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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 09/10/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 269/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 269/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA
con l'Avv. Enrica Lucchin del Foro di Udine Parte_1
e con l'Avv. Valentino Tornaboni
-APPELLANTE-
CONTRO
con l'Avv. Enrico Guglielmucci del Foro di Trieste;
Controparte_1
-APPELLATA-
E CONTRO
, con l'Avv. Luca Vecchioni del Foro di Trieste Controparte_2
-APPELLATA ER TA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 787/2024 emessa nel giudizio rg. n. 2303/2021.
Causa iscritta a ruolo il 31.07.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante Parte_2
accogliersi l'appello di e per l'effetto, in riforma
[...] Parte_1 della sentenza n. 787/2024, emessa dal Tribunale di Udine, Sezione Civile, Dott. Gianmarco Calienno, in data 23.07.2024, pubblicata in pari data, comunicata in data 25.07.2024, non ancora notificata, accogliere tutte le conclusioni formulate nella memoria di costituzione e risposta del
15.10.21, ribadite nell'atto di chiamata in causa dei terzi d.d.
5.11.21 e riformulate - a seguito della separazione del presente giudizio da quello n. 1173/22 R.G. pendente tra l'odierna resistente e l'ulteriore terza chiamata - nella memoria di cui all'art. 183, VI comma n. 1, c.p.c. d.d. 5.05.22, che qui si riportano: “respingersi le domande tutte avanzate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità della resistente, Parte_1
, nella causazione del danno lamentato dalla ricorrente, accertare e dichiarare che la
[...] responsabilità stessa risulta essere ascrivibile alla e, conseguentemente Controparte_3 condannare quest'ultima al risarcimento delle somme eventualmente riconosciute alla ricorrente, tenendo manlevata la resistente da qualsivoglia esborso.
In ogni caso, accertata e dichiarata la sussistenza della copertura assicurativa, condannare la
[...]
a tenere manlevata la resistente nei limiti della polizza stipulata Controparte_4 Parte_1 ed azionata nel presente giudizio.
Condannarsi l'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. – Condannarsi
l'appellata e la terza chiamata alla restituzione delle somme tutte loro versate nelle more del presente giudizio in ottemperanza a quanto stabilito nella sentenza impugnata.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione delle istanze non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto d'appello e, nello specifico, le istanze tutte contenute nella memoria di data 05.06.2022, che qui si riportano integralmente: “Si insiste, inoltre, per l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli (da intendersi preceduti dalla locuzione
“vero che”) indicando quali testimoni su tutti i capitoli la sig.ra , il sig. , il Tes_1 Tes_2 perito , l'ing. e il sig. da sentirsi anche ad Persona_1 Persona_2 Testimone_3 eventuale prova contraria:
1) il sig. nel mese di ottobre 2018, dopo aver verificato il problema che presentava la Parte_1 vettura Mercedes 220CDI di proprietà della ha proposto al sig. due Controparte_1 Pt_3 possibili soluzioni;
2) la prima soluzione prevedeva la sostituzione del solo pistone difettoso con uno riconvenzionato;
3) la seconda soluzione prevedeva la sostituzione dell'intero motore;
4) relativamente alla seconda ipotesi il sig. indicava al sig. che il costo avrebbe Pt_1 Pt_3 superato il valore dell'autovettura;
5) il sig. richiedeva che si procedesse con la soluzione meno costosa (quella che prevedeva Pt_3 la sostituzione del solo pistone difettoso con altro riconvenzionato); 6) l'autovettura in oggetto ha continuato ad essere utilizzata dalla ricorrente nel periodo intercorrente tra il primo intervento (ottobre/dicembre 2018) e l'ultimo recupero autostradale
(gennaio 2020); Co 7) il contachilometri della vettura Mercedes 220 CDI di proprietà della in data CP_1
10.12.2018 indicava la percorrenza di 310.000 Km (come da fattura che si esibisce al teste);
8) tale dato è stato dal teste personalmente indicato nel documento fiscale previa verifica del contachilometri dell'autovettura; (teste ) Tes_1
9) la vettura Mercedes 220 CDI di proprietà della in data 26.06.2019 (al cambio Controparte_1 olio e filtro) aveva percorso Km 322.000, come si evince dalla targhetta posta sulla portiera esaminata dal teste;
10) nel mese di gennaio 2020 il contachilometri della Mercede 220 CDI di proprietà della
[...] indicava la percorrenza di Km 339.311 come da fotografia scattata dalla sig.ra CP_1 [...] che si esibisce al teste;
Tes_1
11) tra ottobre 2018 e gennaio 2020 la Mercedes ha percorso quasi Km 30.000;
12) il sig. ha concordato personalmente con il sig. la tipologia ed i costi Parte_4 Parte_1 delle riparazioni da effettuare senza richiedere alcun preventivo scritto;
13) la rottura delle turbine è stata verificata dopo l'apertura del motore;
14) le stesse turbine sono state sostituite con ricambi revisionati;
15) le turbine rotte sono state date in rotazione al posto di due già pronte all'uso fornite dal ricambista di fiducia dell' , la di Tavagnacco;
16) dopo la Parte_1 Controparte_3 sostituzione delle turbine, nel momento della messa in moto del mezzo, si è potuto verificare che sussisteva un ulteriore danno;
17) ciò ha comportato la revisione di quattro iniettori e la sostituzione di un pistone;
18) su indicazione della si è provveduto a “recuperare” bulloneria, tubazioni e fascetteria funzionanti Controparte_3 ed indipendenti dai danni riportati dal motore;
19) il sig. all'epoca dichiarava di essersi informato presso una rivendita Mercedes su Pt_3 quale potesse essere il costo per la sostituzione dell'intero motore e che, a fronte della riposta ottenuta, riteneva economicamente conveniente sostituire solo alcuni pezzi;
20) la Mercedes, sin dal mese di febbraio 2020, si trovava presso il capannone della ricorrente ad
Amaro;
21) la fornisce da diversi anni ricambi alla senza che si Controparte_3 Parte_1 siano mai verificati casi analoghi a quello in esame;
22) la fornitrice è una primaria azienda del settore, iscritta alla FIR (federazioni italiana rettificatori) e specializzata in rettifiche di motori da competizione;
23) ad ottobre 2018, non appena si è presentato il primo problema, l' ha Parte_1 contattato il sig. della;
Testimone_3 Controparte_3
24) quest'ultimo si è recato presso la società resistente, ha preso visione delle parti del motore della vettura di proprietà della ricorrente ed ha concordato di fare verifiche su tutte le parti interessate, prelevando i gruppi pistoni/bielle;
25) la ha fornito alla resistente i ricambi da utilizzare per i lavori di riparazione;
Controparte_3
26) il sig. , dopo aver ricevuto rassicurazioni sulla conformità dei pezzi ricevuti, ha Parte_1 provveduto al riassemblaggio del motore utilizzando il materiale fornitogli dalla Controparte_3
[...
27) la vettura, riconsegnata alla proprietaria in data 10 dicembre 2018 ha circolato senza che venissero segnalate anomalie sino al mese di marzo 2019;
28) nel corso dell'anno 2019 il sig. , su chiamata della dipendente della società Parte_1 ricorrente, che si trovava ferma a Trieste, ha riparato la chiave elettronica del mezzo;
29) il 13 agosto 2019 la vettura subiva un guasto alla valvola VO Steerin codice
A2214600184;
30) in 7/8 ottobre 2019 veniva riparata la vaschetta serbatoio di compensazione del liquido di raffreddamento del motore;
31) nel mese di maggio 2019 il motore subiva un nuovo guasto ed in tale occasione il sig. Pt_1 contattava nuovamente la ed invitava il sig. a raggiungerlo presso la Controparte_3 Tes_3 propria officina per esaminare il motore;
32) in tale occasione il sig. prelevava il basamento motore con relative componenti Tes_3
(bielle, pistoni, albero) e li trasportava presso la sede della Controparte_3
33) il successivo 5 giugno 2019 quest'ultima forniva un nuovo basamento Mercedes OM651;
34) i costi di smontaggio dei componenti del blocco e le spese di rettifica dell'albero motore, il controllo delle bielle ed il lavaggio dei componenti venivano addebitati da Controparte_3 all' ; Parte_1
35) in tale occasione gli elementi venivano verificati e rettificati dalla senza Controparte_3 sollevare alcuna obiezione circa l'utilizzabilità del pistone già sostituito;
36) in data 30 gennaio 2020 l'auto veniva riportata nuovamente in officina ed il motore andava in moto regolarmente;
37) in tale occasione l'auto veniva spostata all'interno del piazzale dell'officina senza alcun ausilio;
38) con l'aumentare della temperatura interna del motore venivano uditi rumori che richiedevano la necessità di un intervento ispettivo”. Si richiamano altresì le osservazioni del perito datate 09.06.23, depositate in data 12.06.23 in Per_1 uno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. Co Per parte appellata Controparte_1 rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Udine dd. 23.07.2024 perché inammissibile ed infondato;
condannare lla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Per parte appellata Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE Respingersi l'appello promosso dall'appellante, giacché inammissibile e/o infondato e/o del tutto indimostrato.
Spese di lite integralmente rifuse.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. d'ora in avanti ha adito il Tribunale di Udine con ricorso ex art. CP_1 Parte_5 CP_1
702 bis c.p.c. rappresentando di avere stipulato nel mese di ottobre 2018 con l'
[...]
(d'ora in avanti ) contratto di prestazione d'opera avente ad oggetto Parte_1 Parte_1 la riparazione del motore della autovettura di proprietà modello Mercedes 220 CDI targata EP896RA.
La ricorrente, in particolare, ha dedotto che non le era stato fornito un preventivo scritto e che la controparte le aveva assicurato la risoluzione del guasto.
La vettura era stata riconsegnata alla proprietaria nel mese di dicembre 2018 e per la riparazione la ricorrente aveva pagato il corrispettivo di euro 7.300,00.
Ha proseguito B. e P. lamentando che l'intervento eseguito dalla resistente non era stato risolutivo;
infatti, tra il 29.03.2019 ed il 13 ottobre 2019 la vettura aveva subito sei guasti al motore, con conseguenti interventi in garanzia da parte della Autofficina. Anche in occasione dell'ultimo guasto del 30.01.2020 l' aveva provveduto al recupero del mezzo rifiutandosi, tuttavia, di Parte_1 provvedere alla sua riparazione.
Ha proseguito la ricorrente rappresentando che era stata esperita la procedura per accertamento tecnico preventivo, promossa dalla in data 20.10.2020 a seguito del fallimento delle trattative CP_1 per addivenire alla soluzione della controversia.
In sede di a.t.p., svoltasi anche in contraddittorio con terza chiamata dall' , il CP_2 Parte_1
c.t.u. ing. aveva accertato che: Controparte_5
“Il mezzo oggetto di perizia è gravato dalla presenza di un guasto al gruppo motopropulsore. Il danno consiste nel danneggiamento delle bronzine di banco, degli anelli di tenuta e della pompa dell'olio. Sono anche alterate tutte le superfici di contatto entro le quali scorrono i pistoni. Per poter emendare il vizio è necessario sostituire l'intero motore”. “Le cause del guasto sono da ricercare nell'utilizzo di un pistone inidoneo (!!). E' stato infatti accertato che il Sig. (convenuto) ha sostituito uno dei quattro pistoni con altro diverso Parte_1 per forma e peso”.
“La responsabilità è da ricercare sia nel fornitore della parte che ha venduto il pistone assicurando che lo stesso fosse intercambiabile, sia nel convenuto che avrebbe dovuto, ad avviso dello scrivente, provvedere a sostituire tutti e quattro i pistoni, se si fosse accorto che il pistone fornito era diverso rispetto agli altri tre.”
“A fronte di un valore commerciale del veicolo di circa 5.100 euro, la stima per le opere necessarie per l'eliminazione del vizio è compresa fra 7.200 euro (motore revisionato, lavoro eseguito in autofficina generica a regola d'arte con garanzia sul funzionamento) e 13.400 € circa se il lavoro venisse eseguito presso Concessionaria Mercedes Benz, sostituendo il motore con nuovo proveniente da Mercedes Benz)”
Il C.t.u. aveva quantificato il danno patrimoniale riportato dalla ricorrente in complessivi euro
15.909,75, di cui euro 12.866,00 per mancato utilizzo della vettura (circa 13 mesi a 33 euro al giorni); euro 389,75 per spese di bollo;
euro 129,00 per spese di assicurazione;
euro 2.200 per deprezzamento;
euro 315,00 per fermo tecnico per riparazione (7 giorni, per 45 euro al giorno, costo auto sostitutiva c/o Mercedes Benz di pari valore).
Ha, quindi, concluso la ricorrente chiedendo che il Tribunale, previo accertamento del grave inadempimento della resistente, dichiarasse la risoluzione del contratto d'opera con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni quantificati nella misura di euro 21.009,75 (oltre iva se dovuta), di cui euro 5.100,00, quale importo inferiore tra il valore commerciale attuale del veicolo ed il maggior costo della riparazione accertato dal c.t.u., oltre euro 7.335,74 per spese del consulente di parte.
2. Costituendosi in giudizio ha, preliminarmente, chiesto di essere autorizzata alla Parte_1 chiamata in causa di e di fornitrice del pezzo di ricambio che Controparte_2 Controparte_3 il CTU aveva ritenuto essere la causa dei danni subiti dall'autovettura di proprietà della ricorrente.
- La Corte dà atto sin d'ora che il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa di entrambe le società, tuttavia con ordinanza resa all'udienza del 05.04.2022 ha disposto la separazione della causa relativa al rapporto processuale NU . - CP_3
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda rappresentando di avere, in occasione CP_ del primo intervento dell'ottobre/dicembre 2018, proposto alla P. due possibili soluzioni per la riparazione del mezzo, ossia la sostituzione del solo pistone difettoso con uno riconvenzionato e meno costoso o la sostituzione dell'intero motore per un prezzo superiore al valore commerciale del veicolo.
La ricorrente aveva scelto la soluzione meno costosa.
Ha, quindi, osservato la convenuta che il rimedio proposto era stato corretto, dal momento che l'autovettura era stata utilizzata avendo percorso nel periodo tra il primo intervento dell'ottobre/dicembre 2018 e l'ultimo recupero stradale del gennaio 2020 quasi 30.000 km.
Quanto all'ultimo recupero del mezzo nel gennaio 2020, la convenuta ha dedotto di non avere potuto accertare le ragioni della problematica esistente atteso che la la sig.ra , dipendente Testimone_4 della società ricorrente ed utilizzatrice del mezzo, aveva dichiarato che l'avrebbe fatta trasportare in Co Slovenia per venderla nello stato di fatto in cui si trovava. Solo con missiva del 05.06.2020 B. e aveva comunicato che il mezzo era ancora fermo.
Quanto agli accertamenti svolti dal c.t.u. in sede di a.t.p., la convenuta ha rappresentato che l'ing. aveva riscontrato che “non vi è dubbio pertanto che abbia acquistato un pistone CP_5 Parte_1 che secondo quanto previsto dal fornitore risultava intercambiabile con quelli originali” (pag. 19 della perizia) ed aveva affermato che “non vi è dubbio che la causa principale del guasto è l'utilizzo di un pezzo di ricambio (inadeguato) per il motore oggetto di riparazione. La responsabilità è pertanto da ricercare nel fornitore ( che ha fornito tal ricambio garantendo Controparte_3 che lo stesso fosse intercambiabile” (pag. 20 della perizia).
Il c.t.u., pertanto, non solo aveva evidenziato la buona fede della resistente, ma aveva indicato nel fornitore del pezzo il soggetto che doveva ritenersi responsabile del guasto della autovettura.
Ha, quindi, osservato la resistente che l'ulteriore affermazione del CTU, secondo il quale il sig. Pt_1
avrebbe dovuto procedere alla sostituzione di tutti e quattro i pistoni, era però accompagnata
[...] dall'inciso “se si fosse accorto che il pistone fornito era diverso rispetto agli altri tre”, circostanza della quale non vi era prova in atti.
Non solo, ma dalle osservazioni depositate dal CTP della Compagnia assicuratrice, ing. , era Per_2 emerso che le differenze tra il pistone sostituito e gli altri installati sulla vettura risultavano
“impercettibili per i sensi umani, richiedono accurate misurazioni di precisione per essere rilevate, misurazioni che non hanno motivo di essere effettuate da parte dell' dal momento che il Pt_6 pistone veniva garantito dal fornitore come intercambiabile con quelli originali”, misurazioni che erano state effettuate dal CTU dopo lo smontaggio del motore.
Infine, la resistente ha evidenziato che alla quale si era rivolta per la fornitura Controparte_3 del pistone, era una primaria azienda del settore, iscritta alla FIR (federazioni italiana rettificatori) e specializzata in rettifiche di motori da competizione (che, ovviamente, richiedevano precisione assoluta). Nel caso in esame, il sig. della si era recato presso la Testimone_3 Controparte_3 società resistente, aveva preso visione delle parti del motore della vettura ed aveva concordato di effettuare verifiche su tutte le parti interessate, prelevando i gruppi pistoni/bielle e con d.d.t n. 1434/18 aveva fornito alla resistente i ricambi da utilizzare per i lavori di riparazione. Quindi, la resistente, dopo aver nuovamente ricevuto rassicurazioni sulla conformità dei pezzi ricevuti, aveva provveduto al riassemblaggio del motore utiizzando il materiale fornitogli dalla . Controparte_3
Quanto alle conclusioni del c.t.u., ha contestato che il proprio consulente di parte aveva Parte_1 espresso le proprie perplessità, riscontrando la possibile sussistenza di almeno tre diverse ipotesi, nessuna delle quali, però, riconducibile all'operato della resistente, neppure a titolo di colpa o per violazione di regole dell'arte.
Infine, la resistente ha contestato analiticamente le singole voci di danno sia in punto sussistenza che quantificazione fattane dal c.t.u., evidenziando, in ogni caso, che la stessa si era offerta di riparare il veicolo procedendo alla sostituzione del gruppo motore.
3. Si è costituita condividendo le argomentazioni svolte dalla quanto alla Controparte_2 Parte_1 insussistenza della propria responsabilità per il guasto al motore della vettura evidenziando, in particolare:
- che B. e P. aveva dato espresso incarico alla Autofficina di procedere alla riparazione unicamente con la sostituzione di un solo pistone, rifiutando ogni diversa soluzione perché all'evidenza antieconomica;
- che non avrebbe potuto accorgersi che il pistone oggetto di ricambio era diverso dagli Parte_1 altri che non dovevano essere sostituiti, tenuto conto che tale pistone, come accertato dal c.t.u., “era di fatto intercambiabile con gli altri originali così come prescritto dalla scheda tecnica che lo scrivente ha recuperato presso il fornitore del ricambio.” (pag. 30 della relazione di ATP)” e che, come esposto dal proprio c.t.p. di parte, le differenze geometriche e di forma del pistone
“intercambiabile” installato dalla resistente erano del tutto impercettibili all'occhio umano.
In subordine, la terza chiamata ha contestato analiticamente le singole voci di danno oggetto della domanda avanzata da B. e P..
Infine, ha chiesto il rigetto della domanda di manleva per le seguenti ragioni. CP_2
aveva dimesso in atti due polizze: Parte_1 la prima - n. 1/2325/87/156839632 - dal 18.11.2018 al 18.11.2019; la seconda - n. 1/2325/87/169462807 - invece, dal 02.12.2019 al 18.11.2020; senza precisare su quale delle due aveva fondato la propria domanda di manleva.
In ogni caso, ha dedotto che la seconda polizza non era rilevante, atteso che il contratto CP_4
d'opera era stato pacificamente concluso nel mese di ottobre 2018 e che la riparazione contestata era stata eseguita nello stesso anno, quindi, in epoca innegabilmente precedente alla sua vigenza. Con riferimento alla prima polizza, con decorrenza dal 18.11.2018, ha contestato che non era CP_4 dato conoscere quando esattamente il pistone era stato sostituito, tenuto conto che il contratto era stato stipulato nel mese di ottobre 2018, quindi prima della vigenza della polizza.
Quanto all'oggetto del contratto di assicurazione, ha contestato che, se era vero che era CP_2 prevista la garanzia per la Responsabilità civile postuma degli autoriparatori (Art. 10.2.1 lett. a, pag.
79 doc. 2B) dell'esponente), tuttavia l'oggetto di tale copertura era delimitato a mente del successivo art. 10.2.3. (Esclusioni specifiche), in base al quale “Per le garanzie di seguito indicate,
a) Responsabilità civile postuma degli autoriparatori (Vedi Art. 10.2.1 lett. a)
b) Responsabilità civile - Danni ai veicoli in lavorazione (Vedi Art. 10.2.1 lett. b)
l'Assicurazione non comprende i danni:
• alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
…
• da mancato uso o disponibilità del veicolo;
• derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati” (pag. 80 doc. 2B)
. CP_2
Ha concluso, quindi, la terza chiamata nel senso che, per quanto sopra riportato, nel caso in esame non sussisteva la copertura assicurativa, essendo i danni per cui si discute estranei all'oggetto di garanzia, con la precisazione che analoghe limitazioni dell'oggetto erano previste anche nella seconda polizza, quella avente decorrenza dal 02.12.2019 al 18.11.2020 - (pag. 87 e 88 doc. 3B)
. CP_4
4. Con la sentenza appellata il Tribunale, dato atto della disposta trasformazione del rito, ha accolto la domanda attorea, rigettando la domanda di manleva.
Il giudice di prime cure ha ritenuto di condividere le conclusioni alle quali era giunto il c.t.u. in sede di a.t.p., il quale aveva individuato l'origine dell'ennesimo guasto, che aveva causato l'arresto del veicolo nel gennaio 2020, nella sostituzione di un pistone del blocco motore con un ricambio non intercambiabile in occasione del primo intervento di riparazione dell'ottobre 2018.
Quanto alla responsabilità della , il Tribunale ha evidenziato che il prestatore d'opera nella Parte_1 esecuzione del contratto era responsabile anche della condotta degli ausiliari di cui si fosse eventualmente avvalso.
Quanto all'oggetto del contratto, il Tribunale ha ritenuto che era tenuta ad effettuare tutti Parte_1 gli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che il professionista doveva avere per rendere funzionante l'autovettura; né l'oggetto della prestazione poteva essere limitato dalla richiesta del committenete di “voler risparmiare” (Cass. 21421/2004).
La convenuta , pertanto, avrebbe dovuto accertarsi in modo autonomo che il pezzo di Parte_1 ricambio fosse effettivamente idoneo allo scopo.
Stante la gravità dell'inadempimento, la domanda di risoluzione del contratto era fondata con conseguente obbligo della convenuta di restituire il corrispettivo pagato dalla attrice pari ad euro
5.983,51 (iva esclusa), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto al domanda di risarcimento del danno, il giudice di prime cure ha condiviso la conclusione del c.t.u. che aveva stimato il valore del veicolo alla data del mese di ottobre 2018 in euro 1.100,00 ed ha, conseguentemente, stimato il danno per il fermo del mezzo in complessivi euro 1.300,00 (pari a 100 euro al mese per 13 mesi).
Sempre in relazione al periodo di fermo del mezzo, il Tribunale ha ritenuto sussistente il danno per il bollo e l'assicurazione pagati, pari rispettimente ad euro 389,75 e ad euro 2.200,00.
Quanto alla domanda di manleva, il Tribunale, premesso che la polizza in essere al momento della condotta dannosa posta in essere dalla convenuta era quella avente decorrenza dal 18.11.2018 al
18.11.2019, ha ritenuto che i danni al motore oggetto di riparazione;
quelli da mancato uso e disponbilità del veicolo fossero esclusi dalla garanzia assicurativa in quanto rientranti nelle specifiche esclusioni previste dall'art. 10.2.3 delle condizioni del contratto.
Il Tribunale, pertanto, ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento di;
ha Parte_1
Co condannato a restituire a P. il corrispettivo pagato pari ad euro 5.983,51, iva esclusa, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
ha condannato al risacimento del danno Parte_1 cagionato a B. e P. quantificato in euro 3.389,75, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
ha rigettato la domanda di manleva;
ha condannato alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_1
Co di P. e di CP_6
5. Avverso la sentenza ha proposto appello articolato in cinque motivi. Parte_1
5.1. Mancata ammissione della c.t.u. ed errata e parziale interpretazione delle risultanze tecniche dell'a.t.p..
ha lamentato che il Tribunale aveva fatto fare proprie le conclusioni del c.t.u. in sede di Parte_1
a.t.p. limitatamente alla individuazione della causa del danno subito dal veicolo nel gennaio 2020, senza considerare le diverse conclusioni alle quali erano giunti i consulenti tecnici di parte e senza accogliere la richiesta di disporsi c.t.u. “che tenesse conto di tutte le risultanze tecniche e che indicasse le responsabilità nella causazione del danno” che, secondo l'appellante, doveva essere accertata “nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte, contraddittorio venuto meno a seguito della inconcepibile separazione dei giudizi operata dal Giudice su richiesta espressa dell'odierna appellata, nonostante la ferma opposizione dello scrivente patrocinio”.
5.2. Mancata ammissione della prova testimoniale su circostanze fondamentali.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva ritenuto non provato che avesse chiesto Parte_1
a di fornire parti di ricambio originali e/o compatibili nonostante la Controparte_3 circostanza fosse stata oggetto di richiesta di prova testimoniale, non sussistendo alcun limite alla prova orale sul punto.
Analogamente, il Tribunale aveva errato nel non ammettere la prova per testi avente ad oggetto Co l'illustrazione fornita da a P. delle due soluzioni alternative: una, la più costosa e Parte_1 radicale, costituita dalla sostituzione dell'intero blocco motore, soluzione però antieconomica in ragione del ridotto valore dell'autovettura; l'altra consistente nella sostituzione dei soli pezzi difettosi Co con altri originali e/o intercambiabili, soluzione quest'ultima scelta da P..
5.3. Errata valutazione delle circostanze emerse o da ritenersi pacifiche.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva valutato il fatto che il fornitore dei pezzi aveva personalmente visionato il motore, prelevandone la parte malfunzionante, ed aveva successivamente indicato la compatibilità dei ricambi forniti con quello specifico motore.
Ancora il Tribunale non aveva considerato che la vettura dopo la riparazione aveva presentato molteplici problematiche, del tutto estranee al primo intervento della . Secondo Parte_1
l'appellante tale circostanza avrebbe dovuto indurre il Tribunale a meglio valutare le ipotesi avanzate nel corso dell'a.t.p. dai tecnici di parte, che avevano attribuito il danno lamentato dalla appellata a cause estranee all'operato della . Parte_1
5.4. Errata determinazione delle voci di risarcimento.
L'appellante ha evidenziato che il Tribunale aveva errato nel quantificare in euro 2.200,00 il risarcimento a titolo di assicurazione non goduta. Infatti, tale somma era stata dal c.t.u. imputata al deprezzamento del veicolo (voce rideterminata al ribasso dal giudice di prime cure), mentre il danno consistente nella assicurazione non goduta era stato quantificato dal c.t.u. in euro 129,00.
Alla appellata, pertanto, era stato liquidato un maggior danno non dovuto di oltre 2.000,00 euro.
5.5. Sul rigetto della domanda di manleva.
L'appellante ha, preliminarmente, rappresentato che aveva effettuato riparazioni sul Parte_1 veicolo nel mese di dicembre 2018 e nel mese di gennaio 2020, periodi ricoperti rispettivamente dalla prima e dalla seconda polizza dimessa in atti.
Quanto all'oggetto del contratto di assicurazione, l'appellante ha evidenziato che i danni lamentati dalla appellata non erano limitati alle sole parti direttamente oggetto di riparazione (il motore) ma anche a quelli derivanti dall'attività svolta dal riparatore ricompresi nella voce “responsabilità civile” del contratto di assicurazione (v. doc. 15 allegato alla memoria del 05.06.2024).
6. Si è costituita l'appellata contestando preliminarmente l'inammissibilità dei primi tre motivi CP_1 di appello per difetto di specificità in violazione dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito, quanto al primo motivo di appello, la convenuta ha evidenziato che il c.t.u. aveva espressamente considerato ed escluso la rilevanza di cause dannose estranee all'operato di
, confutando le tesi dei consulenti di parte. Parte_1
Quanto alla rilevanza del comportamento del fornitore, l'appellata ha osservato che l'eventuale corresponsabilità del fornitore del materiale non avrebbe fatto venir meno quella del prestatore d'opera, pacificamente tenuto all'esecuzione a regola d'arte.
Quanto al secondo motivo di appello avente ad oggetto la mancata ammissione della prova per testi, la convenuta ne ha dedotto l'infondatezza dalla irrilevanza delle circostanze oggetto dei capitoli di prova.
Infatti, da un lato la richiesta del committente di risparmiare non esimeva il riparatore dall'effettuare il proprio intervento secondo le regole tecniche in modo tale da rendere il veicolo funzionante;
dall'altro la garanzia di interscambiabilità ricevuta dal fornitore non sollevava dal dovere Parte_1 di accertarsi in modo autonomo che il pezzo di ricambio fosse effettivamente idoneo allo scopo.
Con riferimento al terzo motivo, con il quale l'appellante ha contestato che il danno lamentato dalla Co appellata sarebbe stato determinato da cause estranee all'operato di , P. ha evidenziato Parte_1
era sempre intervenuta in occasione dei molteplici guasti del veicolo successivi al suo Parte_1 primo intervento, così riconoscendo la propria responsabilità.
Infine, ha contestato la fondatezza anche del quarto motivo di appello sostenendo che CP_1
l'assicurazione non goduta era stata soltanto uno dei parametri assunti dal Tribunale per effettuare una valutazione equitativa del danno risarcibile, quantificato da ultimo nella modesta cifra di euro
3.389,75.
In ogni caso l'appellata ha contestato la pretesa di di limitare il danno per l'assicurazione Parte_1 non goduta ai soli 36 giorni di sosta forzata risalenti al 2019, con esclusione dei 13 mesi di sosta successivi al guasto del gennaio 2020 ritenendo che B. e P. avrebbe dovuto sospendere la copertura assicurativa essendo il veicolo fermo. Sul punto l'appellata ha osservato che non era prevedibile che il rifiuto della controparte di intervenire in occasione dell'ultimo guasto avrebbe comportato ben 13 mesi di fermo forzato.
7. Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità del motivo di appello Controparte_2 avente ad oggetto il rigetto della domanda di manleva perché generico;
nel merito ne ha chiesto il rigetto riproponendo le medesime considerazioni già svolte in primo grado quanto alla esclusione dall'oggetto della garanzia dei danni contestati dalla attrice alla . Parte_1
8. L'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente la Corte dà atto che i motivi di appello superano il vaglio di inammissibilità avendo indicato i punti della sentenza contestati ed esposto le ragioni delle proprie doglianze. Parte_1
8.1. Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva condiviso le conclusioni tecniche del c.t.u. dell'a.t.p. senza tenere conto delle diverse conclusioni alle quali erano giunti i consulenti tecnici di parte.
Il motivo è infondato.
Al c.t.u. ing. era stato chiesto di “verificare e descrivere i vizi e le difformità rispetto alle CP_5 regole dell'arte relativamente alle lavorazioni eseguite dalla resistente con particolare riguardo all'entità, alla natura e alle cause”.
Il c.t.u., al fine di accertare quali parti del mezzo fossero guaste, ha provveduto a far disassemblare il motore, accertando che:
- all'interno della coppa e del filtro olio erano presenti dei residui metallici, riconosciuti appartenenti agli spallamenti delle bronzine di banco e cannuccia di raffreddamento del pistone 4;
- le bronzine sia di banco che di manovella risultavano “fuse”;
- i danneggiamenti venivano identificati anche sui perni di manovella e sui perni di banco” (pag. 11 ss. relazione).
Quindi, al fine di eseguire indagini più precise, aveva asportato dal motore i 4 pistoni completi di bielle e cappelli di biella per ulteriori prove.
Con riferimento ai 4 pistoni il c.t.u. ha dato atto che “da una prima analisi visiva uno dei quattro stantuffi risultava diverso per forma e per dimensioni. Lo stantuffo n°04 risulta visibilmente diverso nella parte del mantello e nella parte della camera di combustione. E' stata anche misurata la capacità (volume) della camera di combustione, inserendo in tutti i pistoni una quantità misurata di acqua fino al raggiungimento del bordo, ed è emerso che il pistone 4 ha un volume di 30 ml contro i
25 ml degli altri 3 pistoni. Anche le fresate presenti sul cielo dello stantuffo n°04 risultano difformi poiché di diametro inferiore rispetto agli altri stantuffi” (pag. 14 ss. relazione, sottolineature del giudicante).
Il c.t.u. alla luce degli accertamenti condotti ha, quindi, concluso che “Non vi è dubbio pertanto che il quarto pistone, che peraltro riporta una sigla del costruttore diversa da quella riportata sui pistoni di primo impianto, risulta completamente diverso rispetto agli altri tre. Dal solo confronto fotografico si osserva la netta differenza geometrica fra il pistone originale (A DX)e quello sostituito (A SX). Si nota infatti che le sedi delle fasce elastiche e del raschia olio sono attestate ad una distanza diversa tra cielo del pistone nonché risultano essere di numero diverso” (pag. 16 s. relazione)
Il c.t.u. ha poi accertato, sulla base della documentazione fornita dalla società Controparte_7 che aveva fornito il pistone risultato essere diverso dagli altri tre, che il pistone era intercambiabile con quelli originali (pag. 17 ss. relazione).
Appurato che il quarto pistone era diverso dagli altri tre e che tale pistone era stato acquistato dalla dalla il c.t.u., rispondendo al quesito in merito alle cause del Parte_1 Controparte_7 guasto, ha concluso come di seguito:
“INDAGINI SULLE CAUSE
Ricordiamo che l'analisi fin qui condotta ha permesso di accertare le seguenti anomalie:
1) Residui metallici nella coppa dell'olio riconducibili agli anelli di tenuta spallamento dell'albero motore e tubicino di spruzzo olio tranciato
2) Bronzine usurate
3) Pompa dell'olio usurata
4) Pistone diverso per caratteristiche di massa. Disegno della camera di combustione e dimensionale.
E' parere dello scrivente che l'origine della causa del guasto sia da ricercare proprio nella diversità del pistone installato.
Infatti la differenza di massa (oltre 44 grammi) nonché la differenza della camera di combustione ad alta turbolenza, hanno causato uno squilibrio di carichi sull'albero a gomiti che hanno causato il danneggiamento delle bronzine e degli anelli di tenuta trasversale.
Successivamente poi i residui sono entrati nel circuito di lubrificazione ed hanno compromesso la pompa di lubrificazione” (pag. 20 relazione).
Quanto alle osservazioni del c.t.p. di parte appellante, per. ind. la Corte rileva che Persona_1
c.t.p. si è limitato a formulare delle mere ipotesi alternative senza, tuttavia, indicare a sostegno elementi concreti riferiti alla vettura esaminata.
Si legge nella relazione del c.t.p.: “Per quanto ci è stato possibile verificare in sede di esame del motore, le bronzine sia di banco che di manovella, risultano gravemente danneggiate Il danneggiamento di detti elementi avviene tipicamente per principali 3 cause, ovvero per il crearsi di laschi (in questo caso poteva essere messo in dubbio una eventuale anomalia costruttiva ad almeno una delle bronzine o rettifica non corretta dell'albero), per sovrasollecitazioni provocate da eccessivo e perdurare regime di rotazione oltre i limiti (pare che la lettura della centralina non abbia dato esiti in tale senso), o per mancanza di lubrificazione” (pag. 8 osservazioni c.t.p. ). Per_1 La Corte osserva che il c.t.u. ha esaminato le bronzine accertando che erano usurate, tuttavia non è stata accertata alcuna “anomalia costruttiva”.
Quanto all'albero, il c.t.u. ha spiegato che le avevano riportato danni proprio a causa dello Pt_7 squilibrio di carichi sull'albero a gomiti determinato dalla “differenza di massa (oltre 44 grammi)” e dalla “differenza della camera di combustione ad alta turbolenza” del pistone sostituito, quindi se l'albero aveva necessità di essere rettificato, la circostanza dipendeva proprio dalla presenza del pistone sostituito.
Lo stesso c.t.p. ha escluso la seconda causa da egli ipotizzata, ovvero che le bronzine fossero state danneggiate “per sovrasollecitazioni provocate da eccessivo e perdurare regime di rotazione oltre i limiti” evidenziando che “che la lettura della centralina non abbia dato esiti in tale senso”.
Infine, la terza causa, ovvero la mancanza di lubrificazione, genericamente indicata dal c.t.p. senza spiegare la ragione del difetto di lubrificazione, è stata compiutamente spiegata dal c.t.u. il quale ha rilevato che la presenza del pistone diverso aveva “causato uno squilibrio di carichi sull'albero a gomiti”, che a sua voltra aveva causato “danneggiamento delle bronzine e degli anelli di tenuta trasversale”, quindi i residui erano “entrati nel circuito di lubrificazione” ed avevano “compromesso la pompa di lubrificazione”, creando quindi un difetto di lubrificazione che, come in un circolo vizioso, aveva contribuito ad aggravare il danno già prodotto alle bronzine.
Il c.t.p. ha, quindi, proseguito rappresentando che “si conferma che il pistone esaminato ha un peso inferiore agli altri e presenta una camera di scoppio altrettanto diversa, ma è anche vero che per attribuire esattamente la responsabilità al pistone in questione è stato trascurato un particolare che non era immaginabile se non dopo aver scomposto il motore e rilevato la differenza di peso e volume della culla della testa del pistone, ovvero non abbiamo il dato relativo al volume complessivo delle camere di scoppio con pistoni in fase di compressione. Cioè, dal momento che ad oggi viene confermato questo pistone come pistone intercambiabile per questo motore e viene fornito separatamente dagli altri, è verosimile che l'azienda produttrice abbia fatto studi tecnici per cui la conformazione della testa o l'altezza complessiva del pistone vada a compensare il volume della miscela iniettata nella camera di scoppio. Per questo si ritiene che fare la misurazione del volume complessivo della camera di scoppio avrebbe dato un risultato molto interessante ovvero , se la verifica avesse confermato la sostanziale differenza di volume fra le 4 camere di scoppio dei 3 pistoni originali con quella del pistone nuovo, allora avremmo avuto un dato ceffo attribuendo con maggior sicurezza la causa del danneggiamento della rispettiva bronzina, ma è anche possibile che con questa prova avremmo potuto trovare che il volume delle 4 camere di scoppio fosse identica, quindi escludendo questa come causa. Da indagini eseguite nel campo delle rettifiche, pare poco probabile che la sola differenza di peso possa aver generato squilibri tali da portare al progressivo danneggiamento di tutte le bronzine” (pag. 7 osservazioni c.t.p. ). Per_1
La Corte osserva che il c.t.p. si è limitato ad ipotizzare che l'azienda produttrice del pistone avesse fatto studi tecnici per cui la conformazione della testa o l'altezza complessiva del pistone “diverso” sarebbe andata a compensare il volume della miscela iniettata nella camera di scoppio, ciò al fine di sostenere la tesi per cui i quattro pistoni, nonostante la presenza di quello “diverso”, avrebbero potuto funzionare comunque “insieme”, circostanza esclusa dal c.t.u. il quale ha spiegato che, per poter utilizzare il pistone “diverso”, l'unica soluzione era quella di sostituire anche gli altri tre pistoni con pistoni dello stesso tipo di quello “diverso” (v. pag. 20 relazione c.t.u. nella quale si legge: “Non vi è dubbio che causa principale del guasto è l'utilizzo di un pezzo di ricambio (inadeguato) per il motore oggetto di riparazione. La responsabilità è pertanto da ricercare nel fornitore (
[...]
che ha fornito tal ricambio garantendo che lo stesso fosse intercambiabile. CP_3
Si segnala però cha anche l'odierno convenuto, Sig. non abbia utilizzato la regola Parte_1 dell'arte per la riparazione di specie. Avrebbe infatti dovuto pertanto, ad avviso dello scrivente, provvedere a sostituire tutti e quattro i pistoni, se si fosse accorto che il pistone fornito era diverso rispetto agli altri tre”).
Il c.t.p. ha, ulteriormente, osservato che “Altro particolare non preso in esame, non tanto per dimenticanza ma per certa impossibilità viste le condizioni attuali, ovvero l'albero motore. La
Rettifiche in occasione del secondo grosso intervento lo ha rettificato, vedi fattura 428/19 CP_3 relativa a Ddt 702 del 05-06-2019, ed il problema alle bielle potrebbe benissimo derivare anche da una errata rettifica dell'albero. Purtroppo questo, allo stato attuale non è possibile da accertare ma il dubbio non si può escludere. Per come sono visibili i danni alle bronzine e loro sedi dell'albero motore si puo' affermare che i componenti summenzionati sono stati interessati da una scarsa o mancata lubrificazione .Per fare cio' gli elementi che ci permettono di concentrare lo studio sono pompa olio, bronzine e albero motore. A parere dello scrivente nelle situazioni attuali, risulta difficile stabilire con certezza se la mancata lubrificazione sia dovuta ad una bolla d'aria nel circuito olio (quindi non imputabile a nessuno dei fattori studiati), se dovuta a iniziale rottura di una bronzina anche "solo" per difetto di costruzione, con conseguente perdita pressione nella lubrificazione di tutte le altre sedi bronzine, o, se dovuto ad errata rettifica dell' albero motore, pertanto non darei per scontato che il problema sia nato solo ed esclusivamente dal pistone”.
La Corte osserva che il c.t.p., dopo avere formulato una serie di ipotesi del tutto astratte, ha concluso che il pistone “diverso” poteva non essere la sola causa del problema, così riconoscendo che, in ogni caso, tale pistone era stato comunque una concausa del guasto. In ogni caso, quanto all'albero, il c.t.u. ha spiegato che le bronzine avevano riportato danni proprio a causa dello squilibrio di carichi sull'albero a gomiti determinato dalla “differenza di massa (oltre 44 grammi)” e dalla “differenza della camera di combustione ad alta turbolenza” del pistone sostituito, quindi se l'albero aveva avuto necessità di essere rettificato, la circostanza dipendeva proprio dalla presenza del pistone sostituito. Il fatto che, nonostante la rettifica dell'albero effettuata in occasione del secondo grosso intervento, la vettura aveva subito ulteriori guasti, dimostra che tale intervento non era stato risolutivo proprio perché non aveva rimosso la causa origine di tutti i guasti.
Infine, in sede di chiarimenti il c.t.u. ha ulteriormente spiegato che “Durante l'ATP è stato riscontrato che i supporti di banco ( e ) erano gravemente danneggiati. Lo scrivente ha Per_3 Pt_7 ritenuto che tali danneggiamenti siano stati causati da una differenza di carico sui perni dovuti alla diversità geometrica di un pistone su quattro. Lo scrivente ha raggiunto tale convinzione perché il pistone è diverso da quelli di serie (ovvero gli altri tre) sia per forma della precamera, sia per il suo peso. Tali difformità hanno permesso uno squilibrio delle forze alterne del primo e del secondo ordine nel motore che hanno causato il danneggiamento del banco. Tale danneggiamento non è dovuto allo stato di usura del motore prima della riparazione bensì dall'erroneo inserimento del pistone durante la riparazione” (pag. 3 s. relazione a chiarimenti dd. 08.06.2023).
Quanto al c.t.p. di ing. , la Corte osserva che il consulente nelle CP_2 Persona_2 osservazioni del 18.05.2021 (doc. 11 ) non ha contestato la causa dei guasti individuata Parte_1 dal c.t.u.. Il c.t.p., premesso che “Rispetto ai pistoni originali, quello sostituito presenta identico alesaggio e identica distanza spinotto-cielo; le differenze riscontrate (tralasciando quelle estetiche, che non risultano significative per il caso in esame) riguardano invece il peso complessivo del pistone, che risulta inferiore di soli 44 g su quasi 1,5 kg, il diametro dello stantuffo che risulta maggiore di un ventesimo di millimetro, e la capacità della camera di combustione, che risulta superiore di 5 ml (pagg. 15 e 17 della Relazione Preliminare)”, ha concluso che “Trattasi di differenze impercettibili per i sensi umani, che richiedono accurate misurazioni di precisione per essere rilevate, misurazioni che non hanno motivo di essere effettuate da parte dell dal Pt_6 momento che il pistone veniva garantito dal fornitore come intercambiabile con quelli originali”.
La Corte non concorda con tali osservazioni.
Il c.t.u. ha chiaramente evidenziato che la diversità del pistone sostituito con i restanti pistoni era immeditamente percepibile a occhio nudo. Infatti, il c.t.u. ha dato atto che “da una prima analisi visiva uno dei quattro stantuffi risultava diverso per forma e per dimensioni. Lo stantuffo n°04 risulta visibilmente diverso nella parte del mantello e nella parte della camera di combustione. (pag. 14 ss. relazione, sottolineature del giudicante), concludendo che “Non vi è dubbio pertanto che il quarto pistone, che peraltro riporta una sigla del costruttore diversa da quella riportata sui pistoni di primo impianto e risulta completamente diverso rispetto agli altri tre. Dal solo confronto fotografico si osserva la netta differenza geometrica fra il pistone originale (A DX) e quello sostituito (A SX). Si nota infatti che le sedi delle fasce elastiche e del raschia olio sono attestate ad una distanza diversa tra cielo del pistone nonché risultano essere di numero diverso” (pag. 16 s. relazione
“Dal solo confronto fotografico si osserva la netta differenza geometrica fra il pistone originale (A DX)e quello sostituito (A SX).
FIGURA 15: CONFRONTO FRA IL PISTONE SOSTITUITO DA PL E QUELLI D'ORIGINE”).
È, quindi, evidente che l'appellante era stata nelle condizioni di doversi accorgere che il pistone che andava a sostituire era diverso, per forma e per peso, da quelli rimanenti e, pertanto, usando la dilegenza richiesta con riguardo alla natura della attività esercitata (art. 1176c. 2 c.c.), avrebbe dovuto accertarsi autonomamente se tale pistone avesse potuto funzionare insieme agli altri tre, a prescindere dalle rassicurazioni date dal fornitore, soggetto, peraltro, interessato alla vendita del pezzo (v.
Cassazione civile sez. II, 29/10/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 29/10/2021), n.30777 nella quale si legge: “questa Corte ha già avuto modo di affermare la responsabilità del prestatore d'opera che non rifiuti di fornire "opus" non corrispondente alla regola dell'arte, stante che costui per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'"opus" a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, ma, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, egli deve anche compiere tutte quelle attività ed opere che secondo il principio di buonafede e l'ordinaria diligenza dell'"homo eiusdem condicionis ac professionis" sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto;
pertanto, se il contratto d'opera ha ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere al fine di renderla funzionante non in modo precario;
né
a limitare l'oggetto delle sue prestazioni può valere la richiesta del committente di "voler risparmiare" (Sez. 2, n. 21421, 11/11/2004, Rv. 578007)”; v. anche Cassazione civile sez. II,
11/11/2004, (ud. 12/10/2004, dep. 11/11/2004), n.21421 per la quale “nel contratto d'opera il prestatore, a fronte del pagamento del corrispettivo, è obbligato ad eseguire l'opus dedotto in contratto secondo le previsioni concordate ed a regola d'arte, così che, in mancanza di una pattuizione espressa, che preveda in maniera puntuale ed esaustiva l'attività da svolgere, l'esatto adempimento dell'obbligo di esecuzione a regola d'arte comporta che il prestatore debba eseguire tutte quelle opere che, secondo il principio di buona fede (art. 1176 cc.) e la ordinaria diligenza dell'homo eiusdem condicionis ac professionis, sono funzionali al raggiungimento del risultato. E' evidente, perciò, che quando il contratto d'opera ha ad oggetto la riparazione ed il ripristino di una macchina non più funzionante il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi, imposti dalle conoscenze tecniche e dalle capacità che egli deve possedere, al fine di rendere il bene da riparare nuovamente funzionante in modo stabile e non precario. Non ha rilievo ai fini di una presunta limitazione dell'oggetto della prestazione dovuta dal prestatore d'opera la richiesta del committente di voler risparmiare”).
Inoltre, come già osservato dal Tribunale, il prestatore d'opera risponde anche dei danni che siano conseguenza del fatto dei propri ausiliari;
nel caso di specie della assicurazione, rivelatasi errata, ricevuta dal fornitore del pistone circa la sua intercambibilità (v. Cassazione civile sez. III,
14/02/2019, (ud. 05/02/2018, dep. 14/02/2019), n.4298 per la quale “Va per altro verso sottolineato come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ai sensi degli artt. 1228
e 2049 c.c., il debitore il quale nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004,
n. 4400; 3 Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorchè non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 11/12/2012, n.
22619; Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855)”).
Le considerazioni sopra svolte valgono anche con riferimento alle osservazioni del c.t.p. dd. Per_1
09.06.2023 formulate in occasione dei chiarimenti resi dal c.t.u. con la relazione del 08.06.2023.
La Corte osserva, infatti, che con tale ultima relazione il c.t.p. non ha fatto altro che ribadire quanto già affermato nelle precedenti osservazioni. In particolare ha affermato che le bronzine si sarebbero “fuse” a causa della mancata lubrificazione, senza, tuttavia, individuare, come invece ha fatto il c.t.u., la causa di tale mancata lubrificazione.
In particolare, la circostanza riportata dal c.t.p. per la quale “questa tipologia di motori, sono ben conosciuti perchè soggetti a fusione per problemi suoi di natura e non dovuti ad interventi maldestri”
è una mera allegazione del consulente, non suffragata da alcuna documentazione. Tale affermazione, peraltro, nel caso concreto è smentita dal fatto che i danni alle bronzine si sono manifestati solo dopo la sostituzione del pistone in una vettura ormai vetusta, immatricolata nel 2011 e che alla data della sostituzione del pistone aveva già percorso 310.000 km (v. sul punto dco. 2 parte appellante fatt. n.
364 del 10.12.2018 emessa in relazione al primo intervento oggetto di contestazione nella quale sono riportati i km percorsi dalla vettura).
Le considerazioni sopra esposte impongono il rigetto della richiesta dell'appellante di disporre c.t.u.
“che tenesse conto di tutte le risultanze tecniche e che indicasse le responsabilità nella causazione del danno” che, secondo l'appellante, doveva essere accertata “nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte, contraddittorio venuto meno a seguito della inconcepibile separazione dei giudizi operata dal Giudice su richiesta espressa dell'odierna appellata, nonostante la ferma opposizione dello scrivente patrocinio”.
Come osservato la c.t.u. svolta in sede di a.t.p. è completa, precisa e validamente argomentata, quindi pienamente condivisibile quanto alla individuazione della causa dei guasti.
L'appellante, inoltre, motiva la richiesta di nuova c.t.u. con la necessità di estendere il contraddittorio alla terza chiamata , la cui posizione è stata però stralciata dal giudice di primo Controparte_3 grado.
8.2. Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la mancata ammissione della prova per testi in ordine alle seguenti circostanze: i) la richiesta formulata da al proprio fornitore di parti Parte_1 di ricambio originali e/o compatibili con il motore del mezzo da riparare;
ii) l'essere stati gli interventi sul mezzo eseguiti a regola d'arte; iii) l'avere prospettato alla cliente due soluzioni del Parte_1 problema, tra loro alternative, cioè la sostituzione dell'intero blocco motore, soluzione antieconomica tenuto conto del valore della vettura, o la sostituzione dei soli pezzi diffettosi con altri originali o intercambiabili, soluzione quest'ultima scelta dalla appellata.
Il motivo di appello è infondato. Le circostanze oggetto della prova per testi dedotte dalla appellante sono irrilevanti atteso che, come già osservato, l'assicurazione ricevuta dal fornitore circa la intercambiabilità del pezzo di ricambio non esimeva dal verificare se in concreto il Parte_1 pistone, diverso dai tre rimanenti, fosse effettivamente intercambiabile, rispondendo il prestatore d'opera anche del comportamento dei propri ausiliari;
neanche la richiesta del cliente di voler risparmiare esime il prestatore d'opera dall'obbligo di eseguire la prestazione a regola d'arte (v. giurispudenza sopra già citata per la quale “nel contratto d'opera il prestatore, a fronte del pagamento del corrispettivo, è obbligato ad eseguire l'opus dedotto in contratto secondo le previsioni concordate ed a regola d'arte, così che, in mancanza di una pattuizione espressa, che preveda in maniera puntuale ed esaustiva l'attività da svolgere, l'esatto adempimento dell'obbligo di esecuzione a regola
d'arte comporta che il prestatore debba eseguire tutte quelle opere che, secondo il principio di buona fede (art. 1176 cc.) e la ordinaria diligenza dell'homo eiusdem condicionis ac professionis, sono funzionali al raggiungimento del risultato. E' evidente, perciò, che quando il contratto d'opera ha ad oggetto la riparazione ed il ripristino di una macchina non più funzionante il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi, imposti dalle conoscenze tecniche e dalle capacità che egli deve possedere, al fine di rendere il bene da riparare nuovamente funzionante in modo stabile e non precario. Non ha rilievo ai fini di una presunta limitazione dell'oggetto della prestazione dovuta dal prestatore d'opera la richiesta del committente di voler risparmiare”, così Cassazione civile sez. II,
11/11/2004, (ud. 12/10/2004, dep. 11/11/2004), n.21421; v. anche v. Cassazione civile sez. III,
14/02/2019, (ud. 05/02/2018, dep. 14/02/2019), n.4298 per la quale “Va per altro verso sottolineato come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ai sensi degli artt. 1228
e 2049 c.c., il debitore il quale nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004,
n. 4400; 3 Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorchè non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 11/12/2012,
n. 22619; Cass., 21/2/1998, n. 1883 Cass., 20/4/1989, n. 1855)”).
Infine, gli accertamenti condotti dal c.t.u., sempre per quanto sopra già osservato, hanno acclarato che non ha eseguito la prestazione a regola d'arte, con conseguente irrilevanza della Parte_1 prova testimoniale sul punto.
8.3. Con il terzo motivo l'appellante ha contestato che il Tribunale non aveva valutato la circostanza che il fornitore del pezzo di ricambio aveva personalmente visionato il motore ed aveva indicato la compatibilità dei ricambi forniti con quello specifico motore e che il mezzo aveva presentato, dopo il primo intervento, problematiche del tutto estranee ai lavori eseguiti da , omettendo di Parte_1 considerare le ipotesi avanzate dai c.t.p. nel corso dell'a.t.p..
Il motivo di appello è infondato per quanto già osservato in relazione ai due precedenti motivi di appello ai quali la Corte rimanda, evidenziando ulteriormente che , tranne che in Parte_1 occasione dell'ultimo guasto, era sempre intervenuta per riparare in garanzia il mezzo, così riconoscendo la propria responsabilità. 8.4. Con il quarto motivo l'appellante ha contestato l'errata determinazione della voce di danno a titolo di assicurazione non goduta, quantificata dal Tribunale in euro 2.200,00, “confondendo i dati indicati nelle perizia dell'ing. , in cui l'assicurazione non goduta veniva quantificata in CP_5 euro 129,00, mentre il deprezzamento del veicolo (voce rideterminata in ribasso dal Giudice di prime cure) veniva quantificato in euro 2200,00”.
L'appellante ha rappresentato che correttamente il c.t.u. aveva limitato ad euro 129,00 il danno per l'assicurazione non goduta, pari al fermo accertato di soli 36 giorni.
Il motivo di appello è fondato. Co La Corte osserva che il c.t.u. ha quantificato i danni cagionati da a P. nei seguenti Parte_1 termini:
PER MANCATO UTILIZZO DELLA VETTURA (CIRCA 12.866,00 IVA ESCLUSA 13 MESI) A 33
€/GG
BOLLO NON GODUTO 389.75 €
ASSICURAZIONE NON GODUTA 129,00 €
DEPREZZAMENTO 2.200 €
FERMO TECNICO PER RIPARAZIONE (7GG)*45 €/GG 315,00 €
(COSTO AUTO SOSTITUIVA C/O
[...]
) Controparte_8
TOTALE 15.909,75 €
Co Le conclusioni del c.t.u. sono state condivise da P..
Infatti, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado, poi trasformato in rito ordinario, B. e P., preso atto che il c.t.u. aveva determinato l'ammontare dei danni nei termini sopra riportati, ha concluso chiedendo la condanna di al risarcimento del danno come Parte_1 quantificato dal c.t.u., il quale, come correttamente rilevato dall'appellante, aveva riconsciuto la somma di euro 129,00 a titolo di assicurazione non goduta (v. pag. 13 del ricorso nel quale si legge:
- “relativamente alla quantificazione del nocumento patrimoniale subito da parte ricorrente per la prolungata indisponibilità dell'autovettura siccome imputabile a parte resistente, il CTU ha indicato i seguenti importi;
PER MANCATO UTILIZZO DELLA VETTURA- (CIRCA 13 MESI) A 33 €/GG 12.866,00 escl.
IV
BOLLO NON GODUTO 389.75 €
ASSICURAZIONE NON GODUTA 129,00 €
DEPREZZAMENTO 2.200 € TECNICO PER RIPARAZIONE (7GG) *45 €/GG (COSTO AUTO SOSTITUIVA C/O CP_9
) 315,00 € Controparte_8
TOTALE 15.909,75 €”.
Contrariamente a quanto allegato dall'appellato, inoltre, il Tribunale ha liquidato equitativamente la sola voce di danno inerente al mancato utilizzo del veicolo, disconstandosi al ribasso sul punto dalle conclusioni del c.t.u., decisione non impugnata da quindi non si comprende la lagnanza della CP_1 convenuta laddove ha osservato che l'assicurazione non goduta era stata soltanto uno dei parametri assunti dal Tribunale per effettuare una valutazione equitativa del danno risarcibile, quantificato da ultimo nella modesta cifra di euro 3.389,75.
La sentenza di primo grado, pertanto, deve essere riformata nella parte in cui il Tribunale ha quantificato il danno per mancato godimento della assicurazione in euro 2.200, invece che in euro
129,00, come chiesto dalla ricorrente B. e P. sulla base degli accertamenti compiuti dal c.t.u..
8.5. Con il quinto e ultimo motivo l'appellante, premesso che le riparazioni oggetto di causa erano state effettuate nel mese di dicembre 2018 e nel mese di gennaio 2020, con conseguente operatività delle polizze dimesse in atti, ha contestato che i danni oggetto della richiesta di risarcimento non si limitavano alle sole parti direttamente oggetto di riparazione (il motore), ma anche a quelli derivanti
“dall'attività svolta dal riparatore, ricompresi nella voce “responsabilità civile” nel contratto di assicurazione”.
Il motivo di appello è infondato.
La Corte osserva che, come sopra esposto, il c.t.u. ha accertato che i guasti della autovettura susseguitisi a partire dal mese di marzo 2019 erano la conseguenza del primo intervento effettuato da consistente nella sostituzione di un pistone con altro pistone “diverso” non Parte_1 intercambiabile. Ai fini dell'accertamento della data di esecuzione dei lavori soccorre la fattura n.
777/2018 emessa il 30.11.2018 da nei confronti di dalla quale risulta Controparte_3 Parte_1 che il pistone era stato fornito ad con ddt. 440 del 29.11.2018 (v. doc. 8 ), Parte_1 Parte_1 pertanto, solo a partire da tale data aveva potuto provvedere alla sostituzione del pistone Parte_1 della vettura con quello fornito da , consegnando poi la vettura alla B. e P. nel Controparte_3 mese di dicembre 2018, circostanza non contestata in giudizio e risultante dalla fattura n. 634/2018 Co emessa il 10.12.2018 da nei confronti di P. per i lavori effettuati sul mezzo (v. doc. Parte_1
2 ): Parte_1
Risulta, pertanto, documentalmente provato che i lavori erano stati eseguiti nel periodo di efficacia della della polizzza n. 1/2325/87/156839632 vigente dal 18.11.2018 al 18.11.2019 (doc. 7
). Parte_1 Quanto all'oggetto della garanzia, come già rilevato dal Tribunale, la polizza non comprende i danni
“alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse”; i danni “da mancato uso o disponibilità del Co veicolo”, quindi proprio i danni oggetto della domanda risarcitoria avanzata da P. nei confronti di (v. art. 10.2.3. lett. b) condizioni del contratto doc. 2B . Parte_1 CP_4
Sul punto non coglie nel segno l'appellante laddove ha lamentato che “In realtà i danni lamentati dall'appellata non si limitano alle sole parti direttamente oggetto di riparazione (il motore), ma anche a quelli derivanti dall'attività svolta dal riparatore, ricompresi nella voce “responsabilità civile” nel contratto di assicurazione (v. doc. n. 15 memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del
05.06.2024)”, doglianza che esaurisce il motivo di appello. La Corte osserva che la clausola contrattuale soprariportata esclude dalla copertura assicurativa proprio i danni arrecati direttamente all'oggetto della riparazione dal riparatore con la sua attività, cioè quelli oggetto di causa.
Per le svolte considerazioni, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, la sentenza impugnata va parzialmente riformata quanto all'ammontare del danno di cui al capo c) del dispositivo Co che deve risarcire a P. che deve essere ridotto alla somma di euro di euro 1318,75 Parte_1 così calcolato: euro 3.389,75 euro, pari all'ammontare del danno liquidato dal Tribunale, meno euro
2071,00, pari alla differenza tra euro 2.200,00, somma liquidata dal Tribunale a titolo di mancato godimento della assicurazione, e la diversa somma di euro 129,00, accertata dal c.t.u. e chiesta dalla stessa appellata con la domanda introduttiva del giudizio a titolo di danno per il mancato godimento della assicurazione.
Dato l'esito del giudizio, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore della terza chiamata liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel Controparte_10 valore tra € 26.001,00 ed € 52.00,00, in considerazione della soccombenza (fase introduttiva, fase di studio, fase di trattazione, compresa l'udienza per la sospensiva, e fase decisoria per complessivi euro
9.991,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge), escluso l'aumento del 30% per la pluralità delle parti avendo nella comparsa di CP_6 costituzione e risposta preso posizione solo con riferimento all'oggetto della domanda di manleva (v.
f. 3 comparsa nella quale si legge: “Limitando la presente disamina al rapporto che interessa
l'esponente, ovverosia quello di garanzia per la RCT invocato dall'appellante”).
Quanto alle spese di lite inerenti all'appello proposto da nei confronti di tenuto Parte_1 CP_1 conto dell'accoglimento del solo quarto motivo di appello, essendo per i restanti motivi l'appellante soccombente, le spese di entrambi i gradi devono essere compensate nella misura di un quinto, pertanto, l'appellante deve essere condannata alla rifusione a favore di quanto al primo grado CP_1 della somma di euro 936,00 per il procedimento di a.t.p. (compenso determinato secondo i minimi, in ragione della non particolare complessità dell'accertamento, euro 1.170,00 ridotto di 1/5) e della somma di euro 4061,60,00 per il giudizio di merito (compenso determinato secondi i medi, euro
5.077,00, ridotto di 1/5); quanto al secondo grado della somma di euro 4.647,20 (compenso determinato secondo i medi euro 5.809, ridotto di 1/5), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge per tutti i compensi, compensi calcolati sulla base dello scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000,00 determinato sulla base del decisum.
L'appellata, infine, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore della terza chiamata in quanto soccombente, pari ad euro Controparte_2
5.809,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge, compensi calcolati sulla base dello scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000,00 determinato sulla base del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...] nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
- accoglie il quarto motivo di appello e, per l'effetto, ridetermina la somma liquidata dal
Tribunale al capo c) della sentenza impugnata nella minor somma di euro 1318,75;
- rigetta gli altri motivi di appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in Controparte_2 complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad
IVA e CPA come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, compensate per un quinto in favore dell'appellata Controparte_1 che liquida quanto al primo grado in euro 936,00 per il procedimento di a.t.p. e in euro
[...]
4061,60,00 per il giudizio di merito;
quanto al secondo grado in euro 4.647,20, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge per tutti i compensi
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 01.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 269/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA
con l'Avv. Enrica Lucchin del Foro di Udine Parte_1
e con l'Avv. Valentino Tornaboni
-APPELLANTE-
CONTRO
con l'Avv. Enrico Guglielmucci del Foro di Trieste;
Controparte_1
-APPELLATA-
E CONTRO
, con l'Avv. Luca Vecchioni del Foro di Trieste Controparte_2
-APPELLATA ER TA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 787/2024 emessa nel giudizio rg. n. 2303/2021.
Causa iscritta a ruolo il 31.07.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante Parte_2
accogliersi l'appello di e per l'effetto, in riforma
[...] Parte_1 della sentenza n. 787/2024, emessa dal Tribunale di Udine, Sezione Civile, Dott. Gianmarco Calienno, in data 23.07.2024, pubblicata in pari data, comunicata in data 25.07.2024, non ancora notificata, accogliere tutte le conclusioni formulate nella memoria di costituzione e risposta del
15.10.21, ribadite nell'atto di chiamata in causa dei terzi d.d.
5.11.21 e riformulate - a seguito della separazione del presente giudizio da quello n. 1173/22 R.G. pendente tra l'odierna resistente e l'ulteriore terza chiamata - nella memoria di cui all'art. 183, VI comma n. 1, c.p.c. d.d. 5.05.22, che qui si riportano: “respingersi le domande tutte avanzate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità della resistente, Parte_1
, nella causazione del danno lamentato dalla ricorrente, accertare e dichiarare che la
[...] responsabilità stessa risulta essere ascrivibile alla e, conseguentemente Controparte_3 condannare quest'ultima al risarcimento delle somme eventualmente riconosciute alla ricorrente, tenendo manlevata la resistente da qualsivoglia esborso.
In ogni caso, accertata e dichiarata la sussistenza della copertura assicurativa, condannare la
[...]
a tenere manlevata la resistente nei limiti della polizza stipulata Controparte_4 Parte_1 ed azionata nel presente giudizio.
Condannarsi l'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. – Condannarsi
l'appellata e la terza chiamata alla restituzione delle somme tutte loro versate nelle more del presente giudizio in ottemperanza a quanto stabilito nella sentenza impugnata.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione delle istanze non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto d'appello e, nello specifico, le istanze tutte contenute nella memoria di data 05.06.2022, che qui si riportano integralmente: “Si insiste, inoltre, per l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli (da intendersi preceduti dalla locuzione
“vero che”) indicando quali testimoni su tutti i capitoli la sig.ra , il sig. , il Tes_1 Tes_2 perito , l'ing. e il sig. da sentirsi anche ad Persona_1 Persona_2 Testimone_3 eventuale prova contraria:
1) il sig. nel mese di ottobre 2018, dopo aver verificato il problema che presentava la Parte_1 vettura Mercedes 220CDI di proprietà della ha proposto al sig. due Controparte_1 Pt_3 possibili soluzioni;
2) la prima soluzione prevedeva la sostituzione del solo pistone difettoso con uno riconvenzionato;
3) la seconda soluzione prevedeva la sostituzione dell'intero motore;
4) relativamente alla seconda ipotesi il sig. indicava al sig. che il costo avrebbe Pt_1 Pt_3 superato il valore dell'autovettura;
5) il sig. richiedeva che si procedesse con la soluzione meno costosa (quella che prevedeva Pt_3 la sostituzione del solo pistone difettoso con altro riconvenzionato); 6) l'autovettura in oggetto ha continuato ad essere utilizzata dalla ricorrente nel periodo intercorrente tra il primo intervento (ottobre/dicembre 2018) e l'ultimo recupero autostradale
(gennaio 2020); Co 7) il contachilometri della vettura Mercedes 220 CDI di proprietà della in data CP_1
10.12.2018 indicava la percorrenza di 310.000 Km (come da fattura che si esibisce al teste);
8) tale dato è stato dal teste personalmente indicato nel documento fiscale previa verifica del contachilometri dell'autovettura; (teste ) Tes_1
9) la vettura Mercedes 220 CDI di proprietà della in data 26.06.2019 (al cambio Controparte_1 olio e filtro) aveva percorso Km 322.000, come si evince dalla targhetta posta sulla portiera esaminata dal teste;
10) nel mese di gennaio 2020 il contachilometri della Mercede 220 CDI di proprietà della
[...] indicava la percorrenza di Km 339.311 come da fotografia scattata dalla sig.ra CP_1 [...] che si esibisce al teste;
Tes_1
11) tra ottobre 2018 e gennaio 2020 la Mercedes ha percorso quasi Km 30.000;
12) il sig. ha concordato personalmente con il sig. la tipologia ed i costi Parte_4 Parte_1 delle riparazioni da effettuare senza richiedere alcun preventivo scritto;
13) la rottura delle turbine è stata verificata dopo l'apertura del motore;
14) le stesse turbine sono state sostituite con ricambi revisionati;
15) le turbine rotte sono state date in rotazione al posto di due già pronte all'uso fornite dal ricambista di fiducia dell' , la di Tavagnacco;
16) dopo la Parte_1 Controparte_3 sostituzione delle turbine, nel momento della messa in moto del mezzo, si è potuto verificare che sussisteva un ulteriore danno;
17) ciò ha comportato la revisione di quattro iniettori e la sostituzione di un pistone;
18) su indicazione della si è provveduto a “recuperare” bulloneria, tubazioni e fascetteria funzionanti Controparte_3 ed indipendenti dai danni riportati dal motore;
19) il sig. all'epoca dichiarava di essersi informato presso una rivendita Mercedes su Pt_3 quale potesse essere il costo per la sostituzione dell'intero motore e che, a fronte della riposta ottenuta, riteneva economicamente conveniente sostituire solo alcuni pezzi;
20) la Mercedes, sin dal mese di febbraio 2020, si trovava presso il capannone della ricorrente ad
Amaro;
21) la fornisce da diversi anni ricambi alla senza che si Controparte_3 Parte_1 siano mai verificati casi analoghi a quello in esame;
22) la fornitrice è una primaria azienda del settore, iscritta alla FIR (federazioni italiana rettificatori) e specializzata in rettifiche di motori da competizione;
23) ad ottobre 2018, non appena si è presentato il primo problema, l' ha Parte_1 contattato il sig. della;
Testimone_3 Controparte_3
24) quest'ultimo si è recato presso la società resistente, ha preso visione delle parti del motore della vettura di proprietà della ricorrente ed ha concordato di fare verifiche su tutte le parti interessate, prelevando i gruppi pistoni/bielle;
25) la ha fornito alla resistente i ricambi da utilizzare per i lavori di riparazione;
Controparte_3
26) il sig. , dopo aver ricevuto rassicurazioni sulla conformità dei pezzi ricevuti, ha Parte_1 provveduto al riassemblaggio del motore utilizzando il materiale fornitogli dalla Controparte_3
[...
27) la vettura, riconsegnata alla proprietaria in data 10 dicembre 2018 ha circolato senza che venissero segnalate anomalie sino al mese di marzo 2019;
28) nel corso dell'anno 2019 il sig. , su chiamata della dipendente della società Parte_1 ricorrente, che si trovava ferma a Trieste, ha riparato la chiave elettronica del mezzo;
29) il 13 agosto 2019 la vettura subiva un guasto alla valvola VO Steerin codice
A2214600184;
30) in 7/8 ottobre 2019 veniva riparata la vaschetta serbatoio di compensazione del liquido di raffreddamento del motore;
31) nel mese di maggio 2019 il motore subiva un nuovo guasto ed in tale occasione il sig. Pt_1 contattava nuovamente la ed invitava il sig. a raggiungerlo presso la Controparte_3 Tes_3 propria officina per esaminare il motore;
32) in tale occasione il sig. prelevava il basamento motore con relative componenti Tes_3
(bielle, pistoni, albero) e li trasportava presso la sede della Controparte_3
33) il successivo 5 giugno 2019 quest'ultima forniva un nuovo basamento Mercedes OM651;
34) i costi di smontaggio dei componenti del blocco e le spese di rettifica dell'albero motore, il controllo delle bielle ed il lavaggio dei componenti venivano addebitati da Controparte_3 all' ; Parte_1
35) in tale occasione gli elementi venivano verificati e rettificati dalla senza Controparte_3 sollevare alcuna obiezione circa l'utilizzabilità del pistone già sostituito;
36) in data 30 gennaio 2020 l'auto veniva riportata nuovamente in officina ed il motore andava in moto regolarmente;
37) in tale occasione l'auto veniva spostata all'interno del piazzale dell'officina senza alcun ausilio;
38) con l'aumentare della temperatura interna del motore venivano uditi rumori che richiedevano la necessità di un intervento ispettivo”. Si richiamano altresì le osservazioni del perito datate 09.06.23, depositate in data 12.06.23 in Per_1 uno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. Co Per parte appellata Controparte_1 rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Udine dd. 23.07.2024 perché inammissibile ed infondato;
condannare lla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Per parte appellata Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE Respingersi l'appello promosso dall'appellante, giacché inammissibile e/o infondato e/o del tutto indimostrato.
Spese di lite integralmente rifuse.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. d'ora in avanti ha adito il Tribunale di Udine con ricorso ex art. CP_1 Parte_5 CP_1
702 bis c.p.c. rappresentando di avere stipulato nel mese di ottobre 2018 con l'
[...]
(d'ora in avanti ) contratto di prestazione d'opera avente ad oggetto Parte_1 Parte_1 la riparazione del motore della autovettura di proprietà modello Mercedes 220 CDI targata EP896RA.
La ricorrente, in particolare, ha dedotto che non le era stato fornito un preventivo scritto e che la controparte le aveva assicurato la risoluzione del guasto.
La vettura era stata riconsegnata alla proprietaria nel mese di dicembre 2018 e per la riparazione la ricorrente aveva pagato il corrispettivo di euro 7.300,00.
Ha proseguito B. e P. lamentando che l'intervento eseguito dalla resistente non era stato risolutivo;
infatti, tra il 29.03.2019 ed il 13 ottobre 2019 la vettura aveva subito sei guasti al motore, con conseguenti interventi in garanzia da parte della Autofficina. Anche in occasione dell'ultimo guasto del 30.01.2020 l' aveva provveduto al recupero del mezzo rifiutandosi, tuttavia, di Parte_1 provvedere alla sua riparazione.
Ha proseguito la ricorrente rappresentando che era stata esperita la procedura per accertamento tecnico preventivo, promossa dalla in data 20.10.2020 a seguito del fallimento delle trattative CP_1 per addivenire alla soluzione della controversia.
In sede di a.t.p., svoltasi anche in contraddittorio con terza chiamata dall' , il CP_2 Parte_1
c.t.u. ing. aveva accertato che: Controparte_5
“Il mezzo oggetto di perizia è gravato dalla presenza di un guasto al gruppo motopropulsore. Il danno consiste nel danneggiamento delle bronzine di banco, degli anelli di tenuta e della pompa dell'olio. Sono anche alterate tutte le superfici di contatto entro le quali scorrono i pistoni. Per poter emendare il vizio è necessario sostituire l'intero motore”. “Le cause del guasto sono da ricercare nell'utilizzo di un pistone inidoneo (!!). E' stato infatti accertato che il Sig. (convenuto) ha sostituito uno dei quattro pistoni con altro diverso Parte_1 per forma e peso”.
“La responsabilità è da ricercare sia nel fornitore della parte che ha venduto il pistone assicurando che lo stesso fosse intercambiabile, sia nel convenuto che avrebbe dovuto, ad avviso dello scrivente, provvedere a sostituire tutti e quattro i pistoni, se si fosse accorto che il pistone fornito era diverso rispetto agli altri tre.”
“A fronte di un valore commerciale del veicolo di circa 5.100 euro, la stima per le opere necessarie per l'eliminazione del vizio è compresa fra 7.200 euro (motore revisionato, lavoro eseguito in autofficina generica a regola d'arte con garanzia sul funzionamento) e 13.400 € circa se il lavoro venisse eseguito presso Concessionaria Mercedes Benz, sostituendo il motore con nuovo proveniente da Mercedes Benz)”
Il C.t.u. aveva quantificato il danno patrimoniale riportato dalla ricorrente in complessivi euro
15.909,75, di cui euro 12.866,00 per mancato utilizzo della vettura (circa 13 mesi a 33 euro al giorni); euro 389,75 per spese di bollo;
euro 129,00 per spese di assicurazione;
euro 2.200 per deprezzamento;
euro 315,00 per fermo tecnico per riparazione (7 giorni, per 45 euro al giorno, costo auto sostitutiva c/o Mercedes Benz di pari valore).
Ha, quindi, concluso la ricorrente chiedendo che il Tribunale, previo accertamento del grave inadempimento della resistente, dichiarasse la risoluzione del contratto d'opera con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni quantificati nella misura di euro 21.009,75 (oltre iva se dovuta), di cui euro 5.100,00, quale importo inferiore tra il valore commerciale attuale del veicolo ed il maggior costo della riparazione accertato dal c.t.u., oltre euro 7.335,74 per spese del consulente di parte.
2. Costituendosi in giudizio ha, preliminarmente, chiesto di essere autorizzata alla Parte_1 chiamata in causa di e di fornitrice del pezzo di ricambio che Controparte_2 Controparte_3 il CTU aveva ritenuto essere la causa dei danni subiti dall'autovettura di proprietà della ricorrente.
- La Corte dà atto sin d'ora che il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa di entrambe le società, tuttavia con ordinanza resa all'udienza del 05.04.2022 ha disposto la separazione della causa relativa al rapporto processuale NU . - CP_3
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda rappresentando di avere, in occasione CP_ del primo intervento dell'ottobre/dicembre 2018, proposto alla P. due possibili soluzioni per la riparazione del mezzo, ossia la sostituzione del solo pistone difettoso con uno riconvenzionato e meno costoso o la sostituzione dell'intero motore per un prezzo superiore al valore commerciale del veicolo.
La ricorrente aveva scelto la soluzione meno costosa.
Ha, quindi, osservato la convenuta che il rimedio proposto era stato corretto, dal momento che l'autovettura era stata utilizzata avendo percorso nel periodo tra il primo intervento dell'ottobre/dicembre 2018 e l'ultimo recupero stradale del gennaio 2020 quasi 30.000 km.
Quanto all'ultimo recupero del mezzo nel gennaio 2020, la convenuta ha dedotto di non avere potuto accertare le ragioni della problematica esistente atteso che la la sig.ra , dipendente Testimone_4 della società ricorrente ed utilizzatrice del mezzo, aveva dichiarato che l'avrebbe fatta trasportare in Co Slovenia per venderla nello stato di fatto in cui si trovava. Solo con missiva del 05.06.2020 B. e aveva comunicato che il mezzo era ancora fermo.
Quanto agli accertamenti svolti dal c.t.u. in sede di a.t.p., la convenuta ha rappresentato che l'ing. aveva riscontrato che “non vi è dubbio pertanto che abbia acquistato un pistone CP_5 Parte_1 che secondo quanto previsto dal fornitore risultava intercambiabile con quelli originali” (pag. 19 della perizia) ed aveva affermato che “non vi è dubbio che la causa principale del guasto è l'utilizzo di un pezzo di ricambio (inadeguato) per il motore oggetto di riparazione. La responsabilità è pertanto da ricercare nel fornitore ( che ha fornito tal ricambio garantendo Controparte_3 che lo stesso fosse intercambiabile” (pag. 20 della perizia).
Il c.t.u., pertanto, non solo aveva evidenziato la buona fede della resistente, ma aveva indicato nel fornitore del pezzo il soggetto che doveva ritenersi responsabile del guasto della autovettura.
Ha, quindi, osservato la resistente che l'ulteriore affermazione del CTU, secondo il quale il sig. Pt_1
avrebbe dovuto procedere alla sostituzione di tutti e quattro i pistoni, era però accompagnata
[...] dall'inciso “se si fosse accorto che il pistone fornito era diverso rispetto agli altri tre”, circostanza della quale non vi era prova in atti.
Non solo, ma dalle osservazioni depositate dal CTP della Compagnia assicuratrice, ing. , era Per_2 emerso che le differenze tra il pistone sostituito e gli altri installati sulla vettura risultavano
“impercettibili per i sensi umani, richiedono accurate misurazioni di precisione per essere rilevate, misurazioni che non hanno motivo di essere effettuate da parte dell' dal momento che il Pt_6 pistone veniva garantito dal fornitore come intercambiabile con quelli originali”, misurazioni che erano state effettuate dal CTU dopo lo smontaggio del motore.
Infine, la resistente ha evidenziato che alla quale si era rivolta per la fornitura Controparte_3 del pistone, era una primaria azienda del settore, iscritta alla FIR (federazioni italiana rettificatori) e specializzata in rettifiche di motori da competizione (che, ovviamente, richiedevano precisione assoluta). Nel caso in esame, il sig. della si era recato presso la Testimone_3 Controparte_3 società resistente, aveva preso visione delle parti del motore della vettura ed aveva concordato di effettuare verifiche su tutte le parti interessate, prelevando i gruppi pistoni/bielle e con d.d.t n. 1434/18 aveva fornito alla resistente i ricambi da utilizzare per i lavori di riparazione. Quindi, la resistente, dopo aver nuovamente ricevuto rassicurazioni sulla conformità dei pezzi ricevuti, aveva provveduto al riassemblaggio del motore utiizzando il materiale fornitogli dalla . Controparte_3
Quanto alle conclusioni del c.t.u., ha contestato che il proprio consulente di parte aveva Parte_1 espresso le proprie perplessità, riscontrando la possibile sussistenza di almeno tre diverse ipotesi, nessuna delle quali, però, riconducibile all'operato della resistente, neppure a titolo di colpa o per violazione di regole dell'arte.
Infine, la resistente ha contestato analiticamente le singole voci di danno sia in punto sussistenza che quantificazione fattane dal c.t.u., evidenziando, in ogni caso, che la stessa si era offerta di riparare il veicolo procedendo alla sostituzione del gruppo motore.
3. Si è costituita condividendo le argomentazioni svolte dalla quanto alla Controparte_2 Parte_1 insussistenza della propria responsabilità per il guasto al motore della vettura evidenziando, in particolare:
- che B. e P. aveva dato espresso incarico alla Autofficina di procedere alla riparazione unicamente con la sostituzione di un solo pistone, rifiutando ogni diversa soluzione perché all'evidenza antieconomica;
- che non avrebbe potuto accorgersi che il pistone oggetto di ricambio era diverso dagli Parte_1 altri che non dovevano essere sostituiti, tenuto conto che tale pistone, come accertato dal c.t.u., “era di fatto intercambiabile con gli altri originali così come prescritto dalla scheda tecnica che lo scrivente ha recuperato presso il fornitore del ricambio.” (pag. 30 della relazione di ATP)” e che, come esposto dal proprio c.t.p. di parte, le differenze geometriche e di forma del pistone
“intercambiabile” installato dalla resistente erano del tutto impercettibili all'occhio umano.
In subordine, la terza chiamata ha contestato analiticamente le singole voci di danno oggetto della domanda avanzata da B. e P..
Infine, ha chiesto il rigetto della domanda di manleva per le seguenti ragioni. CP_2
aveva dimesso in atti due polizze: Parte_1 la prima - n. 1/2325/87/156839632 - dal 18.11.2018 al 18.11.2019; la seconda - n. 1/2325/87/169462807 - invece, dal 02.12.2019 al 18.11.2020; senza precisare su quale delle due aveva fondato la propria domanda di manleva.
In ogni caso, ha dedotto che la seconda polizza non era rilevante, atteso che il contratto CP_4
d'opera era stato pacificamente concluso nel mese di ottobre 2018 e che la riparazione contestata era stata eseguita nello stesso anno, quindi, in epoca innegabilmente precedente alla sua vigenza. Con riferimento alla prima polizza, con decorrenza dal 18.11.2018, ha contestato che non era CP_4 dato conoscere quando esattamente il pistone era stato sostituito, tenuto conto che il contratto era stato stipulato nel mese di ottobre 2018, quindi prima della vigenza della polizza.
Quanto all'oggetto del contratto di assicurazione, ha contestato che, se era vero che era CP_2 prevista la garanzia per la Responsabilità civile postuma degli autoriparatori (Art. 10.2.1 lett. a, pag.
79 doc. 2B) dell'esponente), tuttavia l'oggetto di tale copertura era delimitato a mente del successivo art. 10.2.3. (Esclusioni specifiche), in base al quale “Per le garanzie di seguito indicate,
a) Responsabilità civile postuma degli autoriparatori (Vedi Art. 10.2.1 lett. a)
b) Responsabilità civile - Danni ai veicoli in lavorazione (Vedi Art. 10.2.1 lett. b)
l'Assicurazione non comprende i danni:
• alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
…
• da mancato uso o disponibilità del veicolo;
• derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati” (pag. 80 doc. 2B)
. CP_2
Ha concluso, quindi, la terza chiamata nel senso che, per quanto sopra riportato, nel caso in esame non sussisteva la copertura assicurativa, essendo i danni per cui si discute estranei all'oggetto di garanzia, con la precisazione che analoghe limitazioni dell'oggetto erano previste anche nella seconda polizza, quella avente decorrenza dal 02.12.2019 al 18.11.2020 - (pag. 87 e 88 doc. 3B)
. CP_4
4. Con la sentenza appellata il Tribunale, dato atto della disposta trasformazione del rito, ha accolto la domanda attorea, rigettando la domanda di manleva.
Il giudice di prime cure ha ritenuto di condividere le conclusioni alle quali era giunto il c.t.u. in sede di a.t.p., il quale aveva individuato l'origine dell'ennesimo guasto, che aveva causato l'arresto del veicolo nel gennaio 2020, nella sostituzione di un pistone del blocco motore con un ricambio non intercambiabile in occasione del primo intervento di riparazione dell'ottobre 2018.
Quanto alla responsabilità della , il Tribunale ha evidenziato che il prestatore d'opera nella Parte_1 esecuzione del contratto era responsabile anche della condotta degli ausiliari di cui si fosse eventualmente avvalso.
Quanto all'oggetto del contratto, il Tribunale ha ritenuto che era tenuta ad effettuare tutti Parte_1 gli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che il professionista doveva avere per rendere funzionante l'autovettura; né l'oggetto della prestazione poteva essere limitato dalla richiesta del committenete di “voler risparmiare” (Cass. 21421/2004).
La convenuta , pertanto, avrebbe dovuto accertarsi in modo autonomo che il pezzo di Parte_1 ricambio fosse effettivamente idoneo allo scopo.
Stante la gravità dell'inadempimento, la domanda di risoluzione del contratto era fondata con conseguente obbligo della convenuta di restituire il corrispettivo pagato dalla attrice pari ad euro
5.983,51 (iva esclusa), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto al domanda di risarcimento del danno, il giudice di prime cure ha condiviso la conclusione del c.t.u. che aveva stimato il valore del veicolo alla data del mese di ottobre 2018 in euro 1.100,00 ed ha, conseguentemente, stimato il danno per il fermo del mezzo in complessivi euro 1.300,00 (pari a 100 euro al mese per 13 mesi).
Sempre in relazione al periodo di fermo del mezzo, il Tribunale ha ritenuto sussistente il danno per il bollo e l'assicurazione pagati, pari rispettimente ad euro 389,75 e ad euro 2.200,00.
Quanto alla domanda di manleva, il Tribunale, premesso che la polizza in essere al momento della condotta dannosa posta in essere dalla convenuta era quella avente decorrenza dal 18.11.2018 al
18.11.2019, ha ritenuto che i danni al motore oggetto di riparazione;
quelli da mancato uso e disponbilità del veicolo fossero esclusi dalla garanzia assicurativa in quanto rientranti nelle specifiche esclusioni previste dall'art. 10.2.3 delle condizioni del contratto.
Il Tribunale, pertanto, ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento di;
ha Parte_1
Co condannato a restituire a P. il corrispettivo pagato pari ad euro 5.983,51, iva esclusa, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
ha condannato al risacimento del danno Parte_1 cagionato a B. e P. quantificato in euro 3.389,75, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
ha rigettato la domanda di manleva;
ha condannato alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_1
Co di P. e di CP_6
5. Avverso la sentenza ha proposto appello articolato in cinque motivi. Parte_1
5.1. Mancata ammissione della c.t.u. ed errata e parziale interpretazione delle risultanze tecniche dell'a.t.p..
ha lamentato che il Tribunale aveva fatto fare proprie le conclusioni del c.t.u. in sede di Parte_1
a.t.p. limitatamente alla individuazione della causa del danno subito dal veicolo nel gennaio 2020, senza considerare le diverse conclusioni alle quali erano giunti i consulenti tecnici di parte e senza accogliere la richiesta di disporsi c.t.u. “che tenesse conto di tutte le risultanze tecniche e che indicasse le responsabilità nella causazione del danno” che, secondo l'appellante, doveva essere accertata “nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte, contraddittorio venuto meno a seguito della inconcepibile separazione dei giudizi operata dal Giudice su richiesta espressa dell'odierna appellata, nonostante la ferma opposizione dello scrivente patrocinio”.
5.2. Mancata ammissione della prova testimoniale su circostanze fondamentali.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva ritenuto non provato che avesse chiesto Parte_1
a di fornire parti di ricambio originali e/o compatibili nonostante la Controparte_3 circostanza fosse stata oggetto di richiesta di prova testimoniale, non sussistendo alcun limite alla prova orale sul punto.
Analogamente, il Tribunale aveva errato nel non ammettere la prova per testi avente ad oggetto Co l'illustrazione fornita da a P. delle due soluzioni alternative: una, la più costosa e Parte_1 radicale, costituita dalla sostituzione dell'intero blocco motore, soluzione però antieconomica in ragione del ridotto valore dell'autovettura; l'altra consistente nella sostituzione dei soli pezzi difettosi Co con altri originali e/o intercambiabili, soluzione quest'ultima scelta da P..
5.3. Errata valutazione delle circostanze emerse o da ritenersi pacifiche.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva valutato il fatto che il fornitore dei pezzi aveva personalmente visionato il motore, prelevandone la parte malfunzionante, ed aveva successivamente indicato la compatibilità dei ricambi forniti con quello specifico motore.
Ancora il Tribunale non aveva considerato che la vettura dopo la riparazione aveva presentato molteplici problematiche, del tutto estranee al primo intervento della . Secondo Parte_1
l'appellante tale circostanza avrebbe dovuto indurre il Tribunale a meglio valutare le ipotesi avanzate nel corso dell'a.t.p. dai tecnici di parte, che avevano attribuito il danno lamentato dalla appellata a cause estranee all'operato della . Parte_1
5.4. Errata determinazione delle voci di risarcimento.
L'appellante ha evidenziato che il Tribunale aveva errato nel quantificare in euro 2.200,00 il risarcimento a titolo di assicurazione non goduta. Infatti, tale somma era stata dal c.t.u. imputata al deprezzamento del veicolo (voce rideterminata al ribasso dal giudice di prime cure), mentre il danno consistente nella assicurazione non goduta era stato quantificato dal c.t.u. in euro 129,00.
Alla appellata, pertanto, era stato liquidato un maggior danno non dovuto di oltre 2.000,00 euro.
5.5. Sul rigetto della domanda di manleva.
L'appellante ha, preliminarmente, rappresentato che aveva effettuato riparazioni sul Parte_1 veicolo nel mese di dicembre 2018 e nel mese di gennaio 2020, periodi ricoperti rispettivamente dalla prima e dalla seconda polizza dimessa in atti.
Quanto all'oggetto del contratto di assicurazione, l'appellante ha evidenziato che i danni lamentati dalla appellata non erano limitati alle sole parti direttamente oggetto di riparazione (il motore) ma anche a quelli derivanti dall'attività svolta dal riparatore ricompresi nella voce “responsabilità civile” del contratto di assicurazione (v. doc. 15 allegato alla memoria del 05.06.2024).
6. Si è costituita l'appellata contestando preliminarmente l'inammissibilità dei primi tre motivi CP_1 di appello per difetto di specificità in violazione dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito, quanto al primo motivo di appello, la convenuta ha evidenziato che il c.t.u. aveva espressamente considerato ed escluso la rilevanza di cause dannose estranee all'operato di
, confutando le tesi dei consulenti di parte. Parte_1
Quanto alla rilevanza del comportamento del fornitore, l'appellata ha osservato che l'eventuale corresponsabilità del fornitore del materiale non avrebbe fatto venir meno quella del prestatore d'opera, pacificamente tenuto all'esecuzione a regola d'arte.
Quanto al secondo motivo di appello avente ad oggetto la mancata ammissione della prova per testi, la convenuta ne ha dedotto l'infondatezza dalla irrilevanza delle circostanze oggetto dei capitoli di prova.
Infatti, da un lato la richiesta del committente di risparmiare non esimeva il riparatore dall'effettuare il proprio intervento secondo le regole tecniche in modo tale da rendere il veicolo funzionante;
dall'altro la garanzia di interscambiabilità ricevuta dal fornitore non sollevava dal dovere Parte_1 di accertarsi in modo autonomo che il pezzo di ricambio fosse effettivamente idoneo allo scopo.
Con riferimento al terzo motivo, con il quale l'appellante ha contestato che il danno lamentato dalla Co appellata sarebbe stato determinato da cause estranee all'operato di , P. ha evidenziato Parte_1
era sempre intervenuta in occasione dei molteplici guasti del veicolo successivi al suo Parte_1 primo intervento, così riconoscendo la propria responsabilità.
Infine, ha contestato la fondatezza anche del quarto motivo di appello sostenendo che CP_1
l'assicurazione non goduta era stata soltanto uno dei parametri assunti dal Tribunale per effettuare una valutazione equitativa del danno risarcibile, quantificato da ultimo nella modesta cifra di euro
3.389,75.
In ogni caso l'appellata ha contestato la pretesa di di limitare il danno per l'assicurazione Parte_1 non goduta ai soli 36 giorni di sosta forzata risalenti al 2019, con esclusione dei 13 mesi di sosta successivi al guasto del gennaio 2020 ritenendo che B. e P. avrebbe dovuto sospendere la copertura assicurativa essendo il veicolo fermo. Sul punto l'appellata ha osservato che non era prevedibile che il rifiuto della controparte di intervenire in occasione dell'ultimo guasto avrebbe comportato ben 13 mesi di fermo forzato.
7. Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità del motivo di appello Controparte_2 avente ad oggetto il rigetto della domanda di manleva perché generico;
nel merito ne ha chiesto il rigetto riproponendo le medesime considerazioni già svolte in primo grado quanto alla esclusione dall'oggetto della garanzia dei danni contestati dalla attrice alla . Parte_1
8. L'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente la Corte dà atto che i motivi di appello superano il vaglio di inammissibilità avendo indicato i punti della sentenza contestati ed esposto le ragioni delle proprie doglianze. Parte_1
8.1. Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva condiviso le conclusioni tecniche del c.t.u. dell'a.t.p. senza tenere conto delle diverse conclusioni alle quali erano giunti i consulenti tecnici di parte.
Il motivo è infondato.
Al c.t.u. ing. era stato chiesto di “verificare e descrivere i vizi e le difformità rispetto alle CP_5 regole dell'arte relativamente alle lavorazioni eseguite dalla resistente con particolare riguardo all'entità, alla natura e alle cause”.
Il c.t.u., al fine di accertare quali parti del mezzo fossero guaste, ha provveduto a far disassemblare il motore, accertando che:
- all'interno della coppa e del filtro olio erano presenti dei residui metallici, riconosciuti appartenenti agli spallamenti delle bronzine di banco e cannuccia di raffreddamento del pistone 4;
- le bronzine sia di banco che di manovella risultavano “fuse”;
- i danneggiamenti venivano identificati anche sui perni di manovella e sui perni di banco” (pag. 11 ss. relazione).
Quindi, al fine di eseguire indagini più precise, aveva asportato dal motore i 4 pistoni completi di bielle e cappelli di biella per ulteriori prove.
Con riferimento ai 4 pistoni il c.t.u. ha dato atto che “da una prima analisi visiva uno dei quattro stantuffi risultava diverso per forma e per dimensioni. Lo stantuffo n°04 risulta visibilmente diverso nella parte del mantello e nella parte della camera di combustione. E' stata anche misurata la capacità (volume) della camera di combustione, inserendo in tutti i pistoni una quantità misurata di acqua fino al raggiungimento del bordo, ed è emerso che il pistone 4 ha un volume di 30 ml contro i
25 ml degli altri 3 pistoni. Anche le fresate presenti sul cielo dello stantuffo n°04 risultano difformi poiché di diametro inferiore rispetto agli altri stantuffi” (pag. 14 ss. relazione, sottolineature del giudicante).
Il c.t.u. alla luce degli accertamenti condotti ha, quindi, concluso che “Non vi è dubbio pertanto che il quarto pistone, che peraltro riporta una sigla del costruttore diversa da quella riportata sui pistoni di primo impianto, risulta completamente diverso rispetto agli altri tre. Dal solo confronto fotografico si osserva la netta differenza geometrica fra il pistone originale (A DX)e quello sostituito (A SX). Si nota infatti che le sedi delle fasce elastiche e del raschia olio sono attestate ad una distanza diversa tra cielo del pistone nonché risultano essere di numero diverso” (pag. 16 s. relazione)
Il c.t.u. ha poi accertato, sulla base della documentazione fornita dalla società Controparte_7 che aveva fornito il pistone risultato essere diverso dagli altri tre, che il pistone era intercambiabile con quelli originali (pag. 17 ss. relazione).
Appurato che il quarto pistone era diverso dagli altri tre e che tale pistone era stato acquistato dalla dalla il c.t.u., rispondendo al quesito in merito alle cause del Parte_1 Controparte_7 guasto, ha concluso come di seguito:
“INDAGINI SULLE CAUSE
Ricordiamo che l'analisi fin qui condotta ha permesso di accertare le seguenti anomalie:
1) Residui metallici nella coppa dell'olio riconducibili agli anelli di tenuta spallamento dell'albero motore e tubicino di spruzzo olio tranciato
2) Bronzine usurate
3) Pompa dell'olio usurata
4) Pistone diverso per caratteristiche di massa. Disegno della camera di combustione e dimensionale.
E' parere dello scrivente che l'origine della causa del guasto sia da ricercare proprio nella diversità del pistone installato.
Infatti la differenza di massa (oltre 44 grammi) nonché la differenza della camera di combustione ad alta turbolenza, hanno causato uno squilibrio di carichi sull'albero a gomiti che hanno causato il danneggiamento delle bronzine e degli anelli di tenuta trasversale.
Successivamente poi i residui sono entrati nel circuito di lubrificazione ed hanno compromesso la pompa di lubrificazione” (pag. 20 relazione).
Quanto alle osservazioni del c.t.p. di parte appellante, per. ind. la Corte rileva che Persona_1
c.t.p. si è limitato a formulare delle mere ipotesi alternative senza, tuttavia, indicare a sostegno elementi concreti riferiti alla vettura esaminata.
Si legge nella relazione del c.t.p.: “Per quanto ci è stato possibile verificare in sede di esame del motore, le bronzine sia di banco che di manovella, risultano gravemente danneggiate Il danneggiamento di detti elementi avviene tipicamente per principali 3 cause, ovvero per il crearsi di laschi (in questo caso poteva essere messo in dubbio una eventuale anomalia costruttiva ad almeno una delle bronzine o rettifica non corretta dell'albero), per sovrasollecitazioni provocate da eccessivo e perdurare regime di rotazione oltre i limiti (pare che la lettura della centralina non abbia dato esiti in tale senso), o per mancanza di lubrificazione” (pag. 8 osservazioni c.t.p. ). Per_1 La Corte osserva che il c.t.u. ha esaminato le bronzine accertando che erano usurate, tuttavia non è stata accertata alcuna “anomalia costruttiva”.
Quanto all'albero, il c.t.u. ha spiegato che le avevano riportato danni proprio a causa dello Pt_7 squilibrio di carichi sull'albero a gomiti determinato dalla “differenza di massa (oltre 44 grammi)” e dalla “differenza della camera di combustione ad alta turbolenza” del pistone sostituito, quindi se l'albero aveva necessità di essere rettificato, la circostanza dipendeva proprio dalla presenza del pistone sostituito.
Lo stesso c.t.p. ha escluso la seconda causa da egli ipotizzata, ovvero che le bronzine fossero state danneggiate “per sovrasollecitazioni provocate da eccessivo e perdurare regime di rotazione oltre i limiti” evidenziando che “che la lettura della centralina non abbia dato esiti in tale senso”.
Infine, la terza causa, ovvero la mancanza di lubrificazione, genericamente indicata dal c.t.p. senza spiegare la ragione del difetto di lubrificazione, è stata compiutamente spiegata dal c.t.u. il quale ha rilevato che la presenza del pistone diverso aveva “causato uno squilibrio di carichi sull'albero a gomiti”, che a sua voltra aveva causato “danneggiamento delle bronzine e degli anelli di tenuta trasversale”, quindi i residui erano “entrati nel circuito di lubrificazione” ed avevano “compromesso la pompa di lubrificazione”, creando quindi un difetto di lubrificazione che, come in un circolo vizioso, aveva contribuito ad aggravare il danno già prodotto alle bronzine.
Il c.t.p. ha, quindi, proseguito rappresentando che “si conferma che il pistone esaminato ha un peso inferiore agli altri e presenta una camera di scoppio altrettanto diversa, ma è anche vero che per attribuire esattamente la responsabilità al pistone in questione è stato trascurato un particolare che non era immaginabile se non dopo aver scomposto il motore e rilevato la differenza di peso e volume della culla della testa del pistone, ovvero non abbiamo il dato relativo al volume complessivo delle camere di scoppio con pistoni in fase di compressione. Cioè, dal momento che ad oggi viene confermato questo pistone come pistone intercambiabile per questo motore e viene fornito separatamente dagli altri, è verosimile che l'azienda produttrice abbia fatto studi tecnici per cui la conformazione della testa o l'altezza complessiva del pistone vada a compensare il volume della miscela iniettata nella camera di scoppio. Per questo si ritiene che fare la misurazione del volume complessivo della camera di scoppio avrebbe dato un risultato molto interessante ovvero , se la verifica avesse confermato la sostanziale differenza di volume fra le 4 camere di scoppio dei 3 pistoni originali con quella del pistone nuovo, allora avremmo avuto un dato ceffo attribuendo con maggior sicurezza la causa del danneggiamento della rispettiva bronzina, ma è anche possibile che con questa prova avremmo potuto trovare che il volume delle 4 camere di scoppio fosse identica, quindi escludendo questa come causa. Da indagini eseguite nel campo delle rettifiche, pare poco probabile che la sola differenza di peso possa aver generato squilibri tali da portare al progressivo danneggiamento di tutte le bronzine” (pag. 7 osservazioni c.t.p. ). Per_1
La Corte osserva che il c.t.p. si è limitato ad ipotizzare che l'azienda produttrice del pistone avesse fatto studi tecnici per cui la conformazione della testa o l'altezza complessiva del pistone “diverso” sarebbe andata a compensare il volume della miscela iniettata nella camera di scoppio, ciò al fine di sostenere la tesi per cui i quattro pistoni, nonostante la presenza di quello “diverso”, avrebbero potuto funzionare comunque “insieme”, circostanza esclusa dal c.t.u. il quale ha spiegato che, per poter utilizzare il pistone “diverso”, l'unica soluzione era quella di sostituire anche gli altri tre pistoni con pistoni dello stesso tipo di quello “diverso” (v. pag. 20 relazione c.t.u. nella quale si legge: “Non vi è dubbio che causa principale del guasto è l'utilizzo di un pezzo di ricambio (inadeguato) per il motore oggetto di riparazione. La responsabilità è pertanto da ricercare nel fornitore (
[...]
che ha fornito tal ricambio garantendo che lo stesso fosse intercambiabile. CP_3
Si segnala però cha anche l'odierno convenuto, Sig. non abbia utilizzato la regola Parte_1 dell'arte per la riparazione di specie. Avrebbe infatti dovuto pertanto, ad avviso dello scrivente, provvedere a sostituire tutti e quattro i pistoni, se si fosse accorto che il pistone fornito era diverso rispetto agli altri tre”).
Il c.t.p. ha, ulteriormente, osservato che “Altro particolare non preso in esame, non tanto per dimenticanza ma per certa impossibilità viste le condizioni attuali, ovvero l'albero motore. La
Rettifiche in occasione del secondo grosso intervento lo ha rettificato, vedi fattura 428/19 CP_3 relativa a Ddt 702 del 05-06-2019, ed il problema alle bielle potrebbe benissimo derivare anche da una errata rettifica dell'albero. Purtroppo questo, allo stato attuale non è possibile da accertare ma il dubbio non si può escludere. Per come sono visibili i danni alle bronzine e loro sedi dell'albero motore si puo' affermare che i componenti summenzionati sono stati interessati da una scarsa o mancata lubrificazione .Per fare cio' gli elementi che ci permettono di concentrare lo studio sono pompa olio, bronzine e albero motore. A parere dello scrivente nelle situazioni attuali, risulta difficile stabilire con certezza se la mancata lubrificazione sia dovuta ad una bolla d'aria nel circuito olio (quindi non imputabile a nessuno dei fattori studiati), se dovuta a iniziale rottura di una bronzina anche "solo" per difetto di costruzione, con conseguente perdita pressione nella lubrificazione di tutte le altre sedi bronzine, o, se dovuto ad errata rettifica dell' albero motore, pertanto non darei per scontato che il problema sia nato solo ed esclusivamente dal pistone”.
La Corte osserva che il c.t.p., dopo avere formulato una serie di ipotesi del tutto astratte, ha concluso che il pistone “diverso” poteva non essere la sola causa del problema, così riconoscendo che, in ogni caso, tale pistone era stato comunque una concausa del guasto. In ogni caso, quanto all'albero, il c.t.u. ha spiegato che le bronzine avevano riportato danni proprio a causa dello squilibrio di carichi sull'albero a gomiti determinato dalla “differenza di massa (oltre 44 grammi)” e dalla “differenza della camera di combustione ad alta turbolenza” del pistone sostituito, quindi se l'albero aveva avuto necessità di essere rettificato, la circostanza dipendeva proprio dalla presenza del pistone sostituito. Il fatto che, nonostante la rettifica dell'albero effettuata in occasione del secondo grosso intervento, la vettura aveva subito ulteriori guasti, dimostra che tale intervento non era stato risolutivo proprio perché non aveva rimosso la causa origine di tutti i guasti.
Infine, in sede di chiarimenti il c.t.u. ha ulteriormente spiegato che “Durante l'ATP è stato riscontrato che i supporti di banco ( e ) erano gravemente danneggiati. Lo scrivente ha Per_3 Pt_7 ritenuto che tali danneggiamenti siano stati causati da una differenza di carico sui perni dovuti alla diversità geometrica di un pistone su quattro. Lo scrivente ha raggiunto tale convinzione perché il pistone è diverso da quelli di serie (ovvero gli altri tre) sia per forma della precamera, sia per il suo peso. Tali difformità hanno permesso uno squilibrio delle forze alterne del primo e del secondo ordine nel motore che hanno causato il danneggiamento del banco. Tale danneggiamento non è dovuto allo stato di usura del motore prima della riparazione bensì dall'erroneo inserimento del pistone durante la riparazione” (pag. 3 s. relazione a chiarimenti dd. 08.06.2023).
Quanto al c.t.p. di ing. , la Corte osserva che il consulente nelle CP_2 Persona_2 osservazioni del 18.05.2021 (doc. 11 ) non ha contestato la causa dei guasti individuata Parte_1 dal c.t.u.. Il c.t.p., premesso che “Rispetto ai pistoni originali, quello sostituito presenta identico alesaggio e identica distanza spinotto-cielo; le differenze riscontrate (tralasciando quelle estetiche, che non risultano significative per il caso in esame) riguardano invece il peso complessivo del pistone, che risulta inferiore di soli 44 g su quasi 1,5 kg, il diametro dello stantuffo che risulta maggiore di un ventesimo di millimetro, e la capacità della camera di combustione, che risulta superiore di 5 ml (pagg. 15 e 17 della Relazione Preliminare)”, ha concluso che “Trattasi di differenze impercettibili per i sensi umani, che richiedono accurate misurazioni di precisione per essere rilevate, misurazioni che non hanno motivo di essere effettuate da parte dell dal Pt_6 momento che il pistone veniva garantito dal fornitore come intercambiabile con quelli originali”.
La Corte non concorda con tali osservazioni.
Il c.t.u. ha chiaramente evidenziato che la diversità del pistone sostituito con i restanti pistoni era immeditamente percepibile a occhio nudo. Infatti, il c.t.u. ha dato atto che “da una prima analisi visiva uno dei quattro stantuffi risultava diverso per forma e per dimensioni. Lo stantuffo n°04 risulta visibilmente diverso nella parte del mantello e nella parte della camera di combustione. (pag. 14 ss. relazione, sottolineature del giudicante), concludendo che “Non vi è dubbio pertanto che il quarto pistone, che peraltro riporta una sigla del costruttore diversa da quella riportata sui pistoni di primo impianto e risulta completamente diverso rispetto agli altri tre. Dal solo confronto fotografico si osserva la netta differenza geometrica fra il pistone originale (A DX) e quello sostituito (A SX). Si nota infatti che le sedi delle fasce elastiche e del raschia olio sono attestate ad una distanza diversa tra cielo del pistone nonché risultano essere di numero diverso” (pag. 16 s. relazione
“Dal solo confronto fotografico si osserva la netta differenza geometrica fra il pistone originale (A DX)e quello sostituito (A SX).
FIGURA 15: CONFRONTO FRA IL PISTONE SOSTITUITO DA PL E QUELLI D'ORIGINE”).
È, quindi, evidente che l'appellante era stata nelle condizioni di doversi accorgere che il pistone che andava a sostituire era diverso, per forma e per peso, da quelli rimanenti e, pertanto, usando la dilegenza richiesta con riguardo alla natura della attività esercitata (art. 1176c. 2 c.c.), avrebbe dovuto accertarsi autonomamente se tale pistone avesse potuto funzionare insieme agli altri tre, a prescindere dalle rassicurazioni date dal fornitore, soggetto, peraltro, interessato alla vendita del pezzo (v.
Cassazione civile sez. II, 29/10/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 29/10/2021), n.30777 nella quale si legge: “questa Corte ha già avuto modo di affermare la responsabilità del prestatore d'opera che non rifiuti di fornire "opus" non corrispondente alla regola dell'arte, stante che costui per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'"opus" a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, ma, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, egli deve anche compiere tutte quelle attività ed opere che secondo il principio di buonafede e l'ordinaria diligenza dell'"homo eiusdem condicionis ac professionis" sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto;
pertanto, se il contratto d'opera ha ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere al fine di renderla funzionante non in modo precario;
né
a limitare l'oggetto delle sue prestazioni può valere la richiesta del committente di "voler risparmiare" (Sez. 2, n. 21421, 11/11/2004, Rv. 578007)”; v. anche Cassazione civile sez. II,
11/11/2004, (ud. 12/10/2004, dep. 11/11/2004), n.21421 per la quale “nel contratto d'opera il prestatore, a fronte del pagamento del corrispettivo, è obbligato ad eseguire l'opus dedotto in contratto secondo le previsioni concordate ed a regola d'arte, così che, in mancanza di una pattuizione espressa, che preveda in maniera puntuale ed esaustiva l'attività da svolgere, l'esatto adempimento dell'obbligo di esecuzione a regola d'arte comporta che il prestatore debba eseguire tutte quelle opere che, secondo il principio di buona fede (art. 1176 cc.) e la ordinaria diligenza dell'homo eiusdem condicionis ac professionis, sono funzionali al raggiungimento del risultato. E' evidente, perciò, che quando il contratto d'opera ha ad oggetto la riparazione ed il ripristino di una macchina non più funzionante il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi, imposti dalle conoscenze tecniche e dalle capacità che egli deve possedere, al fine di rendere il bene da riparare nuovamente funzionante in modo stabile e non precario. Non ha rilievo ai fini di una presunta limitazione dell'oggetto della prestazione dovuta dal prestatore d'opera la richiesta del committente di voler risparmiare”).
Inoltre, come già osservato dal Tribunale, il prestatore d'opera risponde anche dei danni che siano conseguenza del fatto dei propri ausiliari;
nel caso di specie della assicurazione, rivelatasi errata, ricevuta dal fornitore del pistone circa la sua intercambibilità (v. Cassazione civile sez. III,
14/02/2019, (ud. 05/02/2018, dep. 14/02/2019), n.4298 per la quale “Va per altro verso sottolineato come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ai sensi degli artt. 1228
e 2049 c.c., il debitore il quale nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004,
n. 4400; 3 Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorchè non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 11/12/2012, n.
22619; Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855)”).
Le considerazioni sopra svolte valgono anche con riferimento alle osservazioni del c.t.p. dd. Per_1
09.06.2023 formulate in occasione dei chiarimenti resi dal c.t.u. con la relazione del 08.06.2023.
La Corte osserva, infatti, che con tale ultima relazione il c.t.p. non ha fatto altro che ribadire quanto già affermato nelle precedenti osservazioni. In particolare ha affermato che le bronzine si sarebbero “fuse” a causa della mancata lubrificazione, senza, tuttavia, individuare, come invece ha fatto il c.t.u., la causa di tale mancata lubrificazione.
In particolare, la circostanza riportata dal c.t.p. per la quale “questa tipologia di motori, sono ben conosciuti perchè soggetti a fusione per problemi suoi di natura e non dovuti ad interventi maldestri”
è una mera allegazione del consulente, non suffragata da alcuna documentazione. Tale affermazione, peraltro, nel caso concreto è smentita dal fatto che i danni alle bronzine si sono manifestati solo dopo la sostituzione del pistone in una vettura ormai vetusta, immatricolata nel 2011 e che alla data della sostituzione del pistone aveva già percorso 310.000 km (v. sul punto dco. 2 parte appellante fatt. n.
364 del 10.12.2018 emessa in relazione al primo intervento oggetto di contestazione nella quale sono riportati i km percorsi dalla vettura).
Le considerazioni sopra esposte impongono il rigetto della richiesta dell'appellante di disporre c.t.u.
“che tenesse conto di tutte le risultanze tecniche e che indicasse le responsabilità nella causazione del danno” che, secondo l'appellante, doveva essere accertata “nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte, contraddittorio venuto meno a seguito della inconcepibile separazione dei giudizi operata dal Giudice su richiesta espressa dell'odierna appellata, nonostante la ferma opposizione dello scrivente patrocinio”.
Come osservato la c.t.u. svolta in sede di a.t.p. è completa, precisa e validamente argomentata, quindi pienamente condivisibile quanto alla individuazione della causa dei guasti.
L'appellante, inoltre, motiva la richiesta di nuova c.t.u. con la necessità di estendere il contraddittorio alla terza chiamata , la cui posizione è stata però stralciata dal giudice di primo Controparte_3 grado.
8.2. Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la mancata ammissione della prova per testi in ordine alle seguenti circostanze: i) la richiesta formulata da al proprio fornitore di parti Parte_1 di ricambio originali e/o compatibili con il motore del mezzo da riparare;
ii) l'essere stati gli interventi sul mezzo eseguiti a regola d'arte; iii) l'avere prospettato alla cliente due soluzioni del Parte_1 problema, tra loro alternative, cioè la sostituzione dell'intero blocco motore, soluzione antieconomica tenuto conto del valore della vettura, o la sostituzione dei soli pezzi diffettosi con altri originali o intercambiabili, soluzione quest'ultima scelta dalla appellata.
Il motivo di appello è infondato. Le circostanze oggetto della prova per testi dedotte dalla appellante sono irrilevanti atteso che, come già osservato, l'assicurazione ricevuta dal fornitore circa la intercambiabilità del pezzo di ricambio non esimeva dal verificare se in concreto il Parte_1 pistone, diverso dai tre rimanenti, fosse effettivamente intercambiabile, rispondendo il prestatore d'opera anche del comportamento dei propri ausiliari;
neanche la richiesta del cliente di voler risparmiare esime il prestatore d'opera dall'obbligo di eseguire la prestazione a regola d'arte (v. giurispudenza sopra già citata per la quale “nel contratto d'opera il prestatore, a fronte del pagamento del corrispettivo, è obbligato ad eseguire l'opus dedotto in contratto secondo le previsioni concordate ed a regola d'arte, così che, in mancanza di una pattuizione espressa, che preveda in maniera puntuale ed esaustiva l'attività da svolgere, l'esatto adempimento dell'obbligo di esecuzione a regola
d'arte comporta che il prestatore debba eseguire tutte quelle opere che, secondo il principio di buona fede (art. 1176 cc.) e la ordinaria diligenza dell'homo eiusdem condicionis ac professionis, sono funzionali al raggiungimento del risultato. E' evidente, perciò, che quando il contratto d'opera ha ad oggetto la riparazione ed il ripristino di una macchina non più funzionante il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi, imposti dalle conoscenze tecniche e dalle capacità che egli deve possedere, al fine di rendere il bene da riparare nuovamente funzionante in modo stabile e non precario. Non ha rilievo ai fini di una presunta limitazione dell'oggetto della prestazione dovuta dal prestatore d'opera la richiesta del committente di voler risparmiare”, così Cassazione civile sez. II,
11/11/2004, (ud. 12/10/2004, dep. 11/11/2004), n.21421; v. anche v. Cassazione civile sez. III,
14/02/2019, (ud. 05/02/2018, dep. 14/02/2019), n.4298 per la quale “Va per altro verso sottolineato come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ai sensi degli artt. 1228
e 2049 c.c., il debitore il quale nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004,
n. 4400; 3 Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorchè non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 11/12/2012,
n. 22619; Cass., 21/2/1998, n. 1883 Cass., 20/4/1989, n. 1855)”).
Infine, gli accertamenti condotti dal c.t.u., sempre per quanto sopra già osservato, hanno acclarato che non ha eseguito la prestazione a regola d'arte, con conseguente irrilevanza della Parte_1 prova testimoniale sul punto.
8.3. Con il terzo motivo l'appellante ha contestato che il Tribunale non aveva valutato la circostanza che il fornitore del pezzo di ricambio aveva personalmente visionato il motore ed aveva indicato la compatibilità dei ricambi forniti con quello specifico motore e che il mezzo aveva presentato, dopo il primo intervento, problematiche del tutto estranee ai lavori eseguiti da , omettendo di Parte_1 considerare le ipotesi avanzate dai c.t.p. nel corso dell'a.t.p..
Il motivo di appello è infondato per quanto già osservato in relazione ai due precedenti motivi di appello ai quali la Corte rimanda, evidenziando ulteriormente che , tranne che in Parte_1 occasione dell'ultimo guasto, era sempre intervenuta per riparare in garanzia il mezzo, così riconoscendo la propria responsabilità. 8.4. Con il quarto motivo l'appellante ha contestato l'errata determinazione della voce di danno a titolo di assicurazione non goduta, quantificata dal Tribunale in euro 2.200,00, “confondendo i dati indicati nelle perizia dell'ing. , in cui l'assicurazione non goduta veniva quantificata in CP_5 euro 129,00, mentre il deprezzamento del veicolo (voce rideterminata in ribasso dal Giudice di prime cure) veniva quantificato in euro 2200,00”.
L'appellante ha rappresentato che correttamente il c.t.u. aveva limitato ad euro 129,00 il danno per l'assicurazione non goduta, pari al fermo accertato di soli 36 giorni.
Il motivo di appello è fondato. Co La Corte osserva che il c.t.u. ha quantificato i danni cagionati da a P. nei seguenti Parte_1 termini:
PER MANCATO UTILIZZO DELLA VETTURA (CIRCA 12.866,00 IVA ESCLUSA 13 MESI) A 33
€/GG
BOLLO NON GODUTO 389.75 €
ASSICURAZIONE NON GODUTA 129,00 €
DEPREZZAMENTO 2.200 €
FERMO TECNICO PER RIPARAZIONE (7GG)*45 €/GG 315,00 €
(COSTO AUTO SOSTITUIVA C/O
[...]
) Controparte_8
TOTALE 15.909,75 €
Co Le conclusioni del c.t.u. sono state condivise da P..
Infatti, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado, poi trasformato in rito ordinario, B. e P., preso atto che il c.t.u. aveva determinato l'ammontare dei danni nei termini sopra riportati, ha concluso chiedendo la condanna di al risarcimento del danno come Parte_1 quantificato dal c.t.u., il quale, come correttamente rilevato dall'appellante, aveva riconsciuto la somma di euro 129,00 a titolo di assicurazione non goduta (v. pag. 13 del ricorso nel quale si legge:
- “relativamente alla quantificazione del nocumento patrimoniale subito da parte ricorrente per la prolungata indisponibilità dell'autovettura siccome imputabile a parte resistente, il CTU ha indicato i seguenti importi;
PER MANCATO UTILIZZO DELLA VETTURA- (CIRCA 13 MESI) A 33 €/GG 12.866,00 escl.
IV
BOLLO NON GODUTO 389.75 €
ASSICURAZIONE NON GODUTA 129,00 €
DEPREZZAMENTO 2.200 € TECNICO PER RIPARAZIONE (7GG) *45 €/GG (COSTO AUTO SOSTITUIVA C/O CP_9
) 315,00 € Controparte_8
TOTALE 15.909,75 €”.
Contrariamente a quanto allegato dall'appellato, inoltre, il Tribunale ha liquidato equitativamente la sola voce di danno inerente al mancato utilizzo del veicolo, disconstandosi al ribasso sul punto dalle conclusioni del c.t.u., decisione non impugnata da quindi non si comprende la lagnanza della CP_1 convenuta laddove ha osservato che l'assicurazione non goduta era stata soltanto uno dei parametri assunti dal Tribunale per effettuare una valutazione equitativa del danno risarcibile, quantificato da ultimo nella modesta cifra di euro 3.389,75.
La sentenza di primo grado, pertanto, deve essere riformata nella parte in cui il Tribunale ha quantificato il danno per mancato godimento della assicurazione in euro 2.200, invece che in euro
129,00, come chiesto dalla ricorrente B. e P. sulla base degli accertamenti compiuti dal c.t.u..
8.5. Con il quinto e ultimo motivo l'appellante, premesso che le riparazioni oggetto di causa erano state effettuate nel mese di dicembre 2018 e nel mese di gennaio 2020, con conseguente operatività delle polizze dimesse in atti, ha contestato che i danni oggetto della richiesta di risarcimento non si limitavano alle sole parti direttamente oggetto di riparazione (il motore), ma anche a quelli derivanti
“dall'attività svolta dal riparatore, ricompresi nella voce “responsabilità civile” nel contratto di assicurazione”.
Il motivo di appello è infondato.
La Corte osserva che, come sopra esposto, il c.t.u. ha accertato che i guasti della autovettura susseguitisi a partire dal mese di marzo 2019 erano la conseguenza del primo intervento effettuato da consistente nella sostituzione di un pistone con altro pistone “diverso” non Parte_1 intercambiabile. Ai fini dell'accertamento della data di esecuzione dei lavori soccorre la fattura n.
777/2018 emessa il 30.11.2018 da nei confronti di dalla quale risulta Controparte_3 Parte_1 che il pistone era stato fornito ad con ddt. 440 del 29.11.2018 (v. doc. 8 ), Parte_1 Parte_1 pertanto, solo a partire da tale data aveva potuto provvedere alla sostituzione del pistone Parte_1 della vettura con quello fornito da , consegnando poi la vettura alla B. e P. nel Controparte_3 mese di dicembre 2018, circostanza non contestata in giudizio e risultante dalla fattura n. 634/2018 Co emessa il 10.12.2018 da nei confronti di P. per i lavori effettuati sul mezzo (v. doc. Parte_1
2 ): Parte_1
Risulta, pertanto, documentalmente provato che i lavori erano stati eseguiti nel periodo di efficacia della della polizzza n. 1/2325/87/156839632 vigente dal 18.11.2018 al 18.11.2019 (doc. 7
). Parte_1 Quanto all'oggetto della garanzia, come già rilevato dal Tribunale, la polizza non comprende i danni
“alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse”; i danni “da mancato uso o disponibilità del Co veicolo”, quindi proprio i danni oggetto della domanda risarcitoria avanzata da P. nei confronti di (v. art. 10.2.3. lett. b) condizioni del contratto doc. 2B . Parte_1 CP_4
Sul punto non coglie nel segno l'appellante laddove ha lamentato che “In realtà i danni lamentati dall'appellata non si limitano alle sole parti direttamente oggetto di riparazione (il motore), ma anche a quelli derivanti dall'attività svolta dal riparatore, ricompresi nella voce “responsabilità civile” nel contratto di assicurazione (v. doc. n. 15 memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del
05.06.2024)”, doglianza che esaurisce il motivo di appello. La Corte osserva che la clausola contrattuale soprariportata esclude dalla copertura assicurativa proprio i danni arrecati direttamente all'oggetto della riparazione dal riparatore con la sua attività, cioè quelli oggetto di causa.
Per le svolte considerazioni, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, la sentenza impugnata va parzialmente riformata quanto all'ammontare del danno di cui al capo c) del dispositivo Co che deve risarcire a P. che deve essere ridotto alla somma di euro di euro 1318,75 Parte_1 così calcolato: euro 3.389,75 euro, pari all'ammontare del danno liquidato dal Tribunale, meno euro
2071,00, pari alla differenza tra euro 2.200,00, somma liquidata dal Tribunale a titolo di mancato godimento della assicurazione, e la diversa somma di euro 129,00, accertata dal c.t.u. e chiesta dalla stessa appellata con la domanda introduttiva del giudizio a titolo di danno per il mancato godimento della assicurazione.
Dato l'esito del giudizio, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore della terza chiamata liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel Controparte_10 valore tra € 26.001,00 ed € 52.00,00, in considerazione della soccombenza (fase introduttiva, fase di studio, fase di trattazione, compresa l'udienza per la sospensiva, e fase decisoria per complessivi euro
9.991,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge), escluso l'aumento del 30% per la pluralità delle parti avendo nella comparsa di CP_6 costituzione e risposta preso posizione solo con riferimento all'oggetto della domanda di manleva (v.
f. 3 comparsa nella quale si legge: “Limitando la presente disamina al rapporto che interessa
l'esponente, ovverosia quello di garanzia per la RCT invocato dall'appellante”).
Quanto alle spese di lite inerenti all'appello proposto da nei confronti di tenuto Parte_1 CP_1 conto dell'accoglimento del solo quarto motivo di appello, essendo per i restanti motivi l'appellante soccombente, le spese di entrambi i gradi devono essere compensate nella misura di un quinto, pertanto, l'appellante deve essere condannata alla rifusione a favore di quanto al primo grado CP_1 della somma di euro 936,00 per il procedimento di a.t.p. (compenso determinato secondo i minimi, in ragione della non particolare complessità dell'accertamento, euro 1.170,00 ridotto di 1/5) e della somma di euro 4061,60,00 per il giudizio di merito (compenso determinato secondi i medi, euro
5.077,00, ridotto di 1/5); quanto al secondo grado della somma di euro 4.647,20 (compenso determinato secondo i medi euro 5.809, ridotto di 1/5), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge per tutti i compensi, compensi calcolati sulla base dello scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000,00 determinato sulla base del decisum.
L'appellata, infine, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore della terza chiamata in quanto soccombente, pari ad euro Controparte_2
5.809,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge, compensi calcolati sulla base dello scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000,00 determinato sulla base del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...] nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
- accoglie il quarto motivo di appello e, per l'effetto, ridetermina la somma liquidata dal
Tribunale al capo c) della sentenza impugnata nella minor somma di euro 1318,75;
- rigetta gli altri motivi di appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in Controparte_2 complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad
IVA e CPA come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, compensate per un quinto in favore dell'appellata Controparte_1 che liquida quanto al primo grado in euro 936,00 per il procedimento di a.t.p. e in euro
[...]
4061,60,00 per il giudizio di merito;
quanto al secondo grado in euro 4.647,20, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge per tutti i compensi
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 01.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Caparelli