TRIB
Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/06/2024, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato dandone lettura all'udienza del 13.6.2024 la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n° 7655/2021 RG del Tribunale di Velletri, trattenuta in decisione all'udienza del 13.6.2024 , promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ( ),
[...] C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Mastracci, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. depositato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Latina, Viale Petrarca n. 38,;
OPPONENTI contro
) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t.,, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dall'Avv. Barbara Papini con studio in Velletri, Via San Giovanni Vecchio n. 24;
OPPOSTA
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, e per essa quale mandataria, giusta procura speciale in atti, P.IVA_2 [...]
) in persona della sua procuratrice speciale CP_3 P.IVA_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi, giusta procura in calce all'atto di intervento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla Via Antonio Bosio n. 2;
TERZA INTERVENUTA
1 Oggetto: opposizione a precetto;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13 giugno 2024;
FATTO E DIRITTO
Gli opponenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio ai sensi Controparte_1 dell' art. 615 I comma c.p.c. deducendo che in data 22.11.2021 era stato notificato agli stessi un precetto per l'importo di € 67.387,82 fondato;
che il precetto era fondato sul contratto di mutuo fondiario stipulato in data 5.2.2016 a ministero del Notaio rep. 782 e racc. 596 con il quale la Persona_1 opposta aveva erogato agli opponenti il mutuo di € 150.000 con obbligo di rimborso in 6 anni mediante
72 rate semestrali comprensive di capitale ed interessi;
che a garanzia del mutuo era stata iscritta ipoteca giudiziale in data 8.2.2016 sugli immobili di proprietà degli opponenti come descritti nell'atto di precetto;
che il creditore non aveva diritto a procedere nei confronti di e di Controparte_5 Parte_3 in quanto questi ultime avevano presentato in data 29.11.2021 istanza per la nomina di
[...] professionista ex art. 15 comma 9 l. 3/2012 presso l'Organismo di composizione della crisi presso il
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Velletri;
che, stante la pendenza dell'istanza per la composizione della crisi da sovraindebitamento, sussistevano i presupposti per la sospensione della efficacia esecutiva del titolo.
Per questi motivi
, hanno chiesto di dichiarare l'inefficacia del precetto opposto.
Si è costituita deducendo che l'opposizione era stata proposta al fine di Controparte_1 contestare il diritto della opposta a procedere ad esecuzione forzata;
che a tal fine gli opponenti avevano allegato di aver proposto ricorso ex art. 15 comma 9 l. 3/2012; che nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, solo con il decreto di apertura della procedura di composizione della crisi ex art. 10 l. 3/2012 potevano essere dichiarate sospese tutte le procedure esecutive;
che nel piano del consumatore non era prevista la sospensione automatica delle procedure esecutive che poteva essere concessa solo dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 12 su motivata richiesta del debitore;
che quindi non si poteva sospendere la procedura esecutiva solo per la presentazione dell'istanza ex art. 15 9 comma l.
3/2012; che quindi il motivo di opposizione era inammissibile ed infondato nel merito;
che gli opponenti non avevano contestato il titolo esecutivo o le sue caratteristiche;
che pertanto infondata era l'istanza di sospensiva.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dagli opponenti.
Sentite le parti, è stata rigettata l'istanza di sospensiva e sono stati assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. La causa è stata quindi rinviata per d.o. e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di un termine per note conclusionali sino a 20 giorni prima. Con comparsa del 22.3.2013 è intervenuta in giudizio la società indicata in epigrafe deducendo che la stessa si era resa cessionaria del credito oggetto di causa giusto contratto di cessione del 4.9.2022 e pubblicazione in G.U. Parte seconda n. 137 del 24.11.2022 e facendo proprie tutte le deduzioni ed eccezioni proposte dalla cedente. All'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter I comma c.p.c., la terza intervenuta ha discusso la causa come da note di udienza depositate in atti mentre parte opponente, cui è stato regolarmente comunicato il
2 provvedimento di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. della odierna udienza, non ha depositato note di udienza.
L'opposizione è infondata.
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3 precetto notificato dalla società opposta in data 22.11.2021 allegando che le opponenti Parte_2
e avevano presentato presso l'Organismo di composizione della crisi presso il
[...] Parte_3
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Velletri istanza ai sensi dell'art. 15 comma 9 l. 3/2012 tesa alla nomina da parte del predetto organismo di un gestore al fine di predisporre e depositare in Tribunale un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Risultano allegate all'atto di citazione dagli opponenti due istanze sottoscritte da e Parte_2 ed indirizzate al predetto Organismo di composizione della crisi senza tuttavia che Parte_3 vi sia riscontro, come eccepito dalla opposta, dell'effettivo deposito delle stesse presso la competente sede. Nessuna emergenza è stata data da parte opponente circa l'esito di tale istanza ovvero circa l'effettiva proposizione e deposito ex art. 9 l. 3/2012 del piano da parte delle opponenti.
Ciò premesso, va riscontrata la non fondatezza della spiegata opposizione, a fronte dell'assenza di contestazione circa la somma precettata ovvero circa il titolo posto a relativo fondamento, dal momento che la mera proposizione di istanza di nomina di un professionista per la redazione del piano di composizione della crisi non solo non impedisce ai creditori di agire in executivis ma anche non determina alcun effetto sospensivo della procedura esecutiva iniziata dal momento che tale efficacia è subordinata alla presentazione e al deposito del piano presso il Tribunale competente ai sensi dell'art. 9 l. 3/2012 e quindi all'emissione da parte del Giudice delegato del decreto di cui all'art. 10 I e II comma lett. c).
Ne consegue che l'opposizione va rigettata e il precetto opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nei parametri minimi stante la non complessità della controversia tenuto conto del valore della controversia dichiarato in citazione, per sola fase di studio introduttiva e decisionale (non essendo stata espletata attività istruttoria ) , vanno poste a carico di parte opponente in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 4.217,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 13.6.2024
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
3