Articolo 42 del Codice della strada
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1 gennaio 1993
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14 dicembre 2024
Art. 42. Segnali complementari 1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
((2. Sono altresi' segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocita' dei veicoli)) 3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalita' di impiego e di apposizione.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2024
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