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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/04/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7174/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Giudice dr.ssa Federica Ferreri
VERBALE DELL'UDIENZA DEL GIORNO 8 aprile 2025
All'udienza del 8.04.2025 dinanzi al Giudice dr.ssa Federica Ferreri sono comparsi:
Per 'avv. ZINO FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. Vanessa Morganti: Controparte_1 si riporta alle ultime note depositate e alle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa venga decisa;
Per l'avv. Parte_1 MANNI ANNA LISA: si riporta alle note da ultimo depositate insistendo nel rigetto dell'avversa opposizione a precetto;
Per Controparte_2
, l'avv. VALENSISE LUIGI: si riporta alle note
[...] conclusive del 28.03.2025 ove sono state trascritte le conclusioni nelle quali insiste.
Ai fini della pratica forense è presente . Persona_1
Il Giudice
visto l'art. 281 sexies c.p.c., udita la discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da sentenza che segue.
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
Alle ore 18.00 il Giudice esce dalla camera di consiglio per dare lettura della sentenza. Non sono comparse le parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott.ssa Federica Ferreri, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado, iscritto al n. 7174 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021, promosso da
(C.F. ; P.IVA Controparte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Velletri, via Lando Conti n. 19, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Vanessa Morgante, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall'avv. Francesco Zino (pec:
); Email_1
-opponente- contro
Controparte_3
(C.F. ; P.IVA ), in persona del
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
Presidente del C.D.A. pro tempore dott. elettivamente domiciliata Controparte_4
in Colleferro, via dei Pioppi n. 84, presso lo studio dell'avv. Anna Lisa Manni (pec:
, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle Email_2
liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-opposta–
e nei confronti di
Controparte_5
(C.F. ; P. IVA ), in persona
[...] P.IVA_4 P.IVA_5
del Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, dott. CP_6
elettivamente domiciliata in viale dei Santi Pietro e Paolo n. 25, presso lo studio Pt_1 dell'avv. Luigi Valensise (pec: ), che la Email_3
2 rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-altra convenuta–
Oggetto: opposizione a precetto – titolo cambiari
Conclusioni: come da verbale di udienza che precede e di cui la presente sentenza forma parte integrante
**********
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 29.10.2021, titolare Controparte_1 dell'impresa individuale MP Group di , ha opposto il precetto Controparte_1
notificatogli in data 14.10.2021 dalla di con cui Parte_1 Pt_1 gli è stato intimato il pagamento della somma di € 53.383,64, oltre interessi convenzionali dal 15.03.2019 al soddisfo, in forza di tre titoli cambiari, sottoscritti dal medesimo anche per avallo.
Premessa la pendenza di un altro giudizio di opposizione già incardinato avverso un precedente atto di precetto, dello stesso tenore, notificatogli dall'opposta (R.G. N.
1654/2020), il in sintesi, ha dedotto, a fondamento anche della nuova CP_1
opposizione, i seguenti motivi: 1) il disconoscimento, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., delle sottoscrizioni apposte, anche per avallo, sulle cambiali, nonché il loro abusivo riempimento da parte della banca alla luce dell'incongruità tra gli importi ivi trascritti e l'ammontare dei debiti risultante dai contratti di mutuo e di apertura di credito in conto corrente;
2) l'insufficiente bollatura delle cambiali e, quindi, la violazione degli artt. 474 n. 2 cpc, 104 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e 20 del D.P.R. 26 ottobre
1972 n. 642; 3) l'esistenza, a tutela dell'80% del credito della banca, della garanzia con conseguente suo diritto ad essere manlevato da quest'ultima. CP_2
Per l'effetto, il ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: - inaudita altera parte si chiede la sospensione dell'atto di precetto notificato il
14.10.2021 e dei numero tre titoli cambiari di €.12.000,00 rilasciata ad Ardea in data
22.07.2016 con scadenza al 08.09.2017 a favore della BCC di 2) €.15.600,00 Pt_1
rilasciata ad Ardea in data 22.07.2016 con scadenza al 08.09.2017 a favore della BCC di 3) €.25.200,00 rilasciata ad Ardea in data 22.07.2016 con scadenza al Pt_1
08.09.2017 a favore della BCC di per tutti i motivi sopra rappresentati e Pt_1
descritti; - in via ulteriormente preliminare si formula richiesta di esibizione delle
3 cambiali a fondamento dell'atto di precetto e precisamente quella di: 1) €.12.000,00 rilasciata ad Ardea in data 22.07.2016 con scadenza al 08.09.2017 a favore della BCC di 2) €.15.600,00 rilasciata ad Ardea in data 22.07.2016 con scadenza al Pt_1
08.09.2017 a favore della BCC di 3) €.25.200,00 rilasciata ad Ardea in data Pt_1
22.07.2016 con scadenza al 08.09.2017 a favore della BCC di - nel merito: in Pt_1 virtù dell'eccepito disconoscimento o anche dell'eventuale richiesta di verificazione della BCC accertare e dichiarare che il riempimento sulle cambiali non è riconducibile al come meglio descritto nell'atto difensivo con tutte le CP_1
conseguenze connesse;
-nel merito: accertare e dichiarare la inefficacia e la carenza di titoli esecutivi di cui all'art.474 c.p.c. (titoli esecutivi azionati con l'atto di precetto), costituiti da tre effetti cambiari come meglio in narrativa identificati per carenza dei bolli e pertanto, per violazione degli art. 474 n.2 cpc, dell'art. 104 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 e per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto sospenderne l'efficacia esecutiva degli stessi con dichiarazione di inesistenza del titolo esecutivo con conseguente dichiarazione di nullità/inesistenza/inefficacia dell'atto di precetto notificato;
- nel merito: accertare e dichiarare l'incongruenza, difformità ed inesistenza del credito azionato;
- mancanza di identificazione delle somme in capitale ed in interessi;
- errato importo sia in quota capitale che in quota interessi e pertanto, non dovuto l'importo precettato e portato dagli effetti cambiari contestati;
- ulteriormente nel merito: nella denegata ipotesi in cui il Sig. venga condannato al pagamento di quanto richiesto dalla BCC di CP_1
si chiede la manleva, di quanto di competenza e nei limiti, da parte della Pt_1
in virtù delle garanzie in essere così come eccepite;
- condannare la CP_2 CP_7
alla lite temeraria ed in ogni caso alla refusione delle spese, e compensi di
[...]
causa oltre oneri di legge e rimborso forfettario come per legge. Con riserva di indicare mezzi istruttori e di precisare la domanda o richieste nuove in relazione agli scritti difensivi di controparte”.
Si è costituita in giudizio la , contestando Parte_1
i motivi di opposizione e domandandone il rigetto. Nello specifico, l'opposta ha argomentato in ordine alla corretta bollatura delle cambiali ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 1973 n. 601 del 29 settembre, come modificato dalla Legge del 30.07.2004
n. 191 di conversione del D.L. 12.07.2004 n. 168; ha inoltre rappresentato come l'autenticità delle sottoscrizioni del fosse già stata verificata, a mezzo c.t.u. CP_1
4 grafologica, nel primo giudizio intrapreso dal e rubricato al numero di R.G. CP_1
1654/2020.
L'opposta ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione, così provvedere: in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione per i motivi rappresentati e descritti nella parte motiva del presente atto con conferma dell'atto di precetto opposto. Nel merito, respingere l'opposizione proposta poiché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni dispiegate;
con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria, stante l'istanza di verificazione ex art.216 e ss. c.p.c., formulata dalla
Banca opposta, si chiede, che il Signor Giudice Voglia disporre, ai sensi dell'art.219
c.p.c. la comparizione dell'opponente per il rilascio di scritture di comparazione nonché CTU grafologica”.
Si è costituita anche Controparte_5
, deducendo l'infondatezza della domanda di
[...]
manleva proposta nei suoi confronti, atteso che la garanzia era stata prestata a favore dell'istituto di credito e non del e non poteva, perciò, essere azionata da CP_1 quest'ultimo.
Sospesa, con ordinanza ex art. 615, comma 1, c.p.c., l'esecutività dei titoli cambiari e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata documentalmente istruita.
Viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la presente sentenza a verbale.
**********
Occorre premettere che, sebbene l'opponente richiami, nell'epigrafe del proprio atto introduttivo, sia l'art. 615 c.p.c. sia l'art. 617 c.p.c., tutte le doglianze sono in realtà qualificabili come motivi di opposizione all'esecuzione. Il infatti, contesta il CP_1
diritto della BCC di di procedere ad esecuzione forzata nei suoi riguardi per Pt_1
invalidità e/o non riferibilità a sé dei titoli esecutivi stragiudiziali azionati (anche il difetto di bollatura delle cambiali rientra nell'art. 615 c.p.c., come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., 28 ottobre 1995, n. 11333 e Cass., 14 giugno 2011, n. 13039) o, ancora, per il loro asserito riempimento abusivo con importi difformi da quelli derivanti dai contratti bancari ad esse sottesi (cfr. in arg., tra le tante,
Cass., 11 marzo 1992, n. 2938, secondo cui “costituisce opposizione alla esecuzione la contestazione dell'ammontare della somma indicata nel precetto perché con essa si
5 investe il diritto del creditore istante di procedere alla esecuzione per l'importo contestato della somma pretesa”).
Tanto premesso, l'opposizione (ri)proposta deve essere rigettata in rito, per quanto di seguito si va ad esporre.
È pacifico che tra e la all'esito della Controparte_1 CP_7
notificazione di altro precetto dello stesso tenore di quello qui opposto, sia intercorso, innanzi all'intestato Tribunale, un primo giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., iscritto al numero di R.G. 1654/2020, cui non è stato possibile riunire il presente in quanto, nelle more della trasmissione degli atti al Presidente, il predetto era già stato trattenuto in decisione, per poi essere definito con la sentenza n. 1161 del 2022 (cfr. sentenza prodotta dall'opposta in allegato alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
Con tale pronuncia il Tribunale ha respinto l'opposizione a precetto proposta dal
(anche in quella sede “in proprio e quale titolare della MP Group di CP_1 CP_1
”, che tuttavia non è persona giuridica distinta dal suo titolare, trattandosi di
[...]
impresa individuale), sulla base di motivi sostanzialmente identici a quelli qui fatti valere. D'altronde, è lo stesso attore – che infatti aveva sollecitato la riunione tra i due procedimenti – ad aver chiarito, sin dall'atto introduttivo, che la precedente opposizione era stata anch'essa avanzata per “1) carenza del diritto di agire ad esecuzione forzata per inidoneità/inefficacia del titolo esecutivo azionato, n. 3 effetti cambiari, e per carenza dei requisiti richiesti: a) disconoscimento delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 214 c.p.c.; 2) carenza dei bolli nei termini di legge: violazione degli art. 474 n.2 cpc, dell'art. 104 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dell'art. 20 del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione) e ad aver precisato, nella memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c., che il giudizio de quo diverge perché comprensivo anche della domanda di manleva proposta verso (che tuttavia è CP_2
una causa distinta, seppur cumulata nell'odierno giudizio, e che verrà esaminata nel merito nel prosieguo).
Nello specifico, la sentenza, condividendo gli esiti della c.t.u. grafologica espletata, ha acclarato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da Controparte_1
anche per avallo, sulle cambiali (v. anche c.t.u. espletata nel giudizio R.G. N.
1654/2020, depositata dalla convenuta in allegato alla propria comparsa di risposta), ha ritenuto la validità e l'efficacia di titoli esecutivi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., delle cambiali siccome correttamente sottoposte all'imposta di bollo dello 0,1 per mille ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 601/73 (come modificato dalla Legge del 30.07.2004
6 n. 191 che converte il D.L. 12.07.2004 n. 168.) e, infine, ha rigettato l'eccezione di abusivo riempimento dei titoli in parola.
Il Tribunale, per tal via, ha respinto l'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (così viene infatti ricostruita, dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominanti, la natura del giudizio di opposizione all'esecuzione, cfr. ex plurimis Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16610) di € 53.383,64 fatta valere dalla CP_7
La pronuncia di rigetto della prima opposizione è provato che sia divenuta res iudicata perché non impugnata, nei termini di legge, dalla parte soccombente
( : l'intervenuto passaggio in giudicato è infatti circostanza ammessa Controparte_1 dalle parti nell'odierno giudizio (sul tema della prova del passaggio in giudicato, che può essere integrata sia dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. sia dall'ammissione proveniente dalla parte che resiste all'eccezione cfr. Cass., 28 dicembre 2023, n.
36258), in particolare all'udienza del 10.11.2022, nel cui verbale si legge che “i procuratori delle parti dichiarano che la sentenza emessa dalla dott.ssa nel Per_2 giudizio tra l'opponente e l'opposta non è stata appellata ed è passata in giudicato”.
Come correttamente dedotto anche dall'opposta nei propri scritti difensivi, pertanto, la definitività della sentenza de qua preclude al Tribunale di riesaminare nel merito la questione dell'esistenza o meno del diritto della BCC di di agire Pt_1
esecutivamente, in forza delle tre cambiali, per l'importo di cui all'atto di precetto, specie sulla base degli stessi identici motivi già esaminati (e respinti) o, comunque, di doglianze deducibili (o implicitamente dedotte) anche nel primo giudizio.
A tale ultimo proposito si precisa che è assolutamente consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio
(giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte
(giudicato implicito). Con la conseguenza che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il
7 riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Tanto significa che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, pertanto, che la causa precedente
e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione” (cfr. per tutte Cass.
14 dicembre 2024, n. 32547).
Nella specie, le doglianze fatte valere dal (comprese quelle sull'erroneità CP_1 dell'importo precettato) sono state già dedotte o, comunque, erano senza dubbio deducibili anche in seno al primo giudizio, definito con sentenza divenuta irrevocabile.
Resta invece da esaminare, nel merito, la domanda autonoma (sul tema v. Cass.,
12 febbraio 2024, n. 3793) - cumulata con l'opposizione spiegata verso la CP_7
- di manleva intentata dall'attore nei confronti della che non era stata
[...] CP_2
evocata nel primo giudizio.
Quest'ultima, in virtù di apposita convenzione stipulata con la Parte_1
di ha garantito l'80% delle somme concesse in finanziamento al
[...] Pt_1
con ciò rendendosi fideiussore verso la banca. CP_1
È l'opposta, quindi, che può - “nel caso in cui l'Impresa e/o i suoi eventuali garanti non abbia/abbiano provveduto al pagamento del credito” (v. art. 11 della convenzione tra la banca e la rubricato “escussione della garanzia”) – CP_2
esigere il pagamento dalla garante, non certo l'opponente.
Anzi, quest'ultimo, in caso di pagamento del credito da parte di CP_2
diviene suo debitore: all'art. 12 della convenzione è infatti espressamente previsto che si surroga, per effetto del pagamento e ai sensi degli artt. 1201 e 1203 c.c., CP_2 nei diritti e nelle altre garanzie vantati dalla banca verso l'impresa (nella specie,
l'impresa individuale del . CP_1
Ciò si spiega in ragione del fatto che l'obbligazione che si viene a creare tra e l'impresa garantita (come si desume dall'art. 3 della convenzione, che CP_2 prevede che risponde “in solido” con l'impresa nei limiti del 50% o CP_2 dell'80'% del credito garantito), nei confronti della banca beneficiaria della garanzia,
è una c.d. obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo (quello del debitore principale), sicché, nei rapporti interni, il debito è destinato a gravare, per intero, soltanto sull'impresa e non certo su CP_2
8 Ne consegue la radicale infondatezza anche della domanda di manleva proposta verso quest'ultima.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore in opposizione verso entrambe le parti convenute e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornati dal D.M. 147/2022), previsti per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00 (considerato l'importo del credito di cui all'atto di precetto), ai minimi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della ripetitività delle difese svolte dall'opposta rispetto al giudizio R.G. N. 1654/2020 e della scarsa attività difensiva svolta da CP_2
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto Controparte_1
notificatogli da;
Parte_1
2) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1
Controparte_5
;
[...]
3) condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti Controparte_1
delle parti convenute, liquidandole in € 7.052,00 per ciascuna per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Velletri all'esito dell'udienza dell'8 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Giudice dr.ssa Federica Ferreri
VERBALE DELL'UDIENZA DEL GIORNO 8 aprile 2025
All'udienza del 8.04.2025 dinanzi al Giudice dr.ssa Federica Ferreri sono comparsi:
Per 'avv. ZINO FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. Vanessa Morganti: Controparte_1 si riporta alle ultime note depositate e alle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa venga decisa;
Per l'avv. Parte_1 MANNI ANNA LISA: si riporta alle note da ultimo depositate insistendo nel rigetto dell'avversa opposizione a precetto;
Per Controparte_2
, l'avv. VALENSISE LUIGI: si riporta alle note
[...] conclusive del 28.03.2025 ove sono state trascritte le conclusioni nelle quali insiste.
Ai fini della pratica forense è presente . Persona_1
Il Giudice
visto l'art. 281 sexies c.p.c., udita la discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da sentenza che segue.
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
Alle ore 18.00 il Giudice esce dalla camera di consiglio per dare lettura della sentenza. Non sono comparse le parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott.ssa Federica Ferreri, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado, iscritto al n. 7174 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021, promosso da
(C.F. ; P.IVA Controparte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Velletri, via Lando Conti n. 19, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Vanessa Morgante, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall'avv. Francesco Zino (pec:
); Email_1
-opponente- contro
Controparte_3
(C.F. ; P.IVA ), in persona del
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
Presidente del C.D.A. pro tempore dott. elettivamente domiciliata Controparte_4
in Colleferro, via dei Pioppi n. 84, presso lo studio dell'avv. Anna Lisa Manni (pec:
, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle Email_2
liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-opposta–
e nei confronti di
Controparte_5
(C.F. ; P. IVA ), in persona
[...] P.IVA_4 P.IVA_5
del Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, dott. CP_6
elettivamente domiciliata in viale dei Santi Pietro e Paolo n. 25, presso lo studio Pt_1 dell'avv. Luigi Valensise (pec: ), che la Email_3
2 rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-altra convenuta–
Oggetto: opposizione a precetto – titolo cambiari
Conclusioni: come da verbale di udienza che precede e di cui la presente sentenza forma parte integrante
**********
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 29.10.2021, titolare Controparte_1 dell'impresa individuale MP Group di , ha opposto il precetto Controparte_1
notificatogli in data 14.10.2021 dalla di con cui Parte_1 Pt_1 gli è stato intimato il pagamento della somma di € 53.383,64, oltre interessi convenzionali dal 15.03.2019 al soddisfo, in forza di tre titoli cambiari, sottoscritti dal medesimo anche per avallo.
Premessa la pendenza di un altro giudizio di opposizione già incardinato avverso un precedente atto di precetto, dello stesso tenore, notificatogli dall'opposta (R.G. N.
1654/2020), il in sintesi, ha dedotto, a fondamento anche della nuova CP_1
opposizione, i seguenti motivi: 1) il disconoscimento, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., delle sottoscrizioni apposte, anche per avallo, sulle cambiali, nonché il loro abusivo riempimento da parte della banca alla luce dell'incongruità tra gli importi ivi trascritti e l'ammontare dei debiti risultante dai contratti di mutuo e di apertura di credito in conto corrente;
2) l'insufficiente bollatura delle cambiali e, quindi, la violazione degli artt. 474 n. 2 cpc, 104 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e 20 del D.P.R. 26 ottobre
1972 n. 642; 3) l'esistenza, a tutela dell'80% del credito della banca, della garanzia con conseguente suo diritto ad essere manlevato da quest'ultima. CP_2
Per l'effetto, il ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: - inaudita altera parte si chiede la sospensione dell'atto di precetto notificato il
14.10.2021 e dei numero tre titoli cambiari di €.12.000,00 rilasciata ad Ardea in data
22.07.2016 con scadenza al 08.09.2017 a favore della BCC di 2) €.15.600,00 Pt_1
rilasciata ad Ardea in data 22.07.2016 con scadenza al 08.09.2017 a favore della BCC di 3) €.25.200,00 rilasciata ad Ardea in data 22.07.2016 con scadenza al Pt_1
08.09.2017 a favore della BCC di per tutti i motivi sopra rappresentati e Pt_1
descritti; - in via ulteriormente preliminare si formula richiesta di esibizione delle
3 cambiali a fondamento dell'atto di precetto e precisamente quella di: 1) €.12.000,00 rilasciata ad Ardea in data 22.07.2016 con scadenza al 08.09.2017 a favore della BCC di 2) €.15.600,00 rilasciata ad Ardea in data 22.07.2016 con scadenza al Pt_1
08.09.2017 a favore della BCC di 3) €.25.200,00 rilasciata ad Ardea in data Pt_1
22.07.2016 con scadenza al 08.09.2017 a favore della BCC di - nel merito: in Pt_1 virtù dell'eccepito disconoscimento o anche dell'eventuale richiesta di verificazione della BCC accertare e dichiarare che il riempimento sulle cambiali non è riconducibile al come meglio descritto nell'atto difensivo con tutte le CP_1
conseguenze connesse;
-nel merito: accertare e dichiarare la inefficacia e la carenza di titoli esecutivi di cui all'art.474 c.p.c. (titoli esecutivi azionati con l'atto di precetto), costituiti da tre effetti cambiari come meglio in narrativa identificati per carenza dei bolli e pertanto, per violazione degli art. 474 n.2 cpc, dell'art. 104 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 e per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto sospenderne l'efficacia esecutiva degli stessi con dichiarazione di inesistenza del titolo esecutivo con conseguente dichiarazione di nullità/inesistenza/inefficacia dell'atto di precetto notificato;
- nel merito: accertare e dichiarare l'incongruenza, difformità ed inesistenza del credito azionato;
- mancanza di identificazione delle somme in capitale ed in interessi;
- errato importo sia in quota capitale che in quota interessi e pertanto, non dovuto l'importo precettato e portato dagli effetti cambiari contestati;
- ulteriormente nel merito: nella denegata ipotesi in cui il Sig. venga condannato al pagamento di quanto richiesto dalla BCC di CP_1
si chiede la manleva, di quanto di competenza e nei limiti, da parte della Pt_1
in virtù delle garanzie in essere così come eccepite;
- condannare la CP_2 CP_7
alla lite temeraria ed in ogni caso alla refusione delle spese, e compensi di
[...]
causa oltre oneri di legge e rimborso forfettario come per legge. Con riserva di indicare mezzi istruttori e di precisare la domanda o richieste nuove in relazione agli scritti difensivi di controparte”.
Si è costituita in giudizio la , contestando Parte_1
i motivi di opposizione e domandandone il rigetto. Nello specifico, l'opposta ha argomentato in ordine alla corretta bollatura delle cambiali ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 1973 n. 601 del 29 settembre, come modificato dalla Legge del 30.07.2004
n. 191 di conversione del D.L. 12.07.2004 n. 168; ha inoltre rappresentato come l'autenticità delle sottoscrizioni del fosse già stata verificata, a mezzo c.t.u. CP_1
4 grafologica, nel primo giudizio intrapreso dal e rubricato al numero di R.G. CP_1
1654/2020.
L'opposta ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione, così provvedere: in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione per i motivi rappresentati e descritti nella parte motiva del presente atto con conferma dell'atto di precetto opposto. Nel merito, respingere l'opposizione proposta poiché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni dispiegate;
con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria, stante l'istanza di verificazione ex art.216 e ss. c.p.c., formulata dalla
Banca opposta, si chiede, che il Signor Giudice Voglia disporre, ai sensi dell'art.219
c.p.c. la comparizione dell'opponente per il rilascio di scritture di comparazione nonché CTU grafologica”.
Si è costituita anche Controparte_5
, deducendo l'infondatezza della domanda di
[...]
manleva proposta nei suoi confronti, atteso che la garanzia era stata prestata a favore dell'istituto di credito e non del e non poteva, perciò, essere azionata da CP_1 quest'ultimo.
Sospesa, con ordinanza ex art. 615, comma 1, c.p.c., l'esecutività dei titoli cambiari e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata documentalmente istruita.
Viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la presente sentenza a verbale.
**********
Occorre premettere che, sebbene l'opponente richiami, nell'epigrafe del proprio atto introduttivo, sia l'art. 615 c.p.c. sia l'art. 617 c.p.c., tutte le doglianze sono in realtà qualificabili come motivi di opposizione all'esecuzione. Il infatti, contesta il CP_1
diritto della BCC di di procedere ad esecuzione forzata nei suoi riguardi per Pt_1
invalidità e/o non riferibilità a sé dei titoli esecutivi stragiudiziali azionati (anche il difetto di bollatura delle cambiali rientra nell'art. 615 c.p.c., come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., 28 ottobre 1995, n. 11333 e Cass., 14 giugno 2011, n. 13039) o, ancora, per il loro asserito riempimento abusivo con importi difformi da quelli derivanti dai contratti bancari ad esse sottesi (cfr. in arg., tra le tante,
Cass., 11 marzo 1992, n. 2938, secondo cui “costituisce opposizione alla esecuzione la contestazione dell'ammontare della somma indicata nel precetto perché con essa si
5 investe il diritto del creditore istante di procedere alla esecuzione per l'importo contestato della somma pretesa”).
Tanto premesso, l'opposizione (ri)proposta deve essere rigettata in rito, per quanto di seguito si va ad esporre.
È pacifico che tra e la all'esito della Controparte_1 CP_7
notificazione di altro precetto dello stesso tenore di quello qui opposto, sia intercorso, innanzi all'intestato Tribunale, un primo giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., iscritto al numero di R.G. 1654/2020, cui non è stato possibile riunire il presente in quanto, nelle more della trasmissione degli atti al Presidente, il predetto era già stato trattenuto in decisione, per poi essere definito con la sentenza n. 1161 del 2022 (cfr. sentenza prodotta dall'opposta in allegato alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
Con tale pronuncia il Tribunale ha respinto l'opposizione a precetto proposta dal
(anche in quella sede “in proprio e quale titolare della MP Group di CP_1 CP_1
”, che tuttavia non è persona giuridica distinta dal suo titolare, trattandosi di
[...]
impresa individuale), sulla base di motivi sostanzialmente identici a quelli qui fatti valere. D'altronde, è lo stesso attore – che infatti aveva sollecitato la riunione tra i due procedimenti – ad aver chiarito, sin dall'atto introduttivo, che la precedente opposizione era stata anch'essa avanzata per “1) carenza del diritto di agire ad esecuzione forzata per inidoneità/inefficacia del titolo esecutivo azionato, n. 3 effetti cambiari, e per carenza dei requisiti richiesti: a) disconoscimento delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 214 c.p.c.; 2) carenza dei bolli nei termini di legge: violazione degli art. 474 n.2 cpc, dell'art. 104 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dell'art. 20 del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione) e ad aver precisato, nella memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c., che il giudizio de quo diverge perché comprensivo anche della domanda di manleva proposta verso (che tuttavia è CP_2
una causa distinta, seppur cumulata nell'odierno giudizio, e che verrà esaminata nel merito nel prosieguo).
Nello specifico, la sentenza, condividendo gli esiti della c.t.u. grafologica espletata, ha acclarato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da Controparte_1
anche per avallo, sulle cambiali (v. anche c.t.u. espletata nel giudizio R.G. N.
1654/2020, depositata dalla convenuta in allegato alla propria comparsa di risposta), ha ritenuto la validità e l'efficacia di titoli esecutivi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., delle cambiali siccome correttamente sottoposte all'imposta di bollo dello 0,1 per mille ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 601/73 (come modificato dalla Legge del 30.07.2004
6 n. 191 che converte il D.L. 12.07.2004 n. 168.) e, infine, ha rigettato l'eccezione di abusivo riempimento dei titoli in parola.
Il Tribunale, per tal via, ha respinto l'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (così viene infatti ricostruita, dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominanti, la natura del giudizio di opposizione all'esecuzione, cfr. ex plurimis Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16610) di € 53.383,64 fatta valere dalla CP_7
La pronuncia di rigetto della prima opposizione è provato che sia divenuta res iudicata perché non impugnata, nei termini di legge, dalla parte soccombente
( : l'intervenuto passaggio in giudicato è infatti circostanza ammessa Controparte_1 dalle parti nell'odierno giudizio (sul tema della prova del passaggio in giudicato, che può essere integrata sia dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. sia dall'ammissione proveniente dalla parte che resiste all'eccezione cfr. Cass., 28 dicembre 2023, n.
36258), in particolare all'udienza del 10.11.2022, nel cui verbale si legge che “i procuratori delle parti dichiarano che la sentenza emessa dalla dott.ssa nel Per_2 giudizio tra l'opponente e l'opposta non è stata appellata ed è passata in giudicato”.
Come correttamente dedotto anche dall'opposta nei propri scritti difensivi, pertanto, la definitività della sentenza de qua preclude al Tribunale di riesaminare nel merito la questione dell'esistenza o meno del diritto della BCC di di agire Pt_1
esecutivamente, in forza delle tre cambiali, per l'importo di cui all'atto di precetto, specie sulla base degli stessi identici motivi già esaminati (e respinti) o, comunque, di doglianze deducibili (o implicitamente dedotte) anche nel primo giudizio.
A tale ultimo proposito si precisa che è assolutamente consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio
(giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte
(giudicato implicito). Con la conseguenza che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il
7 riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Tanto significa che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, pertanto, che la causa precedente
e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione” (cfr. per tutte Cass.
14 dicembre 2024, n. 32547).
Nella specie, le doglianze fatte valere dal (comprese quelle sull'erroneità CP_1 dell'importo precettato) sono state già dedotte o, comunque, erano senza dubbio deducibili anche in seno al primo giudizio, definito con sentenza divenuta irrevocabile.
Resta invece da esaminare, nel merito, la domanda autonoma (sul tema v. Cass.,
12 febbraio 2024, n. 3793) - cumulata con l'opposizione spiegata verso la CP_7
- di manleva intentata dall'attore nei confronti della che non era stata
[...] CP_2
evocata nel primo giudizio.
Quest'ultima, in virtù di apposita convenzione stipulata con la Parte_1
di ha garantito l'80% delle somme concesse in finanziamento al
[...] Pt_1
con ciò rendendosi fideiussore verso la banca. CP_1
È l'opposta, quindi, che può - “nel caso in cui l'Impresa e/o i suoi eventuali garanti non abbia/abbiano provveduto al pagamento del credito” (v. art. 11 della convenzione tra la banca e la rubricato “escussione della garanzia”) – CP_2
esigere il pagamento dalla garante, non certo l'opponente.
Anzi, quest'ultimo, in caso di pagamento del credito da parte di CP_2
diviene suo debitore: all'art. 12 della convenzione è infatti espressamente previsto che si surroga, per effetto del pagamento e ai sensi degli artt. 1201 e 1203 c.c., CP_2 nei diritti e nelle altre garanzie vantati dalla banca verso l'impresa (nella specie,
l'impresa individuale del . CP_1
Ciò si spiega in ragione del fatto che l'obbligazione che si viene a creare tra e l'impresa garantita (come si desume dall'art. 3 della convenzione, che CP_2 prevede che risponde “in solido” con l'impresa nei limiti del 50% o CP_2 dell'80'% del credito garantito), nei confronti della banca beneficiaria della garanzia,
è una c.d. obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo (quello del debitore principale), sicché, nei rapporti interni, il debito è destinato a gravare, per intero, soltanto sull'impresa e non certo su CP_2
8 Ne consegue la radicale infondatezza anche della domanda di manleva proposta verso quest'ultima.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore in opposizione verso entrambe le parti convenute e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornati dal D.M. 147/2022), previsti per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00 (considerato l'importo del credito di cui all'atto di precetto), ai minimi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della ripetitività delle difese svolte dall'opposta rispetto al giudizio R.G. N. 1654/2020 e della scarsa attività difensiva svolta da CP_2
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto Controparte_1
notificatogli da;
Parte_1
2) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1
Controparte_5
;
[...]
3) condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti Controparte_1
delle parti convenute, liquidandole in € 7.052,00 per ciascuna per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Velletri all'esito dell'udienza dell'8 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
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