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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/12/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 767/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est. dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 767 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Capitano Sole Fortunato, 43, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Luciano
NA VI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Policoro (Mt), alla via Medaglia
d'Oro Sinisi n.43,
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Raffaella Maria Ciavarella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ED (Fg) al corso Roma n. 187,
- resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lagonegro. avente ad oggetto: divorzio giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbale di udienza del 18.11.2025;
Il P.M. in data 25.11.2025 (dep. il 26.11.2025) ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis. 49, depositato il 17.07.2024, ha premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio con rito civile con in data 13.02.2021 in Senise Controparte_1
(Pz), dove hanno fissato anche la residenza familiare e dal quale non sono nati figli;
che con il tempo, l'unione matrimoniale è andata progressivamente logorandosi, sino alla sua irrimediabile disgregazione, a causa dei comportamenti della resistente contrari all'obbligo di assistenza morale di cui all'art. 143 c.c.; che la resistente ha completamente omesso di dedicare le proprie energie, fisiche e morali, nonché di dialogo e di collaborazione con il di lei marito al fine di attuare quella comunione materiale e spirituale imponendo, con prepotenza ed aggressività, la sua volontà e pretendendo che il ricorrente la subisse passivamente;
che sino al 14 luglio 2024, quando ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi altrove, il ricorrente è stato esautorato di ogni potere decisionale in ordine alle questioni familiari assunte unilateralmente solo dalla di lui moglie la quale, a fronte delle legittime rivendicazione del ricorrente, ha reagito con manifestazioni ingiuriose e aggressive;
che durante il matrimonio è stato apostrofato come “lo stupido”, “il miserabile”, “il burattino”, “il senza palle”, “il morto di fame”, “il figlio di puttana” e più volte gli è stata augurata la morte;
che a nulla sono valsi i ripetuti tentativi volti a rivendicare il proprio ruolo di marito;
che, quindi, è stato costretto a subire un clima familiare segnato da profonda tristezza e frustrazione il cui apice è avvenuto il 14.07.2024 quando, all'esito dell'ennesima esplosione di insulti e rabbia, è stato colpito con diversi schiaffi;
che tanto sarebbe sufficiente a chiedere l'addebito della separazione a cui rinuncia per ragioni processuali;
che sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione, anche in considerazione della separazione già di fatto, essendo la ricorrente andata a vivere altrove dal 14.07.2024; che il ricorrente è assunto presso la Holiday Gambioli s.r.l., quale conducente di mezzi e percepisce uno stipendio di circa 1.700,00 euro mensili;
che da detta somma vanno detratti euro 422,00 per la rata del mutuo sulla casa coniugale, euro 257,00, per la rata mensile del finanziamento con , con scadenza giugno 2027, euro 163,00 per la Parte_2 rata mensile del finanziamento con Santander Consumer Bank, con scadenza maggio 2026 e, quindi, una disponibilità di circa euro 850,00; che, invece, la , oltre a percepire una pensione di CP_1 euro 500,00 mensili circa, svolge stabilmente la badante, sebbene senza regolare contratto, percependo uno stipendio mensile di circa uro 800,00, per un totale complessivo di euro 1.300,00.
Su tali premesse ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in ipotesi di esito negativo del previsto tentativo di conciliazione, in assenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere, Voglia dapprima pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e, di poi, ex art. 473 -bis.49 cpc, decorso il termine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della pagina 2 di 5 sentenza di separazione personale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra le parti in Senise (PZ), in data 13 febbraio 2021 Con vittoria di spese e funzioni di causa”.
Instaurato il contraddittorio con comparsa di costituzione depositata il 13.12.2024 si è costituita la quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha impugnato il contenuto Controparte_1 del ricorso, deducendo in primis che percepisce una pensione di invalidità di euro 333,33 e non ha altri redditi;
che è stato il ricorrente ad avere un comportamento aggressivo con la resistente sfociato nel mese di luglio 2024 allorquando è stata cacciata di casa e costretta a rientrare nel suo paese natio a ED;
che il ricorrente è venuto meno ai doveri coniugali, avendo sempre atteggiamenti vessatori e contrari agli obblighi e doveri coniugali riversando sulla moglie tutte le sue frustrazioni;
che la ha subito le angherie del marito il quale ha un carattere irruento che è sfociato in CP_1 accuse e ingiurie nei confronti della moglie la quale, per amore del marito, ha trasferito la residenza a Senise, lasciando i suoi affetti, i figli a ED;
che non percepisce alcun reddito e vive grazie all'aiuto economico dei suoi figli avuti da un precedente matrimonio.
Su tali premesse ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1- pronunciare la separazione dei coniugi e .
2- porre a carico di assegno di Controparte_1 Parte_1 Pt_1 mantenimento in favore della moglie nella misura di € 150,00, mensile da versare entro il 27 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
Salve illimitatezze”.
In data 17.12.2024, entrambi i coniugi hanno depositato convenzione regolarmente sottoscritta dalle parti, con la quale hanno chiesto al Tribunale, attesa la definitiva frattura della comunione materiale e spirituale, dapprima la pronuncia della separazione personale e, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della emananda sentenza, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con l'omologa delle seguenti condizioni:
“1) L'immobile costituente la casa coniugale, sito in Senise (PZ), Via Capitano Sole Fortunato, 43, rimane nella disponibilità materiale del signor che, peraltro, ne è proprietario in via Pt_3 esclusiva, dandosi atto che la signora in ragione della intollerabilità della ulteriore CP_1 prosecuzione della convenenza coniugale, se ne è già allontanata con il consenso del marito, portando con sé i suoi effetti personali;
2) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo di contribuzione in capo all'altro; 3) Le spese del giudizio rimangono integralmente compensate tra le parti”.
Con sentenza n. 105/2025 resa il 20.02.2025, pubblicata il 2.02.2025, il Tribunale di Lagonegro ha pronunziato la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 5 indicate nell'accordo di convenzione depositato il 17.12.2024 e, con ordinanza separata emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
In data 28.10.2025, il ricorrente ha depositato la suddetta sentenza con attestazione del passaggio in giudicato della medesima rilasciata il 28.10.2025.
All'udienza del 18.11.2025 è comparso personalmente soltanto , il quale ha dichiarato Parte_1 che non è intervenuta la conciliazione tra essi coniugi, insistendo per la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni di cui alla separazione.
La causa alla medesima udienza è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. in data 25.11.2025 (dep. il 26.11.2025), ha espresso parere favorevole.
2. La domanda è fondata e va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza non definiva n. 105/2024 resa dal Tribunale di Lagonegro il 20.02.2025, pubblicata il 21.02.2025 e passata in giudicato con attestazione rilasciata il 28.10.2025, nell'ambito del presente giudizio ex art. 473 bis 49 – 51 c.p.c., previa comparizione dei coniugi all'udienza del
21.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Le parti, con la convenzione depositata il 17.12.2024, hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) L'immobile costituente la casa coniugale, sito in Senise (PZ), Via Capitano Sole Fortunato, 43, rimane nella disponibilità materiale del signor che, peraltro, ne è proprietario in via esclusiva, Pt_1 dandosi atto che la signora , in ragione della intollerabilità della ulteriore prosecuzione della CP_1 convenenza coniugale, se ne è già allontanata con il consenso del marito, portando con sé i suoi effetti personali;
2) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo di contribuzione in capo all'altro;
3) Le spese del giudizio rimangono integralmente compensate tra le parti”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione.
pagina 4 di 5 4. Ricorrono giusti motivi, vista la natura della causa, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali come, tra l'altro, richiesto dagli stessi coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
➢ pronunzia lo scioglimento del matrimonio dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Pz) il 21.10.1969 e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
➢ omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo e riportate in parte motiva;
➢ manda al Cancelliere di trasmettere la presente sentenza in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Senise per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 1, parte I, Uff. 1 dei registri di matrimonio dell'anno 2021);
➢ dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del
2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. est.
Il Presidente dott. Maurizio Ferrara
dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est. dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 767 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Capitano Sole Fortunato, 43, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Luciano
NA VI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Policoro (Mt), alla via Medaglia
d'Oro Sinisi n.43,
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Raffaella Maria Ciavarella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ED (Fg) al corso Roma n. 187,
- resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lagonegro. avente ad oggetto: divorzio giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbale di udienza del 18.11.2025;
Il P.M. in data 25.11.2025 (dep. il 26.11.2025) ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis. 49, depositato il 17.07.2024, ha premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio con rito civile con in data 13.02.2021 in Senise Controparte_1
(Pz), dove hanno fissato anche la residenza familiare e dal quale non sono nati figli;
che con il tempo, l'unione matrimoniale è andata progressivamente logorandosi, sino alla sua irrimediabile disgregazione, a causa dei comportamenti della resistente contrari all'obbligo di assistenza morale di cui all'art. 143 c.c.; che la resistente ha completamente omesso di dedicare le proprie energie, fisiche e morali, nonché di dialogo e di collaborazione con il di lei marito al fine di attuare quella comunione materiale e spirituale imponendo, con prepotenza ed aggressività, la sua volontà e pretendendo che il ricorrente la subisse passivamente;
che sino al 14 luglio 2024, quando ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi altrove, il ricorrente è stato esautorato di ogni potere decisionale in ordine alle questioni familiari assunte unilateralmente solo dalla di lui moglie la quale, a fronte delle legittime rivendicazione del ricorrente, ha reagito con manifestazioni ingiuriose e aggressive;
che durante il matrimonio è stato apostrofato come “lo stupido”, “il miserabile”, “il burattino”, “il senza palle”, “il morto di fame”, “il figlio di puttana” e più volte gli è stata augurata la morte;
che a nulla sono valsi i ripetuti tentativi volti a rivendicare il proprio ruolo di marito;
che, quindi, è stato costretto a subire un clima familiare segnato da profonda tristezza e frustrazione il cui apice è avvenuto il 14.07.2024 quando, all'esito dell'ennesima esplosione di insulti e rabbia, è stato colpito con diversi schiaffi;
che tanto sarebbe sufficiente a chiedere l'addebito della separazione a cui rinuncia per ragioni processuali;
che sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione, anche in considerazione della separazione già di fatto, essendo la ricorrente andata a vivere altrove dal 14.07.2024; che il ricorrente è assunto presso la Holiday Gambioli s.r.l., quale conducente di mezzi e percepisce uno stipendio di circa 1.700,00 euro mensili;
che da detta somma vanno detratti euro 422,00 per la rata del mutuo sulla casa coniugale, euro 257,00, per la rata mensile del finanziamento con , con scadenza giugno 2027, euro 163,00 per la Parte_2 rata mensile del finanziamento con Santander Consumer Bank, con scadenza maggio 2026 e, quindi, una disponibilità di circa euro 850,00; che, invece, la , oltre a percepire una pensione di CP_1 euro 500,00 mensili circa, svolge stabilmente la badante, sebbene senza regolare contratto, percependo uno stipendio mensile di circa uro 800,00, per un totale complessivo di euro 1.300,00.
Su tali premesse ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in ipotesi di esito negativo del previsto tentativo di conciliazione, in assenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere, Voglia dapprima pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e, di poi, ex art. 473 -bis.49 cpc, decorso il termine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della pagina 2 di 5 sentenza di separazione personale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra le parti in Senise (PZ), in data 13 febbraio 2021 Con vittoria di spese e funzioni di causa”.
Instaurato il contraddittorio con comparsa di costituzione depositata il 13.12.2024 si è costituita la quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha impugnato il contenuto Controparte_1 del ricorso, deducendo in primis che percepisce una pensione di invalidità di euro 333,33 e non ha altri redditi;
che è stato il ricorrente ad avere un comportamento aggressivo con la resistente sfociato nel mese di luglio 2024 allorquando è stata cacciata di casa e costretta a rientrare nel suo paese natio a ED;
che il ricorrente è venuto meno ai doveri coniugali, avendo sempre atteggiamenti vessatori e contrari agli obblighi e doveri coniugali riversando sulla moglie tutte le sue frustrazioni;
che la ha subito le angherie del marito il quale ha un carattere irruento che è sfociato in CP_1 accuse e ingiurie nei confronti della moglie la quale, per amore del marito, ha trasferito la residenza a Senise, lasciando i suoi affetti, i figli a ED;
che non percepisce alcun reddito e vive grazie all'aiuto economico dei suoi figli avuti da un precedente matrimonio.
Su tali premesse ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1- pronunciare la separazione dei coniugi e .
2- porre a carico di assegno di Controparte_1 Parte_1 Pt_1 mantenimento in favore della moglie nella misura di € 150,00, mensile da versare entro il 27 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
Salve illimitatezze”.
In data 17.12.2024, entrambi i coniugi hanno depositato convenzione regolarmente sottoscritta dalle parti, con la quale hanno chiesto al Tribunale, attesa la definitiva frattura della comunione materiale e spirituale, dapprima la pronuncia della separazione personale e, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della emananda sentenza, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con l'omologa delle seguenti condizioni:
“1) L'immobile costituente la casa coniugale, sito in Senise (PZ), Via Capitano Sole Fortunato, 43, rimane nella disponibilità materiale del signor che, peraltro, ne è proprietario in via Pt_3 esclusiva, dandosi atto che la signora in ragione della intollerabilità della ulteriore CP_1 prosecuzione della convenenza coniugale, se ne è già allontanata con il consenso del marito, portando con sé i suoi effetti personali;
2) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo di contribuzione in capo all'altro; 3) Le spese del giudizio rimangono integralmente compensate tra le parti”.
Con sentenza n. 105/2025 resa il 20.02.2025, pubblicata il 2.02.2025, il Tribunale di Lagonegro ha pronunziato la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 5 indicate nell'accordo di convenzione depositato il 17.12.2024 e, con ordinanza separata emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
In data 28.10.2025, il ricorrente ha depositato la suddetta sentenza con attestazione del passaggio in giudicato della medesima rilasciata il 28.10.2025.
All'udienza del 18.11.2025 è comparso personalmente soltanto , il quale ha dichiarato Parte_1 che non è intervenuta la conciliazione tra essi coniugi, insistendo per la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni di cui alla separazione.
La causa alla medesima udienza è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. in data 25.11.2025 (dep. il 26.11.2025), ha espresso parere favorevole.
2. La domanda è fondata e va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza non definiva n. 105/2024 resa dal Tribunale di Lagonegro il 20.02.2025, pubblicata il 21.02.2025 e passata in giudicato con attestazione rilasciata il 28.10.2025, nell'ambito del presente giudizio ex art. 473 bis 49 – 51 c.p.c., previa comparizione dei coniugi all'udienza del
21.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Le parti, con la convenzione depositata il 17.12.2024, hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) L'immobile costituente la casa coniugale, sito in Senise (PZ), Via Capitano Sole Fortunato, 43, rimane nella disponibilità materiale del signor che, peraltro, ne è proprietario in via esclusiva, Pt_1 dandosi atto che la signora , in ragione della intollerabilità della ulteriore prosecuzione della CP_1 convenenza coniugale, se ne è già allontanata con il consenso del marito, portando con sé i suoi effetti personali;
2) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo di contribuzione in capo all'altro;
3) Le spese del giudizio rimangono integralmente compensate tra le parti”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione.
pagina 4 di 5 4. Ricorrono giusti motivi, vista la natura della causa, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali come, tra l'altro, richiesto dagli stessi coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
➢ pronunzia lo scioglimento del matrimonio dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Pz) il 21.10.1969 e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
➢ omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo e riportate in parte motiva;
➢ manda al Cancelliere di trasmettere la presente sentenza in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Senise per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 1, parte I, Uff. 1 dei registri di matrimonio dell'anno 2021);
➢ dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del
2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. est.
Il Presidente dott. Maurizio Ferrara
dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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