CA
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 527/2023
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera
dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 527/2023 vertente
TRA
(C.F. ), difesa dall'avv. Giuseppe Grillo Parte_1 C.F._1
Appellante in riassunzione
CONTRO
, in proprio, e , e , n.q. di eredi Controparte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 di , difese dall'avv. Attilio Cotroneo Persona_1
Appellati in riassunzione
OGGETTO: contratti bancari - proc. in riassunzione ex art. 392 cpc a seguito di ordinanza
della Corte di Cassazione n. 18961 del 17/5 -5/7/202.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado notificato il 4.4.2006, e Persona_1 Controparte_1
hanno citato in giudizio la rappresentando di aver intrattenuto con ella, sin dal Controparte_4
3.2.1982, un rapporto di conto corrente, rubricato con il n. 51/5376/53, e di aver usufruito di un'apertura di credito con limite dell'affidamento di £.
3.000.000 valido fino a revoca. Gli attori 1 hanno assunto che nel corso di quel rapporto l'Istituto bancario ha applicato interessi debitori che sarebbero stati capitalizzati trimestralmente, allegando una relazione tecnica di parte per quantificare l'indebito realizzato e, pertanto, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
“Accertare e dichiarare, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., la nullità delle clausole del contratto di cui al c/c n. 51/5376/53 nella parte in cui prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati;
b) per l'effetto condannare la alla ripetizione di tutte Controparte_4
le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse per complessivi e. 7.083,53, anche a titolo di risarcimento del danno, ovvero a quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di difesa”. In via istruttoria è stata chiesta ctu per l'accertamento del lamentato anatocismo.
Si è costituita la eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione di CP_4 qualsiasi pretesa attorea anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione e, in via gradata, chiedeva dichiararsi l'infondatezza della domanda di ripetizione di indebito proposta.
La causa è stata istruita mediante ctu contabile ed è stata decisa con sentenza n. 1660/2012.
Con atto di citazione in appello, la già ha impugnato la sentenza n. Controparte_4
1660/2012 del Tribunale di Reggio Calabria, di cui ha chiesto contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 cpc. L'appellante ha illustrato i motivi di appello , chiesto CP_4
la rinnovazione della CTU, insistendo per la riforma della decisione di primo grado, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
A definizione del giudizio così instaurato, n. 497/2012 R.G, con sentenza n. 392 del 10.5.2019, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza n.
1660/2012 del 22/10/2012 del Tribunale di Reggio Calabria,
Successivamente a tale sentenza e giusto conteggio rimesso con pec del 16/1/2020, l'istituto bancario ha bonificato l'intero importo oggetto di condanna, pari ad €. 24.526,60.
Avverso la sentenza n. 392/2019 della Corte di Appello di Reggio Calabria, la Parte_2
ha proposto ricorso per Cassazione rappresentando l'erroneità del provvedimento per i
[...]
seguenti motivi:
1) violazione degli artt.2033 e 2948 c.c., avendo la sentenza erroneamente applicato la regola dell'onere della prova posto a carico della banca, omettendo di disporre un supplemento di C.T.U. e non considerando che alla banca bastava invocare l'inerzia del cliente, mentre era questi a dover dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti per il periodo d'interesse;
2) violazione dell'art.2697 c.c., avendo la corte sanzionato la banca per la mancata produzione integrale degli estratti conto, così muovendo dal saldo zero, mentre al cliente è bastato assolvere ad
2 un onere di allegazione, senza in realtà provare il proprio diritto a ripetere il supposto e non dimostrato indebito;
3) violazione dell'art.1283 c.c. e della delibera CICR del 9.3.2000, ove la sentenza ha negato, per i contratti pendenti, l'applicazione del principio della capitalizzazione trimestrale, attiva e passiva, come seguito dalla banca dalla vigenza della nuova disposizione, con adeguamento in fatto praticato al rapporto di causa dal 1.7.2000, pur se senza approvazione scritta.
Si sono costituite nel giudizio di legittimità , in proprio e quale erede legittima di Controparte_1
, unitamente agli altri eredi, e Persona_1 CP_2 CP_3
Con ordinanza n. 18961 del 17/5 -5/7/2023 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto al secondo motivo, e ha dichiarato inammissibile il primo e infondato il terzo, cassando con rinvio alla
Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc, notificato a tutte le appellate il 3 novembre 2023 e iscritto a ruolo in data 8 novembre 2023, incorporante Parte_1
per fusione ha riassunto il giudizio dinanzi a codesta Corte di Appello, Parte_2
osservando in diritto la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di applicazione del cd “saldo zero”, chiedendo la condanna alla restituzione delle maggiori somme incassate dalle appellate a seguito dell'esecuzione integrale della sentenza di primo grado, oltre alla restituzione delle maggiori somme incassate a titolo di spese e competenze di causa per i primi due gradi di giudizio.
Considerata la effettiva vetustà del processo, con decreto del 16 novembre 2023, è stata fissata, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la prima effettiva udienza di trattazione alla data del 14/11/2024.
Alla suddetta prima udienza celebrata l'appellante in riassunzione non ha depositato note di trattazione e, preso atto che ciò equivale a mancata comparizione in udienza, con ordinanza del
25/11/2024 è stata fissata, ai sensi dell'art. 348 comma 2 cpc, altra udienza al 23 gennaio 2025, anche questa sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Modificata la composizione del Collegio e considerato che neppure a questa ultima udienza collegiale parte appellante, benché ritualmente notiziata dell'udienza, ha depositato note di trattazione, con ordinanza in data 29.1.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante in riassunzione, dopo essersi costituita, per due udienze consecutive fissate in trattazione scritta , con provvedimenti ritualmente comunicati, ha omesso di presentare note
3 Tale condotta è sostanzialmente assimilabile alla assenza della parte alle udienze.
Per mero errore il differimento della causa ad una successiva udienza dopo la prima è stato riferito all'art 348 comma II cpc , norma che non opera nel giudizio di rinvio (da ultimo Cass sent n.
11881 del 1.12.1993)
Tuttavia anche nella presente fase valgono le regole generali dettate per il processo civile, come si desume dalla decisione Cass. Sent n. 7536 del 27.3.2009 , che ha stabilito l'applicabilità anche al giudizio di rinvio degli art 291 e 307 cpc , regole generali che fanno seguire l'estinzione del processo all'inerzia della parte .
Fra le regole generali si annovera quella prevista dalla combinazione degli art 181 - 309 cpc a mente dei quali l'assenza di tutte le parti a due udienze consecutive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, che deve essere dichiarata.
La peculiarità nel giudizio di rinvio discende dalle regole dettate dall'art 393 cpc, per cui l'estinzione del processo di rinvio travolge l'intero processo (con i soli limitati effetti conservativi dettati dallo stesso art 393 cpc )
L'Istituto bancario non ha depositato note di trattazione scritta né alla prima udienza celebrata il
14/11/2024 e neanche all'ultima udienza collegiale del 23 gennaio 2025, nonostante la rituale comunicazione dell'ordinanza che disponeva il differimento. Tale comportamento ha valore di assenza dell'appellante , unica parte costituta , così integrando quanto previsto dal disposto di cui all'art. 309 cpc , con la peculiarità degli effetti dell'estinzione dell'intero processo, ex art 393 cpc
Ai sensi dell'art 310 cpc , in difetto di contestazione sull'estinzione, le spese restano a carico di chi le ha anticipate
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto in riassunzione ex art. 392 cpc a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
18961 del 17/5 -5/7/202 avverso la sentenza n. 392/2019 della Corte di Appello di Reggio Calabria, così provvede:
- Dichiara l'estinzione dell'intero processo ai sensi e per gli effetti degli art 309 , 127 ter
cpc e 393 cpc
- spese a carico di chi le ha anticipate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, così deciso il 04 febbraio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
4
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera
dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 527/2023 vertente
TRA
(C.F. ), difesa dall'avv. Giuseppe Grillo Parte_1 C.F._1
Appellante in riassunzione
CONTRO
, in proprio, e , e , n.q. di eredi Controparte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 di , difese dall'avv. Attilio Cotroneo Persona_1
Appellati in riassunzione
OGGETTO: contratti bancari - proc. in riassunzione ex art. 392 cpc a seguito di ordinanza
della Corte di Cassazione n. 18961 del 17/5 -5/7/202.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado notificato il 4.4.2006, e Persona_1 Controparte_1
hanno citato in giudizio la rappresentando di aver intrattenuto con ella, sin dal Controparte_4
3.2.1982, un rapporto di conto corrente, rubricato con il n. 51/5376/53, e di aver usufruito di un'apertura di credito con limite dell'affidamento di £.
3.000.000 valido fino a revoca. Gli attori 1 hanno assunto che nel corso di quel rapporto l'Istituto bancario ha applicato interessi debitori che sarebbero stati capitalizzati trimestralmente, allegando una relazione tecnica di parte per quantificare l'indebito realizzato e, pertanto, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
“Accertare e dichiarare, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., la nullità delle clausole del contratto di cui al c/c n. 51/5376/53 nella parte in cui prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati;
b) per l'effetto condannare la alla ripetizione di tutte Controparte_4
le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse per complessivi e. 7.083,53, anche a titolo di risarcimento del danno, ovvero a quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di difesa”. In via istruttoria è stata chiesta ctu per l'accertamento del lamentato anatocismo.
Si è costituita la eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione di CP_4 qualsiasi pretesa attorea anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione e, in via gradata, chiedeva dichiararsi l'infondatezza della domanda di ripetizione di indebito proposta.
La causa è stata istruita mediante ctu contabile ed è stata decisa con sentenza n. 1660/2012.
Con atto di citazione in appello, la già ha impugnato la sentenza n. Controparte_4
1660/2012 del Tribunale di Reggio Calabria, di cui ha chiesto contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 cpc. L'appellante ha illustrato i motivi di appello , chiesto CP_4
la rinnovazione della CTU, insistendo per la riforma della decisione di primo grado, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
A definizione del giudizio così instaurato, n. 497/2012 R.G, con sentenza n. 392 del 10.5.2019, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza n.
1660/2012 del 22/10/2012 del Tribunale di Reggio Calabria,
Successivamente a tale sentenza e giusto conteggio rimesso con pec del 16/1/2020, l'istituto bancario ha bonificato l'intero importo oggetto di condanna, pari ad €. 24.526,60.
Avverso la sentenza n. 392/2019 della Corte di Appello di Reggio Calabria, la Parte_2
ha proposto ricorso per Cassazione rappresentando l'erroneità del provvedimento per i
[...]
seguenti motivi:
1) violazione degli artt.2033 e 2948 c.c., avendo la sentenza erroneamente applicato la regola dell'onere della prova posto a carico della banca, omettendo di disporre un supplemento di C.T.U. e non considerando che alla banca bastava invocare l'inerzia del cliente, mentre era questi a dover dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti per il periodo d'interesse;
2) violazione dell'art.2697 c.c., avendo la corte sanzionato la banca per la mancata produzione integrale degli estratti conto, così muovendo dal saldo zero, mentre al cliente è bastato assolvere ad
2 un onere di allegazione, senza in realtà provare il proprio diritto a ripetere il supposto e non dimostrato indebito;
3) violazione dell'art.1283 c.c. e della delibera CICR del 9.3.2000, ove la sentenza ha negato, per i contratti pendenti, l'applicazione del principio della capitalizzazione trimestrale, attiva e passiva, come seguito dalla banca dalla vigenza della nuova disposizione, con adeguamento in fatto praticato al rapporto di causa dal 1.7.2000, pur se senza approvazione scritta.
Si sono costituite nel giudizio di legittimità , in proprio e quale erede legittima di Controparte_1
, unitamente agli altri eredi, e Persona_1 CP_2 CP_3
Con ordinanza n. 18961 del 17/5 -5/7/2023 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto al secondo motivo, e ha dichiarato inammissibile il primo e infondato il terzo, cassando con rinvio alla
Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc, notificato a tutte le appellate il 3 novembre 2023 e iscritto a ruolo in data 8 novembre 2023, incorporante Parte_1
per fusione ha riassunto il giudizio dinanzi a codesta Corte di Appello, Parte_2
osservando in diritto la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di applicazione del cd “saldo zero”, chiedendo la condanna alla restituzione delle maggiori somme incassate dalle appellate a seguito dell'esecuzione integrale della sentenza di primo grado, oltre alla restituzione delle maggiori somme incassate a titolo di spese e competenze di causa per i primi due gradi di giudizio.
Considerata la effettiva vetustà del processo, con decreto del 16 novembre 2023, è stata fissata, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la prima effettiva udienza di trattazione alla data del 14/11/2024.
Alla suddetta prima udienza celebrata l'appellante in riassunzione non ha depositato note di trattazione e, preso atto che ciò equivale a mancata comparizione in udienza, con ordinanza del
25/11/2024 è stata fissata, ai sensi dell'art. 348 comma 2 cpc, altra udienza al 23 gennaio 2025, anche questa sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Modificata la composizione del Collegio e considerato che neppure a questa ultima udienza collegiale parte appellante, benché ritualmente notiziata dell'udienza, ha depositato note di trattazione, con ordinanza in data 29.1.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante in riassunzione, dopo essersi costituita, per due udienze consecutive fissate in trattazione scritta , con provvedimenti ritualmente comunicati, ha omesso di presentare note
3 Tale condotta è sostanzialmente assimilabile alla assenza della parte alle udienze.
Per mero errore il differimento della causa ad una successiva udienza dopo la prima è stato riferito all'art 348 comma II cpc , norma che non opera nel giudizio di rinvio (da ultimo Cass sent n.
11881 del 1.12.1993)
Tuttavia anche nella presente fase valgono le regole generali dettate per il processo civile, come si desume dalla decisione Cass. Sent n. 7536 del 27.3.2009 , che ha stabilito l'applicabilità anche al giudizio di rinvio degli art 291 e 307 cpc , regole generali che fanno seguire l'estinzione del processo all'inerzia della parte .
Fra le regole generali si annovera quella prevista dalla combinazione degli art 181 - 309 cpc a mente dei quali l'assenza di tutte le parti a due udienze consecutive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, che deve essere dichiarata.
La peculiarità nel giudizio di rinvio discende dalle regole dettate dall'art 393 cpc, per cui l'estinzione del processo di rinvio travolge l'intero processo (con i soli limitati effetti conservativi dettati dallo stesso art 393 cpc )
L'Istituto bancario non ha depositato note di trattazione scritta né alla prima udienza celebrata il
14/11/2024 e neanche all'ultima udienza collegiale del 23 gennaio 2025, nonostante la rituale comunicazione dell'ordinanza che disponeva il differimento. Tale comportamento ha valore di assenza dell'appellante , unica parte costituta , così integrando quanto previsto dal disposto di cui all'art. 309 cpc , con la peculiarità degli effetti dell'estinzione dell'intero processo, ex art 393 cpc
Ai sensi dell'art 310 cpc , in difetto di contestazione sull'estinzione, le spese restano a carico di chi le ha anticipate
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto in riassunzione ex art. 392 cpc a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
18961 del 17/5 -5/7/202 avverso la sentenza n. 392/2019 della Corte di Appello di Reggio Calabria, così provvede:
- Dichiara l'estinzione dell'intero processo ai sensi e per gli effetti degli art 309 , 127 ter
cpc e 393 cpc
- spese a carico di chi le ha anticipate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, così deciso il 04 febbraio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
4