Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 luglio 1949 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2002 |
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Versioni del testo
- Titolo I : Costruzione di case popolari
- Art. 1.
Per la concessione dei contributi in annualita' da parte dello Stato agli enti e societa' che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sull'edilizia popolare ed economica, costruiscono case popolari, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere i seguenti impegni:
lire due miliardi nell'esercizio 1949-50;
lire tre miliardi nell'esercizio 1950-51.
Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.
I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le societa' di cui all'art. 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili.
I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre 1955.
La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sara' stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1950-51 fino al 1983-84 e per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85.
Le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di cui al presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1984-85 compreso. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 19 ottobre 1951, n. 1186 ha disposto (con l'art. 1) che "In aggiunta al limite d'impegni, previsto dall' art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , modificato dall' art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 471 , e' fissato un ulteriore limite di lire 1.500.000.000, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1951-52, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sulla edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualita' agli enti e societa', previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari". - Art. 2.
All' art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sono aggiunti i seguenti numeri:
10) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari;
11) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;
12) gli enti e le societa' cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali;
13) gli altri enti morali e societa' costituiti con lo scopo di costruire senza finalita' di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'art. 37 del presente testo unico;
14) le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprieta', case da locare ai propri dipendenti".