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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/06/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1263/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1263/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CACI LAURA BEATRICE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CACI LAURA BEATRICE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto. Il Pubblico Ministero chiede omologarsi la separazione personale dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio il 30.4.1987, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio
1 del comune di Gela, anno 1987 Parte II Serie A n. 106, e unione dalla quale sono nati due figli,
il 29.9.1987, e , il 2.9.1995, entrambi già maggiorenni, chiedevano l'omologa Per_1 Per_2
della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 3.12.2024, sentite personalmente le parti, dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con i figli.
Sussistendo i presupposti di legge e tenuto conto delle conclusioni del P.M., può pertanto procedersi all'omologa della separazione consensuale dei coniugi ricorrenti alle condizioni da queste divisate.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
25.10.1963, e , nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
contenute nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 106, P. II
Serie A, anno 1987);
- NULLA sulle spese.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 4.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1263/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CACI LAURA BEATRICE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CACI LAURA BEATRICE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto. Il Pubblico Ministero chiede omologarsi la separazione personale dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio il 30.4.1987, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio
1 del comune di Gela, anno 1987 Parte II Serie A n. 106, e unione dalla quale sono nati due figli,
il 29.9.1987, e , il 2.9.1995, entrambi già maggiorenni, chiedevano l'omologa Per_1 Per_2
della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 3.12.2024, sentite personalmente le parti, dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con i figli.
Sussistendo i presupposti di legge e tenuto conto delle conclusioni del P.M., può pertanto procedersi all'omologa della separazione consensuale dei coniugi ricorrenti alle condizioni da queste divisate.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
25.10.1963, e , nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
contenute nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 106, P. II
Serie A, anno 1987);
- NULLA sulle spese.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 4.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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