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Articolo 11 della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378
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Legge 8 dicembre 1956, n. 1378
Articolo 11 della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378
Versione
5 gennaio 1957
Art. 11.
E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1957
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