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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 543/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, TO
TI ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1442/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso A. Lucci, 66-82 80147 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17415/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130134244490/000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130134244490/000 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6451/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: CONTRIBUENTE: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
COMUNE : ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20 marzo 2024 e depositato l'8 aprile successivo, il sig. Resistente_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, aveva impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli l'avviso di intimazione di pagamento n. 07120249005673607000, notificato il 29 gennaio 2024, relativo alla cartella di pagamento n. 07120130134244490000 concernente la TARI per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per l'importo complessivo di euro 999,99.
A fondamento del ricorso, il contribuente aveva eccepito l'inesistenza della notifica della cartella presupposta e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale del credito tributario, richiamando le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che impongono la prova del ricevimento dell'avviso di deposito o, comunque, della regolare conclusione del procedimento notificatorio. Aveva quindi sostenuto che dagli atti prodotti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione non risultasse alcuna prova della raccomandata informativa, né della regolare esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., ritenendo pertanto nulla o inesistente la notifica della cartella.
Si era costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata dall'avv. Difensore_1, la quale aveva contestato integralmente le deduzioni del contribuente, sostenendo la regolarità della notifica della cartella di pagamento e deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività. Aveva inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'ente riscossore in relazione alle contestazioni attinenti alla debenza del tributo comunale, spettando tali questioni al Comune di Napoli, ente impositore.
All'esito della discussione la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione 14, aveva accolto integralmente il ricorso, ritenendo non provata la notifica della cartella del 29 marzo 2014. Il giudice aveva osservato che la documentazione depositata dall'ADER non consentiva di ricollegare la cartolina di ritorno alla raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c., mancando la prova della spedizione e della ricezione della stessa. Aveva quindi dichiarato nulla la notifica e, per conseguenza, prescritto il credito tributario relativo alla TARI per gli anni 2007-2010, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione propone appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con atto notificato il
28 gennaio 2025 e depositato il 20 febbraio 2025 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, chiedendo la riforma integrale della sentenza n. 17415/14/2024. L'appellante deduce che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto non provata la notifica della cartella di pagamento, nonostante la produzione in atti della distinta postale e dell'avviso di ricevimento, perfettamente coincidenti nel numero di raccomandata. Sostiene che il mancato collegamento tra i due documenti sia dovuto unicamente a un errore di riduzione grafica della seconda pagina della distinta postale depositata, che ne ha reso meno leggibile la parte numerica, ma non ne ha compromesso la valenza probatoria. L'Agenzia, inoltre, contesta l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che, dopo la notifica della cartella del 29 marzo 2014, era stata notificata una successiva intimazione di pagamento in data 26 settembre 2018, idonea a interrompere la prescrizione, la quale risulta ulteriormente sospesa per effetto delle disposizioni emergenziali legate alla pandemia da COVID-19, con conseguente piena validità della pretesa oggetto del giudizio. L'appellante chiede quindi la riforma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso originario, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce l'appellato Resistente_1, rappresentato dall'avv. Difensore_2, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 marzo 2025, con la quale resiste all'appello principale e propone appello incidentale.
L'appellato eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, rilevando che l'atto di gravame non contiene una compiuta e specifica individuazione dei capi della sentenza impugnata, limitandosi a generiche contestazioni prive di incidenza concreta sul decisum.
Il contribuente ribadisce la piena legittimità e correttezza della decisione di primo grado, insistendo sull'inesistenza della prova della notifica della cartella del 2014 e sulla conseguente prescrizione quinquennale del credito TARI. Contesta, inoltre, la pretesa dell'Agenzia in ordine alla presunta intimazione del 2018, affermando che tale atto non risulta prodotto né provato in modo idoneo e che, in ogni caso, non sarebbe sufficiente a interrompere un termine di prescrizione già maturato. L'appellato chiede, pertanto, il rigetto integrale del gravame principale, la conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, il riconoscimento della nullità dell'intimazione del 2018 e dell'inesistenza di qualunque atto interruttivo o sospensivo utile alla prosecuzione della pretesa tributaria. In via incidentale chiede disporre la condanna alle spese del procedimento di I grado in danno dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in favore del dichiarante procuratore per anticipo fattone.
In tale quadro, il giudizio di secondo grado verte attualmente sulla verifica dell'effettiva regolarità della notifica della cartella esattoriale e sull'incidenza dell'intimazione del 2018 e delle sospensioni COVID-19 ai fini della prescrizione del credito oggetto di causa.
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, esaminati gli atti e le difese delle parti, ritiene fondato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
L'appellante ha prodotto, già in primo grado, la relata di notifica e la ricevuta di consegna PEC dell'intimazione di pagamento datata 26 settembre 2018, trasmessa all'indirizzo elettronico risultante dal registro INI-PEC del contribuente. Dalla documentazione emerge che l'atto è stato notificato correttamente a mezzo posta elettronica certificata, in conformità agli artt. 26, comma 5, del D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973,
e che esso conteneva in allegato anche la cartella di pagamento n. 07120130134244490000, oggetto dell'intimazione impugnata. Tale circostanza, puntualmente evidenziata dall'ADER sin dal primo grado e ribadita in appello, dimostra la piena conoscenza da parte del contribuente dell'atto e del credito tributario sotteso.
La Corte, in applicazione della motivazione più liquida, ritiene assorbente l'esame del motivo di appello relativo alla notifica dell'intimazione del 2018, risultando da esso la prova dell'intervenuta interruzione del termine prescrizionale e, conseguentemente, l'infondatezza della pronuncia di primo grado.
In diritto, la Corte osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento del 2018 costituisce valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale prevista per i tributi comunali. Il successivo termine di prescrizione, decorrente dal 26 settembre 2018, deve essere computato tenendo conto della sospensione straordinaria dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID-19, per un periodo complessivo di
541 giorni (dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2021). Pertanto, il termine di prescrizione, originariamente destinato a maturare nel settembre 2023, risulta prorogato sino al marzo 2025. L'intimazione di pagamento notificata nel gennaio 2024 risulta quindi tempestiva e pienamente idonea a mantenere in vita la pretesa impositiva.
Sotto il profilo giuridico, la Corte richiama il principio affermato dalla Cassazione civile, Sez. V, ordinanza
25 luglio 2025, n. 21395, secondo cui:
“La scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito;
detto principio si applica a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo, comprese le intimazioni di pagamento, la cui notifica perfezionata determina la stabilizzazione del credito tributario sotteso.”
Ne consegue che la notifica regolare dell'intimazione del 2018, contenente la cartella originaria, ha reso irretrattabile il credito TARI per gli anni 2007-2010, escludendo ogni possibilità di eccepire la prescrizione o la nullità della cartella medesima.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene infondata la pronuncia del primo grado che aveva ritenuto non provata la notifica della cartella, dovendo invece riconoscersi la piena validità della notifica telematica dell'intimazione del 2018 e l'efficacia interruttiva della stessa.
P.Q.M.
accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario del contribuente Condanna l'appellatocontribuente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 290,00 per il primo grado e in euro 390,00 per il grado d'appello, oltre accessori di legge
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, TO
TI ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1442/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso A. Lucci, 66-82 80147 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17415/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130134244490/000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130134244490/000 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6451/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: CONTRIBUENTE: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
COMUNE : ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20 marzo 2024 e depositato l'8 aprile successivo, il sig. Resistente_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, aveva impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli l'avviso di intimazione di pagamento n. 07120249005673607000, notificato il 29 gennaio 2024, relativo alla cartella di pagamento n. 07120130134244490000 concernente la TARI per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per l'importo complessivo di euro 999,99.
A fondamento del ricorso, il contribuente aveva eccepito l'inesistenza della notifica della cartella presupposta e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale del credito tributario, richiamando le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che impongono la prova del ricevimento dell'avviso di deposito o, comunque, della regolare conclusione del procedimento notificatorio. Aveva quindi sostenuto che dagli atti prodotti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione non risultasse alcuna prova della raccomandata informativa, né della regolare esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., ritenendo pertanto nulla o inesistente la notifica della cartella.
Si era costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata dall'avv. Difensore_1, la quale aveva contestato integralmente le deduzioni del contribuente, sostenendo la regolarità della notifica della cartella di pagamento e deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività. Aveva inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'ente riscossore in relazione alle contestazioni attinenti alla debenza del tributo comunale, spettando tali questioni al Comune di Napoli, ente impositore.
All'esito della discussione la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione 14, aveva accolto integralmente il ricorso, ritenendo non provata la notifica della cartella del 29 marzo 2014. Il giudice aveva osservato che la documentazione depositata dall'ADER non consentiva di ricollegare la cartolina di ritorno alla raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c., mancando la prova della spedizione e della ricezione della stessa. Aveva quindi dichiarato nulla la notifica e, per conseguenza, prescritto il credito tributario relativo alla TARI per gli anni 2007-2010, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione propone appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con atto notificato il
28 gennaio 2025 e depositato il 20 febbraio 2025 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, chiedendo la riforma integrale della sentenza n. 17415/14/2024. L'appellante deduce che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto non provata la notifica della cartella di pagamento, nonostante la produzione in atti della distinta postale e dell'avviso di ricevimento, perfettamente coincidenti nel numero di raccomandata. Sostiene che il mancato collegamento tra i due documenti sia dovuto unicamente a un errore di riduzione grafica della seconda pagina della distinta postale depositata, che ne ha reso meno leggibile la parte numerica, ma non ne ha compromesso la valenza probatoria. L'Agenzia, inoltre, contesta l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che, dopo la notifica della cartella del 29 marzo 2014, era stata notificata una successiva intimazione di pagamento in data 26 settembre 2018, idonea a interrompere la prescrizione, la quale risulta ulteriormente sospesa per effetto delle disposizioni emergenziali legate alla pandemia da COVID-19, con conseguente piena validità della pretesa oggetto del giudizio. L'appellante chiede quindi la riforma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso originario, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce l'appellato Resistente_1, rappresentato dall'avv. Difensore_2, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 marzo 2025, con la quale resiste all'appello principale e propone appello incidentale.
L'appellato eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, rilevando che l'atto di gravame non contiene una compiuta e specifica individuazione dei capi della sentenza impugnata, limitandosi a generiche contestazioni prive di incidenza concreta sul decisum.
Il contribuente ribadisce la piena legittimità e correttezza della decisione di primo grado, insistendo sull'inesistenza della prova della notifica della cartella del 2014 e sulla conseguente prescrizione quinquennale del credito TARI. Contesta, inoltre, la pretesa dell'Agenzia in ordine alla presunta intimazione del 2018, affermando che tale atto non risulta prodotto né provato in modo idoneo e che, in ogni caso, non sarebbe sufficiente a interrompere un termine di prescrizione già maturato. L'appellato chiede, pertanto, il rigetto integrale del gravame principale, la conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, il riconoscimento della nullità dell'intimazione del 2018 e dell'inesistenza di qualunque atto interruttivo o sospensivo utile alla prosecuzione della pretesa tributaria. In via incidentale chiede disporre la condanna alle spese del procedimento di I grado in danno dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in favore del dichiarante procuratore per anticipo fattone.
In tale quadro, il giudizio di secondo grado verte attualmente sulla verifica dell'effettiva regolarità della notifica della cartella esattoriale e sull'incidenza dell'intimazione del 2018 e delle sospensioni COVID-19 ai fini della prescrizione del credito oggetto di causa.
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, esaminati gli atti e le difese delle parti, ritiene fondato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
L'appellante ha prodotto, già in primo grado, la relata di notifica e la ricevuta di consegna PEC dell'intimazione di pagamento datata 26 settembre 2018, trasmessa all'indirizzo elettronico risultante dal registro INI-PEC del contribuente. Dalla documentazione emerge che l'atto è stato notificato correttamente a mezzo posta elettronica certificata, in conformità agli artt. 26, comma 5, del D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973,
e che esso conteneva in allegato anche la cartella di pagamento n. 07120130134244490000, oggetto dell'intimazione impugnata. Tale circostanza, puntualmente evidenziata dall'ADER sin dal primo grado e ribadita in appello, dimostra la piena conoscenza da parte del contribuente dell'atto e del credito tributario sotteso.
La Corte, in applicazione della motivazione più liquida, ritiene assorbente l'esame del motivo di appello relativo alla notifica dell'intimazione del 2018, risultando da esso la prova dell'intervenuta interruzione del termine prescrizionale e, conseguentemente, l'infondatezza della pronuncia di primo grado.
In diritto, la Corte osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento del 2018 costituisce valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale prevista per i tributi comunali. Il successivo termine di prescrizione, decorrente dal 26 settembre 2018, deve essere computato tenendo conto della sospensione straordinaria dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID-19, per un periodo complessivo di
541 giorni (dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2021). Pertanto, il termine di prescrizione, originariamente destinato a maturare nel settembre 2023, risulta prorogato sino al marzo 2025. L'intimazione di pagamento notificata nel gennaio 2024 risulta quindi tempestiva e pienamente idonea a mantenere in vita la pretesa impositiva.
Sotto il profilo giuridico, la Corte richiama il principio affermato dalla Cassazione civile, Sez. V, ordinanza
25 luglio 2025, n. 21395, secondo cui:
“La scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito;
detto principio si applica a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo, comprese le intimazioni di pagamento, la cui notifica perfezionata determina la stabilizzazione del credito tributario sotteso.”
Ne consegue che la notifica regolare dell'intimazione del 2018, contenente la cartella originaria, ha reso irretrattabile il credito TARI per gli anni 2007-2010, escludendo ogni possibilità di eccepire la prescrizione o la nullità della cartella medesima.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene infondata la pronuncia del primo grado che aveva ritenuto non provata la notifica della cartella, dovendo invece riconoscersi la piena validità della notifica telematica dell'intimazione del 2018 e l'efficacia interruttiva della stessa.
P.Q.M.
accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario del contribuente Condanna l'appellatocontribuente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 290,00 per il primo grado e in euro 390,00 per il grado d'appello, oltre accessori di legge