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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1735/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1735/2024 V.G., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dagli avv.ti Dante Angiolelli, Federica Angiolelli e Paola Campilii
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Di Felice Alessandra
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 26/09/2016 avevano contratto matrimonio
[...]
con rito civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
454/2024 pubbl. il 15/10/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in MONTESILVANO il
26/09/2016, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2016 atto numero 46 parte I, serie -, alle pagina 2 di 3 medesime condizioni della separazione, recepite nella Sentenza n. 454/2024 pubbl. il
15/10/2024.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1735/2024 V.G., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dagli avv.ti Dante Angiolelli, Federica Angiolelli e Paola Campilii
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Di Felice Alessandra
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 26/09/2016 avevano contratto matrimonio
[...]
con rito civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
454/2024 pubbl. il 15/10/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in MONTESILVANO il
26/09/2016, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2016 atto numero 46 parte I, serie -, alle pagina 2 di 3 medesime condizioni della separazione, recepite nella Sentenza n. 454/2024 pubbl. il
15/10/2024.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3