Ordinanza cautelare 9 dicembre 2021
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/06/2025, n. 10696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10696 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10696/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09803/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9803 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Cellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della delibera della Commissione Centrale, ex art 10 l. 82/91, del 16 giugno 2021, notificata il 4 agosto 2021, con la quale si dispone la revoca del piano di protezione definitivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera adottata, ex art. 10 L.82/91, dalla Commissione Centrale in data 16 giugno 2021 e notificata in data 4 agosto 2021, con la quale è stata disposta la revoca nei suoi confronti del piano di protezione.
2. A pagina 2 del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: Inesistenza delle motivazioni che ha portato la Commissione Centrale all'emissione di detta Delibera di revoca, Valutazione Contraria da quella assunta dagli Organi che sono deputati alla richiesta e/o revoca del Piano di Protezione, Elementi contrari alla verità dei fatti. Nelle successive 288 pagine del ricorso, il ricorrente riporta testualmente il contenuto di provvedimenti adottati dal GIP del Tribunale di Napoli nell’ambito del procedimento “-OMISSIS-”, nel corso del quale il -OMISSIS- ha reso dichiarazioni testimoniali in qualità di collaboratore di giustizia in ordine al suo rapporto con il dott. -OMISSIS-, all’epoca dei fatti Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Napoli.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
4. Nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021 il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73 cod. proc. amm., della possibile inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod. proc. amm. e ha rilevato il superamento dei limiti dimensionali dello stesso.
5. Con memoria depositata lo stesso 19 ottobre 2021 il ricorrente ha replicato in ordine al citato profilo di inammissibilità del ricorso, chiedendo l’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali e, in subordine, dichiarando di “ rinunciare alla parte del ricorso partendo da pagina 3 nella parte che inizia la frase “Infatti il GIP.... fino a pagina 280 tutta ”.
6. Nelle date del 19 novembre e del 5 dicembre 2021 il Ministero ha depositato documentazione relativa al procedimento di causa.
7. Il 28 novembre 2021 il ricorrente, con ulteriore memoria, ha insistito sulle sue argomentazioni.
8. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- questo Tribunale, “ anche a prescindere dai dubbi relativi alla conformità del ricorso al disposto dell’art. 40, comma 1, lettera d) e comma 2 del cod. proc. amm. ”, ha respinto l’istanza di misure cautelari avanzata dal ricorrente.
9. All’udienza pubblica del 27 maggio 2025 il Collegio ha dato nuovamente avviso, ex art. 73 cod. proc. amm., della possibile inammissibilità del gravame per mancanza di specificità dei motivi e ha disposto il passaggio in decisione della causa.
10. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., il quale onera la parte ricorrente di formulare “motivi specifici” di ricorso, a pena di inammissibilità e senza possibilità di intervento correttivo del giudice (Tar Lazio sez. II, 5 aprile 2024, n.6640). E’, quindi, necessario che il ricorrente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, adduca censure puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati (Tar Napoli, sez. II, n.4723/2023).
11. Rileva, in particolare, il Collegio che nella formulazione dei “motivi” a pagina n. 2 del ricorso parte ricorrente si è limitata ad avanzare contestazioni generiche in ordine alla asserita “ Inesistenza delle motivazioni che ha portato la Commissione Centrale all'emissione di detta Delibera di revoca ”, deducendo in modo aspecifico il contrasto tra la delibera gravata e i pareri delle Autorità giudiziarie competenti e l’attendibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese in ambito processuale, rinviando in proposito al testo dei provvedimenti adottati dal GIP di Napoli riportati in maniera letterale nel corpo del ricorso.
12. La giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1323 del 21 febbraio 2020) considera siffatta modalità di esposizione dei motivi di ricorso, definita per relationem , per il rinvio ad altro documento allo scopo di integrazione delle ragioni di critica ai provvedimenti impugnati, in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. con conseguente inammissibilità del motivo proposto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 ottobre 2019, n. 7275; sez. IV, 12 luglio 2019, n. 4903; sez. V, 20 luglio 2016, n. 3280).
13. L’inammissibilità non è esclusa dal fatto che la ricorrente abbia rinviato anche alla documentazione versata in giudizio, “ poiché, altrimenti, sarebbe imposto al giudice di ricostruire le tesi di parte, supplendo al mancato assolvimento dell’onere di specificazione, con esiti comunque incerti non potendo certo ricavarsi dal solo tenore dei documenti depositati in via induttiva le ragioni fondanti la censura articolata in ricorso” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1323 del 21 febbraio 2020).
14. Oltre che inammissibile per le ragioni sopradette, il ricorso è, in ogni caso, infondato.
15. Osserva al riguardo il Collegio che la delibera gravata, avverso la quale il -OMISSIS- ha dedotto motivi di illegittimità del tutto generici, poggia sulla gravità della condotta calunniosa assunta dal collaboratore di giustizia, in corso di programma di protezione, nei confronti di un alto dirigente dello Stato; condotta che l’Amministrazione ha esaminato a seguito della sentenza di condanna passata in giudicato emessa nei confronti del ricorrente, con la quale la condotta del -OMISSIS- è stata accertata in maniera incontrovertibile.
16. Al riguardo, il Collegio non ravvisa alcun profilo di contrasto tra quanto deliberato dalla Commissione in sede di revoca del programma e i pareri resi dalla DDA competente e dalla DNA ivi richiamati, pareri i quali si soffermano invero sul solo piano della persistenza del pericolo per l’incolumità del ricorrente, essendo le condotte calunniose del ricorrente già state oggetto di accertamento in ambito processuale.
17. Pericolo che, come è noto, per giurisprudenza consolidata, non costituisce profilo di per sé sufficiente al mantenimento del programma di protezione allorché il comportamento del collaboratore non solo renda superflue le speciali misure di protezione accordate, ma risulti – come nel caso in esame - in oggettivo contrasto con le finalità perseguite dalla stessa legge n. 82/1991.
18. Vale inoltre rimarcare che, in sede di revoca del programma, la Commissione, come emerge da una piana lettura del provvedimento gravato, ha operato un attento bilanciamento tra la persistenza della situazione di pericolo per l’incolumità del -OMISSIS- e la gravità delle condotte accertate, ritenendo la prima recessiva rispetto al rispetto della lealtà e correttezza processuale quali obblighi alla base del mantenimento del programma tutorio, doveri che il ricorrente ha, in base ai fatti accertati in maniera definitiva in sede penale, evidentemente violato.
19. Avverso detto bilanciamento nessuna censura è stata dedotta in sede di ricorso, essendosi il ricorrente limitato a contestare la veridicità dei fatti accertati in pronunce passate in giudicato.
20. Per tutte le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., e comunque infondato.
21. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche indicate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.