CASS
Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2024, n. 22031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22031 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di LV IO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 27/07/2023 del GIP del Tribunale di Udine, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 27 luglio 2023 il GIP del Tribunale di Udine ha convalidato il daspo emesso dal Questore di Udine nei confronti di IO LV in relazione all'incontro di calcio Udinese-Napoli, svoltosi allo stadio "Friuli" il 4 maggio 2023. 2. Il ricorrente lamenta il travisamento del fatto perché nel provvedimento del Questore, recepito nell'ordinanza impugnata, gli era stata attribuita la condotta di partecipazione ai disordini, sebbene si fosse limitato alla detenzione di un fumogeno che aveva passato ad altro tifoso napoletano, a sua volta identificato. Eccepisce altresì l'illogicità dell'ordinanza impugnata perché il GIP aveva desunto la sua pericolosità dalla partecipazione ai disordini successivi all'incontro di calcio Penale Sent. Sez. 3 Num. 22031 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 03/04/2024 non menzionati dal Questore. Lamenta altresì di aver presentato una memoria in Questura, non esaminata, con cui aveva contestato l'addebito e chiesto l'accesso agli atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. La detenzione e l'accensione del fumogeno non sono condotte di per sé integranti le ipotesi di messa in pericolo della pubblica sicurezza o di violenza o minaccia richieste dall'art. 6 e 6 -bis, legge n. 401 del 1989 per l'emissione del DASPO. Si veda in termini il precedente di questa Sezione n. 29078 del 04/04/2002, Ci, Rv. 222037-01, secondo cui la semplice denuncia per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., per essere stato trovato l'imputato in possesso di un fumogeno, non può giustificare l'emissione del provvedimento del questore a norma dell'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, in quanto il reato previsto dall'art.
6 -bis della medesima legge, la cui commissione rappresenta uno dei presupposti per l'applicazione della misura interdittiva del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, punisce solo il lancio di corpi contundenti o di altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, che possono creare un pericolo per le persone, non anche il porto di tali oggetti. Al LV il GIP ha rimproverato solo l'accensione di un fumogeno e il passaggio di mano ad altro soggetto, non il lancio. Pertanto, la motivazione dell'ordinanza non è sufficiente a sorreggere la convalida del provvedimento del Questore con riferimento all'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza e s'impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con sospensione dell'efficacia dell'ordine impartito. La censura in merito all'omessa valutazione della memoria difensiva presentata al Questore attiene alla legittimità del procedimento amministrativo ed esula dalla cognizione del giudice di legittimità che invece deve verificare a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
c) la possibilità di ascrivere al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (tra le più recenti, Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778 - 01)
P.Q.M.
2 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine, ufficio GIP, in diversa persona fisica. Sospende l'efficacia dell'ordine di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare copia del presente dispositivo al Questore di Udine. Così deciso, il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 27 luglio 2023 il GIP del Tribunale di Udine ha convalidato il daspo emesso dal Questore di Udine nei confronti di IO LV in relazione all'incontro di calcio Udinese-Napoli, svoltosi allo stadio "Friuli" il 4 maggio 2023. 2. Il ricorrente lamenta il travisamento del fatto perché nel provvedimento del Questore, recepito nell'ordinanza impugnata, gli era stata attribuita la condotta di partecipazione ai disordini, sebbene si fosse limitato alla detenzione di un fumogeno che aveva passato ad altro tifoso napoletano, a sua volta identificato. Eccepisce altresì l'illogicità dell'ordinanza impugnata perché il GIP aveva desunto la sua pericolosità dalla partecipazione ai disordini successivi all'incontro di calcio Penale Sent. Sez. 3 Num. 22031 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 03/04/2024 non menzionati dal Questore. Lamenta altresì di aver presentato una memoria in Questura, non esaminata, con cui aveva contestato l'addebito e chiesto l'accesso agli atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. La detenzione e l'accensione del fumogeno non sono condotte di per sé integranti le ipotesi di messa in pericolo della pubblica sicurezza o di violenza o minaccia richieste dall'art. 6 e 6 -bis, legge n. 401 del 1989 per l'emissione del DASPO. Si veda in termini il precedente di questa Sezione n. 29078 del 04/04/2002, Ci, Rv. 222037-01, secondo cui la semplice denuncia per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., per essere stato trovato l'imputato in possesso di un fumogeno, non può giustificare l'emissione del provvedimento del questore a norma dell'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, in quanto il reato previsto dall'art.
6 -bis della medesima legge, la cui commissione rappresenta uno dei presupposti per l'applicazione della misura interdittiva del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, punisce solo il lancio di corpi contundenti o di altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, che possono creare un pericolo per le persone, non anche il porto di tali oggetti. Al LV il GIP ha rimproverato solo l'accensione di un fumogeno e il passaggio di mano ad altro soggetto, non il lancio. Pertanto, la motivazione dell'ordinanza non è sufficiente a sorreggere la convalida del provvedimento del Questore con riferimento all'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza e s'impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con sospensione dell'efficacia dell'ordine impartito. La censura in merito all'omessa valutazione della memoria difensiva presentata al Questore attiene alla legittimità del procedimento amministrativo ed esula dalla cognizione del giudice di legittimità che invece deve verificare a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
c) la possibilità di ascrivere al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (tra le più recenti, Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778 - 01)
P.Q.M.
2 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine, ufficio GIP, in diversa persona fisica. Sospende l'efficacia dell'ordine di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare copia del presente dispositivo al Questore di Udine. Così deciso, il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente