Articolo 4 della Legge 19 luglio 1957, n. 588
Articolo 3Articolo 5
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11 agosto 1957
Art. 4.
Al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 maggio 1952, n. 629 , sono aggiunti i seguenti:
"Gli ispettori, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, provvedono inoltre ad eseguire, ogni biennio, le ispezioni ordinarie agli atti e repertori dei presidenti dei Consigli notarili e dei consiglieri da essi delegati previste dall' art. 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 .
Restano pertanto abrogate le disposizioni dettate dall'art. 129, n. 2, suindicato e quelle dell' art. 256 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1636 ".
La presente norma trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della legge.
Entrata in vigore il 11 agosto 1957