Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 luglio 1949 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2002 |
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- 2. Applicazione dell'imposta nel settore ediliziohttps://www.brocardi.it/
Articolo abrogato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 [Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate dalle imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta al tre per cento fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.] SEI UN AVVOCATO? AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE! Sei un professionista e necessiti di una …
Leggi di più… - 3. Aliquote Iva 2024: lista alfabetica, elenco completoAntonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 3 settembre 2024
- 4. Vendita di immobile con cedente estero in reverse chargeFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 30 agosto 2024
La cessione di immobile commerciale sito in Italia detenuto da parte di cedente non residente in Italia ad un cessionario (soggetto passivo IVA) residente in Italia, richiede l'applicazione del reverse charge. L'aspetto importante da evidenziare è che le cessioni di fabbricati ubicati in Italia è da considerarsi sempre operazione rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato. La norma di riferimento è data dall'art. 7-bis del DPR n. 633/72. Questa disposizione è valida anche nel caso in cui il cedente o il cessionario dell'operazione siano un soggetto non residente. Infatti, la territorialità dell'IVA riporta in Italia l'operazione in quanto è ivi situato l'immobile. In questo …
Leggi di più… - 5. Agenzia Delle Entrate Accerta Indebite Agevolazioni Iva Per Enti Religiosi: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate perché alcune operazioni dell'ente religioso sono state considerate fruite con indebite agevolazioni IVA? In questi casi, l'Ufficio presume che l'ente abbia applicato regimi fiscali di favore senza averne i requisiti previsti dalla normativa. La conseguenza è il recupero dell'imposta, con applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è corretta: vi sono strumenti difensivi per dimostrare la legittima applicazione delle agevolazioni. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta le agevolazioni IVA agli enti religiosi – Se le operazioni agevolate non riguardano attività istituzionali di culto, assistenza o …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2021, n. 16080Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 25485-2018 proposto da: IATROS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, REBAUDENGO EUGENIO, AS CA quale erede di CA RE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOLZANO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE TOMMASO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVAMBATTISTA SARNO; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINALE DI LATINA; 1 SSUU Civ. Ric.n. 25485/18 rg. — Cam.Cons. del 23.3.2021 Civile Sent. Sez. U Num. 16080 …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2020, n. 8094Provvedimento: N° 8094-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IPOTECARIA GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - CATASTALE - Presidente di Sezione - PIETRO CURZIO Ud. 25/02/2020 - - Presidente di Sezione - FELICE MANNA PU R.G.N. 255/2014 ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - Gчаи 8094 Rep. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO -- Consigliere - EU ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - - Rel. Consigliere - LUCIO NAPOLITANO -- Consigliere - ALBERTO GIUSTI CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 255-2014 proposto da: CO VE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Costruzione di case popolari
- Art. 1.
Per la concessione dei contributi in annualita' da parte dello Stato agli enti e societa' che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sull'edilizia popolare ed economica, costruiscono case popolari, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere i seguenti impegni:
lire due miliardi nell'esercizio 1949-50;
lire tre miliardi nell'esercizio 1950-51.
Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.
I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le societa' di cui all'art. 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili.
I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre 1955.
La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sara' stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1950-51 fino al 1983-84 e per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85.
Le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di cui al presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1984-85 compreso. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 19 ottobre 1951, n. 1186 ha disposto (con l'art. 1) che "In aggiunta al limite d'impegni, previsto dall' art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , modificato dall' art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 471 , e' fissato un ulteriore limite di lire 1.500.000.000, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1951-52, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sulla edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualita' agli enti e societa', previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari". - Art. 2.
All' art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sono aggiunti i seguenti numeri:
10) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari;
11) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;
12) gli enti e le societa' cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali;
13) gli altri enti morali e societa' costituiti con lo scopo di costruire senza finalita' di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'art. 37 del presente testo unico;
14) le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprieta', case da locare ai propri dipendenti".