CASS
Sentenza 16 febbraio 2022
Sentenza 16 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2022, n. 5419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5419 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES SA ME nato il [...] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva insistendo nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5419 Anno 2022 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 21/01/2022 RITENUTO IN FATTO LESSA ME OL ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in riforma della decisione del Tribunale di Roma, riqualificava la contestazio- ne di estorsione in furto con strappo del telefono cellulare e riconosciuta la particolare tenuità dell'offesa, rideterminava la pena in anni uno mesi quat- tro di reclusione ed euro 440 di multa partendo da pena base di anni tre di reclusione ed euro 990 di multa ridotta per l'attenuante e per il riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche. 2.11 ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione laddove a fronte del riconoscimento di attenuanti generiche e della attenuante per la speciale tenuità del danno, aveva fissato la pena base in anni tre di reclusione ed eu- ro 990 di multa, sebbene la forbice edittale al momento del fatto (2014) fos- se compresa da un minimo di un anno di reclusione ed euro 309 di multa ad un massimo di anni sei di reclusione ed euro 1032 di multa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve trovare accoglimento in presenza di trattamento san- zionatorio fondato su criteri che appaiono illogici e contraddittori sulla base delle medesime considerazioni espresse nella motivazione della sentenza di appello. 2. Va preliminarmente considerato che l'originaria qualificazione del reato, che aveva portato in primo grado alla condanna dell'ES SA alla pena di tre anni e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa, era di rapina (impossessamento di un telefono cellulare con violenza) a fronte di un vantaggio economico di 50 euro, corrispondente al corrispettivo richiesto dall'imputato per la restituzione del bene. La Corte di Appello riqualificava il fatto come furto con strappo, in quanto la violenza era stata esercitata sulla cosa e non sulla persona e contestualmente rimetteva gli atti alla Procura della Repubblica perché procedesse per il reato di estorsione. Così precisati i termini della vicenda processuale, tenuto pertanto conto che la originaria ed unitaria contestazione era stata suddivisa in due distinti titoli di reato, il giu- dice distrettuale, nel determinare il trattamento sanzionatorio, afferma che "possa essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., tenuto conto non solo del valore del telefono sottratto - certamente non elevato - ma anche dell'offesa complessivamente portata alla vittima, che nel caso in specie è stata minima". 2 3. Orbene a fronte di tale motivazione, confezionato in relazione al rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella della particola- re tenuità del danno, ma certamente riferibile alla complessiva gravità della fattispecie in ragione dei criteri offerti dall'art.133 comma 1 lett.1) e 2) cod.pen., la corte distrettuale ha indicato come pena base una pena detenti- va (anni tre di reclusione) che si pone in un valore mediano tra minimo e massimo edittale e una pena pecuniaria (euro 990 di multa) che costituisce valore prossimo al massimo edittale (euro 1.032). La illogicità del tratta- mento e la contraddittorietà della motivazione appare manifesta, tanto da indurre l'interprete a ritenere che la decisione in punto di trattamento san- zionatorio si sia fondata sulla forbice edittale esistente alla data della pro- nuncia (28 Aprile 2021) e non a quella esistente al momento del fatto reato che andava certamente applicata ai sensi dell'art.2 comma 4 cod.pen.. 3.1 Invero solo a seguito delle modifiche apportate dall'art. l comma 6 della legge 23 Giugno 2017 n.103, e a decorrere dal 3 Agosto 2017, la forbi- ce edittale è stata elevata ad un valore da tre a sei anni di reclusione e da 927 a 1500 euro di multa. In applicazione di tale più severa forchetta san- zionatoria il giudice distrettuale si è poi attestato su criteri minimi edittali in relazione al caso in specie. 4. Ritiene pertanto la Corte che il giudice distrettuale abbia fatto catti- vo governo delle regole concernenti la successione delle leggi del tempo ed abbia finito per applicare un regime sanzionatorio che, pure legale, in rela- zione ai limiti di pena applicati, appare del tutto incongruo rispetto alla gra- vità dei fatti ed illogico, come sottolineato nel ricorso dell'imputato, e che pertanto lo stesso debba essere rideterminato sulla base di criteri minimi e- dittali, di cui lo stesso giudice di appello aveva manifestato, sia in termini motivazionali, sia attingendo ai minimi edittali del trattamento sanzionatorio introdotto dopo i fatti, di volersi ispirare (per una specifica declinazione di tale principio in ipotesi di illegalità sopravvenuta della pena a seguito di pro- nuncia della Corte Costituzionale, sez.4, n.33252 del 18 Aprile 2019, Vilardi Giuseppe, Rv. 276798; sez.6, n.38248 del 10 Luglio 2019, SA CO Ro- gerio, Rv.276835). 5. Orbene ritiene la Corte di potere procedere alla rideterminazione della pena, ai sensi dell'art.620 lett.1 cod.proc.pen., sulla base dei criteri e- dittali minimi della forchetta edittale esistente al momento di commissione del reato (un anno di reclusione ed euro 309 di multa) e, applicate due ridu- zioni di un terzo, conformemente a quanto stabilito dal giudice di appello in ragione delle circostanze attenuanti riconosciute, la pena finale deve essere stabilita in mesi cinque giorni dieci di reclusione ed euro 137,34 di multa. 3 6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio che va ridetermina- to nella misura risultante dal calcolo sopra proposto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 137,34 di multa. Così deciso in Roma il 21 Gennaio 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva insistendo nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5419 Anno 2022 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 21/01/2022 RITENUTO IN FATTO LESSA ME OL ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in riforma della decisione del Tribunale di Roma, riqualificava la contestazio- ne di estorsione in furto con strappo del telefono cellulare e riconosciuta la particolare tenuità dell'offesa, rideterminava la pena in anni uno mesi quat- tro di reclusione ed euro 440 di multa partendo da pena base di anni tre di reclusione ed euro 990 di multa ridotta per l'attenuante e per il riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche. 2.11 ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione laddove a fronte del riconoscimento di attenuanti generiche e della attenuante per la speciale tenuità del danno, aveva fissato la pena base in anni tre di reclusione ed eu- ro 990 di multa, sebbene la forbice edittale al momento del fatto (2014) fos- se compresa da un minimo di un anno di reclusione ed euro 309 di multa ad un massimo di anni sei di reclusione ed euro 1032 di multa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve trovare accoglimento in presenza di trattamento san- zionatorio fondato su criteri che appaiono illogici e contraddittori sulla base delle medesime considerazioni espresse nella motivazione della sentenza di appello. 2. Va preliminarmente considerato che l'originaria qualificazione del reato, che aveva portato in primo grado alla condanna dell'ES SA alla pena di tre anni e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa, era di rapina (impossessamento di un telefono cellulare con violenza) a fronte di un vantaggio economico di 50 euro, corrispondente al corrispettivo richiesto dall'imputato per la restituzione del bene. La Corte di Appello riqualificava il fatto come furto con strappo, in quanto la violenza era stata esercitata sulla cosa e non sulla persona e contestualmente rimetteva gli atti alla Procura della Repubblica perché procedesse per il reato di estorsione. Così precisati i termini della vicenda processuale, tenuto pertanto conto che la originaria ed unitaria contestazione era stata suddivisa in due distinti titoli di reato, il giu- dice distrettuale, nel determinare il trattamento sanzionatorio, afferma che "possa essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., tenuto conto non solo del valore del telefono sottratto - certamente non elevato - ma anche dell'offesa complessivamente portata alla vittima, che nel caso in specie è stata minima". 2 3. Orbene a fronte di tale motivazione, confezionato in relazione al rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella della particola- re tenuità del danno, ma certamente riferibile alla complessiva gravità della fattispecie in ragione dei criteri offerti dall'art.133 comma 1 lett.1) e 2) cod.pen., la corte distrettuale ha indicato come pena base una pena detenti- va (anni tre di reclusione) che si pone in un valore mediano tra minimo e massimo edittale e una pena pecuniaria (euro 990 di multa) che costituisce valore prossimo al massimo edittale (euro 1.032). La illogicità del tratta- mento e la contraddittorietà della motivazione appare manifesta, tanto da indurre l'interprete a ritenere che la decisione in punto di trattamento san- zionatorio si sia fondata sulla forbice edittale esistente alla data della pro- nuncia (28 Aprile 2021) e non a quella esistente al momento del fatto reato che andava certamente applicata ai sensi dell'art.2 comma 4 cod.pen.. 3.1 Invero solo a seguito delle modifiche apportate dall'art. l comma 6 della legge 23 Giugno 2017 n.103, e a decorrere dal 3 Agosto 2017, la forbi- ce edittale è stata elevata ad un valore da tre a sei anni di reclusione e da 927 a 1500 euro di multa. In applicazione di tale più severa forchetta san- zionatoria il giudice distrettuale si è poi attestato su criteri minimi edittali in relazione al caso in specie. 4. Ritiene pertanto la Corte che il giudice distrettuale abbia fatto catti- vo governo delle regole concernenti la successione delle leggi del tempo ed abbia finito per applicare un regime sanzionatorio che, pure legale, in rela- zione ai limiti di pena applicati, appare del tutto incongruo rispetto alla gra- vità dei fatti ed illogico, come sottolineato nel ricorso dell'imputato, e che pertanto lo stesso debba essere rideterminato sulla base di criteri minimi e- dittali, di cui lo stesso giudice di appello aveva manifestato, sia in termini motivazionali, sia attingendo ai minimi edittali del trattamento sanzionatorio introdotto dopo i fatti, di volersi ispirare (per una specifica declinazione di tale principio in ipotesi di illegalità sopravvenuta della pena a seguito di pro- nuncia della Corte Costituzionale, sez.4, n.33252 del 18 Aprile 2019, Vilardi Giuseppe, Rv. 276798; sez.6, n.38248 del 10 Luglio 2019, SA CO Ro- gerio, Rv.276835). 5. Orbene ritiene la Corte di potere procedere alla rideterminazione della pena, ai sensi dell'art.620 lett.1 cod.proc.pen., sulla base dei criteri e- dittali minimi della forchetta edittale esistente al momento di commissione del reato (un anno di reclusione ed euro 309 di multa) e, applicate due ridu- zioni di un terzo, conformemente a quanto stabilito dal giudice di appello in ragione delle circostanze attenuanti riconosciute, la pena finale deve essere stabilita in mesi cinque giorni dieci di reclusione ed euro 137,34 di multa. 3 6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio che va ridetermina- to nella misura risultante dal calcolo sopra proposto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 137,34 di multa. Così deciso in Roma il 21 Gennaio 2022