Decreto cautelare 18 luglio 2024
Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 30 giugno 2025
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Qualità della normazionehttps://www.osservatoriosullefonti.it/
T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 23 luglio 2025, n. 708 Il Sindaco ha impropriamente fatto ricorso all'ordinanza contingibile e urgente per introdurre, in difetto di una documentata urgenza e in modo permanente, delle disposizioni normative sugli orari delle attività sonore che avrebbero potuto e dovuto essere adottate con i mezzi ordinari, cioè con un vero e proprio regolamento comunale. Se l'esigenza ravvisata dal Comune era quella di fissare degli orari per le attività sonore nelle proprietà private, questo doveva essere fatto attraverso un regolamento, e non mediante un'ordinanza extra ordinem. Non è necessaria l'individuazione del reale soggetto responsabile di un determinato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/06/2025, n. 5649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5649 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05649/2025REG.PROV.COLL.
N. 08231/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8231 del 2024, proposto da
Farmacia dell'CO della Dott.ssa Antonietta Musto & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Saturno LLAvvocatura Regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- Comune di Bacoli, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
- ASL Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
- Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 4193/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. La ricorrente Farmacia LLCO premetteva di essere titolare della sede farmaceutica numero 6 del Comune di Bacoli, con sede in via Fusaro n. 44, in base a quanto previsto dalla pianta organica delle farmacie del Comune di Bacoli approvata con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1135 del 4 dicembre 2003 (pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania n. 2 del 12 gennaio 2004), che prevedeva un totale di 7 farmacie sul territorio comunale.
Esponeva che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 19 aprile 2012, in aggiunta alle sette farmacie esistenti sul territorio comunale, il Comune di Bacoli aveva individuato la sede farmaceutica n. 8 di nuova istituzione in località Scalandrone – Cuma.
Successivamente, con D.D. LLAGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29/2013 pubblicato sul B.U.R.C. del 10 giugno 2013 è stato approvato il Bando di Concorso Straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione al privato esercizio di sedi farmaceutiche istituite in ambito della revisione straordinaria della Pianta Organica delle Farmacie realizzata nell’anno 2012 dai Comuni della Regione Campania. Con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi n. 78 del 10.03.2022 (BURC n. 31 del 21.03.2022) veniva poi approvata la graduatoria definitiva, veniva aggiornato l’elenco delle sedi disponibili e venivano comunicate le modalità di assegnazione delle sedi farmaceutiche ai vincitori.
1.2. A causa di varie impugnazioni, concluse con sentenza del Consiglio di Stato n. 6016/2023, si procedeva con il primo interpello solo in data 19 novembre 2023, sulla base del Decreto Dirigenziale della Giunta regionale n. 748 del 10 novembre 2023, il cui allegato B contiene l’aggiornamento LLelenco delle sedi da assegnare al primo interpello, tra le quali figura anche la sede di nuova istituzione “Bacoli n. 8 – Località Scalandrone Cuma”.
1.3. Tuttavia, il Comune di Bacoli, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 6 dicembre 2023, avendo rilevato come non vi fossero i presupposti per dare seguito a quanto stabilito con la menzionata Delibera giuntale n. 90/2012, in quanto a causa di un calo demografico il numero delle farmacie già presenti in Bacoli soddisfaceva le esigenze del territorio, e tenuto conto che la sede n. 8 di nuova istituzione non sarebbe stata compresa all’interno del menzionato elenco delle sedi da assegnare ai candidati vincitori, ha deliberato di non procedere all’individuazione di nuove sedi farmaceutiche sul territorio comunale.
1.4. Nel frattempo, l’interpello del concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche della Regione Campania giungeva a conclusione: l’assegnazione formale delle sedi farmaceutiche è avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 507 del 31/05/2024 pubblicato sul BURC n. 43 del 10/06/2024 assegnandosi, con tale provvedimento, anche la sede farmaceutica n. 8 del Comune di Bacoli, poi rifiutata – secondo quanto affermato dalla Regione – da parte dei soggetti originariamente assegnatari.
1.5. In data 21 aprile 2024, la farmacia appellante, preso atto del contrasto esistente tra il provvedimento del Comune di Bacoli, con cui si disponeva di non dare seguito alla Delibera Comunale del 2012 di istituzione di nuova sede, e la procedura concorsuale portata avanti dalla Regione, che invece comprendeva tale sede, ha invitato la Regione Campania ad annullare e/o rettificare il citato allegato B del decreto dirigenziale n. 748/2023, eliminando la sede n. 8 del Comune di Bacoli, astenendosi dall’assegnarla ai vincitori del concorso ovvero revocando l’eventuale assegnazione ove già eseguita.
1.6. In data 3 maggio 2024, in risposta alla suddetta istanza, la Regione ha emesso la nota oggetto del presente giudizio, con cui affermava che tutte le sedi farmaceutiche inserite nella procedura concorsuale straordinaria non potevano essere oggetto di revisione, soppressione o modifica, in quanto già offerte e scelte dai candidati vincitori nel corso del I interpello, conclusosi il 24.11.2023; rappresentava, poi, incidentalmente, di aver provveduto, in data 8.2.2024, a chiedere al Comune di Bacoli l’annullamento in autotutela della delibera di Giunta comunale n. 294 del 6.12.2023, ravvisandone profili di illegittimità, sicché sollecitava altresì il Comune a dare riscontro.
1.7. Con ricorso ex art.117 c.p.a. notificato il 21 maggio 2024 e depositato il giorno successivo, la Farmacia Dell’CO S.N.C. adiva il TAR per la Campania (Napoli) chiedendo l’annullamento della nota della Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – Politica del Farmaco e Dispositivi prot. n. PG/2024/0219507 del 3 maggio 2024; e l’accertamento LLobbligo della Regione di provvedere in maniera espressa in ordine all’istanza formulata con l’atto di invito, diffida e messa in mora notificato dalla farmacia ricorrente il 21 aprile 2024, con conseguente condanna a provvedere e nomina di un Commissario ad Acta per l’ipotesi di perdurante inerzia; la condanna al risarcimento del danno anche da ritardo.
1.8. Si costituiva in giudizio la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso rilevando come nel caso di specie non sarebbe configurabile alcun silenzio inadempimento: la nota regionale impugnata non costituirebbe infatti un mero atto soprassessorio, quanto un vero e proprio provvedimento di rigetto LListanza tesa a ottenere l’annullamento e/o modifica del Decreto regionale.
1.9. Con sentenza n.4193 LL11 luglio 2024 il TAR per la Campania ha dichiarato il ricorso inammissibile con condanna della ricorrente a corrispondere alla Regione la somma di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
2.1. Con atto notificato il 5 novembre 2024 e depositato in pari data la Farmacia LLCO ha appellato la suddetta sentenza articolando quattro distinti motivi così rubricati:
1) Error in iudicando: erronea pronuncia, travisamento dei fatti, errore sui presupposti. Violazione LLarticolo 97 della Costituzione e LLarticolo 2 della legge n. 241/1990. Violazione LLarticolo 112 del codice di procedura civile. Eccesso di potere e carenza di motivazione.
2) Error in iudicando: carenza di motivazione, violazione LLarticolo 41 del codice del processo amministrativo, LLarticolo 2 della legge n. 241/1990 e LLarticolo 97 della Costituzione sotto ulteriore profilo. Vizi del procedimento. Violazione LLarticolo 2 comma 1 della legge n. 475/1968 come modificato dall’articolo 11 comma 1 del decreto legge n. 1/2012 convertito con la legge n. 27/2012. Carenza ed eccesso di potere.
3) Error in iudicando: violazione LLarticolo 41 del codice del processo amministrativo, LLarticolo 2 della legge n. 241/1990 e LLarticolo 97 della Costituzione sotto ulteriore profilo. Vizi del procedimento. Violazione LLarticolo 2 comma 1 della legge n. 475/1968 come modificato dall’articolo 11 comma 1 del decreto legge n. 1/2012 convertito con la legge n. 27/2012. carenza ed eccesso di potere, incompetenza.
4) Illegittimità per travisamento dei fatti, contraddittorietà e vizio di motivazione. Incompetenza. violazione della legge n. 475/1968 e successive modificazioni intervenute.
2.2. Si è costituita in giudizio la Regione Campania instando per il rigetto LLappello in quanto infondato.
2.3 Con ordinanza n.4436 del 25 novembre 2024 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante
2.4. All’udienza camerale del 6 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Come sopra riferito, con il ricorso in primo grado la Farmacia Dell’CO, titolare della sede farmaceutica numero 6 del Comune di Bacoli, dopo aver sollecitato la Regione Campania a ritirare e/o modificare l’allegato B del decreto dirigenziale n. 748/2023 – chiedendo l’eliminazione della sede n. 8 del Comune di Bacoli dall’elenco di quelle disponibili per l’assegnazione all’esito LLapposita procedura concorsuale – agiva contro la nota regionale di cui in epigrafe, sostenendo che si trattasse di un mero atto soprassessorio; chiedeva, dunque, la condanna della Regione all’adozione di un provvedimento espresso.
4. Con la sentenza di inammissibilità appellata, il TAR per la Campania ha premesso come l'azione avverso il silenzio inadempimento ha quali presupposti, da un lato, l'esistenza di uno specifico obbligo di provvedere, dall'altro lato, la natura provvedimentale dell'attività oggetto dell'istanza.
Sulla scorta poi di argomentata motivazione, il giudice di prime cure ha rilevato:
a) che nel caso in esame non sussisteva alcun obbligo della Regione di provvedere;
b) che nonostante l’Amministrazione regionale non avesse, appunto, alcun obbligo di provvedere, la stessa, pronunciandosi tramite la nota del 3 maggio 2024, ha comunque emanato un provvedimento espresso in risposta all’istanza della Farmacia Dell’CO. La suddetta nota, ad avviso del giudice di prime cure, non può essere qualificata quale atto soprassessorio, come sostenuto in ricorso, ma rappresenta un vero e proprio provvedimento, idoneo a concludere il procedimento e a pronunciarsi sull’istanza del privato.
In particolare, nel percorso argomentativo che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità, il TAR ha ritenuto:
- che “parte ricorrente lamenta sostanzialmente di non aver ricevuto risposta all’istanza formulata in data 21 aprile 2024, con cui chiedeva alla Regione di disporre l’annullamento parziale in autotutela o comunque la rettifica LLallegato B del Decreto Dirigenziale n. 748 del 10 novembre 2023 contenente l’aggiornamento elenco sedi da assegnare al primo interpello ove è indicata la sede “Bacoli – n. 8 – Località Scalandrone Cuma” (cfr. pagina 6), mediante l’eliminazione dal suddetto elenco della sede “Bacoli – n. 8 – Località Scalandrone Cuma” ;
- che “l'inerzia della Pubblica amministrazione rileva, però, come detto, solo nel caso in cui viga in capo all'Amministrazione l'obbligo di provvedere attraverso un atto tipizzato, gravitante nella sfera autoritativa della Pubblica amministrazione, volto ad incidere sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente” ;
- che “non è configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell'an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 09/01/2024, n. 301)”;
- che conseguentemente “è inammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio formatosi su una istanza di autotutela; non sussiste, infatti, alcun obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere in via di autotutela rispetto ad un provvedimento già adottato, dal quale l'amministrato assume di essere stato leso, giacché il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale della P.A. e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento”;
- che , peraltro, “nel caso in esame, la nota della Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – Politica del Farmaco e Dispositivi prot. n. PG/2024/0219507 del 3 maggio 2024, lungi dal soprassedere sull’istanza formulata dalla Farmacia LLCO (rispetto alla quale, si ripete, non aveva neppure l’obbligo di provvedere), la rigettava, “precisando che tutte le sedi farmaceutiche inserite nella procedura concorsuale straordinaria, bandita con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 (BURC n. 32 del 10.06.2013), non potranno essere oggetto di revisione, soppressione o modifica, in quanto esse sono già state offerte e scelte dai candidati vincitori nel corso del I interpello, conclusosi in data 24.11.2023” (v. all. n. 2 al ricorso introduttivo)”.
5. Riassunti così i termini della vicenda contenziosa può passarsi all’esame dei motivi di appello.
6. Con il primo motivo di appello la Farmacia LLCO deduce che la sentenza appellata sarebbe erronea ed illegittima in quanto:
- qualifica autonomamente come “istanza di autotutela” l’atto di diffida della Farmacia Dell’CO, in assenza di ogni eccezione e deduzione in tal senso della Regione Campania;
- la diffidante giammai aveva formulato alcuna richiesta di annullamento in autotutela, come si evince dall’espresso e chiaro contenuto LLatto di diffida;
- il Comune di Bacoli con Delibera giuntale n. 294 del 6 dicembre 2023 aveva revisionato la propria pianta organica delle farmacie sopprimendo la sede di nuova istituzione n. 8 e che tale atto amministrativo si era reso definitivo per l’acquiescenza ad esso della Regione Campania, sicché, la definitività LLinoppugnata Delibera giuntale n. 294/2023 poneva a carico della Regione lo specifico obbligo di provvedere e di eliminare la sede n. 8 di Bacoli non più esistente dall’elenco delle sedi concorsuali;
- il giudice di prime cure omette illegittimamente di rilevare che l’atto della Regione Campania anteriore alla diffida – e che era oggetto LLintimazione di rimozione con essa formulata - era incompatibile con la permanenza nell’elenco delle sedi concorsuali della sede n. 8 di Bacoli soppressa con atto amministrativo resosi definitivo per acquiescenza ad esso prestata dalla Regione Campania.
Conclude che , “contrariamente a quanto affermato dalla sentenza appellata, tale incontestata definitività poneva in capo alla Regione l’obbligo giuridico di provvedere nel modo indicato in diffida, esercitando doverosamente e obbligatoriamente la pubblica funzione ad essa attribuita normativamente, senza alcuna discrezionalità e valutazione alternativa”.
6.1. Il motivo è infondato.
L’appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure ha qualificato l’atto di diffida della Farmacia Dell’CO alla stregua di un “istanza di autotutela”, e ciò pur in assenza di ogni eccezione e deduzione in tal senso della Regione Campania, mentre in realtà si tratterebbe di una diffida come emergerebbe dal suo contenuto che, in tesi, “ poneva in capo alla Regione l’obbligo giuridico di provvedere nel modo indicato in diffida, esercitando doverosamente e obbligatoriamente la pubblica funzione ad essa attribuita normativamente, senza alcuna discrezionalità e valutazione alternativa”.
Sul punto si rileva che indipendentemente dal nomen iuris attribuito dall’appellante al proprio atto e dal tenore più o meno intimativo utilizzato, il giudice ha il potere di qualificare l’atto in ragione del suo contenuto, essendo indubitabile che con l’atto del 21 aprile 2024, l’appellante ha chiesto alla Regione di “disporre l’annullamento parziale in autotutela e/o comunque la rettifica LLallegato B del Decreto Dirigenziale del 10/11/2023 contenente l’AGGIORNAMENTO ELENCO SEDI DA ASSEGNARE AL PRIMO INTERPELLO (laddove tra le sedi indicate nell’elenco è indicata alla pagina 6 LLallegato B la sede di nuova istituzione di “Bacoli – n. 8 – Località Scalandrone Cuma”) a mezzo LLeliminazione dall’elenco delle sedi in questione della sede “Bacoli – n. 8 – Località Scalandrone Cuma” e ad astenersi dall’assegnazione della predetta sede “Bacoli – n. 8 …”.
E’ dunque la stessa istante a chiedere alla Regione “l’annullamento parziale in autotutela” di un precedente atto regionale e del tutto condivisibilmente il giudice di prime cure ha rilevato che “non è configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell'an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 09/01/2024, n. 301)”.
7. Con il secondo motivo l’appellante deduce che la sentenza appellata negherebbe illegittimamente che la nota della Regione Campania del 3 maggio 2024 sia un atto soprassessorio – come sostenuto dalla stessa appellante – ritenendola invece erroneamente, un provvedimento espresso di rigetto adottato in risposta all’istanza della Farmacia Dell’CO e idoneo a concludere il procedimento; e ciò in quanto la Regione con essa aveva precisato che “tutte le sedi farmaceutiche inserite nella procedura concorsuale straordinaria, bandita con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore 10 Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 (BURC n. 32 del10.06.2013), non potranno essere oggetto di revisione, soppressione o modifica, in quanto esse sono già state offerte e scelte dai candidati vincitori nel corso del I interpello, conclusosi in data 24.11.2023”.
La sentenza appellata avrebbe omesso di rilevare che la nota regionale del 3 maggio 2024 solo apparentemente configura una spendita di potere, in quanto la Regione Campania anziché provvedere sulla diffida della Farmacia titolare di specifico interesse pretensivo, sollecitava il Comune di Bacoli a dare riscontro ad una precedente nota regionale LL8 febbraio 2024 ove era stato già inutilmente chiesto al medesimo Comune l’annullamento in autotutela della Delibera di Giunta comunale n. 294/2023; sicché la Regione non avrebbe in realtà adottato alcun provvedimento, rinviando invece sine die la sua conclusione peraltro affidandola ad ente terzo, e ciò in asserita assenza di norme che lo consentissero.
7.1. Il motivo è infondato.
La valutazione operata dal giudice di prime cure appare del tutto coerente con il contenuto LLatto che riveste natura provvedimentale e non soprassessoria.
In effetti l’Amministrazione ha riscontrato in modo puntuale la diffida ad annullare parzialmente in autotutela il proprio precedente atto contenente le sedi farmaceutiche, dichiarando a chiare lettere che “tutte le sedi farmaceutiche inserite nella procedura concorsuale straordinaria, bandita con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore 10 Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 (BURC n. 32 del10.06.2013), non potranno essere oggetto di revisione, soppressione o modifica, in quanto esse sono già state offerte e scelte dai candidati vincitori nel corso del I interpello, conclusosi in data 24.11.2023”. Si tratta dunque di una nota avente chiaro contenuto provvedimentale di respingimento della istanza/diffida, costituendo invece semplice corollario al rigetto LListanza la contestuale sollecitazione rivolta al Comune di Bacoli a disporre l’annullamento in autotutela della Delibera di Giunta comunale n. 294/2023.
Del tutto infondata risulta pertanto l’affermazione secondo cui la Regione non avrebbe adottato alcun provvedimento rinviando sine die la conclusione del procedimento.
8. Con il terzo motivo l’appellante deduce che la sentenza impugnata sarebbe illegittima anche perché omette di rilevare l’illegittimità e l’elusività del riscontro regionale laddove esso pretende – con l’inciso inerente la pretesa immodificabilità delle sedi concorsuali – di superare e contrastare la definitiva Delibera giuntale del Comune di Bacoli n. 294/2023 di revisione della pianta organica delle farmacie e di soppressione della sede farmaceutica n. 8 divenuta oramai inoppugnabile per decorso dei termini di cui all’art.41 c.p.a.
Alla definitiva e incontestata soppressione della sede n. 8 di Bacoli conseguirebbe, quindi, l’obbligo della Regione Campania di eliminarla dall’elenco delle sedi poste a concorso come intimatole con l’atto di diffida, con la conseguenziale illegittimità della sentenza impugnata che avrebbe omesso di censurare le condotte dilatorie ed elusive LLobbligo di provvedere espresse dalla Regione con la nota del 3 maggio 2024.
8.1. La censura è infondata trattandosi di ricorso sul silenzio, ove la nota in parola è stata impugnata ai soli fini di evidenziarne il contenuto non provvedimentale, presupposto necessario per poter azionare il ricorso ex art.117 c.p.a. Sicché è sulla natura LLatto, provvedimentale ovvero soprassessorio, che il giudice doveva pronunciarsi, così come in effetti si è pronunciato nei termini sopra esposti.
D’altra parte – in disparte quanto rilevato in ordine all’insussistenza di un obbligo di provvedere su una domanda di annullamento in autotutela – va evidenziato che in ogni caso l’Amministrazione regionale ha ritenuto di riscontrare l’istanza e tuttavia, com’è noto, essa non era affatto tenuta ex lege a concludere il procedimento con un provvedimento favorevole all’istante.
9. Con il quarto motivo l’appellante deduce che ulteriore e grave elemento di illegittimità della sentenza appellata sarebbe rinvenibile nella circostanza che il giudice di prime cure abbia considerato motivazione idonea a giustificare il rigetto della diffida anche l’inveritiera circostanza dedotta dalla Regione nel riscontro che la sede n. 8 di Bacoli è stata già offerta e scelta dai “candidati vincitori nel corso del I interpello, conclusosi il 24.11.2023.
La sentenza appellata ometterebbe di rilevare che: il primo interpello non si era concluso il 24 novembre 2023, ma solamente a seguito della sua prosecuzione avvenuta il 15 aprile 2024; che nel relativo periodo intermedio la Regione Campania ha avuto a disposizione oltre quattro mesi (successivi al 24 novembre 2023) per rettificare l’elenco delle sedi poste a concorso ed espungere da esso la sede n. 8 di Bacoli, senza che le scelte eseguite dai partecipanti al concorso nel mese di novembre 2023 precludessero la rettifica, eseguibile fino al momento LLassegnazione delle sedi avvenuta il 31 maggio 20242.
9.1. Le questioni dedotte dall’appellante sono del tutto inconferenti ai fini del decidere.
Esse infatti non hanno inciso, né potevano incidere sul processo decisionale che ha condotto il giudice a dichiarare inammissibile il ricorso, fondato, da un lato, sulla non sussistenza LLobbligo LLAmministrazione a provvedere su un istanza di autotutela quale senz’altro è quella presentata dall’appellante e, dall’altro lato, sull’avvenuto riscontro (nonostante la mancanza di un obbligo a provvedere) all’istanza LLappellante con atto provvedimentale (con conseguente insussistenza del presupposto legittimante il ricorso avverso il silenzio).
10. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello è infondato e va respinto.
11. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO