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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 511/2025 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
GA PO presidente
BA TA consigliera
IL SS relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 511 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
(C.F.: – rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Marco Bosco), l Controparte_1 territoriale di Cosenza, in persona del rappresentante legale pro tempore
(C.F.: – rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dai P.IVA_1 funzionari delegati , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, e ), e , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – P.IVA_2 contumace).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
1 a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è fondato.
3. L'11 aprile 2024 veniva notificata a l'intimazione di pagamento n. Pt_1
03420249002023088000 emessa il 23 gennaio 2024 da Controparte_8
(in relazione al mancato pagamento dell'importo di 16.800,86 euro),
[...] alla quale risultava sottesa la cartella n. 03420130015030361000, notificata il 7 maggio 2013 e riferita a una sanzione amministrativa, contestata a (nel Pt_1
2012) ex l. 689/1981, dall' di Cosenza. Controparte_1
4. Nella resistenza del titolare del credito e dell'Ente riscossore, il ricorso era rigettato, sul presupposto dell'intervento d'atti interruttivi della prescrizione, dedotto da quale motivo esclusivo di ricorso. Pt_1
5. All'esito della trattazione scritta del 27 novembre 2025, e della camera di consiglio del 12 dicembre 2025, nella contumacia della riscuotitrice la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
6. La notifica d'uno degli atti interruttivi (e precisamente di quello asseritamente intervenuto nel 2018) non si è mai perfezionata (con correlata tardività di tutti quelli ulteriori, trasmessi dal 2019 in poi: ossia a partire da un anno ormai posteriore al perfezionamento del quinquennio prescrizionale, esordito nel 2018).
7. Di tale atto interruttivo (di cui veniva – appunto – intrapresa la notifica nel 2018) era – infatti – tentato il recapito al destinatario (il 26 maggio 2018) all'indirizzo – del Comune di Carolei – di Via Giovanni da Verrazzano, n. 50 (ciò, anche in occasione degli accessi ulteriori, compiuti dal notificatore il 17 e il 26 maggio
2018): sennonché – come attestato dal certificato di residenza (prodotto da e rimasto inconfutato), l'appellante risulta residente da sempre (a Carolei) Pt_1 in Via Giovanni da Verrazzano, n. 31 (presso il quale indirizzo risulta – d'altra parte – pervenuta ritualmente la cartella di pagamento del 2013, consegnata a un familiare convivente di il 7 maggio 2013), e nessuna allegazione o prova Pt_1
2 è stata presentata da (peraltro rimasta Controparte_7 contumace), circa la diversità tra le residenze anagrafica ed effettiva del debitore,
e la corrispondenza della residenza effettiva con l'unità immobiliare (di Via
Giovanni Da Verrazzano, n. 50, di Carolei), ove la notifica (dell'atto del 2018) veniva tentata ripetutamente.
8. Per tutto quanto evidenziato, l'appello va accolto (essendosi il credito prescritto a partire dal 2018, con correlata ininfluenza degli atti trasmessi successivamente a tale data: circostanza – quest'ultima – da cui discende l'assorbimento d'ogni altro motivo di doglianza), e il riscossore condannato alla rifusione all'appellante delle spese e competenze processuali.
9. Queste ultime vengono liquidate – per ambo i gradi giudiziali – ai sensi del d.
m. 55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), vanno distratte in favore del procuratore dell'appellante (poiché dichiaratosi antistatario), risultano commisurate alla complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente (attingendo allo scaglione andante da
5.201,00 a 26.000,00 euro, considerato il valore della causa), e sono poste a carico del riscossore, cui vanno ricondotte le conseguenze del descritto vizio della notifica:
Primo grado:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
10. In virtù della specifica imputabilità della condotta da cui è discesa la prescrizione delle poste creditorie, possono – invece – compensarsi le spese
3 rivenienti dal rapporto processuale intercorso fra e l , e fra Pt_1 CP_1 quest'ultimo e l'Agente riscossore.
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, e dell' Controparte_7 Controparte_9
Cosenza, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore,
[...] disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- conseguentemente dichiara l'insussistenza, per intervenuta prescrizione, del credito – vantato dall ed esatto da Controparte_1 [...]
– portato dall'intimazione di pagamento n. Controparte_7
03420249002023088/000, e dalla presupposta cartella di pagamento n.
03420130015030361000;
- condanna , in persona del rappresentante Controparte_7 legale pro tempore, alla rifusione a delle competenze Parte_1 processuali per ambo i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in 5.446,00 euro (oltre agli accessori di legge), da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'appellante;
- compensa integralmente – per entrambi i gradi – le spese relative al rapporto processuale intercorso fra e l Controparte_10 Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, e fra quest'ultimo e
[...]
l' , in persona del rappresentante legale pro Controparte_7 tempore.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, il 12 dicembre 2025.
Il relatore
IL SS
4
La presidente
GA PO
5
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
GA PO presidente
BA TA consigliera
IL SS relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 511 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
(C.F.: – rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Marco Bosco), l Controparte_1 territoriale di Cosenza, in persona del rappresentante legale pro tempore
(C.F.: – rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dai P.IVA_1 funzionari delegati , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, e ), e , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – P.IVA_2 contumace).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
1 a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è fondato.
3. L'11 aprile 2024 veniva notificata a l'intimazione di pagamento n. Pt_1
03420249002023088000 emessa il 23 gennaio 2024 da Controparte_8
(in relazione al mancato pagamento dell'importo di 16.800,86 euro),
[...] alla quale risultava sottesa la cartella n. 03420130015030361000, notificata il 7 maggio 2013 e riferita a una sanzione amministrativa, contestata a (nel Pt_1
2012) ex l. 689/1981, dall' di Cosenza. Controparte_1
4. Nella resistenza del titolare del credito e dell'Ente riscossore, il ricorso era rigettato, sul presupposto dell'intervento d'atti interruttivi della prescrizione, dedotto da quale motivo esclusivo di ricorso. Pt_1
5. All'esito della trattazione scritta del 27 novembre 2025, e della camera di consiglio del 12 dicembre 2025, nella contumacia della riscuotitrice la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
6. La notifica d'uno degli atti interruttivi (e precisamente di quello asseritamente intervenuto nel 2018) non si è mai perfezionata (con correlata tardività di tutti quelli ulteriori, trasmessi dal 2019 in poi: ossia a partire da un anno ormai posteriore al perfezionamento del quinquennio prescrizionale, esordito nel 2018).
7. Di tale atto interruttivo (di cui veniva – appunto – intrapresa la notifica nel 2018) era – infatti – tentato il recapito al destinatario (il 26 maggio 2018) all'indirizzo – del Comune di Carolei – di Via Giovanni da Verrazzano, n. 50 (ciò, anche in occasione degli accessi ulteriori, compiuti dal notificatore il 17 e il 26 maggio
2018): sennonché – come attestato dal certificato di residenza (prodotto da e rimasto inconfutato), l'appellante risulta residente da sempre (a Carolei) Pt_1 in Via Giovanni da Verrazzano, n. 31 (presso il quale indirizzo risulta – d'altra parte – pervenuta ritualmente la cartella di pagamento del 2013, consegnata a un familiare convivente di il 7 maggio 2013), e nessuna allegazione o prova Pt_1
2 è stata presentata da (peraltro rimasta Controparte_7 contumace), circa la diversità tra le residenze anagrafica ed effettiva del debitore,
e la corrispondenza della residenza effettiva con l'unità immobiliare (di Via
Giovanni Da Verrazzano, n. 50, di Carolei), ove la notifica (dell'atto del 2018) veniva tentata ripetutamente.
8. Per tutto quanto evidenziato, l'appello va accolto (essendosi il credito prescritto a partire dal 2018, con correlata ininfluenza degli atti trasmessi successivamente a tale data: circostanza – quest'ultima – da cui discende l'assorbimento d'ogni altro motivo di doglianza), e il riscossore condannato alla rifusione all'appellante delle spese e competenze processuali.
9. Queste ultime vengono liquidate – per ambo i gradi giudiziali – ai sensi del d.
m. 55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), vanno distratte in favore del procuratore dell'appellante (poiché dichiaratosi antistatario), risultano commisurate alla complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente (attingendo allo scaglione andante da
5.201,00 a 26.000,00 euro, considerato il valore della causa), e sono poste a carico del riscossore, cui vanno ricondotte le conseguenze del descritto vizio della notifica:
Primo grado:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
10. In virtù della specifica imputabilità della condotta da cui è discesa la prescrizione delle poste creditorie, possono – invece – compensarsi le spese
3 rivenienti dal rapporto processuale intercorso fra e l , e fra Pt_1 CP_1 quest'ultimo e l'Agente riscossore.
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, e dell' Controparte_7 Controparte_9
Cosenza, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore,
[...] disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- conseguentemente dichiara l'insussistenza, per intervenuta prescrizione, del credito – vantato dall ed esatto da Controparte_1 [...]
– portato dall'intimazione di pagamento n. Controparte_7
03420249002023088/000, e dalla presupposta cartella di pagamento n.
03420130015030361000;
- condanna , in persona del rappresentante Controparte_7 legale pro tempore, alla rifusione a delle competenze Parte_1 processuali per ambo i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in 5.446,00 euro (oltre agli accessori di legge), da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'appellante;
- compensa integralmente – per entrambi i gradi – le spese relative al rapporto processuale intercorso fra e l Controparte_10 Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, e fra quest'ultimo e
[...]
l' , in persona del rappresentante legale pro Controparte_7 tempore.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, il 12 dicembre 2025.
Il relatore
IL SS
4
La presidente
GA PO
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