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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2024, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 880/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
in qualità di erede del defunto assistito e difeso Parte_1 Persona_1 dall'Avv. Luigi Di Liberatore, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo alla via F. Bucci n. 1, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e assistito e difeso dall'Avv. Sergio Menna ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio corrente in Teramo alla Via Vico della Luna 7, come da procura allegata all'atto di costituzione e risposta in appello;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 217/2023 emessa dal Tribunale di Teramo nel giudizio avente ad oggetto opposizione a precetto (art. 615, 1° c.p.c.)
CONCLUSIONI: per parte appellante:
-Dichiarare la insussistenza dei presupposti di legge per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la violazione dell'art. 112 cpc;
-Dichiarare l'infondatezza del motivo di opposizione proposto con la citazione ex art. 615 cpc afferente alla nullità del precetto per insussistenza del titolo esecutivo;
-Dichiarare la inammissibilità e la infondatezza della domanda di riduzione dell'importo precettato avanzata dall'opponente con la prima memoria 183 Vi comma cpc , stante l'avvenuta rinuncia al primo precetto;
-Rigettare l'opposizione e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario;
-In via subordinata Dichiarare la reciproca soccombenza e, per l'effetto, compensare le spese legali nella misura di 1/5 dell'intero o nella diversa misura che risulterà di giustizia, condannando l'opponente al pagamento della restante somma sempre in favore dello scrivente procuratore antistatario;
per parte appellata:
1) respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
2) Con condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
PQM
:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che si liquidano in € 195,00 per esborsi ed € 5810,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
Con atto di citazione in opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il Sig.
[...]
chiedeva al Tribunale di Teramo di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi in premessa, e previa sospensione dell'esecuzione, accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto, da parte del Sig. Per_1
, di procedere ad esecuzione forzata per l'inidoneità del titolo esecutivo giudiziale,
[...] dichiarare nullo, di nessun effetto ed inefficace il precetto notificato in data 20.07.2015 unitamente e contestualmente alla sentenza n. 833/2015, emessa dal Tribunale di Teramo il 28.05.2015, pubblicata il successivo 03.06.2015, nel procedimento rubricato al n. 1868/2013 R.G. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.”
pag. 2/11 In fatto, sosteneva che alla base dell'opposizione al precetto notificato dalla controparte
( ) in data 20.7.2015 vi era un doppio titolo giudiziale, ossia: Persona_1
1) la sentenza n. 143/2013 pubblicata il 18.2.2013
2) la sentenza n. 833/2015 pubblicata il 3.6.2015.
La prima sentenza riguardava il giudizio di divisione tra i fratelli , e Per_1 Per_2 [...]
Il valore attribuito ai beni ereditari a seguito di CTU comportava l'affermazione CP_1 nel dispositivo della sentenza di un conguaglio ex art. 728 c.c. gravante su CP_1
a favore del germano per €. 46.044,45. Precisava che in data
[...] Persona_1
15.3.2013 comunicava al germano l'avvenuto pagamento della somma di Persona_1
€ 24.012,37 con assegno circolare ad estinzione della obbligazione originaria di € 46.044,45, detratti € 22.032,08 per le posizioni debitorie gravanti sulla massa ed anticipate proprio da Controparte_1
Seguiva, quindi, il primo atto di precetto in data 4.4.2013 per l'importo di € 21.650,83 completo di spese di precetto ed interessi notificato da . Persona_1
Si opponeva al precetto e il giudizio incardinato (RG. 1886/2013) vedeva prima l'accoglimento della domanda di sospensione (sub 1) il 18.6.2013 e poi il rigetto della domanda con la sentenza 833/2015 in data 3.6.2015.
Sosteneva, dunque, l'opponente che l'opposto, anziché avviare l'esecuzione sul precetto, notificava il secondo atto di precetto fondato su entrambi i titoli (sent. 143/2013 pubblicata il 18.2.2013 e sentenza n. 833/2015 del 3.6.2015) ed oggetto della pendente opposizione, contestando, in sintesi, la simultanea pendenza di due intimazioni sul medesimo titolo: quella relativa al primo precetto opposto del 4.4.2013 non perento e quella del successivo precetto del 20.7.2015 (oggetto della odierna opposizione) che avrebbe esposto il debitore al rischio di una duplice attività esecutiva.
All'udienza del 28.9.2015, celebrata per l'esame dell'istanza di sospensiva, il procuratore della parte opposta rinunciava al primo precetto richiamato, sostenendo che, in ogni caso, trattavasi di atto già perento per inutile decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c.
In particolare, osservava che il termine di 90 giorni ivi previsto fosse abbondantemente decorso, tenuto conto che dal giorno della notificazione (4.4.2013) all'ordinanza di sospensione dell'esecutività del precetto medesimo (18.6.2013) fossero trascorsi 74 giorni.
Inoltre, tra la sentenza di rigetto dell'opposizione, depositata in Cancelleria il 3.6.2015, che avrebbe fatto nuovamente decorrere i termini di efficacia del precetto e la data di notifica del secondo precetto, avvenuta il 20.7.2015, sarebbero trascorsi ulteriori 47 giorni. Quindi, la sommatoria del primo periodo (74 giorni) e del secondo periodo (47 giorni) avrebbe comportato il superamento del termine di 90 giorni previsto dall'art. 481 c.p.c., con conseguente perenzione del primo precetto.
Il Giudice, con ordinanza resa il giorno successivo, rigettava l'istanza cautelare.
pag. 3/11 A seguito della rinuncia al primo precetto manifestata dalla parte opposta e al conseguente venir meno della duplicazione delle relative intimazioni di pagamento, l'opponente modificava, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., le conclusioni rassegnate in citazione, chiedendo al Tribunale (di):
“1. Accertata e dichiarata la minor consistenza del credito, ridurre la pretesa dell'opposto limitandola ai soli titoli esecutivi precettati (sentenza 143/2013 e sentenza 833/2015 del Tribunale di Teramo) e, così, escludendo le somme ulteriori indicate nel rinunciato precetto (notificato il 4.4.2013) per 'competenze successive alla pubblicazione della sentenza e per l'atto di precetto oltre cap, iva e spese di notifiche'.
2. Dichiarare la cessazione della materia del contendere sulle rimanenti domande.
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
In particolare, faceva presente che, a seguito della rinuncia manifestata dall'opposto e al conseguente venir meno del primo precetto, si sarebbe dovuto decurtare dall'importo indicato nell'ultimo precetto quello relativo alle competenze professionali maturate per la redazione del primo di essi, invece calcolate sotto la voce riguardante la sorte capitale. Mutato nel frattempo l'organo giudicante e invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, attesa la natura documentale del giudizio, la causa veniva introitata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Seguiva la decisione di primo grado.
La sentenza è stata impugnata da quale erede del defunto , Parte_1 Persona_1 che ne ha chiesto l'integrale riforma articolando due motivi di appello che si vanno ad esaminare.
, costituitosi, ha insistito per il rigetto dell'appello con condanna Controparte_1 alle spese del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 14/02/2024 questa Corte ha rinviato all'udienza al 23.10.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Segue, quindi, la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: violazione del principio della rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cpc violazione dell'interesse ad agire art. 100 cpc, insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione.
Il Tribunale ha ritenuto quanto segue.
“Evidenziata preliminarmente l'ammissibilità della modifica della domanda operata dall'opponente in occasione della prima memoria istruttoria, in quanto giustificata dalla rinuncia al primo precetto formalizzata dalla parte opposta solo in occasione dell'udienza pag. 4/11 del 28.9.2015, trattandosi, quindi, di modifica posta in essere in conformità al disposto di cui al n. 1 dell'art. 183 comma 6 c.p.c., va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Invero, nel caso di specie l'oggetto del giudizio è rappresentato dalla verifica di sussistenza di un doppio precetto originante dal medesimo titolo nonché, secondo quanto richiesto dall'opponente a seguito della modifica della domanda iniziale, dall'esatta quantificazione dell'importo precettato (da decurtare, a dire dell'opponente, delle spese professionali maturate per la redazione del primo precetto) che, tuttavia, non ha più ragione di essere esaminato, stante la rinuncia al primo precetto da parte dell'opposto (e il conseguente venir meno del rischio di duplicazione delle pretese creditorie) e l'adesione di quest'ultimo alla avversa domanda di eliminazione delle spese di redazione dell'atto rinunciato per l'importo di € 496,25 (cfr. memoria di replica dell'opposto). Ne deriva il venir meno dell'interesse ad una pronuncia che giunga a vagliarne il merito. Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.”
Ritiene l'appellante che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione delle contrapposte posizioni espresse dalle parti, in quanto il primo Giudice avrebbe dovuto pronunciarsi su entrambe le domande proposte dall'opponente: la prima concernente la declaratoria di nullità del precetto per insussistenza del titolo esecutivo, la seconda sulla sola riduzione dell'importo precettato, introdotta con la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc.
La motivazione sarebbe errata perché la controparte anche in sede di precisazione delle conclusioni aveva insistito per la riduzione dell'importo precettato, mentre l'odierno appellante aveva eccepito che in ragione della preventiva rinuncia al primo precetto, tutte le somme indicate in quello successivo oggetto di causa erano dovute. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto pronunciarsi sia sulla domanda principale di nullità del precetto per insussistenza del titolo esecutivo (a suo dire mai rinunciata dall'opponente) che su quella di riduzione dell'importo precettato, introdotta dall'opposto con la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, in quanto per entrambe le predette domande permaneva il contrasto tra le parti in causa
La censura non ha pregio.
Dall'analisi del fascicolo di primo grado emerge, infatti, che l'opposto all'udienza del 28/09/2015 ha dichiarato di rinunciare espressamente all'atto di precetto notificato in data 4/10/2013, unitamente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 143/2013, emessa dal Tribunale di Teramo in data 18/02/2013.
All'esito di tale rinuncia, l'opponente, nei termini di cui all'art. 183 co. VI n°1, ha, quindi, modificato, nel senso di circoscriverla, la propria domanda iniziale, ossia chiedendo soltanto di accertare la minor consistenza del credito, riducendo la pretesa dell'opposto ai soli importi di cui ai due titoli esecutivi posti a base del secondo precetto (sentenza 143/2013 e sentenza 833/2015 del Tribunale di Teramo), con esclusione, quindi, delle sole somme indicate nel precetto rinunciato (notificato il 4.4.2013) per 'competenze successive pag. 5/11 alla pubblicazione della sentenza e per l'atto di precetto oltre cap, iva e spese di notifiche', oltre alla dichiarazione della cessazione del contendere sulle ulteriori domande e con vittoria di spese e compensi.
E' evidente, quindi, che non vi fosse più alcun contrasto in quanto l'originaria domanda dell'opponente, volta a far dichiarare nullo il secondo precetto, era stata chiaramente rinunciata a seguito della rinuncia dell'opposto al primo precetto, laddove anche la richiesta di riduzione dell'importo precettato formulata dall'opponente, volta a decurtare la seconda intimazione delle spese di redazione del precetto rinunciato, per l'importo di €
496,25, aveva incontrato l'adesione dell'opposto ed odierno appellante, che non può, oggi, sostenere che il Tribunale dovesse ancora pronunciare sulla nullità dell'intimazione, ciò perché, in buona sostanza, non vi era più alcun contrasto sulla debenza da parte dell'opponente, odierno appellato, di quanto intimatogli col secondo precetto, quello per cui è causa, al netto delle spese di redazione del primo precetto.
Ed invero, sia pur con la memoria di replica del 25.02.2023, la difesa dell'opposto, odierno appellante, che in precedenza nulla aveva obiettato riguardo alla modificazione della pretesa, aveva preso atto del mutamento della domanda iniziale formulata “di accertamento della inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'inidoneità del titolo esecutivo giudiziale, e di nullità del precetto notificato il 20.07.2015, in quella diversa di accertamento della minor consistenza del credito, con la conseguente riduzione della pretesa dell'opposto con esclusione della somma relativa alle spese legali ammontanti ad € 496,25, maturate successivamente al deposito della prima sentenza n. 143/134”.
Sostenere, quindi, come fatto col presente motivo, che non fosse intervenuto alcun elemento
(fattuale o processuale) idoneo ad eliminare le posizioni di contrasto tra le parti ed a far venir meno l'interesse ad agire delle stesse (che anche in sede di precisazione delle conclusioni hanno insistito per l'accoglimento delle domande e delle eccezioni proposte e sulle quali il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi ai sensi dell'art. 112 cpc), è argomentazione che non tiene conto del fatto che l'elemento idoneo ad eliminare il contrasto è stata proprio la rinuncia al primo precetto da parte dell'odierno appellante e il riconoscimento che i fatidici
496,25 euro dovevano essere decurtati dal secondo precetto, che li ricomprendeva.
Pertanto, non può che essere confermata la cessazione della materia del contendere già pronunciata dal Tribunale in primo grado.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: violazione e/o falsa applicazione degli art 91 e 92 cpc, insussistenza dei presupposti per la condanna alle spese legali dell'opposto- violazione del principio della soccombenza virtuale - omessa, erronea ed insufficiente motivazione.
L'appellante censura la prima sentenza nella parte in cui ha stabilito che: “ alla luce della documentazione acquisita agli atti va riscontrata la fondatezza delle argomentazioni sostenute dalla parte opponente. Invero, emerge per tabulas che, al momento della notifica del secondo precetto, la precedente intimazione non aveva ancora esaurito i suoi effetti ex art. 481 c.p.c. e, pertanto, poteva essere validamente utilizzata per l'esecuzione pag. 6/11 (in relazione alla sorte capitale), dovendo, invece, la sentenza n. 833/2015 costituire titolo per il solo recupero delle spese di lite maturate nel giudizio di opposizione a precetto n. 1868/2013.
Come è noto, a norma dell'art. 481 c.p.c., il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione, ma se contro di esso è proposta opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., il termine rimane sospeso. Nel caso che ci occupa, diversamente da come ritenuto dall'opposto in occasione dell'udienza del 28.9.2015, tra la data di notificazione del primo precetto (4.4.2013) e quella di notificazione dell'atto di opposizione a precetto (18.4.2013), costituente momento a partire dal quale può ritenersi pendente l'opposizione ex art. 615 c.p.c., risultano decorsi 14 giorni.
Ancora, tra la data della pubblicazione della sentenza n. 833/2015 del Tribunale di Teramo con cui è stata rigettata la suddetta opposizione (3.6.2015) e la data di notifica del secondo precetto (20.7.2015) risultano decorsi 47 giorni. La sommatoria dei richiamati periodi (14 +
47) è pari a 61 giorni, termine, quindi, inferiore a quello di novanta previsto dall'art. 481 c.p.c. Ciò vuol dire che, alla data della notifica del secondo precetto, il primo non era ancora perento e poteva, quindi, giustificare l'inizio di un'eventuale esecuzione (quanto alla sorte capitale).
Ciò detto, anche l'argomentazione con cui l'opponente ha sostenuto la non debenza della somma calcolata a titolo di spese di redazione del primo precetto, poi rinunciato, appare fondata. La Suprema Corte ha chiarito che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (Cass. n. 18676/2022). Principio, quest'ultimo, estensibile, per identità di ratio, al caso che ci occupa, ove il primo precetto, sebbene non perento, è stato volontariamente rinunciato dall'opposto, restando, quindi, ad esclusivo carico dell'intimante le spese maturate per la sua redazione, pari nella specie ad € 496,25, da sottrarre all'importo di cui al secondo precetto (€
27754,44 - € 496,25), per un totale pari ad € 27258,19.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'opposto…”
Con la censura in esame viene assunto che il Tribunale ha errato nel ritenere che con il precetto oggetto di opposizione si sarebbe potuto intimare solo il pagamento delle spese legali liquidate con la sentenza 833/15 e non anche le somme portate dal diverso titolo, sentenza n. 143/13, siccome già in precedenza intimate con il precetto notificato il 4.4.13 ed ancora non perento perché, sia pur vanamente, opposto.
Ritiene, ancora, l'appellante che in virtù del principio della soccombenza virtuale, quandanche fosse stata accolta la domanda, come modificata dall'opponente, non vi sarebbe stata alcuna sua soccombenza totale, considerato che la riduzione del precetto pag. 7/11 sarebbe stata comunque contenuta in soli € 496,25 a fronte di un importo precettato di €
27.754,44.
La censura è fondata, in quanto non è impedito al creditore di notificare un secondo precetto fondato sul medesimo credito, a condizione che con esso non domandi le spese del primo.
Il creditore, ottenuto un titolo nei confronti del debtore, è libero di notificare a quest'ultimo quanti atti di precetto egli voglia, a condizione però che, in quelli successivi, non sommi ogni volta le spese legali dovute per quelli precedenti (creando, così, un effetto a valanga dei costi).
Tale comportamento, infatti, andrebbe contro i principi di buona fede e correttezza.
Secondo la Suprema Corte, la rinnovazione del precetto non costituisce un'attività illegittima
(anche quando comporti la revoca del precedente atto).
Tuttavia tale possibilità è soggetta a un limite: la reiterazione non può comportare un ingiustificato incremento delle spese contenute nel precetto. Non si può, pertanto, sommare, nel secondo atto di precetto, le spese contenute nel primo atto, salvo vi sia una valida ragione.
La rinnovazione dell'atto di precetto, quindi, non costituisce un abuso del diritto di agire in via esecutiva perché il creditore ha facoltà di proseguire l'esecuzione forzata finché il debitore non abbia integralmente pagato il proprio debito.
Tant'è che il creditore può anche notificare al debitore un secondo atto di precetto sulla base di un titolo esecutivo per il quale egli stia già procedendo con esecuzione forzata ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto, il che vuol dire che il debitore potrebbe vedersi notificare due precetti a distanza di poco tempo, come avvenuto nel caso di specie, avendo il precettante chiaramente eseguito la seconda intimazione in rinnovazione della precedente e dopo che l'opposizione contro quest'ultima era stata respinta con la sentenza del 2015, sicchè col secondo precetto egli ha nuovamente notificato il primo titolo esecutivo (sentenza del 2013) e, per la prima volta, il secondo titolo (sentenza del 2015 che conteneva condanna della controparte alle spese di lite).
Solo che, col precetto successivo e reiterato, il creditore aveva intimato anche il pagamento delle spese del precedente precetto, sicchè il secondo era illegittimo solo per queste somme, uniche non dovute, mentre il resto dell'atto restava pienamente valido e l'esecuzione forzata poteva andare avanti, né egli era obbligato ad agire in executivis in forza del primo precetto, come ritenuto dal Tribunale con ragionamento non condivisibile per reputarlo virtualmente soccombente, per di più ignorando che, quantomeno per le spese legali liquidate con la seconda sentenza, il creditore in ogni caso aveva titolo.
Ed invero, per quanto riguarda le spese dell'atto di precetto in rinnovazione, la Suprema Corte ha chiarito che: "non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero… La mera ripetizione della notifica dell'atto di precetto non perento, stante l'operatività dell'art. 481 cpc, comporta solo la irripetibilità delle spese e competenze legali che devono restare a carico dell'intimante pag. 8/11 e non possono essere poste nuovamente a carico del debitore intimato . Infatti per come chiarito dalla giurisprudenza di vertice, il creditore può, fino al recupero integrale del credito, intimare tanti precetti quanti ne ritenga necessari, procedendo alla rinnovazione dell'atto già notificato purché non frazioni l'esecuzione e non richieda, con il successivo precetto, le spese, i compensi e gli accessori di legge, relativi a quello precedentemente notificato in quanto, solo ove si contravvenisse a tali divieti, si incorrerebbe in un'ipotesi di abuso del diritto con illegittimità parziale dell'ultimo precetto limitatamente alle somme indebitamente richieste
(Cass civ., sez. III, 29 agosto 2013, n. 19876).
Ed ancora (Cassazione Civile Sent. Sez. 3 N. 33443 Anno 2022): in "materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello … l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 novembre 2018, n. 29021, Rv. 651659-01). "L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta" - si legge ancora nel testé citato arresto di questa Corte -
"che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 29021 del 2018, cit.). Ne consegue, quindi, che, "ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado", giacché, in questo caso, "l'esigenza di chiarezza del contenuto delle obbligazioni a carico della parte soccombente è comunque soddisfatta in quanto contenuto primario del precetto a pena di nullità è l'indicazione del contenuto dell'obbligo risultante dal titolo" (cfr., ancora una volta in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 29021 del 2018, cit.).”
Questo principio può essere esteso al caso in esame in quanto in esito alla sentenza del 2015 che ha rigettato l'opposizione al primo precetto il creditore, oggi appellante, intendeva chiaramente avviare l'esecuzione non certo due volte, ma una volta sola notificando il secondo precetto nel quale indicava i due titoli esecutivi, quello precedente e quello nuovo, così aggiornando gli obblighi pecuniari del debitore, con l'unica conseguenza che, sebbene egli potesse nuovamente intimare la prima pretesa in una con la seconda, non avrebbe potuto addebitare le spese e i compensi già sostenuti, come effettivamente avvenuto, per complessivi € 496,25.
Tale diversa conclusione conduce quindi a una rideterminazione delle spese processuali del primo grado, in ragione della preponderante soccombenza virtuale dell'odierno appellato, non potendosi in alcun modo ravvisare la soccombenza esclusiva dell'appellante, in pratica legittimato a precettare e tuttora creditore della differenza tra pag. 9/11 gli € 496,25 non dovuti e l'importo precettato di € 27.754,44, ossia per un totale di €
27.258,19 che l'appellato non ha contestato, men che meno corrisposto.
Se il Tribunale avesse esaminato il merito della questione, infatti, la decisione corretta sarebbe stata questa, il che andava tenuto presente ai fini della soccombenza virtuale.
Sul punto, si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022) secondo il quale “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c..”.
Questo Collegio, quindi, in riforma parziale della gravata sentenza, dispone la compensazione delle spese di primo grado (nella misura indicata dal Tribunale) nella misura di 1/5, peraltro richiesta in subordine dal medesimo appellante e pone i restanti 4/5 a carico dell'opponente ed odierno appellato stante la sua soccombenza virtuale pressoché totale, avendo egli inizialmente vagheggiato una declaratoria di nullità dell'intero precetto per “insussistenza del titolo esecutivo”, laddove i titoli erano due e non potendosi egli in alcun modo reputare vittorioso solo perché con la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc si era determinato a chiedere solo la riduzione dell'importo precettato di € 496, 25.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, la reiezione del primo motivo di appello e l'accoglimento del secondo motivo determina soccombenza reciproca totale e la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, dispone che le spese di primo grado come in essa liquidate gravino per i 4/5 a carico dell'appellato, con compensazione del resto;
2) compensa le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 20.11.2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
pag. 10/11 Alberto Iachini Bellisarii
Francesco S. Filocamo
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 880/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
in qualità di erede del defunto assistito e difeso Parte_1 Persona_1 dall'Avv. Luigi Di Liberatore, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo alla via F. Bucci n. 1, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e assistito e difeso dall'Avv. Sergio Menna ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio corrente in Teramo alla Via Vico della Luna 7, come da procura allegata all'atto di costituzione e risposta in appello;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 217/2023 emessa dal Tribunale di Teramo nel giudizio avente ad oggetto opposizione a precetto (art. 615, 1° c.p.c.)
CONCLUSIONI: per parte appellante:
-Dichiarare la insussistenza dei presupposti di legge per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la violazione dell'art. 112 cpc;
-Dichiarare l'infondatezza del motivo di opposizione proposto con la citazione ex art. 615 cpc afferente alla nullità del precetto per insussistenza del titolo esecutivo;
-Dichiarare la inammissibilità e la infondatezza della domanda di riduzione dell'importo precettato avanzata dall'opponente con la prima memoria 183 Vi comma cpc , stante l'avvenuta rinuncia al primo precetto;
-Rigettare l'opposizione e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario;
-In via subordinata Dichiarare la reciproca soccombenza e, per l'effetto, compensare le spese legali nella misura di 1/5 dell'intero o nella diversa misura che risulterà di giustizia, condannando l'opponente al pagamento della restante somma sempre in favore dello scrivente procuratore antistatario;
per parte appellata:
1) respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
2) Con condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
PQM
:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che si liquidano in € 195,00 per esborsi ed € 5810,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
Con atto di citazione in opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il Sig.
[...]
chiedeva al Tribunale di Teramo di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi in premessa, e previa sospensione dell'esecuzione, accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto, da parte del Sig. Per_1
, di procedere ad esecuzione forzata per l'inidoneità del titolo esecutivo giudiziale,
[...] dichiarare nullo, di nessun effetto ed inefficace il precetto notificato in data 20.07.2015 unitamente e contestualmente alla sentenza n. 833/2015, emessa dal Tribunale di Teramo il 28.05.2015, pubblicata il successivo 03.06.2015, nel procedimento rubricato al n. 1868/2013 R.G. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.”
pag. 2/11 In fatto, sosteneva che alla base dell'opposizione al precetto notificato dalla controparte
( ) in data 20.7.2015 vi era un doppio titolo giudiziale, ossia: Persona_1
1) la sentenza n. 143/2013 pubblicata il 18.2.2013
2) la sentenza n. 833/2015 pubblicata il 3.6.2015.
La prima sentenza riguardava il giudizio di divisione tra i fratelli , e Per_1 Per_2 [...]
Il valore attribuito ai beni ereditari a seguito di CTU comportava l'affermazione CP_1 nel dispositivo della sentenza di un conguaglio ex art. 728 c.c. gravante su CP_1
a favore del germano per €. 46.044,45. Precisava che in data
[...] Persona_1
15.3.2013 comunicava al germano l'avvenuto pagamento della somma di Persona_1
€ 24.012,37 con assegno circolare ad estinzione della obbligazione originaria di € 46.044,45, detratti € 22.032,08 per le posizioni debitorie gravanti sulla massa ed anticipate proprio da Controparte_1
Seguiva, quindi, il primo atto di precetto in data 4.4.2013 per l'importo di € 21.650,83 completo di spese di precetto ed interessi notificato da . Persona_1
Si opponeva al precetto e il giudizio incardinato (RG. 1886/2013) vedeva prima l'accoglimento della domanda di sospensione (sub 1) il 18.6.2013 e poi il rigetto della domanda con la sentenza 833/2015 in data 3.6.2015.
Sosteneva, dunque, l'opponente che l'opposto, anziché avviare l'esecuzione sul precetto, notificava il secondo atto di precetto fondato su entrambi i titoli (sent. 143/2013 pubblicata il 18.2.2013 e sentenza n. 833/2015 del 3.6.2015) ed oggetto della pendente opposizione, contestando, in sintesi, la simultanea pendenza di due intimazioni sul medesimo titolo: quella relativa al primo precetto opposto del 4.4.2013 non perento e quella del successivo precetto del 20.7.2015 (oggetto della odierna opposizione) che avrebbe esposto il debitore al rischio di una duplice attività esecutiva.
All'udienza del 28.9.2015, celebrata per l'esame dell'istanza di sospensiva, il procuratore della parte opposta rinunciava al primo precetto richiamato, sostenendo che, in ogni caso, trattavasi di atto già perento per inutile decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c.
In particolare, osservava che il termine di 90 giorni ivi previsto fosse abbondantemente decorso, tenuto conto che dal giorno della notificazione (4.4.2013) all'ordinanza di sospensione dell'esecutività del precetto medesimo (18.6.2013) fossero trascorsi 74 giorni.
Inoltre, tra la sentenza di rigetto dell'opposizione, depositata in Cancelleria il 3.6.2015, che avrebbe fatto nuovamente decorrere i termini di efficacia del precetto e la data di notifica del secondo precetto, avvenuta il 20.7.2015, sarebbero trascorsi ulteriori 47 giorni. Quindi, la sommatoria del primo periodo (74 giorni) e del secondo periodo (47 giorni) avrebbe comportato il superamento del termine di 90 giorni previsto dall'art. 481 c.p.c., con conseguente perenzione del primo precetto.
Il Giudice, con ordinanza resa il giorno successivo, rigettava l'istanza cautelare.
pag. 3/11 A seguito della rinuncia al primo precetto manifestata dalla parte opposta e al conseguente venir meno della duplicazione delle relative intimazioni di pagamento, l'opponente modificava, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., le conclusioni rassegnate in citazione, chiedendo al Tribunale (di):
“1. Accertata e dichiarata la minor consistenza del credito, ridurre la pretesa dell'opposto limitandola ai soli titoli esecutivi precettati (sentenza 143/2013 e sentenza 833/2015 del Tribunale di Teramo) e, così, escludendo le somme ulteriori indicate nel rinunciato precetto (notificato il 4.4.2013) per 'competenze successive alla pubblicazione della sentenza e per l'atto di precetto oltre cap, iva e spese di notifiche'.
2. Dichiarare la cessazione della materia del contendere sulle rimanenti domande.
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
In particolare, faceva presente che, a seguito della rinuncia manifestata dall'opposto e al conseguente venir meno del primo precetto, si sarebbe dovuto decurtare dall'importo indicato nell'ultimo precetto quello relativo alle competenze professionali maturate per la redazione del primo di essi, invece calcolate sotto la voce riguardante la sorte capitale. Mutato nel frattempo l'organo giudicante e invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, attesa la natura documentale del giudizio, la causa veniva introitata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Seguiva la decisione di primo grado.
La sentenza è stata impugnata da quale erede del defunto , Parte_1 Persona_1 che ne ha chiesto l'integrale riforma articolando due motivi di appello che si vanno ad esaminare.
, costituitosi, ha insistito per il rigetto dell'appello con condanna Controparte_1 alle spese del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 14/02/2024 questa Corte ha rinviato all'udienza al 23.10.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Segue, quindi, la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: violazione del principio della rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cpc violazione dell'interesse ad agire art. 100 cpc, insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione.
Il Tribunale ha ritenuto quanto segue.
“Evidenziata preliminarmente l'ammissibilità della modifica della domanda operata dall'opponente in occasione della prima memoria istruttoria, in quanto giustificata dalla rinuncia al primo precetto formalizzata dalla parte opposta solo in occasione dell'udienza pag. 4/11 del 28.9.2015, trattandosi, quindi, di modifica posta in essere in conformità al disposto di cui al n. 1 dell'art. 183 comma 6 c.p.c., va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Invero, nel caso di specie l'oggetto del giudizio è rappresentato dalla verifica di sussistenza di un doppio precetto originante dal medesimo titolo nonché, secondo quanto richiesto dall'opponente a seguito della modifica della domanda iniziale, dall'esatta quantificazione dell'importo precettato (da decurtare, a dire dell'opponente, delle spese professionali maturate per la redazione del primo precetto) che, tuttavia, non ha più ragione di essere esaminato, stante la rinuncia al primo precetto da parte dell'opposto (e il conseguente venir meno del rischio di duplicazione delle pretese creditorie) e l'adesione di quest'ultimo alla avversa domanda di eliminazione delle spese di redazione dell'atto rinunciato per l'importo di € 496,25 (cfr. memoria di replica dell'opposto). Ne deriva il venir meno dell'interesse ad una pronuncia che giunga a vagliarne il merito. Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.”
Ritiene l'appellante che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione delle contrapposte posizioni espresse dalle parti, in quanto il primo Giudice avrebbe dovuto pronunciarsi su entrambe le domande proposte dall'opponente: la prima concernente la declaratoria di nullità del precetto per insussistenza del titolo esecutivo, la seconda sulla sola riduzione dell'importo precettato, introdotta con la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc.
La motivazione sarebbe errata perché la controparte anche in sede di precisazione delle conclusioni aveva insistito per la riduzione dell'importo precettato, mentre l'odierno appellante aveva eccepito che in ragione della preventiva rinuncia al primo precetto, tutte le somme indicate in quello successivo oggetto di causa erano dovute. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto pronunciarsi sia sulla domanda principale di nullità del precetto per insussistenza del titolo esecutivo (a suo dire mai rinunciata dall'opponente) che su quella di riduzione dell'importo precettato, introdotta dall'opposto con la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, in quanto per entrambe le predette domande permaneva il contrasto tra le parti in causa
La censura non ha pregio.
Dall'analisi del fascicolo di primo grado emerge, infatti, che l'opposto all'udienza del 28/09/2015 ha dichiarato di rinunciare espressamente all'atto di precetto notificato in data 4/10/2013, unitamente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 143/2013, emessa dal Tribunale di Teramo in data 18/02/2013.
All'esito di tale rinuncia, l'opponente, nei termini di cui all'art. 183 co. VI n°1, ha, quindi, modificato, nel senso di circoscriverla, la propria domanda iniziale, ossia chiedendo soltanto di accertare la minor consistenza del credito, riducendo la pretesa dell'opposto ai soli importi di cui ai due titoli esecutivi posti a base del secondo precetto (sentenza 143/2013 e sentenza 833/2015 del Tribunale di Teramo), con esclusione, quindi, delle sole somme indicate nel precetto rinunciato (notificato il 4.4.2013) per 'competenze successive pag. 5/11 alla pubblicazione della sentenza e per l'atto di precetto oltre cap, iva e spese di notifiche', oltre alla dichiarazione della cessazione del contendere sulle ulteriori domande e con vittoria di spese e compensi.
E' evidente, quindi, che non vi fosse più alcun contrasto in quanto l'originaria domanda dell'opponente, volta a far dichiarare nullo il secondo precetto, era stata chiaramente rinunciata a seguito della rinuncia dell'opposto al primo precetto, laddove anche la richiesta di riduzione dell'importo precettato formulata dall'opponente, volta a decurtare la seconda intimazione delle spese di redazione del precetto rinunciato, per l'importo di €
496,25, aveva incontrato l'adesione dell'opposto ed odierno appellante, che non può, oggi, sostenere che il Tribunale dovesse ancora pronunciare sulla nullità dell'intimazione, ciò perché, in buona sostanza, non vi era più alcun contrasto sulla debenza da parte dell'opponente, odierno appellato, di quanto intimatogli col secondo precetto, quello per cui è causa, al netto delle spese di redazione del primo precetto.
Ed invero, sia pur con la memoria di replica del 25.02.2023, la difesa dell'opposto, odierno appellante, che in precedenza nulla aveva obiettato riguardo alla modificazione della pretesa, aveva preso atto del mutamento della domanda iniziale formulata “di accertamento della inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'inidoneità del titolo esecutivo giudiziale, e di nullità del precetto notificato il 20.07.2015, in quella diversa di accertamento della minor consistenza del credito, con la conseguente riduzione della pretesa dell'opposto con esclusione della somma relativa alle spese legali ammontanti ad € 496,25, maturate successivamente al deposito della prima sentenza n. 143/134”.
Sostenere, quindi, come fatto col presente motivo, che non fosse intervenuto alcun elemento
(fattuale o processuale) idoneo ad eliminare le posizioni di contrasto tra le parti ed a far venir meno l'interesse ad agire delle stesse (che anche in sede di precisazione delle conclusioni hanno insistito per l'accoglimento delle domande e delle eccezioni proposte e sulle quali il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi ai sensi dell'art. 112 cpc), è argomentazione che non tiene conto del fatto che l'elemento idoneo ad eliminare il contrasto è stata proprio la rinuncia al primo precetto da parte dell'odierno appellante e il riconoscimento che i fatidici
496,25 euro dovevano essere decurtati dal secondo precetto, che li ricomprendeva.
Pertanto, non può che essere confermata la cessazione della materia del contendere già pronunciata dal Tribunale in primo grado.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: violazione e/o falsa applicazione degli art 91 e 92 cpc, insussistenza dei presupposti per la condanna alle spese legali dell'opposto- violazione del principio della soccombenza virtuale - omessa, erronea ed insufficiente motivazione.
L'appellante censura la prima sentenza nella parte in cui ha stabilito che: “ alla luce della documentazione acquisita agli atti va riscontrata la fondatezza delle argomentazioni sostenute dalla parte opponente. Invero, emerge per tabulas che, al momento della notifica del secondo precetto, la precedente intimazione non aveva ancora esaurito i suoi effetti ex art. 481 c.p.c. e, pertanto, poteva essere validamente utilizzata per l'esecuzione pag. 6/11 (in relazione alla sorte capitale), dovendo, invece, la sentenza n. 833/2015 costituire titolo per il solo recupero delle spese di lite maturate nel giudizio di opposizione a precetto n. 1868/2013.
Come è noto, a norma dell'art. 481 c.p.c., il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione, ma se contro di esso è proposta opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., il termine rimane sospeso. Nel caso che ci occupa, diversamente da come ritenuto dall'opposto in occasione dell'udienza del 28.9.2015, tra la data di notificazione del primo precetto (4.4.2013) e quella di notificazione dell'atto di opposizione a precetto (18.4.2013), costituente momento a partire dal quale può ritenersi pendente l'opposizione ex art. 615 c.p.c., risultano decorsi 14 giorni.
Ancora, tra la data della pubblicazione della sentenza n. 833/2015 del Tribunale di Teramo con cui è stata rigettata la suddetta opposizione (3.6.2015) e la data di notifica del secondo precetto (20.7.2015) risultano decorsi 47 giorni. La sommatoria dei richiamati periodi (14 +
47) è pari a 61 giorni, termine, quindi, inferiore a quello di novanta previsto dall'art. 481 c.p.c. Ciò vuol dire che, alla data della notifica del secondo precetto, il primo non era ancora perento e poteva, quindi, giustificare l'inizio di un'eventuale esecuzione (quanto alla sorte capitale).
Ciò detto, anche l'argomentazione con cui l'opponente ha sostenuto la non debenza della somma calcolata a titolo di spese di redazione del primo precetto, poi rinunciato, appare fondata. La Suprema Corte ha chiarito che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (Cass. n. 18676/2022). Principio, quest'ultimo, estensibile, per identità di ratio, al caso che ci occupa, ove il primo precetto, sebbene non perento, è stato volontariamente rinunciato dall'opposto, restando, quindi, ad esclusivo carico dell'intimante le spese maturate per la sua redazione, pari nella specie ad € 496,25, da sottrarre all'importo di cui al secondo precetto (€
27754,44 - € 496,25), per un totale pari ad € 27258,19.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'opposto…”
Con la censura in esame viene assunto che il Tribunale ha errato nel ritenere che con il precetto oggetto di opposizione si sarebbe potuto intimare solo il pagamento delle spese legali liquidate con la sentenza 833/15 e non anche le somme portate dal diverso titolo, sentenza n. 143/13, siccome già in precedenza intimate con il precetto notificato il 4.4.13 ed ancora non perento perché, sia pur vanamente, opposto.
Ritiene, ancora, l'appellante che in virtù del principio della soccombenza virtuale, quandanche fosse stata accolta la domanda, come modificata dall'opponente, non vi sarebbe stata alcuna sua soccombenza totale, considerato che la riduzione del precetto pag. 7/11 sarebbe stata comunque contenuta in soli € 496,25 a fronte di un importo precettato di €
27.754,44.
La censura è fondata, in quanto non è impedito al creditore di notificare un secondo precetto fondato sul medesimo credito, a condizione che con esso non domandi le spese del primo.
Il creditore, ottenuto un titolo nei confronti del debtore, è libero di notificare a quest'ultimo quanti atti di precetto egli voglia, a condizione però che, in quelli successivi, non sommi ogni volta le spese legali dovute per quelli precedenti (creando, così, un effetto a valanga dei costi).
Tale comportamento, infatti, andrebbe contro i principi di buona fede e correttezza.
Secondo la Suprema Corte, la rinnovazione del precetto non costituisce un'attività illegittima
(anche quando comporti la revoca del precedente atto).
Tuttavia tale possibilità è soggetta a un limite: la reiterazione non può comportare un ingiustificato incremento delle spese contenute nel precetto. Non si può, pertanto, sommare, nel secondo atto di precetto, le spese contenute nel primo atto, salvo vi sia una valida ragione.
La rinnovazione dell'atto di precetto, quindi, non costituisce un abuso del diritto di agire in via esecutiva perché il creditore ha facoltà di proseguire l'esecuzione forzata finché il debitore non abbia integralmente pagato il proprio debito.
Tant'è che il creditore può anche notificare al debitore un secondo atto di precetto sulla base di un titolo esecutivo per il quale egli stia già procedendo con esecuzione forzata ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto, il che vuol dire che il debitore potrebbe vedersi notificare due precetti a distanza di poco tempo, come avvenuto nel caso di specie, avendo il precettante chiaramente eseguito la seconda intimazione in rinnovazione della precedente e dopo che l'opposizione contro quest'ultima era stata respinta con la sentenza del 2015, sicchè col secondo precetto egli ha nuovamente notificato il primo titolo esecutivo (sentenza del 2013) e, per la prima volta, il secondo titolo (sentenza del 2015 che conteneva condanna della controparte alle spese di lite).
Solo che, col precetto successivo e reiterato, il creditore aveva intimato anche il pagamento delle spese del precedente precetto, sicchè il secondo era illegittimo solo per queste somme, uniche non dovute, mentre il resto dell'atto restava pienamente valido e l'esecuzione forzata poteva andare avanti, né egli era obbligato ad agire in executivis in forza del primo precetto, come ritenuto dal Tribunale con ragionamento non condivisibile per reputarlo virtualmente soccombente, per di più ignorando che, quantomeno per le spese legali liquidate con la seconda sentenza, il creditore in ogni caso aveva titolo.
Ed invero, per quanto riguarda le spese dell'atto di precetto in rinnovazione, la Suprema Corte ha chiarito che: "non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero… La mera ripetizione della notifica dell'atto di precetto non perento, stante l'operatività dell'art. 481 cpc, comporta solo la irripetibilità delle spese e competenze legali che devono restare a carico dell'intimante pag. 8/11 e non possono essere poste nuovamente a carico del debitore intimato . Infatti per come chiarito dalla giurisprudenza di vertice, il creditore può, fino al recupero integrale del credito, intimare tanti precetti quanti ne ritenga necessari, procedendo alla rinnovazione dell'atto già notificato purché non frazioni l'esecuzione e non richieda, con il successivo precetto, le spese, i compensi e gli accessori di legge, relativi a quello precedentemente notificato in quanto, solo ove si contravvenisse a tali divieti, si incorrerebbe in un'ipotesi di abuso del diritto con illegittimità parziale dell'ultimo precetto limitatamente alle somme indebitamente richieste
(Cass civ., sez. III, 29 agosto 2013, n. 19876).
Ed ancora (Cassazione Civile Sent. Sez. 3 N. 33443 Anno 2022): in "materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello … l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 novembre 2018, n. 29021, Rv. 651659-01). "L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta" - si legge ancora nel testé citato arresto di questa Corte -
"che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 29021 del 2018, cit.). Ne consegue, quindi, che, "ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado", giacché, in questo caso, "l'esigenza di chiarezza del contenuto delle obbligazioni a carico della parte soccombente è comunque soddisfatta in quanto contenuto primario del precetto a pena di nullità è l'indicazione del contenuto dell'obbligo risultante dal titolo" (cfr., ancora una volta in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 29021 del 2018, cit.).”
Questo principio può essere esteso al caso in esame in quanto in esito alla sentenza del 2015 che ha rigettato l'opposizione al primo precetto il creditore, oggi appellante, intendeva chiaramente avviare l'esecuzione non certo due volte, ma una volta sola notificando il secondo precetto nel quale indicava i due titoli esecutivi, quello precedente e quello nuovo, così aggiornando gli obblighi pecuniari del debitore, con l'unica conseguenza che, sebbene egli potesse nuovamente intimare la prima pretesa in una con la seconda, non avrebbe potuto addebitare le spese e i compensi già sostenuti, come effettivamente avvenuto, per complessivi € 496,25.
Tale diversa conclusione conduce quindi a una rideterminazione delle spese processuali del primo grado, in ragione della preponderante soccombenza virtuale dell'odierno appellato, non potendosi in alcun modo ravvisare la soccombenza esclusiva dell'appellante, in pratica legittimato a precettare e tuttora creditore della differenza tra pag. 9/11 gli € 496,25 non dovuti e l'importo precettato di € 27.754,44, ossia per un totale di €
27.258,19 che l'appellato non ha contestato, men che meno corrisposto.
Se il Tribunale avesse esaminato il merito della questione, infatti, la decisione corretta sarebbe stata questa, il che andava tenuto presente ai fini della soccombenza virtuale.
Sul punto, si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022) secondo il quale “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c..”.
Questo Collegio, quindi, in riforma parziale della gravata sentenza, dispone la compensazione delle spese di primo grado (nella misura indicata dal Tribunale) nella misura di 1/5, peraltro richiesta in subordine dal medesimo appellante e pone i restanti 4/5 a carico dell'opponente ed odierno appellato stante la sua soccombenza virtuale pressoché totale, avendo egli inizialmente vagheggiato una declaratoria di nullità dell'intero precetto per “insussistenza del titolo esecutivo”, laddove i titoli erano due e non potendosi egli in alcun modo reputare vittorioso solo perché con la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc si era determinato a chiedere solo la riduzione dell'importo precettato di € 496, 25.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, la reiezione del primo motivo di appello e l'accoglimento del secondo motivo determina soccombenza reciproca totale e la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, dispone che le spese di primo grado come in essa liquidate gravino per i 4/5 a carico dell'appellato, con compensazione del resto;
2) compensa le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 20.11.2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
pag. 10/11 Alberto Iachini Bellisarii
Francesco S. Filocamo
pag. 11/11