TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 645/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 645/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEI ANNA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARRINI SILVIA CP_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Vicopisano (PI), il 14 maggio 1995, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicopisano (PI), Anno 1995, Parte II, Serie A, n°2 e che, dalla loro unione, era nata la figlia, VI, il 3 ottobre 1998.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Vicopisano (PI), il 14 maggio 1995, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Vicopisano (PI), Anno 1995, Parte II, Serie A, n°2, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
3) La figlia nata a [...], il [...], C.F. maggiorenne, Persona_1 C.F._3
non economicamente autonoma, continuerà ad abitare presso la casa coniugale sita in
Vicopisano (PI), Via Achille Grandi n. 7 unitamente al padre;
4) Il mantenimento per la figlia VI sarà diretto ed i genitori provvederanno alle di lei esigenze quando quest'ultima starà presso ognuno di loro;
5) I genitori sosterranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie relative alla figlia. Per la regolamentazione i coniugi rinviano a quanto previsto dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017 (espunte le spese correlate ai figli minori come per esempio baby-sitter) così come di seguito trascritta:
In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sulle spese straordinarie, considerato che i genitori provvedono al mantenimento diretto della figlia, la qualificazione delle spese straordinarie verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate.
Sono da qualificarsi espressamente spese straordinarie: la mensa, spese di trasporto urbano ed extra-urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, abbigliamento, scarpe, i trattamenti estetici e il parrucchiere.
SPESE STRAORDINARIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione Libri scolastici, tasse universitarie (vista l'iscrizione della figlia al 5° anno della facoltà di
Ingegneria) spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consegno dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE STRAORDINARIE, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
A) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
B) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private).
C) - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
D) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
E) - organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Le spese straordinarie sono detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella quota del 50%;
6) La casa coniugale, posta in Vicopisano (PI) Via Achille Grandi n. 7, immobile di proprietà del padre del ricorrente sig. da quest'ultimo concessa incomodato gratuito al Controparte_2
figlio ed alla sua famiglia, rimarrà assegnata al sig. che continuerà ad abitarla Parte_1 unitamente alla figlia VI maggiorenne non economicamente autonoma, con tutto quanto in essa contenuto considerato che i coniugi provvederanno concordemente alla divisione dei beni mobili, tenendo in considerazione la provenienza degli oggetti;
7) La signora si impegna a lasciare la casa coniugale entro sette giorni dalla sottoscrizione CP_1
del ricorso (firmato in data 17 febbraio 2025) portando con sé i propri effetti personali.
Provvederà invece al ritiro dei beni mobili di sua spettanza (secondo la divisione che verrà concordata dai coniugi) nonché della propria auto d'epoca Fiat 500 (che nelle more rimarrà parcheggiata presso il garage della casa familiare) entro giorni 30 dal momento in cui avrà reperito un suo alloggio (acquistandolo o prendendolo in locazione) e, comunque, entro e non oltre la comunicazione della pubblicazione della sentenza di divorzio;
8) A definizione dei rapporti di dare/avere e con funzione solutoria della crisi coniugale i coniugi si impegnano nel seguente modo: la signora si impegna ad assegnare, trasferire e cedere CP_1
a favore del sig. i diritti a lei spettanti pari a 3/20 ( tre ventesimi) di proprietà Parte_1 sull'immobile posto in Comune di Pietrasanta, località Marina di Pietrasanta, via Quarto n.
16, immobile per civile abitazione rappresentato al catasto fabbricati del Comune di
Pietrasanta nel foglio 40 particella 139 sub 9 zona censuaria 2, categoria A/4, classe 3, vani 3 con la rendita catastale di euro 133, 25, acquistato con atto notarile del 28/04/2015 rogito del
Notaio di Pisa, rep. n. 59098 fascicolo n. 29688, registrato a Pisa il 4/15/2015 al n. Per_2
2363 serie 1T (cfr DOC. 8) al prezzo di euro 30.000,00 (trentamilaeuro) che verrà versato all'atto della stipula del rogito notarile che verrà sottoscritto entro 10 giorni dalla data di comunicazione della sentenza di separazione coniugale;
il sig. si impegna ad Parte_1
accettare tale trasferimento. Resta inteso che le spese notarili e, comunque tutte le spese correlate alla stipula del rogito notarile, avente ad oggetto la compravendita di quota di casa
(ivi compreso le spese di natura tecnica) saranno a totale ed esclusivo carico del sig. Pt_1
Nella ipotesi in cui dovessero emergere nelle more difformità urbanistiche e/o
[...]
catastali e/o comunque vizi della casa, il sig. si assume fin da ora, a suo totale Parte_1
ed esclusivo carico, la cura e la spesa relativa per porvi rimedio.
Tale accordo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione delle crisi coniugale. Per quanto occorre possa al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali e/o esenzioni da imposte e tributi sui trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio, si procede alla descrizione dell'immobile del ricorrente:
Descrizione immobile sito in Comune di Pietrasanta (LU), località Marina di Pietrasanta, via
Quarto n. 16 e precisamente: l'unità immobiliare che in costanza di matrimonio i coniugi e hanno acquistato il primo per la quota di 17/20 (diciassette Parte_1 CP_1 ventesimi) e la seconda per la quota di 3/20 (tre ventesimi) è un'unità immobiliare per civile abitazione del tipo terra-tetto, di un piano fuori terra, posta in Comune di Pietrasanta, località
Marina di Pietrasanta, via Quarto n. 16, composta da ingresso soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno e camera, oltre a resede, esterno esclusivo con accesso da Via Quarto attraverso servitù di passo pedonale su area identificata dal sub 13 (già sub. 10) come risulta dall'atto di provenienza. Quanto oggetto di vendita confina con subalterni 6 e 14 della particella 139, con particelle 588 e 948, salvo se altri ed è rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pietrasanta, al giuso conto, nel foglio 40 particella 139 sub 9 zona censuaria
2, categoria A/4, classe 3, vani 3 con la rendita catastale di euro 133, 25 a seguito della denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni in data 20 Aprile 2015 n.
8027.1/2015 Prot. LU0030269.
Le parti si riservano in ogni caso di meglio specificare i riferimenti catastali in sede di contratto notarile di trasferimento.
I coniugi in relazione ai trasferimenti immobiliari effettuati con la separazione chiedono l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo e di tutte le altre imposte che sarebbero dovute in relazione allo stesso come previsto dall'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n.74, con l'estensione apportata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999 e alla
Circolare n. 2E del 21 febbraio 2014 dell'Agenzia dell'Entrate e modificazioni successive;
9) Rimarrà nella disponibilità del sig. l' auto aziendale di marca 500 Fiat targata Pt_1
DZ800NM mentre l'autovettura di marca Nissan Qashqai tg DV685NR intesta al marito verrà ceduta alla sig.ra senza il versamento di alcun corrispettivo entro sette giorni dalla data CP_1
della comunicazione della sentenza di separazione coniugale a cura e spese della stessa la quale avrà l'obbligo di volturare a proprio nome, contestualmente, il contratto assicurativo per l'autovettura; la ricorrente inoltre, proprietaria di un'auto d'epoca Fiat 500 CP_1
Targata PI156047, si obbliga a trasferirla in altro luogo entro giorni 30 dal momento in cui avrà reperito un suo alloggio (acquistandolo o prendendolo in locazione) e, comunque, in entro e non oltre la comunicazione della pubblicazione della sentenza di divorzio, come specificato al punto sub. 7);
- i coniugi si impegnano a chiudere entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso
(datato 17 febbraio 2025) il conto corrente bancario a loro intestato, in essere presso l'
[...]
, c/c n. 16902, con il saldo di € 19.077,26 al 17/02/2025 e tale Controparte_3
somma sarà integralmente versata ed attribuita in via definitiva a favore della moglie su un c/c personale intestato alla stessa con rinuncia da parte del sig. alla restituzione del Pt_1 proprio 50% ( pari ad € 9.050,00) che tratterà la moglie a titolo di acconto sull'assegno divorzile una tantum come infra precisato;
10) I coniugi dichiarano di avere mezzi adeguati al proprio mantenimento e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento o di alimenti, fatta salva la previsione dell'assegno divorzile una tantum.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 19 giugno 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 645/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEI ANNA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARRINI SILVIA CP_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Vicopisano (PI), il 14 maggio 1995, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicopisano (PI), Anno 1995, Parte II, Serie A, n°2 e che, dalla loro unione, era nata la figlia, VI, il 3 ottobre 1998.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Vicopisano (PI), il 14 maggio 1995, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Vicopisano (PI), Anno 1995, Parte II, Serie A, n°2, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
3) La figlia nata a [...], il [...], C.F. maggiorenne, Persona_1 C.F._3
non economicamente autonoma, continuerà ad abitare presso la casa coniugale sita in
Vicopisano (PI), Via Achille Grandi n. 7 unitamente al padre;
4) Il mantenimento per la figlia VI sarà diretto ed i genitori provvederanno alle di lei esigenze quando quest'ultima starà presso ognuno di loro;
5) I genitori sosterranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie relative alla figlia. Per la regolamentazione i coniugi rinviano a quanto previsto dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017 (espunte le spese correlate ai figli minori come per esempio baby-sitter) così come di seguito trascritta:
In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sulle spese straordinarie, considerato che i genitori provvedono al mantenimento diretto della figlia, la qualificazione delle spese straordinarie verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate.
Sono da qualificarsi espressamente spese straordinarie: la mensa, spese di trasporto urbano ed extra-urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, abbigliamento, scarpe, i trattamenti estetici e il parrucchiere.
SPESE STRAORDINARIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione Libri scolastici, tasse universitarie (vista l'iscrizione della figlia al 5° anno della facoltà di
Ingegneria) spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consegno dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE STRAORDINARIE, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
A) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
B) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private).
C) - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
D) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
E) - organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Le spese straordinarie sono detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella quota del 50%;
6) La casa coniugale, posta in Vicopisano (PI) Via Achille Grandi n. 7, immobile di proprietà del padre del ricorrente sig. da quest'ultimo concessa incomodato gratuito al Controparte_2
figlio ed alla sua famiglia, rimarrà assegnata al sig. che continuerà ad abitarla Parte_1 unitamente alla figlia VI maggiorenne non economicamente autonoma, con tutto quanto in essa contenuto considerato che i coniugi provvederanno concordemente alla divisione dei beni mobili, tenendo in considerazione la provenienza degli oggetti;
7) La signora si impegna a lasciare la casa coniugale entro sette giorni dalla sottoscrizione CP_1
del ricorso (firmato in data 17 febbraio 2025) portando con sé i propri effetti personali.
Provvederà invece al ritiro dei beni mobili di sua spettanza (secondo la divisione che verrà concordata dai coniugi) nonché della propria auto d'epoca Fiat 500 (che nelle more rimarrà parcheggiata presso il garage della casa familiare) entro giorni 30 dal momento in cui avrà reperito un suo alloggio (acquistandolo o prendendolo in locazione) e, comunque, entro e non oltre la comunicazione della pubblicazione della sentenza di divorzio;
8) A definizione dei rapporti di dare/avere e con funzione solutoria della crisi coniugale i coniugi si impegnano nel seguente modo: la signora si impegna ad assegnare, trasferire e cedere CP_1
a favore del sig. i diritti a lei spettanti pari a 3/20 ( tre ventesimi) di proprietà Parte_1 sull'immobile posto in Comune di Pietrasanta, località Marina di Pietrasanta, via Quarto n.
16, immobile per civile abitazione rappresentato al catasto fabbricati del Comune di
Pietrasanta nel foglio 40 particella 139 sub 9 zona censuaria 2, categoria A/4, classe 3, vani 3 con la rendita catastale di euro 133, 25, acquistato con atto notarile del 28/04/2015 rogito del
Notaio di Pisa, rep. n. 59098 fascicolo n. 29688, registrato a Pisa il 4/15/2015 al n. Per_2
2363 serie 1T (cfr DOC. 8) al prezzo di euro 30.000,00 (trentamilaeuro) che verrà versato all'atto della stipula del rogito notarile che verrà sottoscritto entro 10 giorni dalla data di comunicazione della sentenza di separazione coniugale;
il sig. si impegna ad Parte_1
accettare tale trasferimento. Resta inteso che le spese notarili e, comunque tutte le spese correlate alla stipula del rogito notarile, avente ad oggetto la compravendita di quota di casa
(ivi compreso le spese di natura tecnica) saranno a totale ed esclusivo carico del sig. Pt_1
Nella ipotesi in cui dovessero emergere nelle more difformità urbanistiche e/o
[...]
catastali e/o comunque vizi della casa, il sig. si assume fin da ora, a suo totale Parte_1
ed esclusivo carico, la cura e la spesa relativa per porvi rimedio.
Tale accordo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione delle crisi coniugale. Per quanto occorre possa al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali e/o esenzioni da imposte e tributi sui trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio, si procede alla descrizione dell'immobile del ricorrente:
Descrizione immobile sito in Comune di Pietrasanta (LU), località Marina di Pietrasanta, via
Quarto n. 16 e precisamente: l'unità immobiliare che in costanza di matrimonio i coniugi e hanno acquistato il primo per la quota di 17/20 (diciassette Parte_1 CP_1 ventesimi) e la seconda per la quota di 3/20 (tre ventesimi) è un'unità immobiliare per civile abitazione del tipo terra-tetto, di un piano fuori terra, posta in Comune di Pietrasanta, località
Marina di Pietrasanta, via Quarto n. 16, composta da ingresso soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno e camera, oltre a resede, esterno esclusivo con accesso da Via Quarto attraverso servitù di passo pedonale su area identificata dal sub 13 (già sub. 10) come risulta dall'atto di provenienza. Quanto oggetto di vendita confina con subalterni 6 e 14 della particella 139, con particelle 588 e 948, salvo se altri ed è rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pietrasanta, al giuso conto, nel foglio 40 particella 139 sub 9 zona censuaria
2, categoria A/4, classe 3, vani 3 con la rendita catastale di euro 133, 25 a seguito della denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni in data 20 Aprile 2015 n.
8027.1/2015 Prot. LU0030269.
Le parti si riservano in ogni caso di meglio specificare i riferimenti catastali in sede di contratto notarile di trasferimento.
I coniugi in relazione ai trasferimenti immobiliari effettuati con la separazione chiedono l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo e di tutte le altre imposte che sarebbero dovute in relazione allo stesso come previsto dall'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n.74, con l'estensione apportata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999 e alla
Circolare n. 2E del 21 febbraio 2014 dell'Agenzia dell'Entrate e modificazioni successive;
9) Rimarrà nella disponibilità del sig. l' auto aziendale di marca 500 Fiat targata Pt_1
DZ800NM mentre l'autovettura di marca Nissan Qashqai tg DV685NR intesta al marito verrà ceduta alla sig.ra senza il versamento di alcun corrispettivo entro sette giorni dalla data CP_1
della comunicazione della sentenza di separazione coniugale a cura e spese della stessa la quale avrà l'obbligo di volturare a proprio nome, contestualmente, il contratto assicurativo per l'autovettura; la ricorrente inoltre, proprietaria di un'auto d'epoca Fiat 500 CP_1
Targata PI156047, si obbliga a trasferirla in altro luogo entro giorni 30 dal momento in cui avrà reperito un suo alloggio (acquistandolo o prendendolo in locazione) e, comunque, in entro e non oltre la comunicazione della pubblicazione della sentenza di divorzio, come specificato al punto sub. 7);
- i coniugi si impegnano a chiudere entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso
(datato 17 febbraio 2025) il conto corrente bancario a loro intestato, in essere presso l'
[...]
, c/c n. 16902, con il saldo di € 19.077,26 al 17/02/2025 e tale Controparte_3
somma sarà integralmente versata ed attribuita in via definitiva a favore della moglie su un c/c personale intestato alla stessa con rinuncia da parte del sig. alla restituzione del Pt_1 proprio 50% ( pari ad € 9.050,00) che tratterà la moglie a titolo di acconto sull'assegno divorzile una tantum come infra precisato;
10) I coniugi dichiarano di avere mezzi adeguati al proprio mantenimento e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento o di alimenti, fatta salva la previsione dell'assegno divorzile una tantum.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 19 giugno 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina