CP_1 deposito nel vostro magazzino”, sicché era evidente il rilevantissimo valore presuntivo indiziario di detta mail, atteso che costituiva un'ammissione dell'occupazione dei magazzini della con materiale ivi lasciato in deposito;
ancora, errata sarebbe la valutazione del Parte_1 doc. 3 del fascicolo monitorio, con cui i referenti di – nel riscontrare la richiesta CP_1 avanzata da per il tramite del proprio legale – non avevano mai contestato “la Parte_1 debenza del quantum richiesto per l'attività di deposito e custodia”, avendo, al contrario, il funzionario dell' attestato, con la mail del 26.2.2018, di dover solo “individuare l'Unità di da CP_1 CP_1 sollecitare per il pagamento”.
***
Il motivo è infondato.
Corretta è la valutazione, operata dal tribunale, della corrispondenza intercorsa tra le parti, che non dimostra alcun riconoscimento o mancata contestazione del credito vantato.
In primo luogo, con la mail del 18.5.2018 il dipendente sig. , si è CP_1 Testimone_2 limitato a chiedere la trasmissione delle bolle o dell'elenco di materiale di proprietà di CP_1
“eventualmente” (quindi senza alcuna certezza, ma solo in via di ipotesi, in relazione all'assunto di ) rimasto nel magazzino. Parte_1
pagina 8 di 12 è la natura meramente informativa della richiesta, che non configura alcuna CP_2
ammissione in ordine al deposito di non meglio indicati materiali, né, tanto meno, prova (a fronte del chiaro e inequivoco dato contrattuale) che vi fosse un accordo che poneva i corrispettivi per la giacenza a carico di CP_1
In secondo luogo, anche la mail del 26.2.2018 è priva di valore confessorio, dal momento che il dipendente lungi dal non contestare i fatti (e ciò ove si voglia prescindere dall'indagine CP_1
sulle funzioni da questi svolte e sulla possibilità di impegnare la società), ha soltanto espresso la necessità “di identificare meglio l'oggetto della contestazione” e di sapere se fosse stato stipulato un contratto, richiedendone, in caso di risposta positiva, una copia e aggiungendo di non essere in grado, sulla base delle informazioni fornite dal legale, “di individuare l'Unità di
[...]
da sollecitare per il pagamento”. CP_1
Del resto, quanto sopra trova conferma nella pec del 28.6.2018 (doc. 14 di parte opponente), con cui il legale di ha comunicato che, dai riscontri eseguiti dalla stessa CP_1 [...]
, la pretesa giudiziale della risultava arbitraria e contraria alle pattuizioni dei CP_1 Parte_1 contratti di appalto, con conseguente inesistenza dell'asserito credito.
Quanto alla lamentata mancata ammissione delle prove in questione, si richiama l'ordinanza con cui questa Corte si è già pronunciata, disattendendo l'istanza di prova testimoniale e l'istanza di c.t.u.
È solo il caso di aggiungere, quanto a detta seconda istanza, che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 30218/2017; Cass. n. 10373/2019), la c.t.u. non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In conclusione, il primo giudice non è incorso in alcun errore nel ritenere che nessuna conferma del presunto accordo potesse trarsi dalla corrispondenza allegata in sede monitoria.
***
Il quarto motivo è rubricato ‹‹D. Capo della sentenza sull'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento››.
pagina 9 di 12 Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la domanda di indebito arricchimento, dal momento che l'art. 183, comma 6, c.p.c. non esclude la possibilità della modifica del "petitum" o della "causa petendi" della domanda originariamente formulata, purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia provocata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo (Cass. n. 20898 del 30.9.2020), come nella specie, ed essendo legittima la domanda di arricchimento ingiustificato introdotta con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (Cass. S.U. n. 22404 del 13.9.2018).
***
Il motivo è inammissibile.
Come si è visto, il primo giudice, non si è limitato a dichiarare l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. perché tardivamente proposta, ma ha anche dato conto, in ogni caso, dell'assenza dei presupposti della domanda stessa, dichiarandola, altresì, inammissibile per l'inesistenza del requisito della sussidiarietà rispetto alla domanda principale di pagamento.
Questo passaggio motivazionale non è stato impugnato dall'appellante.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. S.U. n. 20107/2024, in motivazione, che richiama Cass. n. 22753/2011 e Cass. n. 18641/2017).
Ne consegue che, non essendo stato impugnato il capo della sentenza sull'inammissibilità della domanda per l'inesistenza del requisito della sussidiarietà, difetta l'interesse a impugnare il capo sull'inammissibilità della domanda per tardività, perché, quand'anche le censure su tale punto fossero fondate, ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa, non idoneamente censurata.
Quanto sopra determina l'inammissibilità del motivo in esame, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in pagina 10 di 12 relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. n. 28307/2020, che richiama Cass. S.U.
n. 12637/2008; Cass. Sez. Lav. n. 13373/2008), come nel caso di specie.
***
Il quinto motivo è rubricato ‹‹E. Sul capo della sentenza sulle spese››.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da e aveva, quindi, dichiarato l'opponente soccombente CP_1
su detta domanda, di talché avrebbe dovuto compensare, anche solo parzialmente, le spese di lite, anziché porle integralmente a carico di . Parte_1
***
Il motivo è infondato.
Correttamente il primo giudice ha regolato le spese secondo il principio della soccombenza, essendo pacifico che il mero rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto (nella specie l'opponente, convenuta in senso sostanziale) vittorioso nel merito non determina soccombenza parziale ai fini della eventuale compensazione delle spese (cfr.
Cass. n. 11792/2018; Cass. n. 18036/2022).
***
La riproposizione delle ragioni a sostegno della domanda svolta da , effettuata Parte_1 nell'atto di appello dopo l'articolazione dei motivi di gravame, rimane assorbita nel rigetto dei motivi di gravame.
*** In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
pagina 11 di 12
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 11652/2021, R.G. n. 47392/2018, pubblicata in data 6.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 679/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 12.6.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marc Ciceri e Matteo Boneschi, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Pierfilippo Coletti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere a il pagamento Parte_1 CP_1 della somma di € 108.580,00, oltre interessi e spese, quale saldo della fattura n. 14/1 del
9.3.2018, per il deposito e la custodia di materiale in giacenza presso il capannone sito in
Salsomaggiore Terme, dal mese di settembre 2014 al mese di febbraio 2018, nonché per quello in giacenza presso il capannone sito in Olbia, dal mese di novembre 2014 al mese dicembre 2016.
***
Il Tribunale, in data 11.5.2018, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
11008/2018.
***
Proponeva opposizione , la quale eccepiva l'inesistenza del credito, dal CP_1
momento che le prestazioni di deposito e custodia, oggetto del decreto ingiuntivo, rientravano già nel contratto di appalto n. 8400064084 concluso nel 2014, poi prorogato, con subentro di nel 2016, e nel successivo contratto di appalto n. 8400107437 stipulato Parte_1
direttamente con a dicembre 2016, e dovevano realizzarsi a cura e a spese Parte_1 dell'appaltatrice; eccepiva, in subordine, la parziale carenza di legittimazione attiva dell'opposta, subentrata al RTI solo dal 7.10.2016 e sino alla fine del mese di dicembre 2016, nonché l'arbitraria ed eccessiva quantificazione del credito;
in ulteriore subordine, formulava eccezione di compensazione per € 6.958,14, pagati in esecuzione della sentenza n. 578/18 del giudice di pace, che aveva condannato a manlevare e tenere indenne Parte_1 [...]
da ogni esborso sostenuto in favore dell'attore in quel giudizio. CP_1
***
Si costituiva , sostenendo che, essendosi sciolto il RTI, la medesima era divenuta Parte_1
titolare ab origine di ogni rapporto attivo e passivo con , nascente dal contratto di CP_1
appalto n. 8400064084 e, conseguentemente, era legittimata ad agire anche in relazione all'arco temporale luglio 2014 ottobre 2016; deduceva, inoltre, la fondatezza della pretesa creditoria, atteso che non aveva mai negato che aveva curato il CP_1 Parte_1
deposito e la custodia del materiale e che dal contratto si ricavava che i costi non erano minimamente a carico dell'appaltatrice, oltre al fatto che la custodia riguardava esclusivamente i materiali utilizzati per le forniture di cui all'accordo.
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Disposta, in corso di causa, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 11008/2018, con sentenza n. 11652/2021, R.G. n. 47392/2018, pubblicata in data 6.7.2021 (oggetto poi di correzione di errore materiale nelle parti in cui risultava invertita la parte opponente con la parte opposta), il Tribunale revocava il detto decreto e condannava al pagamento, in favore di , delle spese di lite, così, in sintesi, Parte_1 CP_1
motivando:
- in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio per l'adempimento di un contratto provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento totale o parziale dell'altro contraente, spettando poi al debitore l'onere di provare l'esatto adempimento (ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533);
- nel caso in questione, parte opponente non ha provato ma neanche ha allegato quando eventualmente sia stato raggiunto un autonomo accordo contrattuale avente ad oggetto attività di deposito e custodia materiali, su cui fonda la richiesta di pagamento, né tanto meno quali fossero le condizioni (spazio occupato o da occupare, corrispettivo concordato, durata e quant'altro);
- di contro, parte opposta ha prodotto il contratto di appalto n. 8400064084, stipulato nel 2014 per la durata 21/07/2014 - 28/02/2015, prorogato fino al 31/12/2016, in cui è subentrata, in data 7/10/2016, la nonché il successivo contratto di appalto n. 8400107437, stipulato nel dicembre 2016 Parte_1 direttamente con per la durata di 18 mesi, nei quali sono espressamente previste e Parte_1 richiamate attività di custodia e deposito come ricomprese nell'appalto stesse (art.
1.2.5. del capitolato tecnico del primo contratto n. 8400064084; Paragrafo 2.8 del capitolato tecnico della variante n. 5; contratto n. 8400107437, al paragrafo 2.8, pagina 15 del capitolato tecnico);
- emerge quindi l'intento costante delle parti contraenti di regolare unitamente all'appalto anche le attività di deposito e custodia;
- del tutto infondata è l'eccezione di parte opponente di invalidità delle dette clausole in quanto non specificamente sottoscritte, neppure essendo indicato in quali delle condizioni di cui all'art. 1341 c.c. esse rientrino così da integrare clausola vessatoria richiedente apposita sottoscrizione;
- parte opponente, inoltre, neanche allega tipologia ed entità dei materiali custoditi, né tenta di provare la totale estraneità degli stessi (si ribadisce neppure indicati) al contratto di appalto, così da comprovare accordi contrattuali ulteriori e diversi;
- alcuna conferma del presunto ulteriore rapporto contrattuale può trarsi dalla corrispondenza allegata in sede monitoria, dalla quale emerge che a fronte della richiesta di pagamento, ha chiesto CP_1 integrazioni e chiarimenti proprio in merito ad un eventuale contratto non rinvenuto, quale verifica preliminare;
- allo stesso modo, le istanze istruttorie articolate risultano del tutto irrilevanti e comunque inidonee, per come formulate, a provare i presupposti della domanda, atteso il contenuto generico e valutativo dei pagina 3 di 12 capitoli di prova articolati, senza specifica indicazione di quali fossero gli accordi eventualmente raggiunti in merito alla detta custodia, quanto ad oggetto, corrispettivo e durata, né tanto meno di tipologia e quantità dei beni che ne siano stati oggetto;
- deve quindi ritenersi difettare del tutto la prova che tra le parti sia stato instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto deposito e custodia materiali autonomo dal contratto di appalto, come anche le eventuali condizioni di detto contratto;
- parte opposta, in sede di memoria 183 6° comma n. 1, ha integrato le proprie conclusioni svolgendo in subordine domanda di indebito arricchimento;
- la stessa risulta tuttavia inammissibile innanzitutto perché tardiva, trattandosi di domanda nuova fondata su presupposi diversi da quella originaria, avendo l'opposto inizialmente prospettato una responsabilità contrattuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17482 del 04/07/2018; Cass. Ordinanza n. 3058 del
09/02/2021; Cass. Sentenza n. 21190 del 19/10/2016);
- in ogni caso, difetta il carattere della sussidiarietà, laddove la prospettazione di parte opposta è tale da fondare la richiesta di pagamento su un presunto rapporto contrattuale ulteriore rispetto a quello di appalto, in virtù del quale, dietro corrispettivo, avrebbe espletato attività di deposito e custodia di materiali;
il fatto che non ne abbia provato i presupposti (esistenza del rapporto contrattuale, condizioni ed espletamento della relativa prestazione in via autonoma e diversa da quanto rientrante nel contratto di appalto), non per questo giustifica un'azione sussidiaria quale quella di cui all'art. 2041 c.c.;
- l'azione generale di ingiustificato arricchimento, in base alla previsione di cui all'art. 2042 c.c., può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi. (Cass. sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26199 del 03/11/2017);
- la detta azione non può invece essere esercitata quando il danneggiato possa esercitare, anche solo astrattamente, altre azioni tipiche per farsi indennizzare il pregiudizio (Tribunale Ivrea, 08/01/2016, n.
11);
- è evidente quindi come, nel caso specifico, una tale azione risulti inammissibile in ragione del rapporto contrattuale dedotto che, ove provato, avrebbe giustificato la richiesta di pagamento.
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Ha proposto appello , chiedendo, previa sospensione della Parte_1
provvisoria esecuzione, di accertare i fatti di cui in narrativa, rigettare ogni domanda avversaria e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, accertare e dichiarare i fatti di cui in narrativa e condannare a corrispondere la CP_1 somma di € 108.580,00 o quella maggiore o minore accertata in corso di causa, da parametrarsi anche secondo gli usi e le consuetudini vigenti in materia.
In via istruttoria, ha chiesto ammettersi prova testimoniale e disporsi c.t.u.
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pagina 4 di 12 Si è costituita, in data 28.6.2022, , chiedendo di respingere il gravame, perché CP_1
inammissibile e comunque infondato.
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All'udienza del 15.9.2022 la Corte ha rigettato sia l'istanza ex art. 283 c.p.c. che le richieste istruttorie di parte appellante e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 9.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del
12.6.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima per note conclusionali.
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I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., salvo quanto appresso si dirà.
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Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021)
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Ciò detto, il primo motivo è rubricato ‹‹A. Capo della sentenza sul presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio››.
Lamenta l'appellante che, sebbene il primo giudice, a pag. 3 della sentenza, abbia affermato che parte opponente (e cioè ) non aveva provato né allegato quando CP_1
eventualmente fosse stato raggiunto un autonomo accordo contrattuale avente ad oggetto attività di deposito e custodia dei materiali, avrebbe, tuttavia, inspiegabilmente, accolto l'opposizione, dichiarandola fondata.
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Il motivo è palesemente infondato.
Non sussiste, infatti, alcuna contraddittorietà tra il capo della sentenza riguardante l'accertato mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opponente e l'accoglimento dell'opposizione.
Invero, l'indicazione, in motivazione, che la “parte opponente” non ha provato l'ulteriore accordo è all'evidenza frutto di una mera svista del giudice, che intendeva chiaramente fare riferimento all'opposta (e cioè ) e, in particolare, al soggetto che avrebbe dovuto Parte_1 dimostrare, in base ai noti criteri di riparto dell'onere probatorio, l'esistenza di un contratto regolante le attività di deposito e custodia, oggetto del decreto ingiuntivo.
Oltre ad essere evidente, secondo una lettura della sentenza conforme a logica, che si trattava di una mera svista, la statuizione è stata oggetto di ordinanza di correzione di errore materiale del 28.3.2022, a seguito di istanza proposta da , cui non si è opposta CP_1
, con la quale il Tribunale ha disposto la correzione della sentenza nel senso che: Parte_1
‹‹-alla pagina 3 della parte motiva della sentenza, alla riga 21: la locuzione “parte opponente” sia sostituita con la locuzione “parte opposta”;
pagina 6 di 12 -alla pagina 3 della parte motiva della sentenza, alla riga 26: la locuzione “parte opposta” sia sostituita con la locuzione “parte opponente”;
-alla pagina 5 della parte motiva della sentenza, alla riga 12: la locuzione, “parte opponente” sia sostituita con la locuzione “parte opposta”;
-alla pagina 7 della parte motiva della sentenza, alla riga 5: la parola “opponente” sia sostituita con la parola
“opposta”››.
Ne deriva che la doglianza deve essere respinta.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹B. Capo della sentenza sul contenuto dei contratti d'appalto››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel valutare il contenuto dei contratti d'appalto, in particolare per quanto concerne l'ipotizzato “intento dei contraenti di regolare unitamente all'appalto anche le attività di deposito e custodia”, dal momento che il deposito e la custodia dei materiali oggetto dell'appalto erano soltanto quelli finalizzati alla messa in opera, come, peraltro, riportava lo stesso giudice in sentenza, laddove affermava che “tali attività devono essere garantite fino alla messa in opera”; contrariamente a quanto pattuito, invece,
[...]
aveva lasciato materiali presso gli spazi della anche a prescindere dalla CP_1 Parte_1 possibilità della loro messa in opera, utilizzando, quindi, i locali dell'appellante come veri e propri magazzini/depositi; evidente era la differenza tra il deporre dei materiali per poche ore o giorni ai soli fini di una loro immediata posa presso i clienti finali e l'abbandonare detti materiali per mesi.
***
Il motivo è infondato.
In primo luogo, l'appellante non si confronta con la statuizione del Tribunale con cui si è affermato che l'opposta non aveva neanche allegato tipologia ed entità dei materiali custoditi, né aveva tentato di provare la totale estraneità degli stessi (neppure indicati) al contratto di appalto, così da comprovare accordi contrattuali ulteriori e diversi.
Siffatta statuizione non è stata specificamente censurata con il motivo in esame, con cui la parte si limita ad affermare che si trattava di materiali diversi da quelli destinati alla posa in opera, senza tuttavia contrastare la circostanza, accertata in sentenza, della mancata indicazione (e della mancata prova) della tipologia ed entità dei materiali asseritamente non previsti dai contratti.
pagina 7 di 12 In secondo luogo, l'art.
2.8 del capitolato tecnico del contratto di appalto n. 8400107437 (doc.
9 di parte opponente) prevedeva espressamente, come correttamente evidenziato in sentenza, che l'attività di custodia presso i depositi e i magazzini dovesse essere garantita fino alla messa in opera, o fino alla restituzione dei materiali a , di talché emerge CP_1
chiaramente che i costi per la custodia riguardavano anche i materiali residui non utilizzati per la messa in opera presso i clienti.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹C. Capo della sentenza sugli accordi ulteriori e diversi››.
Lamenta l'appellante che la decisione del primo giudice di non ammettere mezzi istruttori avrebbe, di fatto, impedito all'opposta di provare le circostanze che la stessa si proponeva di verificare;
del pari, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che “alcuna conferma del presunto accordo possa trarsi dalla corrispondenza allegata in sede monitoria”; e invero, con la mail sub doc. 2, inviata in data 18.5.2018 da in persona del signor ) a , erano CP_1 Testimone_1 Parte_1 state richieste le bolle o l'elenco del materiale di proprietà di “eventualmente rimasto in CP_1 deposito nel vostro magazzino”, sicché era evidente il rilevantissimo valore presuntivo indiziario di detta mail, atteso che costituiva un'ammissione dell'occupazione dei magazzini della con materiale ivi lasciato in deposito;
ancora, errata sarebbe la valutazione del Parte_1 doc. 3 del fascicolo monitorio, con cui i referenti di – nel riscontrare la richiesta CP_1 avanzata da per il tramite del proprio legale – non avevano mai contestato “la Parte_1 debenza del quantum richiesto per l'attività di deposito e custodia”, avendo, al contrario, il funzionario dell' attestato, con la mail del 26.2.2018, di dover solo “individuare l'Unità di da CP_1 CP_1 sollecitare per il pagamento”.
***
Il motivo è infondato.
Corretta è la valutazione, operata dal tribunale, della corrispondenza intercorsa tra le parti, che non dimostra alcun riconoscimento o mancata contestazione del credito vantato.
In primo luogo, con la mail del 18.5.2018 il dipendente sig. , si è CP_1 Testimone_2 limitato a chiedere la trasmissione delle bolle o dell'elenco di materiale di proprietà di CP_1
“eventualmente” (quindi senza alcuna certezza, ma solo in via di ipotesi, in relazione all'assunto di ) rimasto nel magazzino. Parte_1
pagina 8 di 12 è la natura meramente informativa della richiesta, che non configura alcuna CP_2
ammissione in ordine al deposito di non meglio indicati materiali, né, tanto meno, prova (a fronte del chiaro e inequivoco dato contrattuale) che vi fosse un accordo che poneva i corrispettivi per la giacenza a carico di CP_1
In secondo luogo, anche la mail del 26.2.2018 è priva di valore confessorio, dal momento che il dipendente lungi dal non contestare i fatti (e ciò ove si voglia prescindere dall'indagine CP_1
sulle funzioni da questi svolte e sulla possibilità di impegnare la società), ha soltanto espresso la necessità “di identificare meglio l'oggetto della contestazione” e di sapere se fosse stato stipulato un contratto, richiedendone, in caso di risposta positiva, una copia e aggiungendo di non essere in grado, sulla base delle informazioni fornite dal legale, “di individuare l'Unità di
[...]
da sollecitare per il pagamento”. CP_1
Del resto, quanto sopra trova conferma nella pec del 28.6.2018 (doc. 14 di parte opponente), con cui il legale di ha comunicato che, dai riscontri eseguiti dalla stessa CP_1 [...]
, la pretesa giudiziale della risultava arbitraria e contraria alle pattuizioni dei CP_1 Parte_1 contratti di appalto, con conseguente inesistenza dell'asserito credito.
Quanto alla lamentata mancata ammissione delle prove in questione, si richiama l'ordinanza con cui questa Corte si è già pronunciata, disattendendo l'istanza di prova testimoniale e l'istanza di c.t.u.
È solo il caso di aggiungere, quanto a detta seconda istanza, che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 30218/2017; Cass. n. 10373/2019), la c.t.u. non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In conclusione, il primo giudice non è incorso in alcun errore nel ritenere che nessuna conferma del presunto accordo potesse trarsi dalla corrispondenza allegata in sede monitoria.
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Il quarto motivo è rubricato ‹‹D. Capo della sentenza sull'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento››.
pagina 9 di 12 Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la domanda di indebito arricchimento, dal momento che l'art. 183, comma 6, c.p.c. non esclude la possibilità della modifica del "petitum" o della "causa petendi" della domanda originariamente formulata, purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia provocata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo (Cass. n. 20898 del 30.9.2020), come nella specie, ed essendo legittima la domanda di arricchimento ingiustificato introdotta con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (Cass. S.U. n. 22404 del 13.9.2018).
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Il motivo è inammissibile.
Come si è visto, il primo giudice, non si è limitato a dichiarare l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. perché tardivamente proposta, ma ha anche dato conto, in ogni caso, dell'assenza dei presupposti della domanda stessa, dichiarandola, altresì, inammissibile per l'inesistenza del requisito della sussidiarietà rispetto alla domanda principale di pagamento.
Questo passaggio motivazionale non è stato impugnato dall'appellante.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. S.U. n. 20107/2024, in motivazione, che richiama Cass. n. 22753/2011 e Cass. n. 18641/2017).
Ne consegue che, non essendo stato impugnato il capo della sentenza sull'inammissibilità della domanda per l'inesistenza del requisito della sussidiarietà, difetta l'interesse a impugnare il capo sull'inammissibilità della domanda per tardività, perché, quand'anche le censure su tale punto fossero fondate, ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa, non idoneamente censurata.
Quanto sopra determina l'inammissibilità del motivo in esame, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in pagina 10 di 12 relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. n. 28307/2020, che richiama Cass. S.U.
n. 12637/2008; Cass. Sez. Lav. n. 13373/2008), come nel caso di specie.
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Il quinto motivo è rubricato ‹‹E. Sul capo della sentenza sulle spese››.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da e aveva, quindi, dichiarato l'opponente soccombente CP_1
su detta domanda, di talché avrebbe dovuto compensare, anche solo parzialmente, le spese di lite, anziché porle integralmente a carico di . Parte_1
***
Il motivo è infondato.
Correttamente il primo giudice ha regolato le spese secondo il principio della soccombenza, essendo pacifico che il mero rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto (nella specie l'opponente, convenuta in senso sostanziale) vittorioso nel merito non determina soccombenza parziale ai fini della eventuale compensazione delle spese (cfr.
Cass. n. 11792/2018; Cass. n. 18036/2022).
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La riproposizione delle ragioni a sostegno della domanda svolta da , effettuata Parte_1 nell'atto di appello dopo l'articolazione dei motivi di gravame, rimane assorbita nel rigetto dei motivi di gravame.
*** In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
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L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
pagina 11 di 12
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 11652/2021, R.G. n. 47392/2018, pubblicata in data 6.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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