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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ER, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3241 2024 e promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Parte_1
P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Alba Nunziata e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Pasetto attrice
contro
: nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
e nata a [...] il il C.F._1 Controparte_2
3.11.1942 c.f. C.F._2
convenuti contumaci
conclusioni per l'attore: Nel merito:
• accertare e dichiarare che il Sig. (C.F. e la Sig.ra CP_1 C.F._1
(C.F. ), quali eredi legittimi del Sig. Controparte_2 CodiceFiscale_3
(C.F. C.F.: , in loro tale accertata veste hanno Persona_1 C.F._4
acquistato iure hereditatis la proprietà delle unità immobiliari oggetto di pignoramento nella
1 causa iscritta a ruolo davanti al Tribunale di ER al n. R.G.E. 66/2024- Catasto dei
Fabbricati, Comune di Casaleone, Via Giacomo Puccini n. 21:
- foglio 13; particella 487; sub. 3; cat. A/3; classe 1; vani 5; piano T1; rendita catastale
Euro 160,10;
- foglio 13; particella 487; sub. 4; graffato con il sub. 5; cat. A/3; classe 1, vani 4; piano T;
rendita catastale Euro 128,08
- foglio 13; particella 487; sub. 6; cat. C/6; classe 3; mg. 28; piano T;
rendita catastale
Euro 66,52
e rispettivamente:
- il Sig. , per la quota di 1/2 (metà) i subb. 3 e 4 e per la quota di 1/4 (un CP_1
quarto) i subb. 5 e 6;
- per le restanti quote di 1/2 (metà) i subb. 3 e 4 e di 3/4 (tre quarti) i Controparte_2
subb. 5 e 6.
• Ordinare al Conservatore dell'Agenzia del Territorio di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni del caso;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha chiesto che venga Parte_1 accertato e dichiarato l'acquisto della qualità di eredi legittimi del “de cuius” Per_1
deceduto il 6.3.2001 di e , per accettazione tacita
[...] Persona_2 Controparte_2
in seguito al comportamento concludente dei resistenti (dichiarazione di successione e voltura catastale e residenza presso l'immobile del de cuius quanto a ) e che, Controparte_2
conseguentemente, venga dichiarato che e hanno CP_1 Controparte_2
acquistato, per diritto di successione in seguito ad accettazione tacita, i beni del de cuius specificamente indicati nel ricorso.
A tal fine a dedotto che in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n
825/2023 sentenza n. 1300/2021 del Tribunale di Como, alla società
[...]
è stato ingiunto il pagamento di € 11.928,01; che, nell'ambito della Parte_2
procedura esecutiva immobiliare promossa per la riscossione forzosa del credito nei confronti del socio solidalmente ed illimitatamente responsabile , il GE ha rilevato la mancanza di
2 continuità nelle trascrizioni non avendo il debitore accettato l'eredità e assegnato termine per integrare la relazione notarile sostitutiva con la trascrizione della delazione ereditaria ovvero per promuovere giudizio di accertamento della qualità di erede.
I resistenti, nonostante regolare notifica, non si sono costituiti in giudizio.
* * * *
La domanda attorea è fondata, dovendosi ritenere che i convenuti abbiano accettato tacitamente, ex art. 476 c.c., l'eredità del de cuius nato a [...] il Persona_1
17.1.1937 e deceduto il 6.3.2001.
In linea generale, non qualunque atto compiuto dal chiamato comporta l'acquisto dell'eredità, perché la norma in esame richiede la presenza di due presupposti, e cioè che il chiamato effettui un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che
2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha precisato che “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare
e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 13738/2005,
Cass. n. 6574/2005; Cass. n. 5226/2002). “L'accettazione tacita di eredità può avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – ma ciò deve potersi desumere soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius" (Cass. n. 8980 del 2017). Costituisce accettazione tacita la partecipazione del chiamato, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del de cuius, ciò anche nel caso in cui il chiamato in fase di appello ed informalmente abbia dichiarato il proprio disinteresse per la lite, trattandosi di
3 comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata dall'esito della lite (C.
13384/2007).
Ebbene, nel caso in esame, emergono dagli atti una serie di elementi dai quali poter desumere che i convenuto abbiano accettato l'eredità del de cuius in modo tacito, ex art. 476
c.c.
Dalla documentazione acquisita da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di ER risulta infatti che la Dichiarazione di Successione e la voltura è stata presentata da CP_2
e che entrambi i convenuti, e , hanno
[...] CP_1 Controparte_2 sottoscritto e presentato la dichiarazione sostitutiva chiedendo di avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista dalla legge n. 342/2000 consistente nell'applicazione dele imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per il bene immobile ad uso abitativo compreso nell'asse ereditario del sig. . CP_1
La voltura richiesta dalla convenuta evidentemente effettuata per delega di CP_2
, stata la sua successiva dichiarazione e le richieste di agevolazione fiscale per CP_1
i beni caduti in eredità da parte di entrambi presuppongono necessariamente la volontà di accettare da parte degli eredi legittimi.
La domanda attorea deve essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER , definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa dichiara che , nato a [...] il 268.7.1966 ( e CP_1 C.F._1
nata a [...] il [...] sono eredi legittimi di Controparte_2 Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Casaleone il 6.3.2001 ed hanno
[...]
acquistato iure hereditatis i beni caduti in successione;
condanna i resistenti al rimborso in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 3.809 per compenso e € 545,00 per spese, oltre accessori di legge.
ER, 4.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
4 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ER, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3241 2024 e promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Parte_1
P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Alba Nunziata e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Pasetto attrice
contro
: nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
e nata a [...] il il C.F._1 Controparte_2
3.11.1942 c.f. C.F._2
convenuti contumaci
conclusioni per l'attore: Nel merito:
• accertare e dichiarare che il Sig. (C.F. e la Sig.ra CP_1 C.F._1
(C.F. ), quali eredi legittimi del Sig. Controparte_2 CodiceFiscale_3
(C.F. C.F.: , in loro tale accertata veste hanno Persona_1 C.F._4
acquistato iure hereditatis la proprietà delle unità immobiliari oggetto di pignoramento nella
1 causa iscritta a ruolo davanti al Tribunale di ER al n. R.G.E. 66/2024- Catasto dei
Fabbricati, Comune di Casaleone, Via Giacomo Puccini n. 21:
- foglio 13; particella 487; sub. 3; cat. A/3; classe 1; vani 5; piano T1; rendita catastale
Euro 160,10;
- foglio 13; particella 487; sub. 4; graffato con il sub. 5; cat. A/3; classe 1, vani 4; piano T;
rendita catastale Euro 128,08
- foglio 13; particella 487; sub. 6; cat. C/6; classe 3; mg. 28; piano T;
rendita catastale
Euro 66,52
e rispettivamente:
- il Sig. , per la quota di 1/2 (metà) i subb. 3 e 4 e per la quota di 1/4 (un CP_1
quarto) i subb. 5 e 6;
- per le restanti quote di 1/2 (metà) i subb. 3 e 4 e di 3/4 (tre quarti) i Controparte_2
subb. 5 e 6.
• Ordinare al Conservatore dell'Agenzia del Territorio di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni del caso;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha chiesto che venga Parte_1 accertato e dichiarato l'acquisto della qualità di eredi legittimi del “de cuius” Per_1
deceduto il 6.3.2001 di e , per accettazione tacita
[...] Persona_2 Controparte_2
in seguito al comportamento concludente dei resistenti (dichiarazione di successione e voltura catastale e residenza presso l'immobile del de cuius quanto a ) e che, Controparte_2
conseguentemente, venga dichiarato che e hanno CP_1 Controparte_2
acquistato, per diritto di successione in seguito ad accettazione tacita, i beni del de cuius specificamente indicati nel ricorso.
A tal fine a dedotto che in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n
825/2023 sentenza n. 1300/2021 del Tribunale di Como, alla società
[...]
è stato ingiunto il pagamento di € 11.928,01; che, nell'ambito della Parte_2
procedura esecutiva immobiliare promossa per la riscossione forzosa del credito nei confronti del socio solidalmente ed illimitatamente responsabile , il GE ha rilevato la mancanza di
2 continuità nelle trascrizioni non avendo il debitore accettato l'eredità e assegnato termine per integrare la relazione notarile sostitutiva con la trascrizione della delazione ereditaria ovvero per promuovere giudizio di accertamento della qualità di erede.
I resistenti, nonostante regolare notifica, non si sono costituiti in giudizio.
* * * *
La domanda attorea è fondata, dovendosi ritenere che i convenuti abbiano accettato tacitamente, ex art. 476 c.c., l'eredità del de cuius nato a [...] il Persona_1
17.1.1937 e deceduto il 6.3.2001.
In linea generale, non qualunque atto compiuto dal chiamato comporta l'acquisto dell'eredità, perché la norma in esame richiede la presenza di due presupposti, e cioè che il chiamato effettui un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che
2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha precisato che “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare
e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 13738/2005,
Cass. n. 6574/2005; Cass. n. 5226/2002). “L'accettazione tacita di eredità può avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – ma ciò deve potersi desumere soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius" (Cass. n. 8980 del 2017). Costituisce accettazione tacita la partecipazione del chiamato, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del de cuius, ciò anche nel caso in cui il chiamato in fase di appello ed informalmente abbia dichiarato il proprio disinteresse per la lite, trattandosi di
3 comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata dall'esito della lite (C.
13384/2007).
Ebbene, nel caso in esame, emergono dagli atti una serie di elementi dai quali poter desumere che i convenuto abbiano accettato l'eredità del de cuius in modo tacito, ex art. 476
c.c.
Dalla documentazione acquisita da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di ER risulta infatti che la Dichiarazione di Successione e la voltura è stata presentata da CP_2
e che entrambi i convenuti, e , hanno
[...] CP_1 Controparte_2 sottoscritto e presentato la dichiarazione sostitutiva chiedendo di avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista dalla legge n. 342/2000 consistente nell'applicazione dele imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per il bene immobile ad uso abitativo compreso nell'asse ereditario del sig. . CP_1
La voltura richiesta dalla convenuta evidentemente effettuata per delega di CP_2
, stata la sua successiva dichiarazione e le richieste di agevolazione fiscale per CP_1
i beni caduti in eredità da parte di entrambi presuppongono necessariamente la volontà di accettare da parte degli eredi legittimi.
La domanda attorea deve essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER , definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa dichiara che , nato a [...] il 268.7.1966 ( e CP_1 C.F._1
nata a [...] il [...] sono eredi legittimi di Controparte_2 Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Casaleone il 6.3.2001 ed hanno
[...]
acquistato iure hereditatis i beni caduti in successione;
condanna i resistenti al rimborso in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 3.809 per compenso e € 545,00 per spese, oltre accessori di legge.
ER, 4.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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