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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3759/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – prima sezione, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3759/2018 R.G., avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione, vertente tra
, anche quale procuratrice generale di , nella qualità di eredi di Parte_1 Controparte_1
, rapp.ti e difesi dall'avv. Francesco De Cicco in virtù di procura in atti Persona_1
attori
e
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gennaro Abete giusta procura Controparte_2
in atti;
convenuta nonché
, rapp.ta e difesa dall'avv. Claudio Barbato giusta procura in atti Controparte_3
convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
pagina 1 di 3 Con atto di citazione notificato come in atti, conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_2
e al fine di ottenere la divisione dei beni indicati nell'atto di citazione.
[...] Controparte_3
, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, avendo l'attore Controparte_4 formalizzato in data 1 luglio 2011 rinuncia all'eredità, e chiedeva in riconvenzionale, in via subordinata, il rimborso delle spese sostenute pe la manutenzione degli immobili.
, costituitasi in giudizio, deduceva che aveva prima rinunciato Controparte_3 Persona_1 all'eredità, disinteressandosi dei beni, e chiedeva l'individuazione delle spese sostenute dalle convenute nell'interesse della massa ereditaria.
Espletata la ctu, disposta dal precedente giudice istruttore, dopo molteplici rinvii concessi al fine di consentire la definizione bonaria della lite, all'udienza del 18 marzo 2024 la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini per il deposito di note ai sensi dell'art. 190 cpc.
Ciò posto, la domanda va rigettata.
E' noto che "quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l.
28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio"
(Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021).
Ancora è stato precisato che “Le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, previste dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili” (Cass. n. 20526/2020).
Ciò posto, nella specie, la relazione tecnica depositata in atti ha ravvisato la presenza di difformità edilizie e catastali degli immobili oggetto di domanda.
In particolare, con riferimento alla p.lla 516, il ctu ha rilevato che dal raffronto tra la documentazione rinvenuta presso l'Ufficio Tecnico Comunale e lo stato di fatto emergono numerose incongruenze pagina 2 di 3 relative all'immobile oggetto di stima, non potendo dichiarare la conformità edilizia e urbanistica dell'immobile in questione. Ha precisato che l'attuale fabbricato non rispecchia integralmente i titoli autorizzativi rilasciati dal Comune e i manufatti riscontrabili in loco, in quanto a forma, dimensioni e destinazione d'uso, rispecchiano solo parzialmente quanto assentito.
Con riferimento alla part.lla n. 225 ha evidenziato che presso il Comune non è stato possibile riscontrare alcun titolo autorizzativo relativo al manufatto, trattandosi di edificio costruito prima dell'obbligo della concessione edilizia, e ha precisato che dai raffronti effettuati sussiste una difformità catastale.
Con riferimento alla part.lla 1368 sub 2 ha infine rilevato che dai grafici allegati al titolo autorizzativo e relativi all'intero piano sottotetto del mappale 1368, può desumersi la conformità del solo piano sottotetto per l'unità immobiliare oggetto di stima e che dai raffronti effettuati sussiste una difformità catastale.
Deve pertanto ritenersi che a tali difformità urbanistico-edilizie delle costruzioni consegua l'inammissibilità della domanda di divisione, stante il divieto di cui all'art. 46 d.P.R. 380/01 e di cui all'art. 29 co. 1bis L. 52/85.
Né le difformità rilevate sui beni in comunione ereditaria risultano oggetto di domande di condono edilizio che, per giurisprudenza consolidata, rimuovono l'ostacolo giuridico alla circolazione dei beni
(sul punto Cass. ord. n. 9255 del 04.04.2023 secondo cui "la domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria tale da comportare il venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione di un fabbricato").
In definitiva la domanda di divisione va rigettata, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione dell'esito della lite.
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Benevento, 18 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – prima sezione, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3759/2018 R.G., avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione, vertente tra
, anche quale procuratrice generale di , nella qualità di eredi di Parte_1 Controparte_1
, rapp.ti e difesi dall'avv. Francesco De Cicco in virtù di procura in atti Persona_1
attori
e
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gennaro Abete giusta procura Controparte_2
in atti;
convenuta nonché
, rapp.ta e difesa dall'avv. Claudio Barbato giusta procura in atti Controparte_3
convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
pagina 1 di 3 Con atto di citazione notificato come in atti, conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_2
e al fine di ottenere la divisione dei beni indicati nell'atto di citazione.
[...] Controparte_3
, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, avendo l'attore Controparte_4 formalizzato in data 1 luglio 2011 rinuncia all'eredità, e chiedeva in riconvenzionale, in via subordinata, il rimborso delle spese sostenute pe la manutenzione degli immobili.
, costituitasi in giudizio, deduceva che aveva prima rinunciato Controparte_3 Persona_1 all'eredità, disinteressandosi dei beni, e chiedeva l'individuazione delle spese sostenute dalle convenute nell'interesse della massa ereditaria.
Espletata la ctu, disposta dal precedente giudice istruttore, dopo molteplici rinvii concessi al fine di consentire la definizione bonaria della lite, all'udienza del 18 marzo 2024 la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini per il deposito di note ai sensi dell'art. 190 cpc.
Ciò posto, la domanda va rigettata.
E' noto che "quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l.
28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio"
(Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021).
Ancora è stato precisato che “Le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, previste dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili” (Cass. n. 20526/2020).
Ciò posto, nella specie, la relazione tecnica depositata in atti ha ravvisato la presenza di difformità edilizie e catastali degli immobili oggetto di domanda.
In particolare, con riferimento alla p.lla 516, il ctu ha rilevato che dal raffronto tra la documentazione rinvenuta presso l'Ufficio Tecnico Comunale e lo stato di fatto emergono numerose incongruenze pagina 2 di 3 relative all'immobile oggetto di stima, non potendo dichiarare la conformità edilizia e urbanistica dell'immobile in questione. Ha precisato che l'attuale fabbricato non rispecchia integralmente i titoli autorizzativi rilasciati dal Comune e i manufatti riscontrabili in loco, in quanto a forma, dimensioni e destinazione d'uso, rispecchiano solo parzialmente quanto assentito.
Con riferimento alla part.lla n. 225 ha evidenziato che presso il Comune non è stato possibile riscontrare alcun titolo autorizzativo relativo al manufatto, trattandosi di edificio costruito prima dell'obbligo della concessione edilizia, e ha precisato che dai raffronti effettuati sussiste una difformità catastale.
Con riferimento alla part.lla 1368 sub 2 ha infine rilevato che dai grafici allegati al titolo autorizzativo e relativi all'intero piano sottotetto del mappale 1368, può desumersi la conformità del solo piano sottotetto per l'unità immobiliare oggetto di stima e che dai raffronti effettuati sussiste una difformità catastale.
Deve pertanto ritenersi che a tali difformità urbanistico-edilizie delle costruzioni consegua l'inammissibilità della domanda di divisione, stante il divieto di cui all'art. 46 d.P.R. 380/01 e di cui all'art. 29 co. 1bis L. 52/85.
Né le difformità rilevate sui beni in comunione ereditaria risultano oggetto di domande di condono edilizio che, per giurisprudenza consolidata, rimuovono l'ostacolo giuridico alla circolazione dei beni
(sul punto Cass. ord. n. 9255 del 04.04.2023 secondo cui "la domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria tale da comportare il venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione di un fabbricato").
In definitiva la domanda di divisione va rigettata, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione dell'esito della lite.
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Benevento, 18 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 3 di 3