Sentenza 20 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 11 gennaio 2024
Parere definitivo 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/07/2022, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2022
N. 01250/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2019, proposto da
Hidrochemical Service S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Curigliano, Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
della nota dell’Agenzia delle Dogane Monopoli - Ufficio delle Dogane di Taranto del 18.01.2019, con la quale la Hidrochemical Service srl è stata “ invita(ta) a voler presentare, entro quindici giorni dalla notifica della presente nota, formale istanza per l’istituzione presso il proprio sito del deposito fiscale ai sensi del citato art. 5 del d.lgs. n. 504/1992) ”;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. D. Curigliano, anche in sostituzione dell'avv. B.A. Pasqualone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – che gestisce una piattaforma polifunzionale, sita in Taranto alla località Punta Rondinella, giusta A.I.A. rilasciata con Determinazione Regionale n. 426 del 27 luglio 2009, prorogata con successiva Determina Provinciale prot. n. PTA/201/0031081/P del 17.06.2015 – ha impugnato la nota dell’Agenzia delle Dogane Monopoli - Ufficio delle Dogane di Taranto del 18.01.2019, con la quale essa è stata “ invita(ta) a voler presentare, entro quindici giorni dalla notifica della presente nota, formale istanza per l’istituzione presso il proprio sito del deposito fiscale ai sensi del citato art. 5 del d.lgs. n. 504/1992 ”.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) elusione del giudicato cautelare di cui all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 190/18; violazione dell’art. 21-septies l. n. 241/90; violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost, nonché dell’art. 1 l. n. 241/90; eccesso di potere; 2) illegittimità derivata dall’illegittimità della prescrizione contenuta nel verbale accertativo del 28.9.2017.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.
Sempre in via preliminare, essa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 29.6.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto rigettata la preliminare eccezione di parte resistente, di difetto di giurisdizione del giudice adito. Sul punto, è sufficiente osservare che l’atto impugnato non rientra in alcuno degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario ex art. 19 d. lgs. n. 546/92.
In secondo luogo, e ad NT , trattasi di atto con il quale non si cristallizza alcuna pretesa tributaria certa e definita nell’ an e nel quantum , sicché anche sotto tale profilo va senz’altro esclusa la sua impugnabilità innanzi al giudice tributario.
Piuttosto, trattasi di atto costituente espressione di potere autoritativo dell’Amministrazione, a fronte del quale si stagliano in capo alla ricorrente posizioni giuridiche di interesse legittimo, come tali giustiziabili innanzi al giudice amministrativo, quale giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica.
3. Va del pari rigettata l’ulteriore eccezione preliminare di parte resistente, di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Ciò in quanto sebbene l’atto impugnato si esprima in termini di “invito”, nondimeno trattasi di atto immediatamente precettivo, in quanto esso muove dall’assunto – contestato dalla società ricorrente – secondo cui quest’ultima deterrebbe nell’esercizio della propria attività olii densi avente natura di idrocarburi, e dunque avrebbe l’obbligo di farne denuncia alla competente autorità, pagando le relative accise.
Per tali ragioni, sussiste senz’altro l’interesse della ricorrente a non ottemperare all’impugnato invito, senza per ciò solo essere ritenuta inadempiente agli obblighi di denuncia e pagamento stabiliti dalla normativa in tema di accise.
4. Nel merito, prende atto il Collegio che, con sentenza n. 652/21, questo TAR ha annullato il verbale di constatazione redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Taranto del 28 settembre 2017, il cui accertamento fattuale è stato posto a fondamento dell’atto odiernamente impugnato.
In particolare, con tale pronuncia giudiziale questo TAR, sulla base di una disposta verificazione, ha affermato che: “ i prodotti campionati dalla P.A. non possono essere qualificati come prodotto energetico soprattutto poiché non omogenei, con caratteristiche diverse tra parte fluida e parte densa e caratteristiche tecniche complessive non corrispondenti, in parte, al minimo previsto per un prodotto energetico ”.
Ne discende, quale nesso di necessaria presupposizione, che non detenendo la ricorrente, nell’esercizio della propria attività, prodotti energetici, essa non è tenuta a formulare alcuna “ … istanza per l’istituzione presso il proprio sito del deposito fiscale, ai sensi del citato art. 5 del D. Lgs. n. 504/1995 ” (cfr. atto impugnato, p. 3).
5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Condanna solidalmente le Amministrazioni resistenti al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO