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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
RG. 2888 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 2888 / 2024 promossa da:
, nato in [...] il [...] (CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SPIRITO CLAUDIA ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso il suo studio sito in CORSO DELLA GIOVECCA N. 81 FERRARA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per la ricorrente: valutato ed accertato quanto esposto, accogliere l'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso dalla Questura di Ferrara che ha decreto il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, ritenuto che sussistono i requisiti per l'accoglimento della richiesta, annullare il provvedimento impugnato e disporre che l'Autorità Amministrativa competente provveda al rilascio del richiesto titolo di soggiorno;
per la resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 28.02.2024, , cittadino degli Stati Uniti d'America Parte_1 nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento emesso il 12.06.2023 e notificato il 30.01.2024 con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 30.03.2023, motivato dalla ritenuta insufficiente durata della permanenza in Italia e dalla mancata dimostrazione di un radicamento effettivo in Italia, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1
All'udienza del 03.06.2025, fissata per la discussione orale ex art 281 c.p.c., il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda (11.07.2022), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita familiare e di forte integrazione sociale sul territorio italiano. Dalla documentazione depositata emerge che nell'anno 2011 il ricorrente aveva stabilito la propria residenza in Ucraina, risultando titolare di permesso di soggiorno permanente, rilasciato il 12.04.2012 dal Dipartimento per la Cittadinanza e l'Immigrazione della Regione di Kiev (cfr. doc. 4). In Ucraina il ricorrente ha formato un nucleo familiare con la moglie, cittadina russa, e i tre figli minori, tutti nati in Ucraina e in possesso di cittadinanza ucraina. A causa del conflitto armato scoppiato in Ucraina, l'intero nucleo ha lasciato il Paese e ha fatto ingresso in Italia nel febbraio 2022, stabilendosi nel Comune di Bedonia (PR), dove tuttora risiede in modo stabile e continuativo. Per ciascun componente del nucleo familiare è stata presentata istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D.Lgs. 286/1998 (cfr. doc.3). Dal punto di vista lavorativo, il ricorrente risulta occupato in modo continuativo presso la società Winding Tree Limited, con sede a Gibilterra, come da contratto stipulato in data 10.03.2023 (cfr. doc. 5). La retribuzione mensile netta dichiarata è pari a € 10.000,00, come da verifica salariale prodotta (cfr. doc. 6), a conferma della piena autosufficienza economica del nucleo familiare. I figli minori risultano iscritti e frequentanti le scuole del territorio (cfr. doc. 26, 28), hanno partecipato a corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (cfr. doc. 27) e sono regolarmente tesserati presso l'A.S.D. Bedoniese United per l'anno sportivo 2023/2024 (cfr. doc. 8). Il ricorrente stesso figura come allenatore della squadra giovanile locale, come da documentazione fotografica e dichiarazioni in atti (cfr. doc. 9). La moglie ha frequentato un corso di lingua italiana A1 della durata di 48 ore, organizzato dal (cfr. doc. Parte_2 29,30). Numerose testimonianze, provenienti da cittadini italiani, insegnanti, amici, vicini e membri della comunità locale (cfr. doc. 7, 10, 12–15) – attestano in maniera univoca l'inserimento stabile e attivo della famiglia
nel contesto locale. Il nucleo ha contribuito alla creazione di un circolo di scacchi (doc. 20), i figli Pt_1 partecipano a diverse attività extrascolastiche, tra cui corsi di equitazione, ginnastica e cucito (doc. 18, 19, 22), e uno dei minori, ha pubblicato un libro a soli 12 anni (doc. 21). Per_1 È quindi evidente che l'intera famiglia risulta perfettamente autosufficiente, integrata e stabilmente inserita nella rete scolastica, lavorativa e relazionale del territorio. Tale presenza è riconosciuta positivamente dalla comunità locale, in un contesto montano soggetto a spopolamento giovanile, come sottolineato nelle lettere di sostegno (cfr. doc. 10, 12).
L'autonomia economia, la rete relazionale costruita e l'attiva partecipazione alla vita collettiva integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006). È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia costruito una propria identità sociale, intrecciando legami significativi e assumendo ruoli attivi nella vita collettiva, fino a divenire parte integrante e riconosciuta della comunità locale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti. Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 29/07/2025
Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Emanuela Romano dott.ssa Cristina Reggiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 2888 / 2024 promossa da:
, nato in [...] il [...] (CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SPIRITO CLAUDIA ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso il suo studio sito in CORSO DELLA GIOVECCA N. 81 FERRARA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per la ricorrente: valutato ed accertato quanto esposto, accogliere l'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso dalla Questura di Ferrara che ha decreto il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, ritenuto che sussistono i requisiti per l'accoglimento della richiesta, annullare il provvedimento impugnato e disporre che l'Autorità Amministrativa competente provveda al rilascio del richiesto titolo di soggiorno;
per la resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 28.02.2024, , cittadino degli Stati Uniti d'America Parte_1 nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento emesso il 12.06.2023 e notificato il 30.01.2024 con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 30.03.2023, motivato dalla ritenuta insufficiente durata della permanenza in Italia e dalla mancata dimostrazione di un radicamento effettivo in Italia, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1
All'udienza del 03.06.2025, fissata per la discussione orale ex art 281 c.p.c., il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda (11.07.2022), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita familiare e di forte integrazione sociale sul territorio italiano. Dalla documentazione depositata emerge che nell'anno 2011 il ricorrente aveva stabilito la propria residenza in Ucraina, risultando titolare di permesso di soggiorno permanente, rilasciato il 12.04.2012 dal Dipartimento per la Cittadinanza e l'Immigrazione della Regione di Kiev (cfr. doc. 4). In Ucraina il ricorrente ha formato un nucleo familiare con la moglie, cittadina russa, e i tre figli minori, tutti nati in Ucraina e in possesso di cittadinanza ucraina. A causa del conflitto armato scoppiato in Ucraina, l'intero nucleo ha lasciato il Paese e ha fatto ingresso in Italia nel febbraio 2022, stabilendosi nel Comune di Bedonia (PR), dove tuttora risiede in modo stabile e continuativo. Per ciascun componente del nucleo familiare è stata presentata istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D.Lgs. 286/1998 (cfr. doc.3). Dal punto di vista lavorativo, il ricorrente risulta occupato in modo continuativo presso la società Winding Tree Limited, con sede a Gibilterra, come da contratto stipulato in data 10.03.2023 (cfr. doc. 5). La retribuzione mensile netta dichiarata è pari a € 10.000,00, come da verifica salariale prodotta (cfr. doc. 6), a conferma della piena autosufficienza economica del nucleo familiare. I figli minori risultano iscritti e frequentanti le scuole del territorio (cfr. doc. 26, 28), hanno partecipato a corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (cfr. doc. 27) e sono regolarmente tesserati presso l'A.S.D. Bedoniese United per l'anno sportivo 2023/2024 (cfr. doc. 8). Il ricorrente stesso figura come allenatore della squadra giovanile locale, come da documentazione fotografica e dichiarazioni in atti (cfr. doc. 9). La moglie ha frequentato un corso di lingua italiana A1 della durata di 48 ore, organizzato dal (cfr. doc. Parte_2 29,30). Numerose testimonianze, provenienti da cittadini italiani, insegnanti, amici, vicini e membri della comunità locale (cfr. doc. 7, 10, 12–15) – attestano in maniera univoca l'inserimento stabile e attivo della famiglia
nel contesto locale. Il nucleo ha contribuito alla creazione di un circolo di scacchi (doc. 20), i figli Pt_1 partecipano a diverse attività extrascolastiche, tra cui corsi di equitazione, ginnastica e cucito (doc. 18, 19, 22), e uno dei minori, ha pubblicato un libro a soli 12 anni (doc. 21). Per_1 È quindi evidente che l'intera famiglia risulta perfettamente autosufficiente, integrata e stabilmente inserita nella rete scolastica, lavorativa e relazionale del territorio. Tale presenza è riconosciuta positivamente dalla comunità locale, in un contesto montano soggetto a spopolamento giovanile, come sottolineato nelle lettere di sostegno (cfr. doc. 10, 12).
L'autonomia economia, la rete relazionale costruita e l'attiva partecipazione alla vita collettiva integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006). È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia costruito una propria identità sociale, intrecciando legami significativi e assumendo ruoli attivi nella vita collettiva, fino a divenire parte integrante e riconosciuta della comunità locale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti. Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 29/07/2025
Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Emanuela Romano dott.ssa Cristina Reggiani