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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/07/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3028/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3028/2022 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Aniello Beneduce
[...]
ATTORI
CONTRO rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Prof. Nicola de Luca.
(P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Generoso Romano
CONVENUTI
Nonché
, rappresentata e difesa Controparte_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 I comma cpc, con contestuale istanza di sospensione, proposta dai sigg.ri , Parte_1 Pt_2
, e , le seguenti cartelle di pagamento aventi tutte
[...] Parte_3 Parte_3
pagina 1 di 11 l'importo di € 51.819,90, emesse dall' per conto della Controparte_4
e più precisamente: cartella di pagamento n. Controparte_5
071 2022 00492944 85 001 di euro 51.819,90 notificata a (codice fiscale Parte_1
) in data 8 aprile 2022; - cartella di pagamento n. 071 2022 00492944 C.F._1
85 002 di euro 51.819,90 emessa nei confronti di (codice fiscale Parte_2
); - cartella di pagamento n. 071 2022 00492944 85 003 di euro C.F._2
51.819,90 notificata a (codice fiscale ) in data 8 Parte_3 C.F._3 aprile 2022; - cartella di pagamento n. 071 2022 00492944 85 004 di euro 51.819,90 notificata a (codice fiscale ) in data 8 aprile 2022. Parte_3 C.F._4
Gli opponenti hanno eccepito la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o comunque l'inopponibilità agli esponenti delle suindicate cartelle di pagamento notificate dall'
[...]
con riferimento ad un credito vantato dalla Controparte_4 CP_1 [...]
nella sua qualità di gestore del Fondo di Controparte_6
Garanzia costituito presso il in attuazione dell'art. 2, Controparte_7 comma 100, lett. a, della legge 23.12.1996 n. 662, nonché la legittimazione passiva di
, a sostegno della domanda hanno dedotto: Controparte_4
- Che il credito vantato dalla Parte_4 risulta fondato su un rapporto di natura privatistica in quanto nato da un originario negozio di mutuo chirografo sottoscritto con l'allora Banco di Napoli S.p.A. attuale
Intesa San Paolo S.p.A.; a detto credito non spetta la natura privilegiata che l'art. 9 del
D.Lgs. 123/1998 attribuisce ai finanziamenti pubblici concessi mediante il Fondo di
Garanzia istituito dalla legge 662/1996;
- La illegittimità della richiesta di pagamento avanzata dalla
[...] per il tramite della , Controparte_8 Controparte_4 per l'assenza, in violazione dell'art. 21 del D.lgs. 46/1999, di un valido titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'iscrizione a ruolo del credito vantato con la detta cartella;
- Che la previsione della natura privatistica del diritto di credito azionato dalla
[...]
per conto della Controparte_4 Parte_4 non è derogata da alcuna disposizione intesa ad attribuire efficacia
[...] esecutiva agli atti posti in essere dall'Ente e che legittimi la riscossione mediante la procedura esattoriale in difetto di precostituzione di un titolo esecutivo;
- La inapplicabilità alla fattispecie de qua, della speciale disciplina di cui all'art. 9 del D.
Lgs. 31.3.1998 n. 123, in quanto la stessa è prevista per le sole ipotesi di revoca di un pagina 2 di 11 finanziamento pubblico per deviazione dallo scopo previste dal menzionato articolo: il tenore letterale della suindicata disposizione evidenzia che trattasi di una puntuale tipizzazione della fattispecie che esclude la possibilità di una interpretazione analogica della stessa;
- La inapplicabilità nei confronti dei fideiussori della disciplina di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lvo n. 123/98;
- La invalidità della garanzia prestata affermando che la stessa è conforme allo Schema
ABI e quindi «in contrasto con il principio posto dall'art. 2 co. 2 della lettera a) della legge 287/90 e con le Direttive di cui al provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 ed in violazione dell'art. 101 TFUE;
Pertanto hanno rassegnato le seguenti conclusioni di merito:” accertare e dichiarare la natura chirografaria del credito vantato dalla Controparte_9
a titolo di surroga e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o comunque l'inopponibilità, agli esponenti, per l'assenza, in violazione dell'art. 21 del D.Lgs.
46/1999, di valido titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'iscrizione a ruolo, delle cartelle di pagamento aventi tutte l'importo di euro 51.819,90 emesse dalla Controparte_4
per conto della nei
[...] Parte_4 confronti dei seguenti responsabili in solido in qualità di coobbligati , Parte_1
, e;
- accertare e dichiarare la nullità, Parte_2 Parte_3 Parte_3
l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o comunque l'inopponibilità agli esponenti , Parte_1
, e , del titolo esecutivo e/o del ruolo e della Parte_2 Parte_3 Parte_3 procedura di riscossione su di esse fondate, e/o comunque accertare e dichiarare che non sussiste il diritto della per il tramite Controparte_8 della , ad iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata nei Controparte_4 confronti degli esponenti in virtù del ruolo e delle cartelle esattoriali oggetto della presente opposizione e, comunque, per il credito con la stessa azionato, con conseguenziale carenza assoluta di potere in capo alla ad agire in via esecutiva Controparte_4 per la riscossione della cartella esattoriale;
prendere atto della proposta eccezione di nullità
– volta a paralizzare la pretesa creditoria avanzata dalla
[...] per il tramite della - degli Controparte_8 Controparte_4 articoli 2, 6 ed 8 della fideiussione specifica sottoscritta da , Parte_1 Pt_2
, e presso il Banco di Napoli S.,p.A., Filiale
[...] Parte_3 Parte_3
Imprese di Castellammare di Stabia in data 14 dicembre 2017, in quanto integranti gli estremi pagina 3 di 11 di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, comma 2, lett. a), della l. 10 ottobre
1990, n. 287 e dall'art. 101 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea); accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza della Controparte_8 dall'agire nei confronti dei fideiussori , ,
[...] Parte_1 Parte_2
e , per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 Parte_3 Parte_3
c.c., con conseguenziale declaratoria di insussistenza di un diritto della
[...]
per il tramite della Controparte_8 Controparte_4
, ad iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata nei confronti degli esponenti in
[...] virtù del ruolo e delle suindicate cartelle di pagamento;
in caso di esecuzione già iniziata: adottare ogni più opportuno provvedimento per la completa rimozione degli atti esecutivi posti in essere e condannare la e l Controparte_8 [...]
; in ogni caso dichiarare non ripetibili gli oneri di riscossione delle Controparte_4 cartelle di pagamento oggetto della presente opposizione, tutte emesse dalla
[...]
per conto della Controparte_4 Parte_4
nei confronti dei coobbligati in solido , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Pt_3
e;
condannare la
[...] Parte_3 Controparte_8
e l , in via esclusiva e/o solidale tra loro, alla
[...] Controparte_4 rifusione delle spese e competenze del presente procedimento, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si sono costituite in giudizio e Parte_4 [...]
, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 123 del 1998 fa riferimento all'espressione “finanziamenti”
e non “benefici” di cui all'art. 7 legge cit., pertanto è stata talvolta ritenuta la incompatibilità del privilegio richiesto con la disciplina della surroga di cui all'art. 1203 c.c.
La Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 21841/2017, ha chiarito che l'espressione “finanziamenti” debba essere interpretata in senso meno formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere – secondo il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 7 – in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto pagina 4 di 11 economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva, in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione).
Anche nelle Ordinanze nn. 2664/2019 e 14915/15 la Suprema Corte, nell'analizzare l'espressione “finanziamenti”, ha ritenuto non giustificata una “interpretazione riduttiva” del
D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla. In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel D.Lgs. n. 123 del 1998, nel diritto vigente il termine finanziamento non risulta assumere un significato unico e costante, non riducendosi solo ad una formula equivalente ai “contratti di credito” ed ai casi di erogazione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva, sono state richiamate alcune norme del Testo Unico
Bancario, quali l'art. 1, comma 2, lett. f, gli artt. 47 e 106 legge cit.
Pertanto, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D.Lgs. n. 123 del 1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento.
Anche con riferimento alla presunta incompatibilità del privilegio invocato con il sistema della surroga, ha evidenziato l'ordinanza n. 2664/2019 che la tesi secondo cui il garante che ha pagato non può che surrogarsi negli stessi diritti che facevano capo al creditore originario dà per scontato che il garante mutui necessariamente la propria posizione da quella del creditore garantito.
Tuttavia nella fattispecie, quale quella in esame, in cui il privilegio trova la propria fonte nella legge in ragione della peculiare “causa” che lo sorregge (ritenuta portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela), non vi è alcuna necessità che il creditore garantito si avvantaggi della posizione di cui gode il garante (privilegio) anche perchè già fruisce della possibilità di escussione immediata (che è a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile) del soggetto pubblico in caso di inadempimento del soggetto finanziato.
Peraltro, sempre in materia di surroga, l'ordinanza già citata n. 14915/19 ha evidenziato che il
D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4 – secondo cui, nell'effettuare il pagamento, il Fondo di
Garanzia acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 c.c., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme pagate – è una norma di rango secondario che va interpretata e ricostruita alla luce e in sintonia con la normativa primaria che va a completare.
In tale prospettiva, si è osservato che, essendo il senso della surroga quello di dar vita ad uno pagina 5 di 11 strumento idoneo ad apportare al solvens dei “vantaggi” e tutele ulteriori rispetto a quelli propriamente connessi al regresso, ne consegue che il richiamo all'art. 1203 c.c. non potrebbe mai far “cadere” un diritto proprio del solvens, solo perchè estraneo alla posizione del creditore accipiens.
Inoltre, con riferimento alla ipotesi “revoca” del finanziamento, ritenuta come presupposto fattuale indefettibile, non equiparabile all'inadempimento del soggetto garantito e parimenti ostativo all'applicabilità del privilegio in oggetto, ritiene la Suprema Corte che la mancanza di tale elemento può comunque essere superata con un'interpretazione estensiva del D.Lgs. n.
123 del 1998, art. 9, comma 5 diretta ad individuare – secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite nella sentenza 11930/2010 – il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale (tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della “causa” del credito che, ai sensi dell'art. 2745
c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio) (Cassazione civile sez. I,
09/03/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 09/03/2020), n.6508).
Pertanto, anche il credito dell'Amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle
PMI, in quanto credito di natura pubblicistica connesso – come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 7 – alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma.
Va, peraltro, osservato che il credito in oggetto, proprio perchè non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la “revoca”, che costituisce, invece – in caso di erogazione diretta del finanziamento – un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento.
Si deve precisare che occorre operare una scissione in ordine al rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, di natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, ed il rapporto intercorrente tra pagina 6 di 11 , in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI ex l.662/96 ed il debitore ed i CP_8 fideiussori, fondato viceversa sulla garanzia prevista dalla l.662/96 , quale misura di intervento pubblico a sostegno delle piccole e medio imprese per favorire lo sviluppo delle attività produttive, e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM
20.6.2005 n. 18456, che assume viceversa natura pubblicistica, stante la fonte di regolamentazione del rapporto e la funzione svolta della garanzia, analogamente alle altre forme di interventi pubblico per sostenere ed incentivare le attività di impresa di cui D. L.vo
123/1998.
Nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge
662/1996 devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento, da quello riguardante – in qualità di gestore del fondo Parte_4 di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha certamente natura pubblicistica, trovando ogni segmento di tale rapporto la propria regolamentazione nella legge e ciò anche alla luce della funzione (anch'essa pubblica) svolta dalla garanzia.
Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 Febbraio 1999,
n. 46”. L'art 9 5° comma D. L.vo 123/1998 dispone che “ Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
Nemmeno risulta condivisibile la doglianza dell'attore di inapplicabilità al garante della disciplina di cui all'art. 9 D.Lgs 123/1998. Nel prendere posizione sulla natura, privilegiata o chirografaria, di una controgaranzia che, come nel caso di specie, era stata concessa da al terzo garante della banca che aveva erogato il Controparte_10
pagina 7 di 11 finanziamento, si deve valutare se il credito vantato dal “garante del garante” rientri o meno tra quelli per cui è previsto il privilegio dall'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
123 che, come disposto dall'art. 1, “individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati “interventi”, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi”. L'art. 9 in particolare è dedicato, come anche recita la sua rubrica, alla revoca dei benefici, revoca che può aver luogo: o quando l'intervento di sostegno sia stato accordato in “assenza di uno o più requisiti” ovvero a fronte di “documentazione incompleta o irregolare” (comma 1); o quando “i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento” (comma 3); o, infine, “per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria” (comma 4). L'art. 9 prevede poi che i crediti restitutori conseguenti, appunto, alla revoca di un intervento rientrante nella sfera applicativa del D. Lgs.
123/1998 siano trattati come crediti “preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile” (comma 5).
La Suprema Corte ha ritenuto che “l'intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propriamente portata dalla concessione dei mutui o comunque dalle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria della protezione accordata dalla legge in discorso, con obbligo di restituzione delle somme medesime. Non propone differenze di rilevante sostanza la diversa conformazione strutturale delle due fattispecie, posto che l'assunzione di un impegno diretto da parte del garante nei confronti del terzo viene a determinare una posizione di rischio omologa a quello della consegna diretta delle somme nelle mani del mutuatario”
(nello stesso senso si vedano anche Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2020, n. 6508; Cass. civ., sez.
I, 13 maggio 2020, n. 8882; Cass. civ., sez. I, 10 giugno 2020, n. 11122). Attraverso il meccanismo dell'interpretazione estensiva (e non dell'interpretazione analogica che – come noto – non può essere applicata alle norme eccezionali) si è dunque ritenuto di applicare il disposto dell'art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998 anche alla concessione della garanzia.
Sulla scorta di queste pronunce si può ritenere che non vi fossero “ragioni per escludere che nell'abito degli interventi previsti dal D. Lgs. 123/1998 rientrasse anche la concessione di una controgaranzia” dal momento che “essa non importa un rischio per il Fondo pubblico di natura pagina 8 di 11 diversa dall'erogazione diretta di un finanziamento o dalla concessione di una garanzia diretta”. Va dunque riconosciuta la natura privilegiata del credito del “garante del garante”.
Va ora scrutinato l'assunto attoreo di invalidità della garanzia prestata dai fideiussori in quanto conforme allo Schema ABI e quindi in contrasto con il principio di cui all'art. 2 co. 2 lett. A) L. 287/90 e dell'art. 101 Direttive di cui al provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 ed in violazione dell'art. 101 TFUE, con conseguente nullità della fideiussione per invalidità delle clausole 2, 6, 8 delle condizioni ivi previste. La questione è stata risolta con un recente
Pronunciamento delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 30 dicembre 2021, n. 41994) secondo il quale se nel contratto di fideiussione stipulato tra la banca e il cliente (contratto a valle), sono riportate pedissequamente le clausole dello schema ABI (intesa a monte) dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust trova applicazione il rimedio della nullità parziale.
Infatti, qualora nel contratto di fideiussione (a valle) siano riprodotte clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, opera il “principio di conservazione” degli atti negoziali. Quindi, il contratto di fideiussione a valle è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte. Per contro, è nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti «nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità».
Nella specie, uno dei motivi di opposizione verte sulla nullità della fideiussione per corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione allo schema ABI censurato dalla
Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005. Ebbene va innanzitutto chiarito che nonostante la presenza documentale di tali clausole e la pacifica ammissione che tale provvedimento potesse essere applicato anche alle fideiussioni specifiche, benché emesso con riferimento alle fideiussioni omnibus, tale mera corrispondenza documentale non determina automaticamente una dimostrazione della perdurante esistenza di un'intesa concorrenziale.
Ad ogni buon conto la Giurisprudenza di merito sul punto ha elaborato un passaggio motivazionale ulteriore: la distinzione tra le cc.dd. cause “follow-on”, cioè le cause in cui si eccepisce la nullità di contratti di fideiussione stipulati in data antecedente al provvedimento del 2 maggio 2005, e le cause cc.dd. “stand-alone”, nelle quali si eccepisce la nullità di contratti di fideiussione stipulati in data successiva al detto provvedimento.
Tale discrimine temporale incide pesantemente sull'onere probatorio perché mentre nelle prime il citato provvedimento costituisce prova privilegiata, nelle seconde parte opponente deve assolvere a quanto prescritto dall'art. 2967 c.c. senza potersi giovare del suddetto pagina 9 di 11 privilegio. Ciò posto, anche alla luce di alcune decisioni dell'Arbitrato Bancario Finanziario, si
è individuato l'assolvimento dell'onere probatorio specifico per questo caso nella allegazione della seguente documentazione: provvedimento n. 55/2005; modello riportante lo schema
ABI; contratto di fideiussione di cui si lamenta la nullità e numero indeterminato di schemi fideiussioni riportanti il medesimo schema ma sottoscritti successivamente al 2005.
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente ha prodotto documentazione dalla quale si può desumere la persistenza dell'intesa concorrenziale, nonostante l'assenza di un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità preposta, con conseguente la nullità parziale della fideiussione prestata.
Non può trovare, però, accoglimento la domanda di nullità totale del contratto in quanto gli opponenti non hanno dimostrato che senza quelle clausole non avrebbero comunque rilasciato la garanzia.
Con riferimento al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., dopo la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 41994/2021, nel 2024 vi sono state diverse sentenze intervenute sul tema della deroga del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. che, aderendo
(inaspettatamente) ad un orientamento dottrinale risalente, hanno qualificato la clausola di pagamento “a prima richiesta” contenuta nelle fideiussioni omnibus come solve et repete.
La Giurisprudenza di merito si è pronunciata in tema di fideiussioni omnibus per chiarire se qualificando la clausola di pagamento “a prima richiesta” come una “solve et repete”, questa possa consentire di bypassare gli effetti indesiderati di un'eventuale dichiarazione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Cass.,
26/09/2017, n. 22346)” (Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, sentenza del 26 giugno 2024, n.
1163).
Pertanto, ritenendo che una mera clausola di pagamento “a prima richiesta” sia, in realtà, una solve et repete, questa, pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale, dovrà comunque essere intesa quale valida pagina 10 di 11 clausola di deroga del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Per concludere, anche laddove tale clausola (di deroga) venisse dichiarata nulla perché contraria alla normativa antitrust, e anche non potendo qualificarsi la fideiussione dedotta in giudizio quale contratto autonomo di garanzia, il creditore potrà pur sempre pretendere dal fideiussore il pagamento dell'importo garantito.
Ciò posto, fermo restando la declaratoria di nullità parziale del contratto perché riproducente lo schema ABI sebbene sottoscritto oltre un decennio dopo il noto provvedimento,
l'opposizione non può trovare accoglimento poiché la banca ha dimostrato di aver agito secondo le modalità consentite in presenza della specifica clausola “a prima richiesta” ovvero mediante semplice richiesta di pagamento stragiudiziale.
La complessità delle questioni trattate e la recente evoluzione giurisprudenziale intervenuta per dirimere gli aspetti controversi della materia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
15.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3028/2022 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Aniello Beneduce
[...]
ATTORI
CONTRO rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Prof. Nicola de Luca.
(P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Generoso Romano
CONVENUTI
Nonché
, rappresentata e difesa Controparte_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 I comma cpc, con contestuale istanza di sospensione, proposta dai sigg.ri , Parte_1 Pt_2
, e , le seguenti cartelle di pagamento aventi tutte
[...] Parte_3 Parte_3
pagina 1 di 11 l'importo di € 51.819,90, emesse dall' per conto della Controparte_4
e più precisamente: cartella di pagamento n. Controparte_5
071 2022 00492944 85 001 di euro 51.819,90 notificata a (codice fiscale Parte_1
) in data 8 aprile 2022; - cartella di pagamento n. 071 2022 00492944 C.F._1
85 002 di euro 51.819,90 emessa nei confronti di (codice fiscale Parte_2
); - cartella di pagamento n. 071 2022 00492944 85 003 di euro C.F._2
51.819,90 notificata a (codice fiscale ) in data 8 Parte_3 C.F._3 aprile 2022; - cartella di pagamento n. 071 2022 00492944 85 004 di euro 51.819,90 notificata a (codice fiscale ) in data 8 aprile 2022. Parte_3 C.F._4
Gli opponenti hanno eccepito la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o comunque l'inopponibilità agli esponenti delle suindicate cartelle di pagamento notificate dall'
[...]
con riferimento ad un credito vantato dalla Controparte_4 CP_1 [...]
nella sua qualità di gestore del Fondo di Controparte_6
Garanzia costituito presso il in attuazione dell'art. 2, Controparte_7 comma 100, lett. a, della legge 23.12.1996 n. 662, nonché la legittimazione passiva di
, a sostegno della domanda hanno dedotto: Controparte_4
- Che il credito vantato dalla Parte_4 risulta fondato su un rapporto di natura privatistica in quanto nato da un originario negozio di mutuo chirografo sottoscritto con l'allora Banco di Napoli S.p.A. attuale
Intesa San Paolo S.p.A.; a detto credito non spetta la natura privilegiata che l'art. 9 del
D.Lgs. 123/1998 attribuisce ai finanziamenti pubblici concessi mediante il Fondo di
Garanzia istituito dalla legge 662/1996;
- La illegittimità della richiesta di pagamento avanzata dalla
[...] per il tramite della , Controparte_8 Controparte_4 per l'assenza, in violazione dell'art. 21 del D.lgs. 46/1999, di un valido titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'iscrizione a ruolo del credito vantato con la detta cartella;
- Che la previsione della natura privatistica del diritto di credito azionato dalla
[...]
per conto della Controparte_4 Parte_4 non è derogata da alcuna disposizione intesa ad attribuire efficacia
[...] esecutiva agli atti posti in essere dall'Ente e che legittimi la riscossione mediante la procedura esattoriale in difetto di precostituzione di un titolo esecutivo;
- La inapplicabilità alla fattispecie de qua, della speciale disciplina di cui all'art. 9 del D.
Lgs. 31.3.1998 n. 123, in quanto la stessa è prevista per le sole ipotesi di revoca di un pagina 2 di 11 finanziamento pubblico per deviazione dallo scopo previste dal menzionato articolo: il tenore letterale della suindicata disposizione evidenzia che trattasi di una puntuale tipizzazione della fattispecie che esclude la possibilità di una interpretazione analogica della stessa;
- La inapplicabilità nei confronti dei fideiussori della disciplina di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lvo n. 123/98;
- La invalidità della garanzia prestata affermando che la stessa è conforme allo Schema
ABI e quindi «in contrasto con il principio posto dall'art. 2 co. 2 della lettera a) della legge 287/90 e con le Direttive di cui al provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 ed in violazione dell'art. 101 TFUE;
Pertanto hanno rassegnato le seguenti conclusioni di merito:” accertare e dichiarare la natura chirografaria del credito vantato dalla Controparte_9
a titolo di surroga e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o comunque l'inopponibilità, agli esponenti, per l'assenza, in violazione dell'art. 21 del D.Lgs.
46/1999, di valido titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'iscrizione a ruolo, delle cartelle di pagamento aventi tutte l'importo di euro 51.819,90 emesse dalla Controparte_4
per conto della nei
[...] Parte_4 confronti dei seguenti responsabili in solido in qualità di coobbligati , Parte_1
, e;
- accertare e dichiarare la nullità, Parte_2 Parte_3 Parte_3
l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o comunque l'inopponibilità agli esponenti , Parte_1
, e , del titolo esecutivo e/o del ruolo e della Parte_2 Parte_3 Parte_3 procedura di riscossione su di esse fondate, e/o comunque accertare e dichiarare che non sussiste il diritto della per il tramite Controparte_8 della , ad iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata nei Controparte_4 confronti degli esponenti in virtù del ruolo e delle cartelle esattoriali oggetto della presente opposizione e, comunque, per il credito con la stessa azionato, con conseguenziale carenza assoluta di potere in capo alla ad agire in via esecutiva Controparte_4 per la riscossione della cartella esattoriale;
prendere atto della proposta eccezione di nullità
– volta a paralizzare la pretesa creditoria avanzata dalla
[...] per il tramite della - degli Controparte_8 Controparte_4 articoli 2, 6 ed 8 della fideiussione specifica sottoscritta da , Parte_1 Pt_2
, e presso il Banco di Napoli S.,p.A., Filiale
[...] Parte_3 Parte_3
Imprese di Castellammare di Stabia in data 14 dicembre 2017, in quanto integranti gli estremi pagina 3 di 11 di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, comma 2, lett. a), della l. 10 ottobre
1990, n. 287 e dall'art. 101 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea); accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza della Controparte_8 dall'agire nei confronti dei fideiussori , ,
[...] Parte_1 Parte_2
e , per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 Parte_3 Parte_3
c.c., con conseguenziale declaratoria di insussistenza di un diritto della
[...]
per il tramite della Controparte_8 Controparte_4
, ad iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata nei confronti degli esponenti in
[...] virtù del ruolo e delle suindicate cartelle di pagamento;
in caso di esecuzione già iniziata: adottare ogni più opportuno provvedimento per la completa rimozione degli atti esecutivi posti in essere e condannare la e l Controparte_8 [...]
; in ogni caso dichiarare non ripetibili gli oneri di riscossione delle Controparte_4 cartelle di pagamento oggetto della presente opposizione, tutte emesse dalla
[...]
per conto della Controparte_4 Parte_4
nei confronti dei coobbligati in solido , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Pt_3
e;
condannare la
[...] Parte_3 Controparte_8
e l , in via esclusiva e/o solidale tra loro, alla
[...] Controparte_4 rifusione delle spese e competenze del presente procedimento, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si sono costituite in giudizio e Parte_4 [...]
, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 123 del 1998 fa riferimento all'espressione “finanziamenti”
e non “benefici” di cui all'art. 7 legge cit., pertanto è stata talvolta ritenuta la incompatibilità del privilegio richiesto con la disciplina della surroga di cui all'art. 1203 c.c.
La Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 21841/2017, ha chiarito che l'espressione “finanziamenti” debba essere interpretata in senso meno formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere – secondo il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 7 – in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto pagina 4 di 11 economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva, in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione).
Anche nelle Ordinanze nn. 2664/2019 e 14915/15 la Suprema Corte, nell'analizzare l'espressione “finanziamenti”, ha ritenuto non giustificata una “interpretazione riduttiva” del
D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla. In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel D.Lgs. n. 123 del 1998, nel diritto vigente il termine finanziamento non risulta assumere un significato unico e costante, non riducendosi solo ad una formula equivalente ai “contratti di credito” ed ai casi di erogazione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva, sono state richiamate alcune norme del Testo Unico
Bancario, quali l'art. 1, comma 2, lett. f, gli artt. 47 e 106 legge cit.
Pertanto, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D.Lgs. n. 123 del 1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento.
Anche con riferimento alla presunta incompatibilità del privilegio invocato con il sistema della surroga, ha evidenziato l'ordinanza n. 2664/2019 che la tesi secondo cui il garante che ha pagato non può che surrogarsi negli stessi diritti che facevano capo al creditore originario dà per scontato che il garante mutui necessariamente la propria posizione da quella del creditore garantito.
Tuttavia nella fattispecie, quale quella in esame, in cui il privilegio trova la propria fonte nella legge in ragione della peculiare “causa” che lo sorregge (ritenuta portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela), non vi è alcuna necessità che il creditore garantito si avvantaggi della posizione di cui gode il garante (privilegio) anche perchè già fruisce della possibilità di escussione immediata (che è a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile) del soggetto pubblico in caso di inadempimento del soggetto finanziato.
Peraltro, sempre in materia di surroga, l'ordinanza già citata n. 14915/19 ha evidenziato che il
D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4 – secondo cui, nell'effettuare il pagamento, il Fondo di
Garanzia acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 c.c., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme pagate – è una norma di rango secondario che va interpretata e ricostruita alla luce e in sintonia con la normativa primaria che va a completare.
In tale prospettiva, si è osservato che, essendo il senso della surroga quello di dar vita ad uno pagina 5 di 11 strumento idoneo ad apportare al solvens dei “vantaggi” e tutele ulteriori rispetto a quelli propriamente connessi al regresso, ne consegue che il richiamo all'art. 1203 c.c. non potrebbe mai far “cadere” un diritto proprio del solvens, solo perchè estraneo alla posizione del creditore accipiens.
Inoltre, con riferimento alla ipotesi “revoca” del finanziamento, ritenuta come presupposto fattuale indefettibile, non equiparabile all'inadempimento del soggetto garantito e parimenti ostativo all'applicabilità del privilegio in oggetto, ritiene la Suprema Corte che la mancanza di tale elemento può comunque essere superata con un'interpretazione estensiva del D.Lgs. n.
123 del 1998, art. 9, comma 5 diretta ad individuare – secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite nella sentenza 11930/2010 – il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale (tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della “causa” del credito che, ai sensi dell'art. 2745
c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio) (Cassazione civile sez. I,
09/03/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 09/03/2020), n.6508).
Pertanto, anche il credito dell'Amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle
PMI, in quanto credito di natura pubblicistica connesso – come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 7 – alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma.
Va, peraltro, osservato che il credito in oggetto, proprio perchè non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la “revoca”, che costituisce, invece – in caso di erogazione diretta del finanziamento – un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento.
Si deve precisare che occorre operare una scissione in ordine al rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, di natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, ed il rapporto intercorrente tra pagina 6 di 11 , in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI ex l.662/96 ed il debitore ed i CP_8 fideiussori, fondato viceversa sulla garanzia prevista dalla l.662/96 , quale misura di intervento pubblico a sostegno delle piccole e medio imprese per favorire lo sviluppo delle attività produttive, e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM
20.6.2005 n. 18456, che assume viceversa natura pubblicistica, stante la fonte di regolamentazione del rapporto e la funzione svolta della garanzia, analogamente alle altre forme di interventi pubblico per sostenere ed incentivare le attività di impresa di cui D. L.vo
123/1998.
Nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge
662/1996 devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento, da quello riguardante – in qualità di gestore del fondo Parte_4 di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha certamente natura pubblicistica, trovando ogni segmento di tale rapporto la propria regolamentazione nella legge e ciò anche alla luce della funzione (anch'essa pubblica) svolta dalla garanzia.
Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 Febbraio 1999,
n. 46”. L'art 9 5° comma D. L.vo 123/1998 dispone che “ Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
Nemmeno risulta condivisibile la doglianza dell'attore di inapplicabilità al garante della disciplina di cui all'art. 9 D.Lgs 123/1998. Nel prendere posizione sulla natura, privilegiata o chirografaria, di una controgaranzia che, come nel caso di specie, era stata concessa da al terzo garante della banca che aveva erogato il Controparte_10
pagina 7 di 11 finanziamento, si deve valutare se il credito vantato dal “garante del garante” rientri o meno tra quelli per cui è previsto il privilegio dall'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
123 che, come disposto dall'art. 1, “individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati “interventi”, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi”. L'art. 9 in particolare è dedicato, come anche recita la sua rubrica, alla revoca dei benefici, revoca che può aver luogo: o quando l'intervento di sostegno sia stato accordato in “assenza di uno o più requisiti” ovvero a fronte di “documentazione incompleta o irregolare” (comma 1); o quando “i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento” (comma 3); o, infine, “per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria” (comma 4). L'art. 9 prevede poi che i crediti restitutori conseguenti, appunto, alla revoca di un intervento rientrante nella sfera applicativa del D. Lgs.
123/1998 siano trattati come crediti “preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile” (comma 5).
La Suprema Corte ha ritenuto che “l'intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propriamente portata dalla concessione dei mutui o comunque dalle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria della protezione accordata dalla legge in discorso, con obbligo di restituzione delle somme medesime. Non propone differenze di rilevante sostanza la diversa conformazione strutturale delle due fattispecie, posto che l'assunzione di un impegno diretto da parte del garante nei confronti del terzo viene a determinare una posizione di rischio omologa a quello della consegna diretta delle somme nelle mani del mutuatario”
(nello stesso senso si vedano anche Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2020, n. 6508; Cass. civ., sez.
I, 13 maggio 2020, n. 8882; Cass. civ., sez. I, 10 giugno 2020, n. 11122). Attraverso il meccanismo dell'interpretazione estensiva (e non dell'interpretazione analogica che – come noto – non può essere applicata alle norme eccezionali) si è dunque ritenuto di applicare il disposto dell'art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998 anche alla concessione della garanzia.
Sulla scorta di queste pronunce si può ritenere che non vi fossero “ragioni per escludere che nell'abito degli interventi previsti dal D. Lgs. 123/1998 rientrasse anche la concessione di una controgaranzia” dal momento che “essa non importa un rischio per il Fondo pubblico di natura pagina 8 di 11 diversa dall'erogazione diretta di un finanziamento o dalla concessione di una garanzia diretta”. Va dunque riconosciuta la natura privilegiata del credito del “garante del garante”.
Va ora scrutinato l'assunto attoreo di invalidità della garanzia prestata dai fideiussori in quanto conforme allo Schema ABI e quindi in contrasto con il principio di cui all'art. 2 co. 2 lett. A) L. 287/90 e dell'art. 101 Direttive di cui al provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 ed in violazione dell'art. 101 TFUE, con conseguente nullità della fideiussione per invalidità delle clausole 2, 6, 8 delle condizioni ivi previste. La questione è stata risolta con un recente
Pronunciamento delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 30 dicembre 2021, n. 41994) secondo il quale se nel contratto di fideiussione stipulato tra la banca e il cliente (contratto a valle), sono riportate pedissequamente le clausole dello schema ABI (intesa a monte) dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust trova applicazione il rimedio della nullità parziale.
Infatti, qualora nel contratto di fideiussione (a valle) siano riprodotte clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, opera il “principio di conservazione” degli atti negoziali. Quindi, il contratto di fideiussione a valle è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte. Per contro, è nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti «nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità».
Nella specie, uno dei motivi di opposizione verte sulla nullità della fideiussione per corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione allo schema ABI censurato dalla
Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005. Ebbene va innanzitutto chiarito che nonostante la presenza documentale di tali clausole e la pacifica ammissione che tale provvedimento potesse essere applicato anche alle fideiussioni specifiche, benché emesso con riferimento alle fideiussioni omnibus, tale mera corrispondenza documentale non determina automaticamente una dimostrazione della perdurante esistenza di un'intesa concorrenziale.
Ad ogni buon conto la Giurisprudenza di merito sul punto ha elaborato un passaggio motivazionale ulteriore: la distinzione tra le cc.dd. cause “follow-on”, cioè le cause in cui si eccepisce la nullità di contratti di fideiussione stipulati in data antecedente al provvedimento del 2 maggio 2005, e le cause cc.dd. “stand-alone”, nelle quali si eccepisce la nullità di contratti di fideiussione stipulati in data successiva al detto provvedimento.
Tale discrimine temporale incide pesantemente sull'onere probatorio perché mentre nelle prime il citato provvedimento costituisce prova privilegiata, nelle seconde parte opponente deve assolvere a quanto prescritto dall'art. 2967 c.c. senza potersi giovare del suddetto pagina 9 di 11 privilegio. Ciò posto, anche alla luce di alcune decisioni dell'Arbitrato Bancario Finanziario, si
è individuato l'assolvimento dell'onere probatorio specifico per questo caso nella allegazione della seguente documentazione: provvedimento n. 55/2005; modello riportante lo schema
ABI; contratto di fideiussione di cui si lamenta la nullità e numero indeterminato di schemi fideiussioni riportanti il medesimo schema ma sottoscritti successivamente al 2005.
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente ha prodotto documentazione dalla quale si può desumere la persistenza dell'intesa concorrenziale, nonostante l'assenza di un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità preposta, con conseguente la nullità parziale della fideiussione prestata.
Non può trovare, però, accoglimento la domanda di nullità totale del contratto in quanto gli opponenti non hanno dimostrato che senza quelle clausole non avrebbero comunque rilasciato la garanzia.
Con riferimento al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., dopo la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 41994/2021, nel 2024 vi sono state diverse sentenze intervenute sul tema della deroga del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. che, aderendo
(inaspettatamente) ad un orientamento dottrinale risalente, hanno qualificato la clausola di pagamento “a prima richiesta” contenuta nelle fideiussioni omnibus come solve et repete.
La Giurisprudenza di merito si è pronunciata in tema di fideiussioni omnibus per chiarire se qualificando la clausola di pagamento “a prima richiesta” come una “solve et repete”, questa possa consentire di bypassare gli effetti indesiderati di un'eventuale dichiarazione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Cass.,
26/09/2017, n. 22346)” (Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, sentenza del 26 giugno 2024, n.
1163).
Pertanto, ritenendo che una mera clausola di pagamento “a prima richiesta” sia, in realtà, una solve et repete, questa, pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale, dovrà comunque essere intesa quale valida pagina 10 di 11 clausola di deroga del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Per concludere, anche laddove tale clausola (di deroga) venisse dichiarata nulla perché contraria alla normativa antitrust, e anche non potendo qualificarsi la fideiussione dedotta in giudizio quale contratto autonomo di garanzia, il creditore potrà pur sempre pretendere dal fideiussore il pagamento dell'importo garantito.
Ciò posto, fermo restando la declaratoria di nullità parziale del contratto perché riproducente lo schema ABI sebbene sottoscritto oltre un decennio dopo il noto provvedimento,
l'opposizione non può trovare accoglimento poiché la banca ha dimostrato di aver agito secondo le modalità consentite in presenza della specifica clausola “a prima richiesta” ovvero mediante semplice richiesta di pagamento stragiudiziale.
La complessità delle questioni trattate e la recente evoluzione giurisprudenziale intervenuta per dirimere gli aspetti controversi della materia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
15.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
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